Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-01-2011, n. 656

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’Università degli studi di xxx impugna le sentenze di cui in epigrafe con le quali il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna ha accolto i ricorsi proposti dagli odierni appellati, tutti appartenenti al personale universitario docente che presta attività assistenziale in favore del servizio sanitario nazionale, per il riconoscimento del diritto a vedersi corrispondere (con decorrenza dal giugno 2000) la c.d. indennità di esclusività, prevista dall’art. 5 del d.P.R. n. 517/99.
A motivo della impugnativa l’Università deduce l’erroneità della gravata sentenza che avrebbe riconosciuto il diritto dei ricorrenti di primo grado al rivendicato trattamento stipendiale aggiuntivo senza avvedersi che gli stessi già godevano del meccanismo perequativo di cui all’art. 31 d.P.R. n.761/79 (a tenore del quale al personale universitario che presta funzioni assistenziali in favore del servizio sanitario nazionale è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità); tale meccanismo perequativo, a parere della Università appellante, dovrebbe ritenersi alternativo e non cumulabile con qualsivoglia ulteriore indennità aggiuntiva.
Di qui i motivi di impugnativa e la richiesta di rigetto dei ricorsi di primo grado, in accoglimento degli appelli ed in riforma delle impugnate sentenze.
Degli appellati si è costituito in giudizio il solo dottor C.P. per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.
All’udienza del 22 ottobre 2010 i ricorsi in appello sono stati trattenuti per la decisione.
Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi in trattazione, attesa la evidente connessione oggettiva tra gli stessi sussistente che ne consiglia la definizione con un’unica sentenza.
Nel merito i ricorsi in appello, che riguardano la medesima questione, non sono suscettibili di favorevole esame. La questione da dirimere attiene in particolare alla sussistenza del diritto dei professori e dei ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale (le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca presso le aziende e le strutture sanitarie), a percepire la indennità di esclusività prevista per i dirigenti sanitari dall’art. 15 quater del decreto legislativo n. 502 del 1992; in particolare, è controverso se detta indennità aggiuntiva (che premia il lavoro del personale medico prestato in via esclusiva in favore della struttura sanitaria pubblica) sia dovuta con decorrenza immediata (e cioè fin dalla sua determinazione ad opera del CCNL del comparto della dirigenza sanitaria) ovvero postuli, per la sua erogazione in favore del personale universitario docente che svolga attività assistenziale, la cessazione del meccanismo di perequazione stipendiale tra professori universitari e dirigenti medici (stabilito dall’art. 31 d.P.R. cit.), destinato a scomparire con la implementazione a regime, per il personale medico docente svolgente anche funzioni assistenziali, del meccanismo retributivo previsto dall’art. 6 del d.lgs. n.517/99 e caratterizzato dalla erogazione di indennità aggiuntive correlate al grado di responsabilità ed ai risultati raggiunti.
L’Università appellante sostiene che il diritto degli appellati al rivendicato trattamento, pur se previsto dalla citata legge di riforma, potrebbe trovare applicazione soltanto a decorrere dalla cessazione dell’attuale sistema perequativo tra le due categorie di professionisti sanitari.
Nelle impugnate sentenze, al contrario, i primi giudici hanno sostenuto che nessun ostacolo si frappone al riconoscimento, in favore del personale universitario docente che svolga funzioni assistenziali, del trattamento di esclusività previsto per i dirigenti medici, atteso l’espresso richiamo contenuto nell’art. 5 del d.lgs. cit. alla particolare indennità di cui si tratta.
A parer del Collegio, la tesi dell’appellante ateneo, incentrata sul carattere inattuale delle pretese dei ricorrenti di primo grado e della non cumulabilità del rivendicato trattamento con il meccanismo di perequazione stipendiale con il personale appartenente alla dirigenza medica (art. 31 cit.), non può ritenersi condivisibile.
Giova premettere che ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. cit. "ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale" e che inoltre "salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 15bis, 15ter, 15quater, 15quinquies, 15sexies e 15novies, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni".
Ora, è proprio l’art. 15 quater del d.lgs. cit. a prevedere, come detto, che i contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, mentre l’art. 15 quinquies stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di cui all’art. 102 del DPR n. 382/1980 (e cioè al personale docente che svolge funzioni assistenziali).
L’art. 5 del CCNL della dirigenza medica (stipulato l’8 giugno 2000) disciplina poi compiutamente l’indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti medici, facendola decorrere dal 1° gennaio 2000; tale istituto della indennità di esclusività è ulteriormente disciplinato dall’art. 36 comma 4° del successivo contratto collettivo del 3.11.2005.
Da tanto si evince che, come correttamente rilevato dai primi giudici, nessun ostacolo si frappone al riconoscimento in favore dei ricorrenti di primo grado del rivendicato trattamento aggiuntivo, tanto più che si tratta di trattamento diverso da quello previsto dal successivo art. 6 (sempre in favore del personale docente che svolge attività assistenziale).
E se, con riferimento alle voci relative al trattamento aggiuntivo previsto dall’art. 6 cit. (in particolare, indennità di responsabilità e indennità di risultato) deve in effetti porsi un problema di alternatività (come espressamente riconosciuto da questo Consiglio di Stato nella decisione n. 7082/09) rispetto al trattamento perequativo (il quale ultimo postula che al personale docente venga corrisposto un trattamento aggiuntivo al fine di evitare trattamenti deteriori rispetto alla dirigenza medica) preoccupazioni analoghe non hanno ragioni di esistere con riferimento alla particolare indennità di cui qui si discorre, se si considera che: a) la previsione della indennità di esclusività è contemplata in autonoma disposizione normativa rispetto a quella (art. 6) nell’ambito della quale soltanto opera la anzidetta alternatività tra nuovi trattamenti aggiuntivi dovuti al personale universitario docente e pregresso meccanismo perequativo (art. 6: " il trattamento economico di equiparazione in godimento all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1"); b) l’art. 6 ultimo comma del d.lgs. reca l’abrogazione delle disposizioni (tra cui l’art. 102 del DPR n. 382/80) che prevedevano la equiparazione sul piano retributivo tra personale docente e personale del servizio sanitario nazionale; c) l’art. 8 del d.lgs. n. 517/99, sia pur con riferimento alle Università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari, prevede espressamente che l’art. 5 (nel cui ambito precettivo si rinviene il disposto in ordine alla indennità di esclusività) trovi inderogabile applicazione, senza che sia possibile che in sede di protocollo d’intesa tra Regione ed Università possa disapplicarsi la disposizione in ordine appunto alla erogazione della predetta indennità di esclusività.
In definitiva, riconosciuta la fondatezza della pretesa pecuniaria dei ricorrenti di primo grado in relazione alla corresponsione della predetta indennità di esclusività, gli appelli vanno respinti con la consequenziale conferma delle impugnate sentenze.
Le spese di lite del grado devono essere compensate, ricorrendo i presupposti per tale pronuncia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti, previa riunione, li respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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