Cassazione, 20 novembre 2009, n. 24529 Incidente per neve sulla provinciale: si applica il 2051 e non e’ caso fortuito!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

M. C. e la M. Service s.a.s. di C. M., convenivano in giudizio la Provincia Autonoma di Trento, per ottenere il risarcimento dei danni che asserivano di aver subito a seguito della uscita di strada dell’autovettura sulla quale viaggiava lo stesso C..

Gli attori, in particolare, esponevano: che M. C. percorreva la strada provinciale che da Marilleva conduce alla valle; che la carreggiata era coperta di neve; che il sinistro si era verificato in corrispondenza di una curva, dove l’auto era scivolata a causa della neve, nello stesso punto in cui alcuni giorni prima era avvenuto analogo incidente e dove il guard-rail, danneggiato in occasione del precedente sinistro, all’altezza di un tornante con sottostante scarpata, non era stato tempestivamente ripristinato dalla Provincia, proprietaria della medesima strada.

L’Ente pubblico, costituendosi in giudizio, si opponeva alla domanda attrice che il Tribunale di Trento rigettava.

Proponevano appello i soccombenti.

Si costituiva in giudizio la Provincia Autonoma di Trento che contestava i motivi di gravame chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.

La Corte d’Appello di Trento rigettava l’appello e condannava le parti appellanti in solido al pagamento delle spese del grado.

Ricorrevano per cassazione M. C. e la M. S. S.a.s. Servizi al Turismo di C. M. & C., in liquidazione.

Resisteva con controricorso la provincia autonoma di Trento, che ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c.».

Sostiene l’impugnata sentenza che, per quanto riguarda le strade, si deve escludere in linea di massima l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. nei confronti dell’ente proprietario, poiché tali beni sono oggetto di uso diretto e generale ed hanno una tale estensione da non consentire una idonea vigilanza tesa ad evitare situazioni di pericolo. Nella specie, la Corte d’Appello ha ritenuto di dover confermare il giudizio del Tribunale anche perché la valutazione doveva svolgersi con riferimento all’intera rete stradale e non con riguardo alla singola strada lungo la quale si è verificato il sinistro.

Obietta parte ricorrente che sostenere fin dal principio la necessità di tener conto di tutti i beni di cui l’Ente è proprietario e l’inevitabile impossibilità di svolgere un’adeguata vigilanza appare tautologico, essendo indubitabile che i beni demaniali hanno una notevole consistenza e dimensione, tanto da richiedere un apposito apparato per la loro manutenzione. L’estensione della rete stradale della Provincia di Trento, poi, non è tale da non consentire un’idonea sorveglianza e nella fattispecie doveva essere presa in riferimento esclusivamente la S.P. 206 di Marilleva; anzi, quel tratto specifico ove si è verificato il sinistro. Ciò tanto più se si tiene conto che l’ente proprietario era già a conoscenza delle condizioni di pericolosità della strada per la mancanza del guard-rail lungo il tornante.

Il motivo deve essere accolto.

La più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., 25.7.2008, n. 20427) ha superato, infatti, il precedente indirizzo, secondo il quale l’art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).

Si ritiene pertanto di dover affermare il diverso principio secondo il quale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche. S’è precisato in tal senso: a) che per le strade aperte al traffico l’ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (e l’onere probatorio di tale dimostrazione grava, palesemente, sul danneggiato); b) che è comunque configurabile la responsabilità dell’ente pubblico custode, salvo che quest’ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) che l’ente proprietario non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest’ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode.

Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass., 3.4.2009, n. 8157).

Nella fattispecie per cui è causa la responsabilità non può essere esclusa dal caso fortuito, essendo questo individuabile in relazione a quelle situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nella specie, non è dato individuare.

L’errore dell’impugnata sentenza è dunque consistito: nell’escludere l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. in ragione della estensione del bene demaniale, nella specie l’intera rete stradale della provincia di Trento.

Per quanto riguarda l’impossibilità, nel breve periodo trascorso dal precedente sinistro, di procedere alla riparazione del guard-rail ed in merito all’adeguatezza dell’attività con cui la P.A.T. si era attivata, deve rilevarsi che le relative considerazioni si pongono al di fuori del principio di diritto insito nell’art. 2051 c.c., per cui a nulla rileva, in tale ambito, l’indagine sulla diligenza dell’ente proprietario e sull’adeguatezza del suo intervento, profili che invece rilevano nell’ambito dell’accertamento della responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. La P.A. per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell’art. 2051 c.c. deve infatti provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancata prova da parte del danneggiato dell’esistenza dell’insidia. La vittima infatti non deve provare quest’ultima, cosi come non ha l’onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l’evento danno ed il nesso di causalità con la cosa.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’artt. 360 n. 4 c.p.c. per quanto riguarda l’art. 2050 c.c.».

Il motivo è nuovo e deve dunque ritenersi inammissibile.

Con il terzo, quarto e quinto motivo si denuncia rispettivamente: 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 e 5 c.p.c.; 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 350, n. 3, 4 e 5 c.p.c.; 5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.

Alla luce delle considerazioni che precedono i suddetti motivi devono considerarsi assorbiti.

In conclusione, deve essere accolto il primo motivo, considerato inammissibile il secondo perché nuovo ed assorbiti gli altri motivi con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvio anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’Appello di Brescia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; dichiara inammissibile il secondo perché nuovo. Dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’Appello di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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