Cassazione, Sez. VI, 15 aprile 2010, n. 14599 Il sindaco archivia le multe, risponde di abuso d’ufficio, ma non di omissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ritenuto in fatto

1. R.T.impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che lo dichiarò responsabile dei delitti di abuso d’ufficio e di omissione di atti d’ufficio.

In particolare, R.T.è stato ritenuto responsabile del delitto di abuso d’ufficio perché nella qualità di sindaco del comune di Balestrate, in violazione dell’art. 18 della n. 689 del 1981, archiviava i verbali di accertamento delle violazioni amministrative elevate nei confronti di alcuni cittadini, procurando loro un ingiustificato e illecito vantaggio con l’archiviazione dei predetti verbali e quindi con il mancato completamento della procedura amministrativa stabilita per l’applicazione delle sanzioni, ovvero per l’annullamento dell’atto con conseguente ingiustificato danno per il comune di Balestrate. Inoltre, T. è stato dichiarato responsabile del delitto di omissione di atti d’ufficio per non avere adottato alcun provvedimento in ordine ai verbali di contestazioni di violazioni varie, nonostante i solleciti rivoltigli dal Comandante della polizia municipale del Comune di Balestrate.

Il giudice d’appello ha condiviso le conclusioni raggiunte dal tribunale e ha ritenuto infondata la questione posta dalla difesa secondo cui i provvedimenti sui quali era stata apposta la firma in calce al provvedimento di archiviazione non erano originali, bensì solo fotocopie e, come tali, non consentivano di avere la certezza che riproducessero l’integrale e autentico contenuto dei provvedimenti originali.

Per il giudice d’appello, i provvedimenti de quibus risultano nelle copie acquisite agli atti del processo, sui quali, con la stessa grafia, è stata riportata la sintetica e immotivata formula “si accoglie il superiore ricorso e si ordina l’archiviazione”. Peraltro, l’imputato ha riconosciuto la propria firma, il testo scritto e la conformità di tali copie ai relativi originali, come risulta dal verbale di udienza innanzi al tribunale.

La Corte territoriale ha confermato le valutazioni già espresse dal tribunale e, in particolare, ha rilevato che non vi è alcun contrasto tra il fine perseguito dall’imputato di ricercare il consenso per l’imminente competizione elettorale per il rinnovo della carica di Sindaco e le condotte realizzate da Tuzzo.

Il consenso elettorale non era perseguito con mezzi leciti, bensì attraverso la violazione di norme per procurare agli esercenti l’innegabile vantaggio di non corrispondere alcuna sanzione. Peraltro, è indifferente il movente dell’azione. Ammesso che T. non fosse ricandidabile e che egli avesse agito solo per fare piaceri a suoi conoscenti o per malanimo nei confronti dei vigili urbani, ciò che rileva è la condotta realizzata.

Il quadro probatorio, per il giudice d’appello, smentisce le deduzioni difensive – peraltro non dirette a contestare i fatti e ad attribuirne un diverso significato circa l’isolamento subito e i comportamenti vessatori della polizia municipale – e conferma invece che T. ha agito con la precisa consapevolezza di realizzare un proprio e altrui interesse, arrecando un consistente pregiudizio al comune.

Quanto al delitto di omissione di atti d’ufficio, la Corte d’appello rileva che T. non contesta anche qui di avere omesso di adottare un provvedimento a definizione dei procedimenti, bensì solo l’involontarietà e la superficialità delle condotte.

Dagli elementi acquisiti, risulta che i procedimenti indicati nell’imputazione si riferiscono a illeciti contestati negli anni 1999 – 2000 e per i quali era scaduto ampiamente il termine per il pagamento in sanzione ridotta, senza che i contravventori avessero proposto ricorso. Risulta, altresì, che il comandante della polizia municipale ha sollecitato il Sindaco nel mese di luglio 2001 ad adottare i provvedimenti con la trasmissione di un modulo per l’emissione di un’ordinanza oppure di un’archiviazione.

Tale circostanza, riferita dallo stesso comandante della polizia municipale, integra il delitto di omissione di atti d’ufficio, posto in essere consapevolmente da T. nell’intento di contrastare l’azione repressiva della polizia municipale, che egli aveva interpretato come un attacco alla sua persona.

Pena adeguata e stabilita in misura pressoché pari ai limiti edittali.

2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per:

1. violazione degli artt. 191 e 234, comma 2, c.p.p. in punto di affermazione di responsabilità per il reati di cui all’art. 323 c.p..

L’accusa è fondata su fotocopie dei verbali di accertamento e i giudici di merito in base a tali documenti sono pervenuti all’affermazione di responsabilità.

La prova documentale, per il ricorrente, è stata acquisita in violazione dell’art. 234 c.p.p. e, come tale, avrebbe dovuto essere dichiarata inutilizzabile. Non risulta che gli originali siano andati distrutti o sottratti e in ogni caso da ritenere irrecuperabili e, pertanto, avrebbero dovuto essere acquisiti agli atti del processo. In ogni caso, avrebbero dovuto essere svolti accertamenti per verificare le condizioni richieste dal richiamato art. 234 c.p.p. allo scopo di legittimare l’acquisizioni in copia dei documenti corredati di certificazione di autenticità.

2. violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di omissione di atti d’ufficio.

Ad avviso del ricorrente, gli atti processuali dimostrano che i fatti non integrano la condotta richiesta per la configurazione del reato. Si tratta di condotta caratterizzata da profili di negligenza o superficialità, atteso che il ritardo non ha prodotto alcun danno al Comune poiché i procedimenti si sono conclusi con il pagamento delle sanzioni dovute.

Per il ricorrente, i solleciti cui fa ferimento la Corte d’appello non risultano dimostrati documentalmente.

3. Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. delle questioni poste.

Considerato in diritto

1. I motivi di ricorso in punto di affermazione di responsabilità per il delitto di abuso d’ufficio sono manifestamente infondati.

La Corte di merito, dopo avere descritto il quadro probatorio, ha ricostruito i fatti a esso coerenti e ha dimostrato le ragioni per le quali la condotta presenta gli elementi oggettivo e soggettivo richiesti per la configurazione del delitto di abuso: violazione di legge, dolo intenzionale volto a favorire i contravventori mediante una illegittima archiviazione delle pratiche trasmesse dalla polizia municipale. Infondata la censura relativa all’utilizzo dei documenti in copia e non originale.

La censura oltre che generica, per non avere indicato eventuali difformità tra originali e copie, non tiene conto del legittimo utilizzo di copie degli atti originali. Al riguardo, questa Corte si è espressa più volte nel senso che il principio di non tassatività dei mezzi di prova sancito dall’art. 189 c. p.p. consente l’acquisizione e l’utilizzazione del documento prodotto in copia, anche in assenza dell’originale, nei casi in cui il giudice ritenga la copia idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti, in difetto di specifiche censure inerenti alla genuinità del documento ovvero alla presenza di difetti tecnici che possano inficiarne l’attendibilità (Sez. II, 22 maggio 2007, dep. 6 giugno 2007, n. 22184; Sez. IV, 26 febbraio 2008, dep. 8 maggio 2008, n. 18454).

Il ricorso relativo a tale capo della sentenza va dunque rigettato.

2. A conclusione diversa, quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi richiesti per la configurazione del reato, deve pervenirsi per l’affermazione di responsabilità per l’omissione di atti d’ufficio.

Come noto, l’art. 328 c.p. disciplina due distinte ipotesi di reato: nella prima il delitto si perfeziona con la semplice omissione del provvedimento di cui si sollecita la tempestiva adozione, incidente su beni di valore primario (giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene, sanità); nella seconda, invece, ai fini della consumazione, è necessario il concorso di due condotte omissive, la mancata adozione dell’atto entro trenta giorni dalla richiesta scritta della parte interessata e la mancata risposta sulle ragioni del ritardo.

Nel nostro caso, la fattispecie è riconducibile al primo comma della norma incriminatrice, poiché il comma successivo è configurabile soltanto nell’ipotesi che vi sia un soggetto privato interessato all’adozione dell’atto.

Affinché possa, però, configurarsi l’ipotesi del primo comma è richiesto che l’atto omesso o ritardato sia riconducibile al genus giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene, sanità.

Esclusa la caratterizzazione del provvedimento de quo come incidente su beni sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene, sanità, l’unico riferimento avrebbe potuto essere al genus giustizia. Anche qui, però, la tipologia del provvedimento che il sindaco avrebbe dovuto adottare non è classificabile tra quelli richiesti per ragioni di giustizia.

Al riguardo, questa Corte si è espressa nel senso che per atto di ufficio il quale per “ragione di giustizia” deve essere compiuto senza ritardo, al pari di quanto previsto dall’art. 650 c.p., deve intendersi qualunque provvedimento od ordine autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o più agevole l’attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria. La ragione di giustizia si esaurisce con la emanazione del provvedimento di uno degli organi citati, non estendendosi agli atti che altri soggetti sono tenuti eventualmente ad adottare in esecuzione del provvedimento, dato per ragione di giustizia (Sez. VI, 5 novembre 1998, dep. 21 gennaio 1999, n. 784).

Non attiene, pertanto, a una ragione di giustizia la mancata adozione da parte di un sindaco di provvedimenti di carattere amministrativo che attengano a contravvenzioni stradali.

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio in punto di affermazione di responsabilità per il reato di omissione di atti d’ufficio perché il fatto non sussiste. Per l’effetto va eliminata la pena della reclusione di sette giorni inflitta per tale reato.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 328 c.p.p. ed elimina la relativa pena di giorni sette di reclusione; rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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