Corte di Cassazione, Sentenza n. 17876 del 2011 Opposizione di terzo all’esecuzione; Non è legittimato l’affittuario dell’azienda esecutata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. La (…) srl, deducendo di essere affittuaria di azienda – in forza di contratto in data 8.3.06 con l’esecutata – si oppose all’esecuzione mobiliare esattoriale, avente ad oggetto beni mobili compresi nell’azienda stessa, eseguita dalla (…) spa in danno della (…) di (…) & C. snc per €
500.210,86 per iscrizione a ruolo di imposte e contribuzioni evase ed accessori per gli anni dal 1998 al 2005. L’adito Tribunale di Ivrea dapprima sospese la procedura esecutiva e poi accolse – con sentenza n. 289 del 9.5.08 – l’opposizione, ritenendo esemplificativa e non tassativa la previsione dell’art. 619 cod. proc. civ. in ordine alla legittimazione attiva e poi sussistente in capo all’opponente una posizione attiva di prevalenza.
1.2. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre, affidandosi a quattro motivi, l’esattore, nelle more
divenuto (…) spa; nessuno degli intimati svolge attività difensiva; e, per la pubblica udienza del 24.6.11, la sola ricorrente compare per la discussione orale.

Motivi della decisione

2. La ricorrente (…) spa formula quattro motivi:
2.1. un primo, dispiegato ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. e concluso con il seguente quesito: dica codesta Ecc.ma Corte se incorra in violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 619 c.p.c. in relazione all’art. 12 disp. att. cod. civ., il giudice che ritenga legittimato all’opposizione all’esecuzione di terzo un soggetto mero affittuario dei beni oggetto di esecuzione mobiliare, non titolare, pertanto, di un diritto di proprietà o altro diritto reale;
2.2. un secondo, di vizio di motivazione, lamentando l’incongrua parificazione tra legittimazione
all’opposizione e fondatezza della stessa e l’omessa spiegazione della prevalenza accordata al diritto dell’opponente rispetto a quello del creditore procedente;
2.3. un terzo, di vizio di motivazione, sui requisiti temporali per l’opponibilità dell’atto all’agente di riscossione, lamentando l’omessa considerazione dell’anteriorità degli anni cui si riferivano le entrate iscritte a ruolo rispetto al titolo vantato dall’opponente;
2.4. un quarto, di violazione di norme di diritto, concluso con il seguente quesito: dica codesta Ecc.ma Corte se incorra in violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 63 d.P.R. n. 602/1973, il Giudice che ritenga fondata l’opposizione all’esecuzione di un soggetto terzo il quale dimostri il proprio diritto con atto avente data certa successiva all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo.
3. Una volta rilevato che è pacifico aver l’opponente fatto valere la sua qualità di affittuario dell’azienda comprensiva dei beni mobili staggiti, il primo motivo è fondato.
3.1. è ben vero che l’indicazione della proprietà o di altro diritto reale contenuta nella disposizione dell’art. 619 cod. proc. civ. è esemplificativa (tra le altre, v. Cass. 5 dicembre 1968, n. 3896):
3.1.1. il legislatore ha assunto la proprietà come modello di altri eventuali diritti per il carattere prevalente che il diritto dominicale ha sul diritto o sulla pretesa del creditore procedente;
3.1.2. pertanto, se, all’infuori dei diritti reali, altri diritti vi siano che possano essere prevalenti o maggiori di quelli che sulla cosa in esecuzione abbia il creditore, anche ai titolari di questi altri diritti deve dirsi aperta l’opposizione di cui all’art. 619 cod. proc. civ.;
3.1.3. la legittimazione a proporre tale opposizione va estesa anche a chi si presenti come titolare di taluni particolari diritti di credito relativamente alla cosa oggetto dell’esecuzione; con riferimento ai diritti di credito, il criterio della prevalenza si precisa e si integra con l’altro criterio del rapporto diretto con la cosa, di guisa che occorre aver riguardo non ad un generico diritto di credito, ma a quel diritto che sia suscettibile di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell’esecuzione, ovvero a quel diritto che abbia efficacia reale;
3.2. d’altro canto, la prevalenza del diritto di credito sulla pretesa del creditore procedente non può riconoscersi alla locazione ed al comodato, sicché questi ultimi non sono titoli giuridicamente idonei a legittimare il diritto allegato dal terzo (Cass. 15 novembre 1974, n. 3649);
3.3. la tutela del beneficiario del bene oggetto di un tale tipo contrattuale è allora meramente obbligatoria ed egli la può invocare esclusivamente nei confronti del suo dante causa, con le opportune azioni concesse appunto per la limitazione, la compressione o la soppressione delle possibilità del godimento del bene oggetto dell’obbligazione pattiziamente assunta dalla sua sola controparte ;
3.4. la conclusione, per l’assoluta identità dei presupposti e degli elementi essenziali dei negozi (se non proprio per la qualificabilità dell’affitto d’azienda al più ampio genus della locazione), va estesa anche ai contratti di affitto di azienda, qual è quello azionato nella fattispecie dall’opponente, se non altro allorquando – come nella fattispecie in esame – si verta esclusivamente sui beni mobili che ne farebbero oggetto; con la conseguente conclusione che non è legittimato all’opposizione di terzo all’esecuzione, di cui all’art. 619 cod. proc. civ., l’affittuario di un’azienda che comprenda i beni nobili oggetto della procedura espropriativa.
4. La gravata sentenza, che in modo oltretutto apodittico afferma il contrario, ha fatto scorretta applicazione della norma dell’art. 619 cod. proc. civ., è pertanto erronea e va cassata; e tanto esime dal rilevare la manifesta fondatezza anche del secondo profilo di doglianza, circa l’omesso rilievo dell’insussistenza del presupposto temporale per l’opponibilità dell’atto di acquisto del preteso diritto prevalente (poiché tale atto era di gran lunga successivo agli anni cui si riferivano
per la maggior parte le imposte oggetto dell’esecuzione esattoriale opposta).
5. Tuttavia, la non necessità di alcun altro accertamento di fatto per la definizione della controversia per il carattere decisivo del rilievo della carenza di attiva legittimazione del mero affittuario consente di pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. e di rigettare, per tale dirimente ragione, l’opposizione dispiegata dalla (…) Srl avverso l’esecuzione mobiliare intentata dalla (…) spa (ora … spa) in danno della (…) di (…) & C. snc, decisa con la sentenza oggi qui gravata. In ordine alle spese di lite sussistono peraltro, ad avviso del Collegio, giusti motivi di integrale compensazione, alla stregua della peculiarità dell’andamento processuale e della relativa novità della questione, quanto meno in relazione alla peculiare fattispecie dei soli beni mobili compresi in un affitto di azienda.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la gravata sentenza; decidendo nel merito, rigetta l’opposizione di terzo dispiegata dalla (…) srl avverso l’esecuzione mobiliare intentata dalla (…) spa (ora …)
in danno della (…) di (…) & C. snc; compensa tra le parti le spese di lite dell’intero giudizio, compreso quello di legittimità.

Depositata in Cancelleria il 31.08.2011

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