MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 7 luglio 2011, n. 146

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 238, concernente norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 198 del 26-8-2011

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 214, comma 1, lett. JJ), del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 che, nell’abrogare il decreto legislativo fa
salva, tra l’altro la disposizione di cui all’articolo 62 (Fondo
nazionale di garanzia);
Visto l’articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio
1996, n. 415 il quale dispone che il Ministro del tesoro, sentite la
Banca d’Italia e la Consob, con regolamento disciplina la gestione
speciale del patrimonio del Fondo nazionale di garanzia, la copertura
degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse – anche
attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al
Fondo alla data dell’adeguamento – la destinazione dell’eventuale
residuo attivo;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale 18 giugno
1998, n. 238, entrato in vigore il 5 agosto 1998, e recante norme per
la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura
degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse;
Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale 27 gennaio
2003, n. 41 di modifica dell’articolo 4, commi 2 e 4 e dell’articolo
6, comma 1, del regolamento 18 giugno 1998, n. 238;
Visto in particolare il predetto articolo 6, comma 1, il quale
prevede che "la gestione speciale si chiude al 30 giugno 2005";
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2005, n. 297 di modifica
dell’articolo 6, comma 2, del regolamento18 giugno 1998, n. 238;
Vista la lettera n. 944 del 12 aprile 2010 con la quale il Fondo
nazionale di garanzia ha rappresentato il problema derivante dalla
chiusura della gestione speciale alla data del 30 giugno 2011,
secondo le richiamate disposizioni del decreto ministeriale, ed ha
chiesto una proroga della stessa al 30 giugno 2014;
Sentite la Banca d’Italia e la Consob;
Udito il parere n. 1680/2011 del Consiglio di Stato espresso
nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data
7 aprile 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota del 1° giugno 2011;
Ritenuto di aderire alle richieste del Fondo nazionale di garanzia;
Considerato che il Fondo nazionale di garanzia non ha esaurito il
suo compito a causa dei giudizi pendenti ex articoli 98 e 101 della
legge fallimentare e 57, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, proposti dai creditori esclusi dall’indennizzo o che
hanno impugnato i criteri di calcolo dell’indennizzo applicato dal
Fondo;
Considerata la previsione dei tempi lunghi per la chiusura dei
giudizi in corso e la necessita’ della definizione dei medesimi per
la determinazione degli indennizzi dovuti e della copertura
finanziaria da richiedere agli intermediari;
Considerato che la prosecuzione della gestione speciale e’
necessaria sia per garantire la tutela e la parita’ di trattamento
agli investitori coinvolti nelle procedure concorsuali, sia per
consentire la definizione dei contenziosi in essere;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il comma 1 dell’articolo 6, del regolamento18 giugno 1998, n.
238, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
"1. La gestione speciale e’ protratta per il tempo strettamente
necessario alla definizione di tutte le procedure concorsuali e
contenziose relative alla gestione speciale, nonche’ alla conclusione
dei relativi adempimenti del Fondo nazionale di garanzia e comunque
non oltre il 30 giugno 2017".
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 7 luglio 2011

Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8
Economia e finanze, foglio n. 300

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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