CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 20 settembre 2011, n.19131 DANNO DA COSE IN CUSTODIA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Motivi della decisione.

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunziata la violazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3..

La Corte di merito non ha rilevato che, data la prova dell’evento dannoso (caduta) verificatosi all’interno dei locali della banca, incombeva alla convenuta l’onere della prova, per liberarsi della presunzione di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., che detto evento dannoso si era verificato per caso fortuito o per fatto della stessa attrice.

2. Con il secondo motivo viene denunziata omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio individuato nella caduta della ricorrente all’interno della banca in relazione all’art. 360 n. 5 cpc. Il motivo si chiude con il seguente momento di sintesi: la motivazione risulta omessa e comunque del tutto insufficiente a reggere la decisione nel punto in cui dopo aver affermato che la ricorrente avrebbe dato prova di un fatto diverso, non precisa quale è il fatto diverso da quello generatore di danno (caduta all’interno dei locali della banca) di cui la ricorrente avrebbe dato prova, assumendo come rilevante ai fini della decisione la circostanza del tutto secondaria e come tale irrilevante ai fini dell’esonero della responsabilità ex art. 2051 c.c., secondo la quale la Urbino sarebbe caduta mentre usciva e non mentre entrava nei locali della banca.

3. I due motivi si esaminano congiuntamente per la loro connessione logico giuridica e sono fondati.

La ricorrente ha fornito la prova di essere caduta mentre transitava all’ingresso della banca per essere inciampata su di una traversa in ottone sporgente dal pavimento, circostanza ammessa dalla stessa banca fin dalla costituzione in primo grado, sede nella quale ha contestato solo la natura di insidia o trabocchetto del cordolo metallico in quanto era ben visibile.

Il fatto è stato poi confermato dal teste escusso che ha dichiarato di aver visto la U. cadere, inciampando sul cordolo mentre usciva dalla banca.

Di conseguenza la ricorrente ha assolto l’onere probatorio che le incombeva, provando il fatto generatore della responsabilità della banca, vale a dire la caduta all’interno dei locali a causa di un cordolo metallico sporgente dal pavimento, essendo del tutto indifferente la circostanza che ella stava entrando o uscendo, modalità del fatto che non incidono sulla circostanza della caduta, di cui vi è prova certa.

La Corte di merito ha violato l’art. 2051 c.c. nel rigettare la domanda sul rilievo che la ricorrente ha fornito la prova di un fatto diverso da quello generatore del danno, in quanto il fatto generatore del danno è la caduta all’interno della banca, e non la circostanza che la U. stava uscendo o entrando.

In base all’art. 2051 c.c. era onere della banca fornire la prova che l’evento si era verificato per caso fortuito o per fatto del terzo per liberarsi della presunzione di responsabilità che incombeva su di esso.

I due motivi vanno accolti e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Torino che deciderà la causa in base ai principi esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso e cassa a rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *