CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 agosto 2011, n. 17202 Procedure concorsuali, Fallimento, Crediti privilegiati, ICI, Sussiste

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ritenuto

Che la s.p.a. (…), con ricorso al Tribunale di Monza del 2 aprile 2007, chiese di essere ammessa al passivo del Fallimento della s.r.l. (…) per la complessiva somma di € 350.975, 80, di cui € 168.095,93 in via privilegiata – trattandosi di crediti iscritti a ruolo dal Comune di Muggiò per I.C.I. relativa a periodi d’imposta anteriori alla data della dichiarazione di fallimento -, ed €. 182.889,87 in via chirografaria, trattandosi di tributi vari ed accessori;

che su tale domanda il Giudice delegato così provvide: «Provato da estratti di ruolo si ammette, in via chirografaria per euro 350.975, 80, in quanto il credito I.C.I. non gode del privilegio ex art. 2752 ce. ultimo comma, perché la norma si riferisce alle sole imposte contemplate nel testo unico per la finanza locale e non a quelle successivamente introdotte senza espressa menzione del privilegio»;

che avverso tale provvedimento la s.p.a. (…) propose opposizione allo stesso Tribunale, sostenendo la natura privilegiata del credito per I.C.I.;

che il Tribunale di Monza – in contraddittorio con il Fallimento della s.r.l (…), che sosteneva, invece, la natura chirografaria del credito fatto valere -, con decreto del 5 dicembre 2007, respinse l’opposizione;

che avverso tale decreto la s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria;

che resiste, con controricorso, il Fallimento della s.r.l. (…)

che il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

che, all’esito dell’odierna camera di consiglio, il Collegio ha deliberato che la presente sentenza sia redatta con motivazione semplificata.

Considerato

che, con l’unico motivo (con cui deduce: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2152 cod. civ.»), la ricorrente critica il decreto impugnato, sostenendo la tesi della natura privilegiata del credito per l’imposta comunale sugli immobili;

che il ricorso merita accoglimento;

che le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 11930 del 17 maggio 2010, hanno affermato che il privilegio generale sui mobili, istituito dall’art. 2752, terzo comma, cod. civ. a favore dei crediti per le imposte, le tasse ed i tributi dei Comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti relativi all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), anche se non compresa, tra i tributi contemplati dal Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, perché introdotta successivamente con il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di interpretazione estensiva diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l’intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio;

in particolare, le sezioni unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un’operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale; e di identificare l’effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell’intenzione del legislatore, e soprattutto dalla "causa" del credito che, ai sensi dell’art. 2745 c.c.rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio. Con la conseguenza che il privilegio generale sui mobili istituito dall’art. 2752 c.c., sui crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti dei comuni relativi all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) introdotta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, pur se successiva e quindi non compresa tra i tributi contemplati dal R.D. n. 1175 del 1931»;

che il Collegio condivide tale principio e le argomentazioni che ne costituiscono il fondamento;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. che, nella specie, la domanda della s.p.a. , proposta con ricorso al Tribunale di Monza del 2 aprile 2007, nella parte in cui è volta ad ottenere l’ammissione al passivo del Fallimento della s.r.l. (…)per la somma di € 168.095,93 in via privilegiata, deve essere accolta;

che le spese del precedente e del presente grado di giudizio possono essere compensate per intero tra le parti, in ragione del carattere controverso dell’unica questione dibattuta, che ha richiesto l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, accoglie la domanda proposta dalla s.p.a. (…) con ricorso al Tribunale di Monza del 2 aprile 2007, ammettendola in privilegio al passivo del Fallimento della s.r.l. (…) per la somma di € 168.095,93.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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