Corte di Cassazione, Sentenza n. 34067 del 2011 Coltivano sostanza stupefacenti nel terreno di loro proprietà

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. C. G. e C. R., padre e figlio, sono stati tratti a giudizio per rispondere di detenzione a fine di spaccio di ca. 290 gr. di foglie di cannabis essicata, risultata avere un principio attivo dello 0,68%, e di coltivazione di 13 piante della stessa sostanza. C. G. si assumeva la responsabilità sia della coltivazione che della detenzione e diceva che la marijuana era destinata al proprio uso personale anche terapeutico (antidolorifico), sostenendo di aver custodito le foglie essicate, frutto della coltivazione dell’anno precedente, in camera del figlio R. per non infastidire la moglie con l’odore della sostanza che egli utilizzava soltanto in quella stanza.
2. Il giudice di primo grado riteneva entrambi gli imputati responsabili dei due reati; riteneva applicabile l’attenuante di cui al quinto comma dell’art. 73 DPR_309_1990 e le attenuanti generiche, e valutava pena adeguata per la coltivazione quella di anni uno e mesi sei di reclusione e 3000,00 euro di multa e per la detenzione quella mesi otto di reclusione ed euro 1600 di multa; individuava come reato più grave la coltivazione che aumentava di tre mesi per la ritenuta continuazione con la detenzione, pervenendo ad una pena finale di un anno e due mesi di reclusione e 2400,00 euro di multa, determinata a seguito della riduzione di un terzo per il rito abbreviato.
3. La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del gup di Ferrara impugnata dal solo C. R., ha assolto quest’ultimo dal reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, ritenendo che non vi fosse prova che il medesimo avesse collaborato con il padre, capofamiglia ed unico proprietario del terreno, e che aveva rivendicato a sé solo la responsabilità per la detta coltivazione; ha rideterminato la pena per il residuo reato di detenzione a fine di spaccio in mesi 10 di reclusione ed euro 1600,00 di multa.
4. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Deduce manifesta illlogicità di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del reato di detenzione di stupefacente basata esclusivamente sul dato ponderale senza considerazione degli altri elementi del caso di specie che deponevano per l’uso personale, quali la qualità di assuntori di due soggetti del nucleo familiare, lo svolgimento di regolare attività lavorativa, l’assenza di strumenti destinati allo spaccio. Con un secondo motivo deduce violazione di legge per inosservanza del divieto di “reformatio in peius”. Al riguardo fa presente che in primo grado il Tribunale di Ferrara lo aveva ritenuto responsabile di entrambi i contestati reati, coltivazione e detenzione, ed aveva determinato la pena che riteneva applicabile a ciascuno dei due, fissando quella per la detenzione in un anno di reclusione ed euro 2400,00 di multa, ridotta poi per le generiche e per la scelta del rito; tale punto non era stato fatto oggetto di appello e la pena non era stata poi effettivamente comminata perché era stata ritenuta la continuazione; il giudice di appello non poteva determinare la pena in misura superiore, come da lui fatto avendo fissato la pena base in un anno e otto mesi di reclusione ed euro 3000,00 di multa.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
2. La destinazione allo spaccio delle foglie essiccate di marijuana rinvenute nell’armadio della stanza dell’attuale ricorrente è stata desunta dalla circostanza che egli non aveva dedotto l’uso personale, che le foglie erano residuo di una coltivazione dell’anno precedente evidentemente eccedente le necessità personali, che la coltivazione aveva ad oggetto quantità cospicue oggettivamente incompatibili con l’ipotesi di consumo domestico esclusivo.
Tale ragionamento appare illogico; non può infatti ritenersi esclusa la destinazione all’uso personale della marijuana atteso che dalla stessa sentenza di appello risulta che “C. figlio aveva consuetudine con la droga e ne aveva fatto uso fino a commettere reati collegati”; non può poi farsi derivare la prova della destinazione allo spaccio da una circostanza, la coltivazione della piantagione, dalla quale l’odierno ricorrente è stato assolto. Resta quindi a sostenere la ritenuta destinazione allo spaccio la detenzione di un quantitativo di foglie essicate di cocaina, di cui peraltro non viene precisata la effettiva quantità (la sentenza di primo grado ha riconosciuto l’ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell’art. 73 dPR 309/90 ed ha fatto cenno ad un principio attivo assolutamente esiguo).
Tale quantitativo andrà dunque opportunamente precisato per valutare se, unitamente alla accertata destinazione della sostanza stessa all’uso personale dei due soggetti interessati a questa vicenda, siano effettivamente ravvisabili elementi atti a confermare l’ipotesi accusatoria formulata nei confronti dell’attuale ricorrente (v. sez. VI12.2.2009 n.l2146 rv.242923).
3. Anche il secondo, subordinato, motivo di ricorso è fondato.
Come si è detto il Tribunale di Ferrara aveva ritenuto C. R. responsabile di entrambi i contestati reati, coltivazione e detenzione, ed aveva determinato la pena che riteneva applicabile a ciascuno dei due, fissando per la detenzione la pena base di 1anno di reclusione ed euro 2400,00 di multa, ridotta poi per le generiche e per la scelta del rito a mesi otto ed euro 1600; tale pena non era stata effettivamente comminata perché era stata ritenuta la continuazione. In tale situazione il giudice di appello, nel determinare in via autonoma – a seguito della assoluzione dalla coltivazione – la pena da applicare al solo reato di detenzione, non poteva stabilirla in misura superiore a quella stimata equa in primo grado, pena la violazione del divieto di “reformatio in peius”.
4. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annulla con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna che nella valutazione della responsabilità del C. e nella eventuale determinazione della pena terrà conto di quanto sopra osservato .

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna.

Depositata in Cancelleria il 14.09.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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