Cassazione, sez. II, 4 luglio 2011, n. 14564 Verbale valido anche senza il numero di matricola dell’autovelox

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto e diritto

1) Il giudice di pace di Abbiategrasso il 6 marzo 2006 annullava il verbale di accertamento n. (omissis) di violazione dell’art. 142 e. 8 del codice della strada, elevato nei confronti di P.L. dalla polizia municipale di Cisliano. L’appello del Comune veniva respinto dal tribunale di Vigevano con sentenza del 21 ottobre 2008.

Il tribunale confermava che il verbale era nullo perché mancante dell’indicazione del numero di matricola dell’apparecchio utilizzato per accertare la velocità, tardivamente effettuata in corso del giudizio di primo grado. Rilevava che l’omissione non aveva consentito al trasgressore il diritto di difesa e la verifica della funzionalità dell’apparecchiatura nonché dei requisiti di omologazione e taratura, essendo stato indicato solo il tipo di strumento, Velomatic 512. La sentenza impugnata aggiungeva che irrilevante era anche la produzione in causa del certificato di taratura e insufficienti erano le attestazioni contenute nel verbale quanto alla regolarità del posizionamento e del corretto funzionamento dell’autovelox.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione notificato il 15 aprile 2009. L’opponente ha resistito con controricorso.

2) Il primo motivo di ricorso mira a far accertare che il verbale degli agenti fa piena prova delle attività da essi svolte e costituisce fonte di prova dell’infrazione rilevata, restando sufficiente l’indicazione del modello di apparecchiatura, non sussistendo obbligo – sanzionato a pena di nullità – di specificare nel verbale stesso il numero di matricola.

Il secondo motivo, sempre mediante congruo quesito ex art. 366 bis cpc, mira a far affermare dalla Corte di Cassazione che nel corso del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’Amministrazione può indicare il numero di matricola della apparecchiatura utilizzata.

Tale questione è posta con il terzo motivo anche sotto il profilo del vizio di motivazione.

Il ricorso appare manifestamente fondato.

Rifacendosi a un imprecisato orientamento giurisprudenziale citato dall’opponente, orientamento che il controricorso ripropone astenendosi tuttavia dall’indicare gli estremi della fonte, il tribunale di Vigevano ha contraddetto tutti gli insegnamenti resi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Mette conto richiamare:

– Cass. 23 978/07, secondo la quale le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocita1 stabiliti, come previsto dall’art. 142 codice della strada, non devono sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura (cfr anche Cass. 9846/10).

– Cass. 29333/08 secondo la quale la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi di controllo – preventivi, in corso di utilizzazione e successivi – dei misuratori della velocita1 delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato all’accertamento, dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.) ed alla legittimità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocita1 dei veicoli e di pertinenti apparecchiature.

– Cass. 17754/07 e Cass. 9950/07 sulla scadenza del termine di omologazione previsto per il modello di apparecchiatura utilizzato dagli agenti accertatori, che non rende di per se1 illegittimo l’accertamento eseguito con il predetto macchinario dopo la scadenza di tale termine, purché la singola apparecchiatura abbia mantenuto la sua funzionalità, in quanto il termine di durata della omologazione serve solo ad individuare l’arco di tempo nel quale le apparecchiature possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore e non incide sull’utilizzabilità, dopo la scadenza del termine, delle apparecchiature già esistenti da parte degli organi operativi che ne siano dotati.

– Cass. 17361/08, la quale ha esplicitato la conseguenza che, nel giudizio di opposizione alla relativa sanzione amministrativa, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell’Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature.

2.1) È stato insegnato altresì che a mente dell’art. 2700 cod. civ., il verbale di accertamento dell’infrazione – ancorché1 redatto mediante modulo prestampato in alcune parti – fa piena prova, fino a querela di falso, dell’effettuazione dagli anzidetti rilievi, mentre le risultanze dei rilievi stessi valgono fino a prova contraria, che può1 essere data all’opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento degli strumenti elettronici in parola, da fornire sulla base delle concreta circostanze di fatto (Cass., 26 aprile 2005, n. 8675; Cass., 20 aprile 2005, n. 8232).

Pertanto la mancata indicazione del numero di matricola dell’apparecchiatura, non prevista dal codice quale contenuto necessario del verbale, non può mai essere eretta a motivo di nullità della sanzione per violazione del diritto di difesa. È solo nel giudizio di opposizione che, ove necessario in conseguenza dell’iniziativa probatoria dell’opponente relativa al cattivo funzionamento del singolo apparecchio, può assumere rilevanza il numero di matricola.

La specificazione resa dall’amministrazione in corso di causa era pertanto non solo tempestiva, ma persino superflua, non risultando che l’opponente avesse fornito alcun elemento, anche solo presuntivo, per inficiare il valore probatorio delle attestazioni rese dagli agenti accertatori circa la verifica della funzionalità dell’apparecchio, né per far dubitare della concreta funzionalità del medesimo.

2.2) Le Sezioni Unite hanno anche di recente ribadito (SU 1786/10) che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che può e deve valutare le deduzioni difensive proposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.

Pertanto erroneamente il giudicante ha valorizzato pretesi indici formali di inaffidabilità dell’accertamento – quali la taratura, l’omologazione e il numero di matricola del singolo apparecchio -dovendo in sede di opposizione verificare o meno se l’accertamento fosse corretto. Ciò poteva risultare già sulla base della fede privilegiata – per una parte – o del valore presuntivo – per altra parte – delle attestazioni rese dei verbalizzanti, ove non superati da prova contraria offerta dall’opponente.

3) Si è qui riportata, con emendamenti puramente formali, la relazione redatta dal consigliere relatore e comunicata alle parti, ai sensi dell’art. 380 bis cpc, relazione che il Collegio condivide pienamente. Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice del tribunale di Vigevano, il quale si atterrà al principio di diritto sopraenunciato, esaminerà gli altri motivi di opposizione e procederà alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice del tribunale di Vigevano, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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