Cassazione, Sezione II, 22 giugno 2011 n. 13687. In tema di rivendicazione

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18 maggio 1991, numerosi proprietari di unità immobiliari facenti parte del condominio ***, sito in ***, esponevano che al confine con il terreno condominiale si estendeva il fondo di proprietà di Do. Bu.; che, con atto del ***, i danti causa dei confinanti avevano stabilito che lungo il confine tra le proprietà e a cavallo delle stesse dovesse essere lasciata una via larga 5 metri per l’ingresso ai rispettivi terreni, da realizzarsi per la larghezza di mt. 2,50 su ciascuna delle proprietà; che il Bu. si era impossessato della striscia di terreno posta sul confine e che la proprietaria del suolo, poi pervenuto al Condominio, era stata reintegrata nel possesso; che il Bu. non solo non aveva lasciato la striscia di terreno di sua proprietà, ma aveva intrapreso opere edilizie, consistenti nella recinzione della sua proprietà mediante incorporazione nella stessa della intera fascia di cinque metri; che le richieste di ripristino erano risultate infruttuose. Tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio il Bu. chiedendone la condanna alla demolizione dei manufatti edificati sulla fascia di terreno destinata a strada e al rilascio della fascia larga mt. 2,50, abusivamente occupata, e per sentir dichiarare che, in forza dell’atto del ***, doveva essere realizzata la strada di accesso alle diverse proprietà.
Si costituiva il Bu., il quale eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori, legittimato essendo il condominio; contestava nel merito la domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertato che la fascia di terreno in contestazione, corrispondente allo spiazzo mattonato, ricadeva interamente nella sua proprietà, o in subordine che la stessa era stata da lui acquistata in virtù del principio di accessione invertita.
Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Condominio *** ed istruita la causa, il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda dei condomini, fatta propria anche dal Condominio, con riguardo alla fascia di terreno larga mt. 2,50 e lunga mt. 25 di proprietà condominiale; condannava il Bu. al ripristino dello stato dei luoghi, mediante demolizione dei manufatti edificati e al rilascio della indicata fascia in favore degli attori; dichiarava l’esistenza di un obbligo reciproco delle parti concernente la strada da realizzare tra le due proprietà e condannava il convenuto al pagamento dei danni da occupazione abusiva del terreno di proprietà del Condominio, liquidati in euro 620,00.
Avverso questa sentenza il Bu. proponeva appello che la Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata in data 11 aprile 1995, ha accolto parzialmente, dichiarando estinto l’obbligo previsto dalla scrittura del *** relativamente alla strada da realizzarsi al confine tra le due proprietà.
La Corte ha rigettato innanzitutto il primo motivo di gravame con il quale l’appellante si doleva del fatto che, avendo il Tribunale qualificato la domanda attorea come rivendica, non era stata fornita dagli attori la relativa prova. In proposito, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, la prova della proprietà non fosse richiesta a ritroso sino a pervenire a un acquisto a titolo originario, in quanto entrambe le parti avevano fatto riferimento al medesimo atto (quello del ***), indicato come intervenuto tra i rispettivi danti causa, fondando su di esso argomentazioni a sostegno delle proprie tesi, e si erano riferite ai successivi passaggi di proprietà, menzionando un giudizio possessorio intervenuto con un dante causa degli appellati e una promessa formulata dalla Tr. s.a.s., indicata quale costruttrice dell’edificio condominiale e proprietaria del terreno in discussione prima della costituzione del condominio.
La Corte ha rilevato poi che l’appellante, nel costituirsi in giudizio in primo grado, si era limitato a contestare il fatto materiale dell’occupazione del suolo confinante, senza nulla osservare riguardo alla titolarità della proprietà degli attori e alla sua consistenza, adottando cosi una linea di difesa incompatibile con la negazione, in capo agli attori, degli elementi costitutivi della fattispecie dagli stessi fatta valere in giudizio, e integrante anzi una implicita ammissione, idonea a rendere incontroversa e non suscettibile di successiva utile contestazione la titolarità del diritto di proprietà in capo ai condomini e al condominio.
Quanto al motivo concernente il rigetto della domanda riconvenzionale volta a sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per accessione invertita, la Corte d’appello ha rilevato che nell’opera edilizia realizzata dal Bu. difettavano gli elementi strutturali propri dell’edificio, cui fa riferimento l’art. 938 cod. civ., inteso come opera muraria complessa, idonea alla permanenza nel suo interno di persone o di cose ; in ogni caso, mancava in capo all’appellante l’elemento psicologico della buona fede, consistente nella ragionevole opinione di costruire sul proprio suolo.
Il rigetto di tali motivi comportava poi il rigetto del motivo di gravame concernente la statuizione sui danni da occupazione abusiva.
La Corte territoriale ha accolto, invece, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’appellante relativamente all’obbligo previsto nella scrittura del ***, di realizzazione di una strada entro il termine di dieci anni dal riconoscimento del relativo diritto da parte dell’appellante, intervenuto nel corso del giudizio possessorio svoltosi nel ***.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Bu. sulla base di due motivi; ha resistito il Condominio *** con controricorso; non hanno svolto attività difensiva gli intimati condomini.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione omessa o insufficiente.
Il ricorrente sostiene innanzitutto che la Corte d’appello avrebbe errato a ritenere provata la proprietà in capo agli attori, non essendovi prova in atti dell’avvenuto trasferimento della striscia di terreno dalla Tr. s.a.s. agli attori. In tale contesto, doveva ritenersi irrilevante la circostanza che entrambe le parti avessero fatto riferimento al medesimo atto del ***, se poi, tra i successivi trasferimenti di proprietà, veniva omessa la prova di quello con il quale la proprietà della strisca di terreno sarebbe stata ceduta dalla Tr. agli attori proquota e, quindi, al condominio.
Il ricorrente contesta poi l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui egli, nel costituirsi in giudizio, si sarebbe limitato solo a contestare il fatto materiale dell’occupazione, senza nulla osservare in ordine alla titolarità della proprietà degli attori e alla sua consistenza, avendo anzi egli sempre sostenuto che le opere delle quali si era doluto il condominio erano state eseguite su terreno di sua proprietà. Tali contestazioni, quindi, al contrario di quanto affermato dalla Corte d’appello, avrebbero imposto agli attori di provare con il rigore richiesto per le azioni di rivendicazione, la proprietà del terreno; così come una prova altrettanto rigorosa gli attori avrebbero dovuto fornire ove l’azione dagli stessi proposta fosse stata qualificata come confessoria servitutis. Prova che sarebbe stata tanto più necessaria nel caso di specie, in quanto gli attori non erano nel possesso del bene.
Del resto, le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e la documentazione in atti, come ad esempio il progetto di edificazione allegato dal Tr. alla istanza di concessione edilizia, dimostravano che il terreno de quo non era compreso tra le aree di pertinenza del condominio, sicchè ben poteva dubitarsi dell’avvenuto trasferimento della fascia di terreno dalla Tr. al Condominio.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione. Il ricorrente ricorda che gli attori avevano chiesto la sua condanna alla demolizione dei manufatti al fine di poter costruire al confine tra i fondi una strada, secondo quanto previsto nell’atto del ***. La Corte d’appello peraltro, riformando la sentenza del Tribunale, ha dichiarato prescritto il diritto alla realizzazione di detta strada, sicchè non avrebbe più potuto disporre il rilascio del terreno o condannare esso ricorrente ai danni, ma avrebbe dovuto rigettare tali domande.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
La Corte d’appello ha condiviso la statuizione del giudice di primo grado, che aveva qualificato la domanda proposta nei confronti del Bu. come azione di rivendicazione. Ha tuttavia ritenuto attenuato l’onere probatorio gravante sull’attore in rivendicazione in quanto, nel caso di specie, entrambe le parti avevano fatto riferimento al medesimo atto di provenienza e il convenuto non aveva contestato la titolarità del diritto di proprietà in capo agli attori.
La motivazione addotta dalla Corte territoriale sul punto non può ritenersi sufficiente e presenta aspetti di contraddittorietà.
Invero, nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che “in tema di azione di rivendicazione, di cui all’art. 948 cod. civ., per l’individuazione del bene rivendicato, del quale si chiede il rilascio (ovvero per stabilire esattamente l’unità immobiliare contesa), la base primaria dell’indagine del giudice di merito è costituita dall’esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, quando essi sono stati esibiti in giudizio. Difatti solo la mancanza o l’insufficienza di indicazioni sui dati di individuazione delle unità rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le mappe catastali (Cass. n. 21834 del 2007).
Si è altresì chiarito che il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l’esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall’attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacchè, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall’attore e l’eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d’ufficio. Per quanto attiene, in particolare, alla identità del bene domandato dall’attore con quello descritto nel titolo stesso, i dati catastali non hanno valore di prova ma di semplice indizio, costituendo le mappe catastali un sistema secondario e sussidiario rispetto all’insieme degli elementi raccolti in fase istruttoria” (Cass. n. 5131 del 2009).
Quanto agli oneri probatori gravanti sul soggetto che agisce in rivendicazione, si è precisato che “il rigore del principio secondo il quale l’attore in rivendica deve provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell’originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l’onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (Cass. n. 22598 del 2010; Cass. n. 9303 del 2009).
Il rigore dell’onere probatorio non è invece attenuato per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l’onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore (Cass. n. 11555 del 2007; Cass. n. 5131 del 2009).
Orbene, si deve rilevare che la Corte d’appello, da un lato, non ha svolto alcun accertamento in ordine agli atti di trasferimento della proprietà della striscia di terreno in contestazione tra le parti, ma si è limitata unicamente a fare riferimento alla esistenza di un atto al quale avevano fatto riferimento entrambe le parti. Ha omesso, tuttavia, di verificare la continuità dei trasferimenti con riferimento alla striscia di terreno.
Ha inoltre ritenuto attenuato l’onere probatorio gravante sugli attori (e poi sul condominio) sul rilievo della mancata contestazione da parte del convenuto. Una simile valutazione appare peraltro contrastante con quanto risulta dalla medesima sentenza impugnata. La Corte d’appello, infatti, riferisce che il convenuto ha contestato, “preliminarmente, di aver occupato con la sua costruzione terreno di proprietà degli attori“ e ha proposto domanda riconvenzionale perchè fosse accertato che la fascia di terreno in contestazione, corrispondente allo spiazzo mattonato, ricadeva interamente nella sua proprietà e solo in subordine che la stessa era stata acquistata in virtù del principio di accessione invertita.
L’argomento della mancata contestazione, da parte del convenuto, della proprietà degli attori sulla striscia di terreno posseduta dal medesimo convenuto appare dunque contraddittoriamente sostenuto dalla Corte territoriale in presenza di una domanda riconvenzionale volta a far accertare la proprietà, in capo al convenuto, della medesima striscia di terreno. La circostanza della formulazione della domanda riconvenzionale rende irrilevanti le argomentazioni sulla base delle quali il condominio controricorrente ha inteso sostenere che nell’atto di costituzione nel giudizio di primo grado, complessivamente interpretato, non era rinvenibile una contestazione del diritto di proprietà fatto valere da alcuni condomini sulla striscia di terreno oggetto del presente giudizio.
In sostanza, il rigetto dell’appello, per la parte che qui rileva, risulta sostenuto da una motivazione insufficiente, in relazione alla prova del diritto di proprietà, e contraddittoria quanto alla valorizzazione della non contestazione da parte del convenuto delle asserzioni degli attori.
Il primo motivo di ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo.
La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce, che procederà a nuovo esame dell’appello proposto dal Bu. con particolare riferimento ai profili sui quali si è rilevata la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione.
Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2011.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22 GIUGNO 2011

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