MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 8 agosto 2011, n. 160 Regolamento concernente le modalita’ di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica

nonche’ i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita’ per l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 29-9-2011

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in
particolare l’articolo 6, recante disposizioni per il corso di
formazione per allievi vigili del fuoco;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7
maggio 2008, recante «Recepimento dell’accordo sindacale integrativo
per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco»;
Considerato altresi’ che, a norma del comma 6 del medesimo articolo
6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento
del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita’ di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione
pratica, nonche’ i criteri per la formulazione dei giudizi di
idoneita’;
Effettuata l’informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 19 maggio 2011;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n.
3138/3401/9.3.2 (42) del 22 giugno 2011;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalita’ di svolgimento
dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonche’ i
criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita’ del corso di
formazione per allievi vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 6,
comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 2 Sedi didattiche 1. Il corso di cui al presente regolamento si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, il corso puo’ svolgersi anche presso altre sedi. 2. Al fine di assicurare l’efficacia dell’attivita’ didattica, i frequentatori del corso possono essere ripartiti in piu’ sezioni.

Art. 3

Finalita’ del corso e aree di studio

1. Il corso ha una durata di dodici mesi, di cui nove mesi di
formazione e tre mesi di applicazione pratica.
2. L’attivita’ didattica del periodo di formazione di nove mesi e’
articolata in lezioni teoriche e pratiche e puo’ essere organizzata
in moduli.
3. Il corso, che ha carattere residenziale, e’ finalizzato allo
sviluppo di competenze di ruolo e all’acquisizione di tecniche
operative basilari per il soccorso tecnico urgente allo scopo di
dotare gli allievi della preparazione necessaria per operare come
vigili del fuoco permanenti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il corso si articola nelle seguenti aree di studio:
competenze operative finalizzate al soccorso tecnico urgente;
competenze operative ordinarie;
competenze e valori di ruolo;
competenze comportamentali;
standard motorio professionale.
4. Obiettivo del corso e’ altresi’ quello di formare gli allievi a
uno stile di comportamento che valorizzi lo spirito di corpo, la
passione di portare aiuto, lo spirito di squadra, la consapevolezza
dell’autoprotezione e la cultura dell’efficienza fisica.
5. Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e i relativi
criteri di valutazione, nonche’ i piani di studio sono individuati
con decreto del direttore centrale per la formazione del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
nell’ambito delle finalita’ indicate dal presente articolo.

Art. 4

Prove di verifica periodiche

1. Durante il corso, al fine di verificare il livello di
apprendimento raggiunto dagli allievi nelle materie in cui si
articola il corso e per verificare contestualmente il regolare
svolgimento formativo del corso stesso, gli allievi sono sottoposti a
verifiche periodiche, in relazione al programma svolto, mediante la
somministrazione di prove scritte, orali e pratiche, anche attraverso
test a controllo eventualmente computerizzato.
2. La tipologia e il contenuto delle prove e i criteri di
correzione e valutazione sono predisposti e disciplinati con decreto
del direttore centrale per la formazione.
3. Il risultato conseguito da ciascun allievo nelle prove di
verifica periodiche concorre alla determinazione del voto complessivo
finale del periodo di formazione.
4. Le prove di verifica periodiche sono superate con una
valutazione non inferiore alla sufficienza. In caso di insufficienza,
gli allievi possono ripetere ciascuna prova solo per una volta.
5. La commissione esaminatrice finale, verificate le insufficienze
nelle predette prove, provvede ad accertare il raggiungimento delle
competenze minime per l’allievo vigile del fuoco che non ha superato
la prova di recupero.

Art. 5 Esame finale 1. Gli allievi vigili del fuoco, al termine dei primi nove mesi di formazione, sostengono un esame teorico-pratico. 2. L’esame teorico-pratico, disciplinato con decreto del direttore centrale per la formazione, e’ articolato in un test scritto anche a risposta multipla, e in un percorso operativo di intervento. 3. L’esame finale teorico-pratico si intende superato se l’allievo raggiunge una valutazione sufficiente in entrambe le prove di cui al comma 2. 4. L’allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell’esame teorico-pratico, e’ ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell’esame. 5. L’allievo puo’ ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell’esame teorico-pratico. 6. L’allievo che, fuori dei casi previsti dal comma 4, non si presenti ad una delle prove dell’esame teorico-pratico e’ considerato rinunciatario e dimesso dal corso. 7. Il voto complessivo finale del corso di formazione e’ costituito dai risultati dell’esame teorico-pratico, nonche’ dalla valutazione delle prove di verifica periodiche.

Art. 6

Commissioni

1. La commissione per le prove di verifica periodiche e’ nominata
con decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Vice
Capo Dipartimento vicario. E’ presieduta da un dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco con funzione di Presidente ed e’
composta da un rappresentante della scuola del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e da tre componenti esperti, di cui due appartenenti
al ruolo dei direttivi e dei dirigenti o al ruolo degli ispettori e
dei sostituti direttori antincendi e uno appartenente al ruolo dei
capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
con qualificazione di istruttore professionale.
2. La commissione dell’esame finale teorico-pratico e’ nominata con
decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
3. La commissione di cui al comma 2 e’ presieduta da un dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore
a dirigente superiore ed e’ composta da un rappresentante della
scuola del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da cinque
componenti esperti, di cui tre appartenenti al ruolo dei direttivi e
dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, uno
appartenente alla carriera prefettizia e uno appartenente al ruolo
dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco con qualificazione di istruttore professionale.
4. In relazione al numero dei candidati, le commissioni, unico
restando il Presidente, possono essere suddivise in sottocommissioni,
con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello della
commissione originaria.
5. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un
appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili
direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili o tecnico-informatici del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco o da un appartenente ai ruoli
dell’amministrazione civile dell’Interno di equivalente qualifica, in
servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, di uno o piu’
componenti e del segretario delle commissioni, i rispettivi supplenti
sono indicati nel decreto di nomina della commissione o nominati con
successivo provvedimento.

Art. 7

Giudizio di idoneita’ al servizio di istituto

1. Il giudizio di idoneita’ al servizio di istituto di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e’
espresso, per l’allievo vigile del fuoco che abbia superato l’esame
teorico-pratico, dal direttore centrale per la formazione, su
proposta del direttore della scuola, sulla base delle risultanze
delle prove d’esame.
2. Il giudizio di idoneita’ al servizio di istituto deve essere
motivato ed e’ espresso in relazione alle risultanze degli atti
d’ufficio.

Art. 8 Periodo di applicazione pratica 1. L’allievo vigile del fuoco che supera l’esame teorico-pratico e ottiene il giudizio di idoneita’ al servizio di istituto e’ avviato all’espletamento del periodo di applicazione pratica, di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con la qualifica di vigile del fuoco in prova, presso i Comandi provinciali o gli altri Uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Il periodo di applicazione pratica, della durata di tre mesi, e’ organizzato con il sistema dell’addestramento e svolto per affiancamento guidato e monitorato. 3. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono disciplinate le modalita’ di dettaglio inerenti allo svolgimento del periodo di applicazione pratica. 4. Al termine del periodo di applicazione pratica, il vigile del fuoco in prova consegue la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del responsabile del Comando o dell’Ufficio presso cui e’ applicato. La relazione e’ costituita da un giudizio sulla condotta complessiva. 5. In caso di valutazione negativa, il vigile del fuoco in prova e’ ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, sulla base della motivata proposta del responsabile del Comando o dell’Ufficio presso cui e’ applicato, da formularsi con la relazione di cui al comma 4.

Art. 9 Norme finali 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibile, la normativa vigente. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 agosto 2011 Il Ministro: Maroni Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 18, foglio n. 43

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *