CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 settembre 2011, n. 18454 Contributo erogato dal Comune – Riparazione immobile – Decadenza dal beneficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. La controversia verte sulla pretesa del Comune di Salerno, di ottenere la restituzione del contributo erogato, ai sensi della legge n. 219 del 1981, per la riparazione di un appartamento in Salerno, dal beneficiario poi alienato a terzi.

2. L’appartamento in questione era della signora (…), che lo aveva trasferito al nipote, ma la domanda del contributo era stata presentata dal marito, (…), che si era dichiarato proprietario sia di un appartamento, in effetti cointestato a lui e alla moglie, e sia dell’appartamento in questione, intestato alla moglie. Per questa ragione il Tribunale di Salerno aveva condannato in solido i coniugi al pagamento della somma dovuta a titolo di restituzione del contributo erogato per l’appartamento, venduto dalla proprietaria al nipote con atto pubblico 22 dicembre 1990, prima dell’ultimazione dei lavori, avvenuta il 22 maggio 1991.

3. Con sentenza in data 27 aprile 2004, la corte d’appello di Salerno ha respinto il gravame dei coniugi contro la sentenza di primo grado. La corte ha ritenuto che la decadenza dal beneficio erogato per la riparazione dell’immobile si verifichi – a norma dell’d.l. n. 474 del 1987 – per la vendita dell’immobile prima dell’ultimazione dei lavori di riparazione.

4. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorrono i coniugi S. con atto notificato il 3 maggio 2005, per un unico motivo.

Resiste il Comune di Salerno con controricorso.

6. Il ricorso verte sull’esatta interpretazione dell’d.l. 1987 n. 474). Si sostiene che, stante la mancata riproduzione nel nuovo testo della sanzione di decadenza per la vendita dell’immobile, per il quale il contributo di riparazione sia stato erogato, la decadenza stessa non trova più applicazione. Si trova argomento a favore della tesi nella nuova disciplina, che consente il trasferimento del contributo nell’ipotesi di alienazione di unità immobiliari aventi titolo ai benefici, site nei comuni disastrati.

7. Per l’esatta comprensione del quadro normativo occorre premettere che, a norma dell’art. 21 del t.u. n. 76 del 1990. Tale disciplina è ispirata all’esigenza di prevenire la possibilità che i contributi pubblici erogati a fini assistenziali divengano oggetto di speculazione privata da parte dei proprietari, non interessati ad utilizzare per sé gli immobili danneggiati.

In questo quadro, l’originaria disposizione contenuta nel primo comma dell’art. 13 comma primo della legge n. 219 del 1981, con la conseguenza che, dopo il completamento dei lavori, l’immobile può essere venduto senza aspettare il compimento del termine quinquennale originariamente previsto, ma il tessuto normativo circa il titolo di attribuzione del contributo e le modalità della sua erogazione non sono stati modificati, sicché la perdita della proprietà dell’immobile prima del completamento dei lavori continua a comportare la decadenza dal beneficio, unitariamente considerato.

La novella del 1988 consente inoltre il trasferimento del contributo, non ancora erogato in tutto o in parte, all’acquirente dell’immobile nei soli comuni disastrati. Sì tratta evidentemente di una deroga alla regola generale di cui s’è detto, ispirata ad uno speciale favore per le popolazioni dei comuni più duramente colpiti dal sisma, tra i quali non era compreso il Comune di Salerno, in cui è sito l’immobile per cui è causa. Da quella disposizione, pertanto, nulla può argomentarsi a favore della tesi sostenuta dai ricorrenti.

8. In conclusione deve ritenersi che la legge n. 219 del 1981, prevedendo un contributo per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma a favore di coloro che ne fossero proprietari alla data del sisma, e disciplinando la sua erogazione a favore dei medesimi proprietari in relazione all’effettiva esecuzione dei lavori da parte del beneficiario, assume la qualità di proprietario danneggiato dal sisma a requisito soggettivo per l’erogazione del contributo, e non consente che di esso beneficino coloro i quali, alienando l’immobile, abbiano perduto la qualità di proprietario, salvo quanto previsto espressamente con esclusivo riguardo ai comuni dichiarati disastrati.

Il ricorso deve pertanto essere respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, e condanna ì ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi €. 2.700,00, di cui €. 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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