Cassazione, sez. III, 22 luglio 2011, n. 29514 I rapporti sessuali con la moglie, se eseguiti con forza, costituisce una violenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 26/05/010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia, in data 04/02/09 – appellata dal PM e da C.G., imputato dei reati di cui agli artt. 609 bis cp, 572 cp; 582 – 585 cp [come contestati ai capi 1), 2), 3), 4), 5) della rubrica] e condannato, con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di anni quattro di reclusione – in accoglimento dell’impugnazione del PM, ritenuta l’equivalenza delle concesse attenuanti generiche sulla contestata aggravante, rideterminava la pena inflitta a C.G. in anni sei di reclusione.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cpp.

In particolare il ricorrente, sia quanto al rigetto del proprio appello – circoscritto ai reati di violenza sessuale [capo 1) della rubrica] e di lesione personale aggravata [capo 5)] – sia quanto all’aumento della pena determinata in accoglimento dell’Appello del PM, esponeva che la sentenza impugnata non era congruamente motivata.

Trattavasi di condotte sessuali consenzienti consumati nell’ambito del rapporto coniugale che lo univa alla parte offesa (la moglie D.M.M.).

La pena inflitta, comunque, era eccessiva dovendosi confermare il precedente giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, come operato nel giudizio di 1^ grado.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/05/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La Corte Territoriale ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione. In particolare la Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado, quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che C.G. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – ha posto in essere le molteplici condotte illecite inerenti alle violenze sessuali; ai maltrattamenti ed alle lesioni volontarie perpretate in danno della moglie D.M.M.; il tutto come contestato ai capi 1), 2), 3), 4) e 5) della rubrica.

Per contro le censure dedotte nel ricorso – circoscritte, quanto alla responsabilità penale, ai reati di cui ai capi 1) e 5) della rubrica – sono ripetitive delle doglianze esposte in sede di Appello, già valutate in modo esaustivo dalla Corte Territoriale. Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito.

Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cpp. [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. I Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. V Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. V Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].

In particolare va disatteso – in riferimento agli episodi di violenza sessuale – l’assunto difensivo principale secondo cui si sarebbe trattato di rapporti sessuali consenzienti tra i due coniugi.

Risulta accertato, invece, che – in relazione agli abusi sessuali per cui vi è stata condanna – trattavasi di rapporti sessuali imposti con violenza alla moglie contro la sua esplicita e manifesta volontà. Condotte – quelle perpretrate da C.G. – che integrano, senza ombra di dubbio gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato continuato di violenza sessuale, ex art. 609 bis cp, come contestato al capo 1) della rubrica.

Parimenti vanno disattese le censure attinenti al trattamento sanzionatorio. Al riguardo la Corte Territoriale ha indicato con precisione le ragioni ostative sia all’applicazione dell’attenuante del fatto di minore gravità, ex art. 609 bis, 3 comma cp; sia al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, ed ossia: la rilevante gravità dei fatti in esame, la reiterazione delle condotte illecite, protrattasi per anni, commesse in contesto di costanti episodi di aggressione, umiliazione, di paura in cui versava la donna, con grave turbamento psichico patito dalla stessa.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da C.G. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *