Cassazione, 21 gennaio 2010, n. 2545 Azione civile nel processo penale per calunnia, legittimo spezzare la decisione sul danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ritenuto in fatto

1. La Corte d’appello di Genova il 30.4.2009 confermava la condanna deliberata dal Tribunale di Imperia in data 21.7.2008 nei confronti di Omissis per il delitto di calunnia in danno di Omissis: i due sono stati ritenuti responsabili di aver simulato tracce a carico dell’ Omissis del reato di ingiuria in loro danno, compilando maliziosamente una cartolina.

2. Con unico atto il comune difensore fiduciario ha proposto ricorso nell’interesse di entrambi gli imputati, con tre motivi:

– violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al delitto di calunnia. La precedente assoluzione di Omissis non poteva comportare l’automatica responsabilità dei ricorrenti, mentre le risultanze della perizia d’ufficio sarebbero state contraddette da quelle della consulenza di parte, in ogni caso essendosi estesa arbitrariamente l’indagine anche nei confronti del Omissis; le conclusioni del perito sarebbero incongrue per il ricorrere ad un anomalo concetto di familiarità e per il ritenuto uso della mano desueta;

– violazione di legge in ordine all’art. 185 c.p.. La quantificazione del danno di euro 2500 riconosciuto alla parte civile sarebbe immotivata e la Corte genovese avrebbe ignorato le censure difensive, erroneamente poi separando danno morale e patrimoniale. avendo liquidato subito il primo e rinviato alla sede civile per il secondo, questo tuttavia non provato e quindi insuscettibile di ulteriore giudizio;

– violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, in ordine agli artt. 133 e 62 bis c.p.. Il Giudice d’appello avrebbe ignorato l’incensuratezza, l’età anziana, le condizioni di vita pregevoli, l’estraneità dei due a tendenze delinquenziali, la leale condotta processuale, pervenendo così a pena eccessiva. Omissis, poi, solo compartecipe morale, avrebbe ingiustificatamente ricevuto pena deteriore, senza motivazione specifica della Corte distrettuale.

Considerato in diritto

3.1 II primo motivo è manifestamente infondato e diverso da quelli consentiti (art. 606.3 c.p.p.): premesso che il Tribunale ha assolto il Omissis (e la stessa Omissis) dall’episodio relativo alla cartolina che la perizia aveva ritenuto riconducibile alla mano dell’uomo (sicché la deduzione sul punto è irrilevante), le censure rivolte dai ricorrenti all’esito peritale, oltre ad essere generiche, attengono allo stretto merito. Sul punto il Tribunale (la cui motivazione integra quella della Corte, trattandosi di decisioni conformi: in particolare le pagine tre e quattro della motivazione) ha, invece, espressamente argomentato con richiami puntuali e specifici, congrui ai dati riferiti e con un apprezzamento complessivo del tutto immune da censure di ordine logico.

3.2 È infondato il secondo motivo: il Tribunale ha ritenuto che, nella specie, oltre al danno morale – giudicato quantificabile subito in relazione alla commentata natura equitativa dello stesso – sussistesse anche il danno patrimoniale, costituito in particolare dalle spese di difesa che l’ Omissis era stato costretto a sostenere per il processo svoltosi a suo carico davanti al giudice di pace, come immediata conseguenza della calunnia di cui erano stati autori Omissis e Omissis. Tali spese (certamente sostenute) non erano però state adeguatamente provate; da qui il rinvio alla sede civile per il loro eventuale compiuto accertamento, pure in ordine alla quantificazione.

La definizione immediata nel processo penale di una parte della domanda civile, in particolare di una sola tipologia di danno, con il rinvio alla sede civile per ciò che riguarda le eventuali altre, non è affatto illegittima, perché costituisce sostanzialmente applicazione dell’istituto della sentenza non definitiva o parziale, di cui agli artt. 278 e 279 c.p.c., imposta dal principio costituzionale della ragionevole durata del processo, principio che rende improprio, e anomalo nel sistema giurisdizionale, ogni rinvio di decisioni idonee a definire pretese legittime quando sussistano già, in atti, gli elementi fattuali sufficienti per deliberare tempestivamente (tipico, in proposito, proprio il caso del risarcimento di un danno morale, che solo raramente necessita di peculiari attività istruttorie ulteriori).

Il giudice penale ha infatti piena ed esaustiva cognizione di ogni questione che attiene all’azione civile esercitata nel ‘suo’ processo, ed al contenuto di questa: in particolare, i punti della decisione afferenti il riconoscimento dell’an debeatur e l’eventuale quantum attribuito, anche per ciò che attiene all’articolazione interna delle diverse voci di danno, appartengono alla fisiologica e naturale competenza del giudice penale – una volta che l’azione civile sia stata esercitata davanti a lui – sicché ogni statuizione su di essi, anche quando non vengano contestualmente definiti nel processo penale tutti gli aspetti pertinenti la domanda civilistica, è idonea a determinare un giudicato parziale, comunque una preclusione, ove non specificamente e tempestivamente impugnata dalla parte interessata.

Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto appunto che dal fatto illecito fossero derivati sia il danno morale che quello patrimoniale, provvedendo quindi a liquidare in via definitiva il primo secondo equità (evincendosi i criteri indicativi dal complesso delle specifiche valutazioni svolte sull’intensità del dolo, sull’aver determinato la sottoposizione della persona offesa ad un processo penale, sulla non particolare gravità del reato falsamente attribuito), individuando il secondo nel suo contenuto di genere (le spese legali sostenute per difendersi processualmente dalla falsa accusa) e rinviando alla sede civile per il compiuto accertamento, anche ai fini dell’eventuale quantificazione.

3.3 II terzo motivo è anch’esso infondato. Investita dei due punti, il diniego delle attenuanti generiche per Omissis (cui il primo Giudice aveva già applicato una pena base inferiore a quella della Omissis, proprio per le ragioni dedotte dal ricorrente) e l’entità della pena per entrambi, la Corte distrettuale ha dato atto delle deduzioni svolte dagli imputati, ma ha ritenuto che le ragioni dedotte non fossero né idonee al riconoscimento delle attenuanti generiche per il primo (del quale ha anche richiamato un pur remoto precedente penale), né alla riduzione ulteriore della pena, applicata in prossimità dei minimi edittali. Si tratta di apprezzamenti di stretto merito, formulati dopo aver espressamente dato atto delle ragioni di fatto indicate dagli odierni ricorrenti, quindi non ignorate, e che non possono essere rivalutati in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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