Cassazione, sez. I, 4 luglio 2011, n. 14553 Il coniuge affidatario può ricevere la casa al mare?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto e in diritto

1.- Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza non definitiva in data 5.5.2006, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi I.A. e S.I. e, con sentenza definitiva dell’11.7.2008, ha provveduto sulle domande reciproche di addebito, respingendole, sull’affidamento congiunto dei figli minori, di cui ha disposto la continuazione della convivenza con la madre e sulla richiesta di contributo per il mantenimento. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 25.2.2010, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, accogliendo la richiesta della S. di assegnazione dell’abitazione familiare sita in (omissis).

Per quanto ancora interessa, ha osservato la Corte di merito che il Tribunale aveva fondato la propria decisione negativa in ordine all’assegnazione dell’abitazione sul rilievo che, in realtà, la casa sita in xxxxxx non aveva mai costituito l’abitazione coniugale. Infatti, dal 1992 sino al 2002 certamente l’unica abitazione coniugale era stata quella di (omissis), ossia quella dei genitori della S., mentre tra il 2002 (data di acquisto dell’abitazione di xxxxxx, allo stato di rustico) ed il 2004 la suddetta abitazione era stata oggetto di lavori di completamento al fine di renderla abitabile, ed era stata sicuramente anche utilizzata dai coniugi I. -S. , “ma, verosimilmente, nel solo periodo estivo, data la sua collocazione geografica”, mentre nel 2005 la S. si era trasferita con i figli nel Nord Italia ed aveva iniziato il giudizio di separazione (30 giugno 2005).

Pertanto, secondo il Tribunale, la suddetta abitazione non aveva mai costituito l’abitazione coniugale. La Corte di merito ha ritenuto di non poter condividere tale ragionamento, pur essendo indubbio che l’abitazione di (omissis) fosse stata “di fatto l’abitazione coniugale, ma soltanto perché i coniugi non avevano ancora acquistato una propria abitazione da adibire a sede della famiglia”. Secondo la Corte di appello l’acquisto della casa di xxxxxx, per l’importo del prezzo di acquisto, del relativo mutuo acceso, della tipologia di arredamento, denotava la volontà dei coniugi di adibire il fabbricato – acquistato allo stato rustico – a futura abitazione coniugale.

Tale aspettativa, “peraltro concretizzata da una limitata abitazione dell’immobile”, doveva certamente farsi rientrare tra le aspettative del nucleo familiare e, quindi, anche dei figli, cui non poteva “certo negarsi la possibilità di vivere in un proprio contesto abitativo”. In questo senso, pertanto, non poteva condividersi “la decisione del Tribunale di ritenere unica abitazione coniugale quella di (omissis) escludendo – a causa del sopravvenire della crisi matrimoniale (certamente non programmato dai coniugi, i quali diversamente non avrebbero assunto onerose obbligazioni per l’acquisto della villa) – la casa sita in xxxxxx, ove presumibilmente e ragionevolmente si erano appuntate le aspettative in argomento dei genitori ma anche dei figli”. È principio pacifico e consolidato in giurisprudenza – ha concluso la Corte di merito – “che l’assegnazione della casa coniugale è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole a rimanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare”.

Nel caso di specie, sebbene l’abitazione di xxxxxx non avesse potuto costituire “quel centro di affetti, interessi e rapporti la cui esistenza e permanenza solitamente legittimano l’assegnazione al coniuge presso cui sono domiciliati i figli”, era indubbio che il privare gli stessi, già costretti a subire le conseguenze della crisi familiare, anche della possibilità di avere, comunque, quel proprio centro di affetti ed interessi appariva “contrario al loro prevalente interesse”. Contro la sentenza di appello I.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Non ha svolto difese l’intimata.

2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto dell’assegnazione della casa coniugale nonché per omessa, insufficiente ed errata motivazione su un punto decisivo della controversia ed omesso esame di circostanze decisive per la soluzione della lite, con riferimento all’attribuzione della casa coniugale alla moglie; nonché per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, nella specie art. 155-quater cod. civ. (art. 360, n. 3, c.p.c.).

Deduce che l’assegnazione della casa familiare, rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi abbiano la disponibilità. Di conseguenza, la Corte di merito avrebbe dovuto respingere la domanda della resistente volta a vedersi assegnata come casa coniugale un appartamento (quello sito in xxxxxx), differente da quello in cui la famiglia aveva vissuto (sito in (omissis) , abitazione dei genitori della S.).

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 155, quarto comma, c.c. nella precedente formulazione e art. 155 quater c.c., come inserito con decorrenza dal 16 marzo 2006^ dall’art. 1 l. 8 febbraio 2006 n. 54 nonché omessa motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti ex art. 155-quater cod. civ. o, comunque, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa l’indicato fatto controverso e decisivo per il giudizio, (art. 360, n. 5, c.p.c.).

Deduce che la Corte di appello ha omesso di motivare in merito alla sussistenza dei presupposti ex art.155-quater c.c. e non ha indicato le ragioni per le quali, nel caso esaminato, avrebbe errato la sentenza di primo grado non ritenendo sussistenti i presupposti sopra indicati con riferimento alla assegnazione della "casa familiare". La motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica, contraddittoria ed incoerente quando, da un lato, considera ed accerta che "l’abitazione di XXXXXX non abbia costituito quel centro di affetti, interessi e rapporti la cui esistenza e permanenza solitamente legittimano l’assegnazione al coniuge presso cui sono domiciliati i figli" e, poi, inspiegabilmente ed immotivatamente, con riferimento ai requisiti di assegnazione della casa familiare ex art.155-quater cod. civ., "assegna a S.I., quale abitazione coniugale….la casa sita in (omissis)", senza indagare e motivare in ordine alla dedotta insussistenza, nel luogo indicato dalla sig.ra S., dell’"habitat domestico e familiare" necessario ai fini della stessa assegnazione.

2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione perché omessa e/o insufficiente circa un punto decisivo della controversia, con riferimento alla mancata considerazione, rispetto alla decisione di assegnare la casa coniugale, dello statuito "affidamento condiviso" dei figli minori ad entrambi i genitori.

2.4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 128 e 129 comma 2 c.c., non avendo la Corte di merito considerato che essendo stata dichiarata la nullità del matrimonio, con decreto collegiale del tribunale Ecclesiastico Regionale di Appello in data 13.11.2009, la regolamentazione dell’affidamento dei figli minori ed il loro mantenimento trova fondamento nelle norme che regolano il matrimonio putativo," pertanto, anche per questo motivo, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha illegittimamente assegnato l’asserita "casa coniugale" alla resistente perché l’art. 129 c.c. richiama l’art. 155 limitatamente ai provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, fra i quali non rientra certamente l’assegnazione della abitazione familiare.

3.- Osserva la Corte che i primi due motivi del ricorso sono fondati ed il loro accoglimento comporta l’assorbimento delle rimanenti censure.

Infatti, da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al fine dell’assegnazione ad uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, nella quale questi abiti con un figlio maggiorenne, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorché essa era unita, ed inoltre che il figlio convivente versi, senza colpa, in condizione di non autosufficienza economica (Sez. 1, Sentenza n. 1198 del 20/01/2006).

Invero, sono requisiti imprescindibili, per l’assegnazione della casa "familiare" ad uno dei genitori separati o divorziati, la sussistenza di tale requisito – nel senso (indicato da Cass. nn. 13065/2002, 6706/2000, 12083/1995) di habitat domestico, ossia di luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia durante la convivenza dei suoi membri – e l’affidamento a questo di figli minorenni o la convivenza con figli maggiorenni, incolpevolmente privi di adeguati mezzi autonomi di sostentamento (Cass. nn. 12309/2004, 13736/2003, 4753/2003, 661/2003, 2070/2000, 11030/1997 ed altre). L’assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155 c.c., comma 4, rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui s’esprime e s’articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro d’aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d’ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità (Sez. 1, Sentenza n. 4816 del 2009; Cass. 16 luglio 1992 n. 8667; 9 settembre 2002 n. 13065; 20 gennaio 2006 n. 1198).

La corte di merito, per contro, ha disposto l’assegnazione pur affermando – contraddittoriamente – che nel caso di specie l’abitazione di xxxxxx non aveva potuto costituire “quel centro di affetti, interessi e rapporti la cui esistenza e permanenza solitamente legittimano l’assegnazione al coniuge presso cui sono domiciliati i figli” e che quella di (OMISSIS) era stata “di fatto l’abitazione coniugale” perché “i coniugi non avevano ancora acquistato una propria abitazione da adibire a sede della famiglia”.

La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata e la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. rigettando la domanda di assegnazione della casa familiare.

Le spese processuali, alla luce dell’esito complessivo della lite, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivi del ricorso e dichiara assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *