Cassazione, Sezioni unite civili, 9 aprile 2010, n. 8429 Danno erariale per mala gestio del Casinò di Campione d’Italia.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

La Corte

ritenuto che:

il Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei conti ha contestualmente promosso tre giudizi di responsabilità amministrativa nei confronti di Italo Trevisan, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti a condotte tenute nello svolgimento del compito di direttore generale della s.p.a. Casinò Municipale di Campione d’Italia;

il convenuto ha proposto istanza di regolamento preventivo, chiedendo che venga affermato il difetto di giurisdizione del giudice contabile;

il Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei conti si è costituito con controricorso sostenendo la tesi opposta, alla quale ha aderito il Procuratore generale presso questa Corte nelle sue requisitorie scritte;

sono state presentate memorie da I.T.e dal Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei conti;

considerato che:

le questioni di giurisdizione che si pongono in riferimento alle azioni di responsabilità esercitate nei confronti di amministratori e dipendenti di società “in mano pubblica” sono state recentemente risolte da questa Corte con varie sentenze e ordinanze (v., per tutte, Cass. 19 dicembre 2009 n. 26806), con le quali si è deciso che la cognizione delle relative controversie compete al giudice ordinario o al giudice contabile, rispettivamente, secondo che il danno oggetto della domanda sia stato direttamente subito dalla società o dagli enti pubblici partecipanti;

entrambe queste ipotesi sono state prospettate, in via alternativa, negli atti introduttivi dei giudizi di cui si tratta, essendo stata chiesta la condanna di I.T.al risarcimento “in favore della società Casinò Municipale di Campione d’Italia S.p.A. o in ogni caso, qualora codesta Corte fosse di contrario avviso, a favore dei soci pubblici della stessa”;

d’altra parte, che dalle condotte attribuite al convenuto possa effettivamente essere conseguito un immediato pregiudizio per gli enti pubblici azionisti, qualificabile pertanto come danno erariale, discende dalle particolarità che caratterizzano la società in questione, risultanti dalla speciale disciplina per essa dettata dall’art. 31, commi 37 e 38 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dagli artt. 40 e 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall’art. 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall’art. 2, comma 65 della legge 24 dicembre 2003, n. 350: è stata costituita il 10 aprile 2001, su autorizzazione del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; è soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza dei suddetti ministeri; gestisce la casa da giuoco di Campione d’Italia per concessione decennale rilasciatale il 10 dicembre 2001 dal Comune, il quale dal 1933 era stato abilitato ad esercitare tale attività dal Ministro dell’interno, cui il decreto legge 2 marzo 1933, n. 201, convertito con legge 8 maggio 1933, n. 505, aveva dato facoltà di consentire ad alcuni Comuni di adottare i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento dei loro bilanci ed all’esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili, anche in deroga alle leggi vigenti e quindi – si ritenne – anche in deroga al divieto di esercizio di giuochi d’azzardo, sancito dall’art. 718 c.p.; al suo capitale possono partecipare esclusivamente il Comune di Campione d’Italia e le Province di Como, di Lecco e di Varese; i proventi della gestione della casa da giuoco, detratte le spese di gestione e il contributo per il bilancio del Comune, sono senz’altro attribuiti, secondo predeterminate percentuali non corrispondenti alle quote di partecipazione degli azionisti, allo Stato e alle tre Province suddette, le quali devono utilizzarle per la realizzazione di opere pubbliche anche su base transprovinciale o anche attraverso contributi ai Comuni;

appare dunque evidente che gli esborsi ingiustificati, eccessivi o illegittimi, attribuiti a I.T.dal Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei conti, in ipotesi possono aver realmente cagionato un danno erariale: non si tratta, in effetti, della sola diminuzione del valore o della redditività delle quote di partecipazione degli enti pubblici, che per essi comporterebbe un pregiudizio solo indiretto, come nei casi cui si riferiscono le sentenze e le ordinanze prima richiamate, bensì del minore introito di somme che allo Stato, al Comune di Campione d’Italia e alle Province di Como, di Lecco e di Varese erano immediatamente dovute, peraltro con vincoli di destinazione pubblicistica, e che avrebbero acquistato, una volta quantificate e versate, la natura di entrate tributarie (Cass. s.u. 6 giugno 1994 n. 5492);

ciò stante, risultano inconferenti le deduzioni del ricorrente, relative alla qualificabilità della s.p.a. Casinò Municipale di Campione d’Italia come esercente un’attività d’impresa di carattere privatistico e non un servizio pubblico: deduzioni comunque contrastanti con quanto ha ritenuto in proposito la giurisprudenza di queste sezioni unite (Cass. s.u. 1 aprile 1999 n. 202), secondo cui “il contratto con il quale un Comune (nella specie, di Campione d’Italia) abbia attribuito la gestione della casa da gioco municipale ad un privato integra gli estremi della concessione di pubblico servizio”;

non possono avere ingresso in questa sede, poiché non attengono alla giurisdizione ma al merito della controversia, le contestazioni formulate dal ricorrente in ordine alla fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti;

il principio da enunciare è dunque: “Compete al giudice contabile la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni subiti dagli enti pubblici azionisti della s.p.a. Casinò Municipale di Campione d’Italia, per condotte tenute dal direttore generale della società nello svolgimento del suo compito”;

deve essere pertanto dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti;

non vi è da provvedere sulle spese di giudizio, stante la qualità di parte in senso solo formale del controricorrente;

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione della Corte dei conti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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