Cassazione, sez. III Penale, 20 luglio 2011, n. 28927 La trasformazione del balcone è una nuova costruzione: senza permesso scatta il reato!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Osserva

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello ha riformato la condanna di primo grado, assolvendo gli imputati (i coniugi P.) dall’accusa di avere violato l’art. 44 d.p.r. 380/01 realizzando una veranda su un balcone del loro appartamento.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il P G. deducendo:

1) violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché la ragione su cui si fonda la esclusione della sussistenza di una veranda é stata individuata nel fatto che, alla struttura creata con alluminio anodizzato e vetro nella porzione terminale del balcone, si accedeva dal balcone stesso e non dall’appartamento sì che si era in presenza di una sorta di box armadio per riporvi la lavatrice.

Osserva il ricorrente che, indipendentemente dalle dimensioni limitate. la costruzione realizzata senza permesso dagli imputati costituiva un oggettivo aumento di volumetria. Si citano, a conforto, varie decisioni di questa stessa sezione (n 35011/07 e 1758/95) in base alle quali la veranda non necessita di concessione edilizia solo quando adempia esclusivamente alla funzione di riparare dagli agenti atmosferici.

La motivazione della Corte é altresì contraddittoria nella parte in cui esclude finalità abitative quasi che per gli occupanti dell’abitazione non fosse necessario accedere al vano per sbrigare le faccende domestiche connesse con la pulizia dei panni.

Si cita, da ultimo, anche la decisione n. 3160/02 che ribadisce come l’attività di trasformazione di balcone veranda mediante telai ed altri strumenti idonei ad intercludere stabilmente uno spazio libero non dà luogo a pertinenza ma, "ove assolva a permanenti finalità abitative, costituisce ampliamento del fabbricato e, come tale, integrante, in difetto di autorizzazione, il reato di cui all’art. 20 L. n. 47/85.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Questa S.C. come rileva giustamente il ricorrente, è costante nell’affermare che "la veranda è da considerare in senso tecnico giuridico, una costruzione assoggettata al regime concessorio" (come ribadito di recente da Sez. III, 26.4.07, Camarda, Rv. 237532).

Una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile (Sez. III, 10.1.08, lacono Ciulla. Rv. 239707).

L’unica deroga prevista è "per la chiusura di spazi limitati e che, comunque, non comportino una trasformazione del territorio", eventualità chiaramente già esclusa dalla Corte, nel caso in esame, nel momento in cui ha richiamato l’attenzione sulle dimensioni dell’opera.

E’ stato anche detto che "l’attività di trasformazione di un balcone in veranda rappresenta un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e) d.p.r. n. 380/01, in quanto tali lavori ampliano il fabbricato al di fuori della sagoma preesistente" (sez. III. 28 ottobre 2004. D’Aurelio, Rv. 230419) con la conseguenza che la sua realizzazione in assenza di concessione edilizia integra (se non ricorre anche, come nella specie, la violazione paesaggistica) il reato di cui all’art 44 lett. b) d.p.r. citato.

Si intuisce, peraltro, che la decisione qui impugnata ha cercato di valorizzare la irrilevanza del fatto specifico ma è anche vero che, sul punto, la motivazione non risulta congrua.

Restano validi quindi tutti i rilievi fatti dal ricorrente e, per l’effetto, la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, per un nuovo esame alla luce dei rilievi fin qui mossi.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p. annulla con rinvio la sentenza impugnata, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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