DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 220 del 21-9-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° settembre 2011;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle
norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di
procedura civile;
b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della
sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di
procedura civile;
c) Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle
norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di
procedura civile.

Art. 2 Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro 1. Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile. 2. L’ordinanza prevista dall’articolo 423, secondo comma, del codice di procedura civile puo’ essere concessa su istanza di ciascuna parte. 3. L’articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di condanna a favore di ciascuna delle parti. 4. Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori previsti dall’articolo 421, secondo comma, del codice di procedura civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal codice civile.

Art. 3 Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione 1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter del codice di procedura civile. 2. Quando la causa e’ giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all’articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente puo’ delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. 3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando e’ competente la corte di appello in primo grado il procedimento e’ regolato dagli articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.

Art. 4

Mutamento del rito

1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da
quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento
del rito con ordinanza.
2. L’ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice,
anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle
parti.
3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il
presente decreto prevede l’applicazione del rito del lavoro, il
giudice fissa l’udienza di cui all’articolo 420 del codice di
procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti
devono provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi
mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che
la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito
stabilito dalle disposizioni del presente decreto.
5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono
secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme
le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito
seguito prima del mutamento.

Art. 5 Sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato 1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. 2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione puo’ essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non e’ confermata, entro la prima udienza successiva, con l’ordinanza di cui al comma 1.

Art. 6

Dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione

1. Le controversie previste dall’articolo 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non
diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L’opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e’
stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze
stabilite da altre disposizioni di legge, l’opposizione si propone
davanti al giudice di pace.
4. L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione
e’ stata applicata per una violazione concernente disposizioni in
materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della
fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
5. L’opposizione si propone altresi’ davanti al tribunale:
a) se per la violazione e’ prevista una sanzione pecuniaria
superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria
proporzionale senza previsione di un limite massimo, e’ stata
applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando e’ stata applicata una sanzione di natura diversa da
quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione
per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n.
1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
6. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere depositato
anche a mezzo del servizio postale.
7. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere
sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.
8. Con il decreto di cui all’articolo 415, secondo comma, del
codice di procedura civile il giudice ordina all’autorita’ che ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti
relativi all’accertamento, nonche’ alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura
della cancelleria, all’opponente e all’autorita’ che ha emesso
l’ordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado l’opponente e l’autorita’ che ha
emesso l’ordinanza possono stare in giudizio personalmente.
L’autorita’ che ha emesso l’ordinanza puo’ avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione
all’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 205 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto puo’ farsi
rappresentare in giudizio dall’amministrazione cui appartiene
l’organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri
funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei
proventi della sanzione, ai sensi dell’articolo 208 del medesimo
decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso e’ proposto oltre i termini di cui al comma
6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza
addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo
che l’illegittimita’ del provvedimento risulti dalla documentazione
allegata dall’opponente, ovvero l’autorita’ che ha emesso l’ordinanza
abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
11. Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove
sufficienti della responsabilita’ dell’opponente.
12. Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice puo’
annullare in tutto o in parte l’ordinanza o modificarla anche
limitatamente all’entita’ della sanzione dovuta, che e’ determinata
in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel
giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica
l’articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
13. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Art. 7

Dell’opposizione al verbale di accertamento
di violazione del codice della strada

1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di
accertamento di violazione del codice della strada di cui
all’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito
dalle disposizioni del presente articolo.
2. L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in
cui e’ stata commessa la violazione.
3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla data di contestazione della violazione o di
notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all’estero e puo’ essere depositato
anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso e’ altresi’
inammissibile se e’ stato previamente presentato ricorso ai sensi
dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le
violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e
agenti dello Stato, nonche’ da funzionari e agenti delle Ferrovie
dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell’ANAS;
spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle
regioni, delle province e dei comuni.
6. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere
sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.
7. Con il decreto di cui all’articolo 415, secondo comma, del
codice di procedura civile il giudice ordina all’autorita’ che ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti
relativi all’accertamento, nonche’ alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura
della cancelleria, all’opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente. L’amministrazione resistente puo’ avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati.
9. Alla prima udienza, il giudice:
a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il
ricorso con sentenza;
b) quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza
addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo
che la illegittimita’ del provvedimento risulti dalla documentazione
allegata dall’opponente, ovvero l’autorita’ che ha emesso il
provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui
al comma 7.
10. Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice puo’
annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice
accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilita’ dell’opponente. Non si applica l’articolo 113,
secondo comma, del codice di procedura civile.
11. Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina
l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il
massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni
successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato
a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore,
con le modalita’ di pagamento da questa determinate.
12. Quando rigetta l’opposizione, il giudice non puo’ escludere
l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti
dalla patente di guida.
13. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Art. 8 Dell’opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti 1. Le controversie previste dall’articolo 75, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate dall’articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso di trasgressore minorenne, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Art. 9

Dell’opposizione ai provvedimenti di recupero
di aiuti di Stato

1. Ove non diversamente disposto dal presente articolo, le
controversie in materia di recupero degli aiuti di Stato previste
dall’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono regolate
dalle disposizioni contenute nell’articolo 6 del presente decreto, in
quanto compatibili, ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 9 e 13.
2. Nelle controversie di cui al comma 1, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 5, e nei giudizi civili aventi ad oggetto un
titolo giudiziale di pagamento conseguente a una decisione di
recupero, il giudice, su richiesta di parte, puo’ sospendere
l’efficacia esecutiva del titolo amministrativo o giudiziale di
pagamento se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimita’ della decisione di recupero,
ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla
restituzione dell’aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della
somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
3. Quando accoglie l’istanza di sospensione per motivi attinenti
alla illegittimita’ della decisione di recupero, il giudice provvede
all’immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di
giustizia dell’Unione europea, se ad essa non sia stata gia’ deferita
la questione di validita’ dell’atto comunitario contestato. L’istanza
di sospensione non puo’ in ogni caso essere accolta per motivi
attinenti alla legittimita’ della decisione di recupero quando la
parte istante, pur avendone facolta’ perche’ individuata o
chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la
decisione di recupero ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, e successive modificazioni, ovvero
quando, avendo proposto l’impugnazione, non abbia richiesto la
sospensione della decisione di recupero ai sensi dell’articolo 278
del Trattato medesimo ovvero l’abbia richiesta e la sospensione non
sia stata concessa.
4. Fuori dei casi in cui e’ stato disposto il rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia, quando accoglie l’istanza di sospensione il
giudice fissa la data dell’udienza di trattazione nel termine di
trenta giorni. La causa e’ decisa nei successivi sessanta giorni.
5. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila
sul rispetto dei termini di cui al comma 4 e riferisce con relazione
trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della
corte di appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali
non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte
direttamente dal presidente del tribunale.

Art. 10

Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali

1. Le controversie previste dall’articolo 152 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del
lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il
titolare del trattamento dei dati, come definito dall’articolo 4 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione
dei dati personali e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla
data del rigetto tacito, ovvero entro sessanta giorni se il
ricorrente risiede all’estero.
4. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere
sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.
5. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre
alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione
della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo a
carico del ricorrente le spese di giudizio.
6. La sentenza che definisce il giudizio non e’ appellabile e puo’
prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui
all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche
in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o
responsabile dei dati, nonche’ il risarcimento del danno.

Art. 11 Delle controversie agrarie 1. Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320. 3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1 e’ tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’altra parte e all’ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio. 4. Il capo dell’ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione. 5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell’ispettorato. 6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti. 7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna delle parti e’ libera di adire l’autorita’ giudiziaria competente. 8. Quando l’affittuario viene convenuto in giudizio per morosita’, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l’instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall’origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosita’. 9. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro in favore dell’affittuario, si applica l’articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile. 10. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell’articolo 373 del codice di procedura civile, anche l’esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l’integrita’ economica dell’azienda o per l’allevamento di animali. 11. Il rilascio del fondo puo’ avvenire solo al termine dell’annata agraria durante la quale e’ stata emessa la sentenza che lo dispone.

Art. 12

Dell’impugnazione dei provvedimenti in materia
di registro dei protesti

1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei
provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall’articolo 4 della
legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata decisione
sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro.
2. E’ competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il
debitore protestato.

Art. 13

Dell’opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del
debitore protestato

1. Le controversie aventi ad oggetto l’opposizione al provvedimento
di diniego di riabilitazione di cui all’articolo 17, comma 3, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto di riabilitazione ai
sensi del comma 4 del medesimo articolo sono soggette al rito del
lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente la corte di appello.
3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di
riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione
effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede
all’estero.
4. Il provvedimento che accoglie il ricorso e’ pubblicato nel
registro informatico dei protesti cambiari.

Art. 14

Delle controversie in materia di liquidazione
degli onorari e dei diritti di avvocato

1. Le controversie previste dall’articolo 28 della legge 13 giugno
1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del
codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante
onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni
giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il
processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il
tribunale decide in composizione collegiale.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio
personalmente.
4. L’ordinanza che definisce il giudizio non e’ appellabile.

Art. 15

Dell’opposizione a decreto di pagamento
di spese di giustizia

1. Le controversie previste dall’articolo 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal
rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. Il ricorso e’ proposto al capo dell’ufficio giudiziario cui
appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del giudice di
pace e del pubblico ministero presso il tribunale e’ competente il
presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati
dell’ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello e’
competente il presidente della corte di appello.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio
personalmente.
4. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere
sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.
5. Il presidente puo’ chiedere a chi ha provveduto alla
liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le
informazioni necessari ai fini della decisione.
6. L’ordinanza che definisce il giudizio non e’ appellabile.

Art. 16

Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto
di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli
altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari

1. Le controversie previste dall’articolo 8 del decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito sommario di
cognizione.
2. E’ competente il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente.

Art. 17

Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli
altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari

1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del
provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati
membri dell’Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi
di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di
cui all’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
nonche’ per i motivi di cui all’articolo 21 del medesimo decreto
legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente il tribunale, in composizione monocratica, del
luogo in cui ha sede l’autorita’ che ha adottato il provvedimento
impugnato.
3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorita’
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e’ rilasciata altresi’ dinanzi all’autorita’ consolare.
4. Il ricorrente puo’ stare in giudizio personalmente.
5. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere
sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5. L’allontanamento dal
territorio italiano non puo’ avere luogo fino alla pronuncia
sull’istanza di sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato
su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di
pubblica sicurezza. Il giudice decide sull’istanza di sospensione
prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve
lasciare il territorio nazionale.
6. Quando il ricorso e’ rigettato, il ricorrente deve lasciare
immediatamente il territorio nazionale.

Art. 18

Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati
che non sono membri dell’Unione europea

1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del decreto di
espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di
cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede
l’autorita’ che ha disposto l’espulsione.
3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorita’
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e’ rilasciata altresi’ dinanzi all’autorita’ consolare.
4. Il ricorrente e’ ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e’ assistito da un
difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti
nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche’, ove necessario,
da un interprete.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza,
deve essere notificato a cura della cancelleria all’autorita’ che ha
emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima
udienza.
6. L’autorita’ che ha emesso il provvedimento impugnato puo’
costituirsi fino alla prima udienza e puo’ stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.
7. Il giudizio e’ definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla
data di deposito del ricorso.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa e imposta.
9. L’ordinanza che definisce il giudizio non e’ appellabile.

Art. 19

Delle controversie in materia di riconoscimento
della protezione internazionale

1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei
provvedimenti previsti dall’articolo 35 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione,
ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente il tribunale, in composizione monocratica, del
capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Sull’impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione
nazionale per il diritto di asilo e’ competente il tribunale, in
composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di
appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato
il provvedimento di cui e’ stata dichiarata la revoca o la
cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, e’ competente il tribunale, in composizione monocratica, che ha
sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il
centro ove il ricorrente e’ accolto o trattenuto.
3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorita’
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e’ rilasciata altresi’ dinanzi all’autorita’ consolare. Nei
casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli
20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i termini
previsti dal presente comma sono ridotti della meta’.
4. La proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso
viene proposto:
a) da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai
sensi dell’articolo 20, comma 2, lettere b) e c), del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o trattenuto ai sensi
dell’articolo 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda
di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e’
accordata la protezione sussidiaria, ovvero
c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione
territoriale nell’ipotesi prevista dall’articolo 22, comma 2, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione
territoriale che ha dichiarato l’istanza manifestamente infondata ai
sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del citato decreto
legislativo.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d),
l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere sospesa
secondo quanto previsto dall’articolo 5. Quando l’istanza di
sospensione viene accolta, al ricorrente e’ rilasciato un permesso di
soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l’accoglienza ai
sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25.
6. Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono
notificati, a cura della cancelleria, all’interessato e al Ministero
dell’interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la
competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico
ministero.
7. Il Ministero dell’interno, limitatamente al giudizio di primo
grado, puo’ stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri
dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che ha
adottato l’atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile,
l’articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
8. La Commissione che ha adottato l’atto impugnato puo’ depositare
tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini
dell’istruttoria e il giudice puo’ procedere anche d’ufficio agli
atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.
9. L’ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso ovvero
riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e’
accordata la protezione sussidiaria ed e’ comunicata alle parti a
cura della cancelleria.
10. La controversia e’ trattata in ogni grado in via di urgenza.

Art. 20 Dell’opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche’ agli altri provvedimenti dell’autorita’ amministrativa in materia di diritto all’unita’ familiare 1. Le controversie previste dall’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. E’ competente il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza. 3. L’ordinanza che accoglie il ricorso puo’ disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. 4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

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