Cassazione I Civile, sentenza n. 17191 del 11 agosto 2011 Separazione, affido congiunto, condiviso, figli,famiglia, nonni,tempi di visita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Nel settembre 2000 M.C., premesso che nell’ottobre 1995 aveva contratto matrimonio con C.R. e

dall’unione era nata nell’aprile 1996 la figlia D., proponeva domanda di separazione con addebito al

coniuge; il quale a sua volta, costituendosi, chiedeva addebitarsi alla M. la responsabilità del

fallimento dell’unione coniugale. Il Tribunale di Cremona, sentiti testimoni, acquisite informazioni

ed espletata c.t.u., con sentenza del 2 novembre 2006 pronunciava la separazione, respingeva

entrambe le domande di addebito, affidava ad entrambi i genitori la figlia D. disponendo che essa

coabitasse con la madre e regolando il diritto di visita del padre, a carico del quale poneva l’obbligo

di versamento, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, della somma di Euro 250,00

mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. 2. L’appello proposto dalla M. – al quale resisteva il

C. proponendo appello incidentale – veniva parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Brescia,

che addebitava la separazione al C., affidava in via esclusiva la figlia D. alla madre, regolava in

misura più contenuta il diritto di visita del padre, ed aumentava a Euro 350,00 mensili (oltre

aggiornamenti di legge e 50% delle spese straordinarie) il contributo a carico di quest’ultimo al

mantenimento della figlia. Osservava la Corte che dai comportamenti del C. e dei suoi genitori

risultanti dai rapporti di servizio e dalle relazioni redatti dai Carabinieri intervenuti più di una volta

nella vicenda matrimoniale prima della separazione- nonchè dalla documentazione relativa ai

comportamenti dei coniugi successivi al ricorso per la separazione, emergevano manifestazioni di

sostanziale disprezzo per la M. da parte di tutti i membri della famiglia C.. Manifestazioni che, per

la disinvoltura con la quale erano state poste in essere e per la loro gravità, non consentivano di

ritenere che si fosse trattato di esternazioni occasionali, estemporanee ed improvvise, e facevano

invece ritenere verosimile che esse fossero frutto di un prolungato e graduale deterioramento dei

rapporti favorito dalla contiguità abitativa tra le due famiglie. Tali elementi, valutati

complessivamente, giustificavano secondo la Corte l’addebito della separazione al C., il quale,

abdicando alla tutela della autonomia del proprio nucleo familiare e della dignità della propria

moglie e mantenendo una condotta che confermava la valutazione compiuta dai consulenti d’ufficio

circa l’esistenza di una sua dipendenza non ancora risolta con la madre, aveva violato l’obbligo,

previsto dall’art. 143 cod.civ., di assistenza morale dovuta alla moglie. Tale contesto, osservava

inoltre la Corte alla luce delle relazioni dei consulenti d’ufficio e del servizio pubblico di assistenza

famigliare, sconsigliava il ricorso all’affidamento condiviso (che richiede, oltre a un accordo sugli

obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale ed un profondo rispetto dei rispettivi ruoli, nella

specie da ritenere assenti), laddove la attenta, contenitiva e partecipe capacità genitoriale riscontrata

dai consulenti nella M. giustificava l’affidamento esclusivo alla medesima della figlia, essendo

peraltro pregiudizievole per lo sviluppo psicologico di quest’ultima una distribuzione in parti uguali

del tempo di collocazione presso i due genitori (che, costringendo la bimba ad un adattamento a due

realtà tra loro diverse e nemiche, avrebbe costituito il presupposto per la strutturazione in essa di un

rapporto relazionale e di una individuazione di tipo scisso), ed essendo piuttosto necessario ridurre

il più possibile i contatti tra i genitori definendo rigorosamente il giorno di visita del padre, senza

riconoscere ai nonni paterni un autonomo diritto di frequentazione della nipote, distinto ed ulteriore

rispetto alla facoltà dei medesimi di vedere la bambina in occasione delle visite della stessa al

padre. Osservava infine la Corte che il maggior reddito lavorativo del C., il fatto che egli

continuasse a godere della casa coniugale, le incrementate esigenze della figlia e la maggiore

permanenza della medesima con la madre giustificavano l’elevazione all’importo di Euro 350,00

mensili del contributo del C. al mantenimento della minore.

3. Avverso tale sentenza, depositata il 25 settembre 2007 e notificata il 26 ottobre successivo, C.R.

ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 19 novembre 2007, basato su sette motivi.

Resiste M.C. con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente, deve rilevarsi la inammissibilità della memoria difensiva in data 11 aprile 2011

depositata dal ricorrente, recante in calce nuova procura difensiva: tale procura è invero priva di

efficacia in quanto rilasciata in calce ad un atto diverso da quelli previsti dall’art. 83 c.p.c., comma

3, nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, applicabile ai soli

giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. 2. Con il primo motivo, il C. deduce violazione e

falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nonchè omessa motivazione in relazione alla

ammissione di nuovi mezzi di prova in appello.

Sostiene che la controparte ha depositato per la prima volta in appello ventotto documenti,

quattordici dei quali con data certa anteriore alla proposizione del ricorso di primo grado. E che la

Corte d’appello, nonostante l’eccezione di inammissibilità della produzione tempestivamente

sollevata da esso ricorrente, non si è pronunciata al riguardo omettendo quindi di chiarire, alla luce

dei criteri prescritti dall’art. 345 c.p.c., comma 3, perchè abbia ritenuto di ammettere tale

produzione; ed anzi ha espressamente richiamato alcuni dei suddetti documenti a sostegno della

statuizione in ordine alla domanda di addebito della separazione. Il secondo motivo concerne la

violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza ex art. 360

c.p.c., n. 4: il ricorrente lamenta la omessa pronuncia sulla eccezione di tardività della nuova

produzione documentale in appello. 3. Entrambi i motivi – da esaminare congiuntamente perchè

connessi – sono infondati. 3.1 Innanzitutto, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel

caso di mancato esame, nella sentenza impugnata, di questioni di merito (cfr. ex multis Cass. Sez. 3

n. 1701/2009; Id. n. 3357/2009; Cass. S.U. n. 15982/2001); non lo è quindi ove, come nella specie,

si denunci il mancato esame non di una eccezione in senso proprio bensì di una contestazione in rito

relativa all’istruttoria del giudizio di appello. 3.2 D’altra parte, neppure l’altro vizio in procedendo

(violazione art. 345 c.p.c.) può dirsi sussistente. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la

Corte di merito non ha ammesso, neppure implicitamente, tutta la produzione documentale

effettuata in appello dalla M.; si è limitata ad esaminare alcuni documenti che già la sentenza di

primo grado aveva esaminato ed espressamente valutato, traendo dal loro contenuto (oltre che dalle

risultanze delle prove testimoniali assunte in primo grado) conclusioni diverse da quelle espresse

dal primo giudice. Ciò risulta agevolmente dal confronto tra la motivazione della sentenza d’appello

nella parte relativa all’addebito della separazione e quella corrispondente della sentenza di primo

grado (il cui esame è consentito dalla natura processuale del vizio denunciato), ove, alle pagine 9 e

10, si fa espresso riferimento alle relazioni di servizio del Maresciallo Mo. e del Carabiniere C.,

nonchè all’elevato numero di interventi operati dai Carabinieri della Stazione di Casalmaggiore nel

periodo antecedente alla uscita della M. dalla residenza coniugale, oltre che alle denunce-querele

proposte dalla M. ed alle lettere ed articoli dei genitori del C. "inviati alla stampa e versati in

fascicolo dall’attrice". Si tratta degli stessi documenti sui quali la Corte d’appello ha basato il suo

convincimento, sì che, se di implicita pronuncia possa nella specie parlarsi, essa deve essere

semmai riferita agli altri documenti che la Corte non risulta aver esaminato, e quindi essere intesa in

senso opposto allei implicita ammissione dedotta dal ricorrente. 4. Il terzo motivo concerne la

violazione e falsa applicazione dell’art. 151 cod. civ., comma 2, nonchè il vizio di motivazione sulla

prova dei fatti posti a base della declaratoria di addebito della separazione, con particolare

riferimento alla prova del nesso causale tra il determinarsi della intollerabilità della convivenza e i

comportamenti attribuiti al ricorrente. Il C. sostiene che la Corte d’appello ha erroneamente ed

immotivatamente ritenuto prove idonee a tal fine atti di iniziativa penale della M. e della sua

famiglia, relazioni di servizio di ufficiali e agenti di P.G. illustranti fatti -peraltro successivi alla

cessazione della convivenza- appresi de relato, verbali di sommarie informazioni testimoniali dai

medesimi raccolte, non confermate testimonialmente nel corso del dibattimento civile, nonchè le

risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado al diverso scopo di valutare

lai richiesta di affidamento condiviso accertando la capacità genitoriale dei coniugi. Osserva in

primo luogo il collegio che il vizio di violazione di legge, pur inserito nella rubrica, non risulta in

effetti compreso nella illustrazione del motivo, che non fa riferimento ad una erronea ricognizione,

nella sentenza impugnata, della fattispecie astratta prevista dall’art. 151 cod. civ., bensì ad una

carente ricognizione, sulla base delle risultanze di causa, della fattispecie concreta in esame. Anche

sotto questo profilo, peraltro, il motivo è privo di pregio atteso che risulta diretto, in effetti, a

contestare le valutazioni di merito espresse dalla Corte d’appello in ordine alle prove acquisite in

istruttorìaf proponendo in alternativa altro vaglio favorevole al ricorrente. Valutazioni di merito che

non possono essere riviste in questa sede essendo sostenute da ampia e puntuale motivazione

immune da vizi logici o da intrinseca contraddittorietà, e rettamente estesa anche alle risultanze

della consulenza d’ufficio espletata in primo grado, il cui apprezzamento da parte del giudice di

merito non può ritenersi impedito dalle finalità per le quali tale mezzo istruttorio è stato disposto.

5. Con il quarto motivo, il C. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 155 cod. civ.,

commi 1 e 2 e dell’art. 155 bis cod. civ., nonchè vizio di motivazione, in relazione al diniego

dell’affidamento condiviso della figlia minore D.. Sostiene che la Corte, aderendo alle valutazioni

espresse dai consulenti d’ufficio prima della entrata in vigore della L. n. 54 del 2006, avrebbe

disatteso le modifiche normative da questa introdotte, la cui ratio consiste nel diritto del minore alla

bigenitorialità, diritto del quale la Corte ha privato la minore D. senza dimostrare i motivi della

presunta contrarietà all’interesse della minore dell’affido anche al padre, la cui idoneità genitoriale

era stata accertata dai c.t.u. (ancorchè con l’aggiunta di una valutazione negativa in ordine alla sua

capacità di svolgere il ruolo di genitore responsabile), in tal modo finendo per basare la negazione

dell’affidamento condiviso sulla mera conflittualità e ostilità tra i genitori, che il primo giudice

aveva ritenuto superabile proprio con la necessità, derivante da tale condivisione, di ricercare una

via di collaborazione e di aiuto reciproco nel superiore interesse della corretta crescita della figlia.

Osserva tuttavia il collegio che la sentenza impugnata non ha disatteso il diritto della minore alla

bigenitorialità nel momento in cui ha ritenuto pregiudizievole per l’interesse della medesima

l’affidamento condiviso. La corte di merito ha infatti rettamente incentrato le sue valutazioni

sull’interesse della minore, motivando il suo convincimento sugli effetti pregiudizievoli che

potrebbero derivare allo sviluppo psicologico della medesima dall’affidamento condiviso, sia – in

positivo- con riguardo alla capacità genitoriale riscontrata nella M. sia – in negativo – con riguardo

alla particolare situazione del rapporto del C. con la sua famiglia di origine ed in tale contesto al

comportamento gravemente denigratorio da lui, e dalla sua famiglia, assunto nei confronti della M..

La sentenza non si è dunque limitata ad un generico riferimento ad una mera conflittualità tra

coniugi, ma ha esposto un percorso argomentativo conforme all’orientamento di questa Corte (cfr.

ex multis Cass. n. 16593/2008; n. 1202/2006) e congruamente sostenuto dalla indicazione delle

fonti sulle quali si basa, cioè delle risultanze degli accertamenti in atti, la cui valutazione non può in

questa sede di legittimità essere oggetto di riesame nel merito.

6. Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 155 cod. civ., comma 2,

nonchè il vizio di motivazione in riferimento alla determinazione dei tempi di permanenza della

figlia minore presso l’uno e l’altro genitore. Si sostiene che anche la drastica riduzione dei termini di

permanenza di D. presso il padre rispetto a quanto previsto nella sentenza di primo grado (da due

pomeriggi a settimana a un pomeriggio nel periodo scolastico più una giornata dalle 9 alle 22 a

settimana nel periodo estivo, ferma restando la previsione di due fine settimana alternati al mese e

la distribuzione della permanenza -più specificamente regolata- durante le vacanze natalizie,

pasquali ed estive) viola il diritto della minore alla bigenitorialità, considerando che la sola

motivazione esposta dalla Corte -costituita dalla necessità di ridurre al minimo i rapporti tra i

genitori- non potrebbe ritenersi motivo sufficiente per tale drastica riduzione. Osserva il collegio

che -a prescindere dalla modestia della modifica disposta dalla sentenza- il motivo è inammissibile,

giacchè si risolve non già nella denuncia di una violazione di legge bensì in una non consentita

sollecitazione ad un diverso apprezzamento di merito, non consentito alla corte di legittimità.

7. Il sesto motivo concerne la violazione e falsa applicazione dell’art. 155 cod. civ., comma 1,

nonchè vizio di motivazione, in riferimento al diniego di riconoscimento di un autonomo diritto di

visita dei nonni. Sostiene il ricorrente che, alla luce della norma sopra richiamata, le figure

ascendentali sono titolari di un autonomo diritto di mantenere continui e significativi rapporti con il

nipote di età minore; e che la forte conflittualità tra le due famiglie non costituirebbe motivo

sufficiente per negare tale diritto. La censura è priva di fondamento. L’art. 155 c.c., comma 1, non

attribuisce agli ascendenti del minore un autonomo diritto avente il contenuto indicato dal

ricorrente. La norma attribuisce invece al minore il diritto di conservare rapporti significativi con gli

ascendenti, nel quadro del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con i propri

genitori e con la medesima finalità di evitare, per quanto possibile, che la separazione produca

traumi nello sviluppo della personalità del minore stesso. Non merita dunque censure la

motivazione della sentenza che, avvalendosi della facoltà discrezionale di provvedere alla concreta

regolazione di tale questione nella suddetta prospettiva (e tenendo conto fra l’altro di quanto già

esposto circa la posizione assunta dai nonni paterni nella vicenda coniugale in esame), ha ritenuto

idonea a realizzare nella specie l’interesse della minore la possibilità della medesima di vedere 1

nonni paterni in occasione delle visite al padre, che peraltro occupa un’abitazione attigua a quella

nella quale i nonni stessi abitano.

8. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la carente ed insufficiente motivazione in relazione

alle modalità di determinazione del contributo di ciascun coniuge al mantenimento della figlia

minore. Sostiene che la Corte, eseguendo i propri calcoli solo sulla base delle rispettive denunci dei

redditi, non avrebbe tenuto conto di una serie di elementi concernenti, da un lato, le maggiori spese

che esso ricorrente deve affrontare rispetto alla controparte (la quale si reca in bicicletta al lavoro,

mentre egli deve utilizzare l’autovettura per coprire la distanza di 20 chilometri tra la sua abitazione

e la scuola professionale nella quale presta attività di insegnante), dall’altro la possibilità della quale

dispone la sola M., dipendente comunale, di svolgere lavoro straordinario e di percepire dal

Comune un sostegno per il pagamento dell’affitto. La censura è inammissibile, per la parte in cui

investe direttamente il merito delle valutazioni compiute dalla corte d’appello e ne sollecita una

modifica non consentita in questa sede. E’ infondata, là dove si assume che la ripartizione del

contributo sarebbe stata decisa dalla corte di merito con riferimento ai soli differenti livelli di

reddito delle parti obbligate, avendo invece la sentenza impugnata esposto ulteriori ragioni, che non

sono state fatte oggetto di rilievi in questa sede. Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso non

merita accoglimento.

9. Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in

dispositivo. Deve inoltre provvedersi alla liquidazione, a norma dell’art. 385 c.p.c., comma 2, delle

spese relative al procedimento incidentale instaurato dal C. dinanzi alla Corte d’appello di Brescia

con ricorso (rigettato) per la sospensione della esecuzione della sentenza impugnata ex art. 373

c.p.c.; procedimento i cui atti sono stati ritualmente prodotti dalla resistente in questa sede ai sensi

dell’art. 372 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. n. 7248/05), unitamente alla nota espositiva. Tali spese,

liquidate come in dispositivo, debbono parimenti porsi a carico del C. in ragione della sua

soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di

cassazione, che determina in Euro 3.000,00 per onorar e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese

generali ed accessori di legge. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese del

procedimento incidentale instaurato ai sensi dell’art. 373 c.p.c., dinanzi alla Corte d’appello di

Brescia, che determina in complessivi Euro 1.082,00 di cui Euro 452,00 per diritti e Euro 600,00

per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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