DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149 Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 219 del 20-9-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 114, 117 e 119, della
Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione, ed in particolare gli articoli 2, 17 e 26;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Considerato che non e’ stata raggiunta l’intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 maggio 2011;
Visti il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del
federalismo fiscale di cui all’articolo 3 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, ed i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del
Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la
semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le
regioni per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell’interno, con il Ministro della salute e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Relazione di fine legislatura regionale

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il
rispetto dell’unita’ economica e giuridica della Repubblica, il
principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le
Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura.
2. La relazione di fine legislatura e’ sottoscritta dal Presidente
della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la
data di scadenza della legislatura. Entro e non oltre dieci giorni
dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare
certificata dagli organi di controllo interno regionale e, nello
stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale
istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, composto pariteticamente da rappresentanti
ministeriali e regionali. Il Tavolo tecnico interistituzionale
verifica, per quanto di propria competenza, la conformita’ di quanto
esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in
proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle Regioni
alla banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al Presidente
della Giunta regionale. Per quanto attiene al settore sanitario e, in
particolare, per i contenuti di cui al comma 4, lettere c), per la
parte relativa agli enti del servizio sanitario regionale, d), e) ed
f), la verifica e’ effettuata, entro il medesimo termine di venti
giorni, dai Tavoli tecnici che, ai sensi delle vigenti disposizioni,
sono deputati alla verifica dell’attuazione dei Piani di rientro, ivi
compresa la struttura tecnica di monitoraggio prevista dall’articolo
3 dell’intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio
2010-2012, sulla base delle risultanze emerse in sede di verifica dei
medesimi Piani ovvero, per le regioni non sottoposte al piano di
rientro, sulla base della verifica degli adempimenti annuali di cui
all’articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il
rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati sul sito
istituzionale della regione entro il giorno successivo alla data di
ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale
da parte del Presidente della Giunta regionale. Entrambi i documenti
sono inoltre trasmessi dal Presidente della Giunta regionale alla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la
sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli
organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal
provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico
interistituzionale invia quindi al Presidente della Giunta regionale
il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la
relazione di fine legislatura sono infine pubblicati sul sito
istituzionale della Regione entro il giorno successivo alla data di
ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico
interistituzionale.
4. La relazione di fine legislatura contiene la descrizione
dettagliata delle principali attivita’ normative e amministrative
svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti
comunque sottoposti al controllo della regione, nonche’ degli enti
del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni
intraprese per porvi rimedio;
d) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa, con
particolare riguardo a quella sanitaria, e stato del percorso di
convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi
e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche
utilizzando come parametro di riferimento realta’ rappresentative
dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi;
e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore
sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo
indebitamento regionale;
f) la individuazione di eventuali specifici atti legislativi,
regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di
spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;
g) stato certificato del bilancio regionale.
5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per le
riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine
legislatura, differenziandolo eventualmente per le Regioni non
assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria.
6. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione della
relazione di fine legislatura il Presidente della Giunta regionale e’
tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina
principale del sito istituzionale dell’ente.

Art. 2 Responsabilita’ politica del presidente della giunta regionale 1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell’articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni: a) il presidente della giunta regionale, nominato Commissarioad acta ai sensi dell’articolo 2, rispettivamente commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009, non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all’obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso; b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi dell’articolo 2, comma 81, della citata legge n. 191 del 2009, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento; c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all’articolo 2, comma 86, della citata legge n. 191 del 2009, un ulteriore incremento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef al livello massimo previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 2. Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 costituisce grave violazione di legge e in tal caso con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 126, comma primo, della Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonche’ la rimozione del Presidente della Giunta regionale per responsabilita’ politica nel proprio mandato di amministrazione della regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta responsabilita’, con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Repubblica e’ adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessato. 3. Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 e’ incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non puo’ essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell’Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni. 4. Qualora si verifichino una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in attuazione dell’articolo 2, comma 84, della citata legge n. 191 del 2009, nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 120 della Costituzione, nomina un commissario ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che sostituisce il Presidente della Giunta regionale nominato commissario ad acta ai sensi dell’articolo 2, commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009. 5. Nelle more dell’insediamento del nuovo Presidente della Giunta regionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, nomina un nuovo commissario ad acta per l’esercizio delle competenze del Presidente della Giunta regionale concernenti l’ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili. 6. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011. 7. Con riguardo a settori ed attivita’ regionali diversi dalla sanita’, ove una regione dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonche’ dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Presidente della Giunta regionale e’ nominato commissario ad acta ai sensi dell’articolo 8 della citata legge n. 131 del 2003, per l’esercizio dei poteri sostitutivi.

Art. 3

Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali
e dei revisori dei conti

1. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui
all’articolo 2 determina l’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali e,
previa verifica delle rispettive responsabilita’ del dissesto, dei
direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario
regionale, del dirigente responsabile dell’assessorato regionale
competente, nonche’ dei componenti del collegio dei revisori dei
conti.
2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 si applica altresi’
l’interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da
enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni. La sanzione
dell’interdizione e’ irrogata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale. Il giudizio sulla relativa
impugnazione e’ devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
3. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei
conti accerti gravi responsabilita’ nello svolgimento dell’attivita’
del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti
alle medesime riconducibili, i componenti del collegio riconosciuti
responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono
essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni, degli enti
locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni, in
funzione della gravita’ accertata. La Corte dei conti trasmette
l’esito dell’accertamento anche all’ordine professionale di
appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all’eventuale
avvio di procedimenti disciplinari.

Art. 4

Relazione di fine mandato provinciale e comunale

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il
rispetto dell’unita’ economica e giuridica della Repubblica, il
principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le
province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine
mandato.
2. La relazione di fine mandato e’ sottoscritta dal presidente
della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno
antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci
giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare
certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e, nello stesso
termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito
presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e
degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per
quanto di propria competenza, la conformita’ di quanto esposto nella
relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e
con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati
di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed
invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della
provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato
sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune
entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del
citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente
della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre
trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o
provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da
parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici
giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo
tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della provincia
o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il
rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine
sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno
successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato
Tavolo tecnico interistituzionale.
4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata
delle principali attivita’ normative e amministrative svolte durante
il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza
pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i
fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le
carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune
o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo
dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese
per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso
di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori
quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi,
anche utilizzando come parametro di riferimento realta’
rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto
qualita-costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o
comunale.
5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d’intesa con la
Conferenza Stato – citta’ ed autonomie locali ai sensi dell’articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della
relazione di fine mandato, nonche’ una forma semplificata del
medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti.
6. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione della
relazione di fine mandato, il presidente della provincia o il sindaco
sono tenuti a darne notizia, motivandone le ragioni nella pagina
principale del sito istituzionale dell’ente.

Art. 5

Regolarita’ della gestione amministrativo-contabile

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato puo’ attivare verifiche sulla
regolarita’ della gestione amministrativo-contabile, ai sensi
dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un
ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di
squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
a) ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
c) anomale modalita’ di gestione dei servizi per conto di terzi.
2. Le modalita’ di attuazione del comma 1 sono definite con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza
Unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e prevedono anche adeguate forme di contraddittorio fra
il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle verifiche
di cui al comma 1. L’attivita’ di verifica sulla regolarita’ della
gestione amministrativo-contabile attivata sulla base degli
indicatori di cui al comma 1 e’ eseguita prioritariamente nei
confronti dei comuni capoluogo di provincia.

Art. 6

Responsabilita’ politica del presidente di provincia e del sindaco

1. Il comma 5 dell’articolo 248 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ sostituito dal seguente: "5.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha
riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati
con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del
dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci
anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e
di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed
organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e
le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo e’
diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali
l’amministratore e’ stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i
presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo
precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci
anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di
presidente di Giunta regionale, nonche’ di membro dei consigli
comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli
regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono
altresi’ ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di
assessore comunale, provinciale o regionale ne’ alcuna carica in enti
vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della
dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi
responsabilita’ nello svolgimento dell’attivita’ del collegio dei
revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative
vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti
responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono
essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli
enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in
funzione della gravita’ accertata. La Corte dei conti trasmette
l’esito dell’accertamento anche all’ordine professionale di
appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all’eventuale
avvio di procedimenti disciplinari.".
2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche
svolte ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto e dell’articolo
14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria,
violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e
irregolarita’ contabili o squilibri strutturali del bilancio
dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo
stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla
Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste
dall’articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la
competente sezione regionale, accertato l’inadempimento, trasmette
gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo
precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta
trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte
dei conti, il perdurare dell’inadempimento da parte dell’ente locale
delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di
cui all’articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con
lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a
venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso
infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto
nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e
da’ corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente
ai sensi dell’articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000.

Art. 7 Mancato rispetto del patto di stabilita’ interno 1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita’ interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza: a) e’ tenuta a versare all’entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita’ interno, l’importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilita’ interno e’ riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell’ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita’ interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; b) non puo’ impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita’, in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; c) non puo’ ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita’ interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non puo’ procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; d) non puo’ procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresi’ divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) e’ tenuta a rideterminare le indennita’ di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita’ interno, l’ente locale inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza: a) e’ assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita’ interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; b) non puo’ impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; c) non puo’ ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita’ interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non puo’ procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; d) non puo’ procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresi’ divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) e’ tenuto a rideterminare le indennita’ di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell’articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilita’ interno relativo agli anni 2010 e seguenti. 5. L’articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e’ sostituito dal seguente: "122. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’interno e d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L’importo della riduzione complessiva per comuni e province e’ commisurato agli effetti finanziari determinati dall’applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita’ interno. Lo schema di decreto di cui al primo periodo e’ trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari.".

Art. 8

Ulteriori disposizioni concernenti il patto
di stabilita’ interno

1. Dopo la lettera g-bis) dell’articolo 1, comma 129, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunte le seguenti: "g-ter) a
decorrere dall’anno 2011, delle spese conseguenti alla dichiarazione
dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori incassi di
entrate derivanti dai provvedimenti di cui all’articolo 5, comma
5-quater, della citata legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito
capitolo di bilancio; g-quater) a decorrere dall’anno 2011, delle
spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente
incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito
derivante dall’attivita’ di recupero fiscale ai sensi dell’articolo 9
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito
capitolo di bilancio.".

Art. 9

Ulteriori meccanismi premiali

1. Dopo il secondo periodo del comma 20 dell’articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e’
aggiunto il seguente: "Ai fini ed agli effetti di cui al periodo
precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario
che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media
nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle
spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa
rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilita’ interno e
che hanno rispettato il patto di stabilita’ interno.".
2. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il
comma 67, e’ aggiunto il seguente: «67-bis. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre
2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme
premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente
legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
applicabili a decorrere dall’anno 2012, per le regioni che
istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e
l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di
beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo
determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano
misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la
piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto
dall’articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
della remunerazione a prestazione. L’accertamento delle condizioni
per l’accesso regionale alle predette forme premiali e’ effettuato
nell’ambito del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione
dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12
dell’Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.».

Art. 10

Contrasto all’evasione fiscale

1. Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, la
partecipazione delle province all’accertamento fiscale e’ incentivata
mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle
maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo
definitivo, a seguito dell’intervento della provincia che abbia
contribuito all’accertamento stesso, anche attraverso la segnalazione
all’Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi
utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate
dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili
fiscali.
2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e
d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, adottato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono individuati i tributi su cui calcolare la
quota pari al 50 per cento spettante alle province che abbiano
contribuito all’accertamento, ai sensi del comma 1, nonche’ le
relative modalita’ di attribuzione.
3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, d’intesa con la Conferenza Stato –
citta’ ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali e sentita DigitPA per quanto di rispettiva competenza,
sono stabilite le modalita’ tecniche di accesso per le province alle
banche dati e, sulla base di motivata richiesta, di fruizione e
tracciabilita’ delle informazioni reddituali relative ai contribuenti
in esse residenti, nonche’ quelle della partecipazione delle province
all’accertamento fiscale di cui al comma 1. Per le attivita’ di
supporto all’esercizio di detta funzione di competenza provinciale,
le province possono avvalersi delle societa’ e degli enti partecipati
dalle province stesse ovvero degli affidatari delle entrate
provinciali i quali, pertanto, devono garantire alle province
l’accesso alle banche dati utilizzate.

Art. 11

Collaborazione nella gestione organica dei tributi

1. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e delle
compartecipazioni sono definiti dalle province con l’Agenzia delle
entrate, che per l’attuazione si avvale delle proprie Direzioni
Regionali.
2. Le province possono stipulare con l’Agenzia delle entrate
convenzioni finalizzate ad instaurare adeguate forme di
collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri
derivati. Con lo stesso provvedimento sono definiti i termini e le
modalita’ per la corresponsione del rimborso spese.
3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa le province
possono definire con specifica convenzione con il Ministero
dell’economia e delle finanze le modalita’ gestionali e operative di
ripartizione degli introiti derivanti dall’attivita’ di recupero
dell’evasione.

Art. 12

Ulteriori forme premiali per l’azione di contrasto
dell’evasione fiscale

1. Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito
in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite annualmente
le modalita’ per la ricognizione delle capacita’ fiscali effettive e
potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i
dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall’Istituto Nazionale di
Statistica.
2. Con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono altresi’
definiti:
a) un programma pluriennale di attivita’ di contrasto
dell’evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacita’
fiscale effettiva alla capacita’ fiscale potenziale mediante la
definizione delle modalita’ di concorso dei singoli enti dei vari
livelli di governo;
b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da
ciascun ente nell’ambito delle attivita’ previste dal programma di
cui alla lettera a);
c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).
3. Ove l’accordo di cui al comma 1 non sia raggiunto entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono fissate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione
congiunta in sede di Conferenza unificata.

Art. 13 Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano 1. La decorrenza e le modalita’ di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche’ nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformita’ con i relativi statuti, con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14

Fabbisogni standard delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato e responsabilita’ politica dei ministri

1. Il presente articolo, al fine di rendere effettivo il
superamento del criterio della spesa storica attraverso la
definizione dei fabbisogni per i programmi di spesa delle
amministrazioni centrali e dei fabbisogni standard per le
amministrazioni periferiche dello Stato, disciplina le modalita’ di
rendicontazione alle Camere del grado di convergenza della spesa ai
fabbisogni definiti ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
luglio 2011, n. 111.
2. Gli esiti del raffronto tra i fabbisogni dei programmi di spesa
e quelli delle amministrazioni periferiche dello Stato, come
determinati ai sensi del comma 1, e le spese effettivamente sostenute
come risultanti dal bilancio consuntivo dello Stato, sono trasmessi
ogni anno dal Governo alle Camere, affinche’ possano essere adottate,
nelle forme e nei tempi previsti dai rispettivi regolamenti, le
iniziative e le determinazioni ivi previste, incluse quelle di cui
all’articolo 94 della Costituzione.

Art. 15 Riordino dei termini per la trasmissione dei dati degli enti territoriali 1. Ai fini di garantire il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, anche ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente in materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province, citta’ metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali, riducendo e unificando i termini e le comunicazioni attualmente previsti per la trasmissione dei dati, ferma restando la disciplina sanzionatoria in vigore.

Art. 16

Interventi del settore creditizio a favore del pagamento
delle imprese creditrici degli enti territoriali

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, un rappresentante
delle regioni e un rappresentante delle autonomie locali designati,
rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni,
dall’ANCI e dall’UPI, e l’Associazione bancaria italiana, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, istituiscono un tavolo tecnico per il perseguimento dei
seguenti obiettivi, da realizzare anche attraverso apposita
convenzione, aperta all’adesione delle banche e degli intermediari
finanziari ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385:
a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla mancanza di
liquidita’ delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti degli
enti territoriali;
b) valutare forme di compensazione all’interno del patto di
stabilita’ a livello regionale previsto dalla normativa vigente,
anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli enti
territoriali;
c) valutare la definizione di nuove modalita’ ed agevolazioni per
la cessione pro soluto dei crediti certi, liquidi ed esigibili
maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
d) stabilire criteri per la certificazione dei crediti delle
pubbliche amministrazioni, secondo le modalita’ definite
dall’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009;
e) definire i casi in cui la stipulazione, da parte degli enti
locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la
realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di
un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto
di stabilita’ interno, in considerazione della convenienza economica
per l’amministrazione contraente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 6 settembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e delle
finanze

Bossi, Ministro per le riforme per il
federalismo

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale

Maroni, Ministro dell’interno

Fazio, Ministro della salute

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Palma

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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