Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-01-2013) 12-04-2013, n. 17025

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. H.M.B.S. è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni in danno di un connazionale, aggravate dall’indebolimento permanente dell’organo della vista, dai futili motivi e dall’uso di arma (un manico di scopa), con sentenza 19-1- 2011 della Corte d’Appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale di Sciacca in data 28-5-2009.

2. Il predetto ha proposto ricorso personale deducendo con il primo motivo mancanza o manifesta illogicità della motivazione per mancato esame delle doglianze proposte con l’appello in punto di valutazione delle prove essendo le testimonianze assunte contrastanti con la versione della p.o. la quale era a sua volta incompatibile con la localizzazione delle lesioni riportate dalla p.o., il che avrebbe dovuto determinare il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni di quest’ultima.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduceva inutilizzabilità della deposizione di un connazionale acquisita agli atti in quanto non sentito in dibattimento, contraddittorietà delle prove raccolte, mancata assunzione di prova decisiva rappresentata dall’esame di un barista in ordine alla sua presenza in un bar all’ora del fatto.

4. Con il terzo si doleva della mancata assoluzione per insufficienza della prova di responsabilità.

5. Le richieste erano di annullamento della sentenza, in subordine di concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e/o riduzione della pena al minimo.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.

2. Esso è in primo luogo tardivo in quanto, essendo l’imputato, detenuto per altra causa, assente per rinuncia nel giudizio di secondo grado e non avendo quindi diritto alla notifica dell’avviso di deposito della sentenza con l’estratto contumaciale (Cass. 24593/2004) – che correttamente risulta non effettuata, il termine di 45 giorni per impugnare veniva a scadenza il 24-5-2011, in quanto la sentenza, emessa in data 19-1-2011, aveva stabilito il termine di gg.

80 per il deposito della motivazione, termine decorso il 9-4 (con tempestivo deposito della motivazione il 31-3), mentre il ricorso era presentato soltanto il 6-7-2011.

3. Oltre a ciò, vale comunque la pena osservare che anche i motivi del gravame sono inammissibili.

4. Il primo tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti inerenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, il quale ha ineccepibilmente osservato che la prova della responsabilità dell’imputato riposava sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, avvalorate da quelle di V. S. che aveva visto i due "prendersi a botte" rilevandone le conseguenze sul volto dell’offeso, e riscontrate oggettivamente dalle certificazioni mediche riguardanti le lesioni riportate – di tipologia pienamente compatibile con la dinamica descritta dalla p.o., e dal ritrovamento del bastone utilizzato per l’aggressione, ancora insanguinato. Per di più, per costante orientamento di questa corte, non solo le dichiarazioni testimoniali della persona offesa, se sottoposte ad un attento controllo di credibilità come nella sentenza impugnata, possono essere assunte anche da sole come prova della responsabilità dell’imputato (Cass. sez. 3, 27 aprile 2006 n. 34110, Valdo Iosi; sez. 1, 4 novembre 2004 n. 46954, Palmisani; sez. 6, 3 giugno 2004 n. 33162, Patella; sez. 3, 27 marzo 2003 n. 22848, Assenza), ma il giudizio sull’attendibilità della persona offesa costituisce il risultato di una valutazione di fatto che non può essere rinnovata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Cass. sez. 3, 22 gennaio 2008 n. 8382, Finazzo), il che non è nella specie avvenuto avendo la corte dato pienamente conto delle ragioni per le quali il contrasto tra le dichiarazioni della vittima dell’aggressione e quelle del teste H.M. era meramente apparente.

6. Il secondo ed il terzo motivo sono affetti da manifesta infondatezza, oltre che ripetitivi di censure che, già sottoposte al giudice di appello, sono state oggetto di puntuale disamina e motivata reiezione. Infatti il ricorrente, dopo averne sostenuto la portata innocentista, deduce contraddittoriamente l’inutilizzabilità della deposizione del M., peraltro ritenuta non necessaria ai fini della pronuncia di colpevolezza. Mentre il profilo della mancata rinnovazione del dibattimento è stato oggetto di motivata risposta ricordando l’eccezionalità dell’istituto e l’esaustività del quadro istruttorio.

7. Si osserva da ultimo che le richieste inerenti alle attenuanti, al giudizio di comparazione delle circostanze e al trattamento sanzionatorio sono aspecifiche in quanto prive di elementi a sostegno.

8. Alla declaratoria di inammissibilità seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen., determinandosi in Euro 1000,00 la somma da corrispondere alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013

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