Cassazione, sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14589 Nulla è dovuto all’ex amministratore del condominio privo di legittimazione passiva

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

In fatto ed in diritto

L’avv. G..S.C. ha chiesto la cassazione del provvedimento emesso dal Tribunale di Catania in camera di consiglio, con il quale è stata dichiarata improcedibile la richiesta di liquidazione della propria parcella professionale, nei confronti del Condominio di via (omissis), avanzata dal suddetto legale, ai sensi dell’art. 28 legge 794/1942, ed esso ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti di G..A., ex amministratore del condominio, unica parte costituita nello speciale procedimento camerale.

Il ricorrente, notificando l’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità anche al Condominio, ha fatto valere, con unico motivo, la "violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 101, 91 e 92 cpc in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cpc" censurando l’impugnata decisione per omessa valutazione della carenza di interesse dello stesso A. a costituirsi in proprio nel giudizio in questione.

Il Consigliere delegato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo relazione ex art. 380 bis cpc nella quale ha osservato quanto segue”.

Il ricorso è fondato.

1 – Risulta dalla lettura del provvedimento impugnato che l’A., nel costituirsi – id est nell’esplicare intervento volontario- nel procedimento camerale, non si limitò ad enunziare la circostanza di non essere più amministratore del Condominio (al fine far rinnovare la notifica dell’atto introduttivo), ma eccepì la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo pertanto di esser ristorato delle spese processuali; il Tribunale, sulla base di tale prospettazione, riscontrò detta carenza e condannò l’avv. S.C. al pagamento delle spese.

2 – Tale pronunzia però è erronea in quanto l’A. non risulta esser stato citato in proprio – sia pure quale ritenuto attuale amministratore – assieme al Condominio, essendo invece stato raggiunto dalla notificazione dell’atto introduttivo solo come legale rappresentante dell’Ente di gestione.

3 – Dal momento che non risulta neppure che, all’epoca, il predetto A. fosse anche condomino dello stabile comune, neppure si sarebbe potuta rinvenire una legittimazione surrogatoria nei confronti dell’Ente gestorio, presidiata dall’interesse a non subire — se il procedimento si fosse svolto senza una rituale notifica del ricorso con pedissequo decreto di fissazione di udienza – una redistribuzione su tutti i condomini delle spese, in ipotesi di liquidazione nell’ambito dello speciale procedimento ex lege 794/1942.

4 — Deriva da quanto detto che l’intervento volontario dell’A. ben avrebbe potuto esser sostituito da contatti informali con il richiedente professionista al fine di acclarare l’attuale rappresentanza del Condominio o, anche, l’A. avrebbe potuto presentarsi spontaneamente in udienza a rendere le dichiarazioni che avrebbero consentito l’instaurarsi del regolare contraddittorio. La scelta dell’intervento volontario, oltre ad essere ultronea allo scopo di far emergere la nullità della notifica, in ogni caso non aveva a base un interesse qualificato tale da legittimare la partecipazione dell’A. in giudizio quale parte, determinando di conseguenza la insuscettibilità del predetto ad essere destinatario di una pronunzia sulle spese.

5 – Essendo manifestamente fondato il ricorso e non avendo l’intimato svolto difese – tali, in ipotesi, da far deflettere la Corte dalla sopra richiamata valutazione di fondatezza – sussistono i presupposti per la trattazione della causa in camera di consiglio a’ sensi del combinato disposto degli artt. 360 bis n. 1; 375 n. 5; 376; 380 bis cpc".

La relazione è stata ritualmente comunicata alle parti ed al P.M.; all’adunanza del 27 maggio 2011 il procuratore del ricorrente si è riportato ai propri scritti; il PG non ha mosso rilievi alla relazione.

Ritiene il Collegio di poter integralmente recepire le conclusioni esposte nella relazione, aggiungendo, alle considerazioni colà espresse al p.3, che non sarebbe stato neppure invocabile — al fine di sostenere l’esistenza di una residua legittimazione passiva del passato amministratore – il principio, più volte sostenuto in sede di legittimità (vedi ex multis: Cass. 15.858/2002; Cass. 1445/1993; Cass. 9501/1997), secondo il quale anche l’amministratore cessato dalla carica conserva una limitata legittimazione passiva a resistere alle pretese fatte valere nei confronti dell’ente di gestione, in forza di una prorogato di poteri e fino a che l’esigenza di tale attività suppletiva non venga meno con la nomina del nuovo rappresentante del condominio: ciò in quanto nella fattispecie, da un lato da oltre tre anni era stato nominato un nuovo amministratore (cfr. fol 1 del provvedimento impugnato) e, dall’altro, lo stesso A. dichiaratamente non intervenne in causa a sostenere le ragioni del Condominio ma esclusivamente le proprie. Va pertanto ribadito che in tale situazione l’amministratore cessato dalla carica e sostituito da altri non aveva l’obbligo di costituirsi in giudizio né il potere di costituirsi in proprio per difetto dell’interesse a contraddire, derivante dalla mancanza di una qualsiasi domanda nei suoi confronti, permanendo a suo carico solo l’obbligo di dare notizia, comunicando l’atto notificato, al nuovo amministratore le pretese azionate in giudizio, sussistendo un dovere di diligenza del mandatario, anche dopo l’estinzione del mandato, in relazione a fatti verificatisi nell’epoca di operatività del mandato stesso o comunque agli stessi collegabili (così Cass. 5141/1987).

Essendo il ricorso fondato, l’impugnato provvedimento va cassato in ordine al motivo accolto; la causa può essere decisa senza rinvio a’ sensi dell’art. 384, 2 comma, cpc, non essendo necessari all’uopo nuovi accertamenti di fatto; sussistono giustificati motivi – da rinvenire nell’inerzia dimostrata dall’originario ricorrente a rinnovare tempestivamente la notifica all’ente di gestione, determinando quindi l’improcedibilità delle pretese agite – per compensare le spese del procedimento di merito e per dichiarare non ripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso e, decidendo la causa nel merito, cassa il provvedimento impugnato relativamente al capo sulle spese; compensa le stesse per il giudizio innanzi al Tribunale e le dichiara non ripetibili per il presente procedimento di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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