Cassazione, 8 ottobre 2009, n. 21388 Contratto di organizzazione viaggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 12.4.2001 la Ancona Viagqi s.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Presidente del Tribunale di Roma le aveva ordinato di pagare alla Veratour s.r.l. la somma di L. 12.459.000 oltre accessori.

Narrava la Ancona Viaggi che il 27.9.2000 aveva prenotato per un gruppo di persone un soggiorno organizzato dalla Veratour per i 1 quale aveva trasmesso a quest’ultima la copia di un bonifico, tramite la Banca Popolare di Bari, pari al suddetto importo. il viaggio però era successivamente disdetto ed il bonifico revocato.

La Veratour si costituiva in giudizio osservando che la Ancona Viaggi aveva già ricevuto dai suoi clienti il corrispettivo del viaggio e che l’omessa trasmissione del bonifico costituiva grave inadempimento.

Con sentenza del 14.10.2002 il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione al decreto emesso il 18 gennaio 2001 dal Presidente di quel medesimo Tribunale.

Con atto di citazione dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, la Ancona Viaggi srl interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma.

La Veratour, nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto del gravame.

La Corte d’Appello revocava il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Roma il 14 ottobre 2001 e respingeva la domanda della Veratour s.r.l. nei confronti della Ancona Viaggi s.r.l. condannando la Veratour al rimborso delle spese processuali in favore di controparte.

Proponeva ricorso per cassazione con due motivi Veratour spa.

Resisteva con controricorso Ancona Viaggi srl..

Motivi della decisione

Sostiene l’impugnata sentenza che la figura dell’intermediazione di viaggio debba essere inquadrata in quella di un mandato con rappresentanza fra l’agenzia ed il viaggiatore, mentre il contratto di organizzazione di viaggio da luogo ad un rapporto diretto fra il viaggiatore e l’organizzatore del viaggio. Secondo questa ricostruzione non sussiste quindi un rapporto di mandato fra le parti in causa Veratour ed Ancona Viaggi, mentre deve considerarsi irrilevante l’avvenuto invio, da parte dei viaggiatori, del prezzo del viaggio a mezzo bonifico.

Con i due motivi del ricorso, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, parte ricorrente, contrastando le tesi dell’impugnata sentenza, rispettivamente denuncia: 1) "violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 1977, n. 1084, art. 17, di ratifica della Convenzione Internazionale dei Contratti di Viaggio (CCV) di Bruxelles del 23.04.1970 nonchè dell’art. 1713 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3"; 2) "omessa, insufficiente e contraddittoria pronuncia su un punto decisivo della controversia in ordine alla legittimazione passiva e al corrispettivo del servizio di organizzazione di viaggio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5".

I motivi sono fondati.

I dati normativi di riferimento sono rappresentati dalla disciplina dettata dalla L. 27 dicembre 1977, n. 1084, con cui è stata data esecuzione alla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 relativa al contratto di viaggio.

Nel caso del contratto di organizzazione di viaggio concluso dal viaggiatore, tramite un intermediario, sulla base di un programma predisposto da un organizzatore, vengono in campo tre distinti rapporti.

Un primo rapporto di mandato, tra organizzatore di viaggi e intermediario, in base al quale il secondo colloca sul mercato i servizi offerti dal primo; un secondo rapporto di mandato, tra viaggiatore ed intermediario, in base al quale questi raccoglie le prenotazioni dei viaggiatori; un terzo rapporto, tra organizzatore di viaggi e viaggiatore, che deriva dal contratto concluso tra queste parti, attraverso l’intermediario. Dispone l’art. 17 della convenzione che qualunque contratto stipulato dall’intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore. Se ne trae che il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un intermediario per il viaggiatore è considerato dalla legge come costitutivo di un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi. Per questo aspetto, il mandato che intercorre tra viaggiatore ed intermediario di viaggi, che operi concretamente come tale, facendo constare tale sua qualità nei documenti di viaggio (art. 18, comma 1 e art. 19, comma 2), produce gli effetti propri di un contratto concluso da mandatario munito di poteri di rappresentanza. Ciò non toglie che il viaggiatore sia tenuto a somministrare all’intermediario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato (art. 1719 cod. civ.), e perciò i fondi che, secondo il contratto di viaggio, il viaggiatore e tenuto a versare all’organizzatore, in anticipo rispetto all’inizio della esecuzione del contratto da parte dello stesso organizzatore. Questi fondi, d’altro canto, sono incassati, dall’intermediario come mandatario dell’organizzatore e lo stesso è tenuto a trasferirglieli secondo le condizioni previste dal contratto di mandato che lega queste due parti. E’ su questi fondi che il viaggiatore subirà l’addebito degli indennizzi dovuti all’organizzatore, secondo le clausole del contratto di viaggio, nel caso che il viaggiatore receda dal contratto (art. 9 della convenzione). La natura di mandato con rappresentanza, che nei sensi già visti è propria dell’incarico dato dal viaggiatore al proprio agente di viaggi, non è incompatibile – ed anzi ciò trova riscontro nell’art. 1719 cod. civ. – con l’assunzione da parte dell’agente ed in confronto dell’organizzatore di obblighi propri, per il pagamento del corrispettivo come delle penali previste in caso di annullamento, quando l’incarico per la conclusione del contratto di viaggio sia conferito dal viaggiatore ed accettato dall’agente senza che il viaggiatore anticipi all’agente i fondi; in particolare, quando la prenotazione sia accettata dall’agente a ridosso della data a partire dalla quale il viaggio dovrà avere inizio (Cass., 28 novembre 2002, n. 16868).

Lo specifico rapporto di mandato fra il tour operator e l’agente di viaggio si evidenzia nel momento in cui il primo riceve dal viaggiatore il prezzo del pacchetto facendogli sottoscrivere il contratto di viaggio: l’agente infatti, in tale momento, da una parte assume le relative somme nel suo patrimonio e dall’altra parte le incassa come mandatario dell’organizzatore del viaggio, dal quale riceve le provvigioni, atteso che l’unico soggetto abilitato alla conclusione del contratto di viaggio con il consumatore è lo stesso organizzatore. Non può dunque ritenersi che il relativo pagamento sia stato effettuato da parte dei viaggiatori che hanno versato il relativo importo all’agenzia ma che l’agenzia doveva versare tali somme al tour operator, a conclusione del contratto di viaggio. In altri termini, l’obbligo di versare le somme riguardava da un lato l’organizzatore di viaggi che aveva venduto il pacchetto; dall’altra l’agenzia di viaggi.

Tali soggetti sono dunque attivamente e passivamente legittimati ed ha errato l’impugnata sentenza per aver implicitamente escluso la legittimazione passiva in capo all’agenzia di viaggio.

Poichè l’agenzia di viaggi opera quale mandataria del tour operator, ai sensi dell’art. 1713 c.c., comma 1, dovrà rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato stesso ed in specie il saldo del prezzo ricevuto dai viaggiatori.

Nella fattispecie per cui è causa a Ancona Viaggi, mandataria della Veratour, ha violato l’obbligo di versare a quest’ultima la somma ricevuta dal viaggiatore e della quale aveva dichiarato di avere la disponibilità, mentre il giudice a quo non ha tenuto conto che era stato comunicato alla Veratour un bonifico su ordine della Ancona viaggi, erroneamente considerando tale circostanza non rilevante.

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2009

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