LEGGE 14 settembre 2011, n. 148 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 216 del 16-9-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo,
e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita’ di
cui all’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e’
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi per
riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari
al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza,
con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la
necessita’ di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei
circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno
2011;
b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di
territori a circondari limitrofi, l’assetto territoriale degli uffici
giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto
dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei
carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della
specificita’ territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo
alla situazione infrastrutturale, e del tasso d’impatto della
criminalita’ organizzata, nonche’ della necessita’ di razionalizzare
il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
c) ridefinire l’assetto territoriale degli uffici requirenti non
distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi
presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di
provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilita’ di
accorpare piu’ uffici di procura anche indipendentemente
dall’eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in
tali casi, che l’ufficio di procura accorpante possa svolgere le
funzioni requirenti in piu’ tribunali e che l’accorpamento sia
finalizzato a esigenze di funzionalita’ ed efficienza che consentano
una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche
per raggiungere economia di specializzazione ed una piu’ agevole
trattazione dei procedimenti;
d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle
sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai
tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);
e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell’attuazione
di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio
delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra
uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da
rilevante differenza di dimensioni;
f) garantire che, all’esito degli interventi di riorganizzazione,
ciascun distretto di corte d’appello, incluse le sue sezioni
distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con
relative procure della Repubblica;
g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo
entrino di diritto a far parte dell’organico, rispettivamente, dei
tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui
sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni
distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in
sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;
h) prevedere che l’assegnazione dei magistrati e del personale
prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro
ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, ne’ costituisca
trasferimento ad altri effetti;
i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia
le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di
magistratura e amministrativo;
l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace
dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo
in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b),
dell’analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;
m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso
gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura
non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di
procura limitrofa e la restante parte presso l’ufficio del giudice di
pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;
n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito
internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del
giudice di pace da sopprimere o accorpare;
o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di
cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati
tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici
del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche
tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle
spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle
relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo
che sara’ messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico
dell’amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione
dell’organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi
entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonche’ la
formazione del personale amministrativo;
p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di
cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche
consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facolta’ di
mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di
pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);
q) dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente
trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento
ai fini dell’espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle
Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono
resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri
stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o
successivamente, la scadenza di quest’ultimo e’ prorogata di sessanta
giorni.
5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due
anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 2 e
nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, puo’ adottare
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
medesimi.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 14 settembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2887):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro dell’economia e finanze (Tremonti) il 13 agosto 2011.
Assegnato alla 5ª Commissione (bilancio), in sede referente, il
17 agosto 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª,
11ª, 13ª e 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 18
e 23 agosto 2011.
Esaminato dalla 5ª Commissione, in sede referente, il 23, 24, 25,
30 e 31 agosto 2011; il 1°, 2, 3 e 4 settembre 2011.
Esaminato in aula il 5 e 6 settembre 2011 ed approvato il 7
settembre 2011.
Camera dei deputati (atto n. 4612):
Assegnato alla V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione),
in sede referente, l’8 settembre 2011 con pareri del Comitato per la
legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, l’8, 9, 10 e 12
settembre 2011.
Esaminato in aula il 12 e 13 settembre 2011 ed approvato il 14
settembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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