DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2010

Proroga dello stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009, nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia, nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009 nel territorio dei comuni di Lodi e Parma ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 114 del 18-5-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
15 maggio 2009, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza, fino al 30 aprile 2010, in relazione alle intense ed
eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nel mese di aprile
2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di
Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27
aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna,
Forli-Cesena e Rimini;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
26 giugno 2009, con il quale e’ stato esteso lo stato di emergenza di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
maggio 2009, fino al 30 aprile 2010 al territorio dei comuni di Lodi
e Parma interessato dalle eccezionali avversita’ atmosferiche
verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato che sono ancora in corso le iniziative di carattere
urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al
ritorno alle normali condizioni di vita;
Considerata, quindi, l’esigenza di prevedere una proroga dello
stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi
finalizzati al definitivo rientro nell’ordinario;
Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che
ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di
emergenza;
Vista la nota del Presidente della regione Piemonte del 10 marzo
2010;
Vista la nota del Presidente della regione Emilia-Romagna del 20
aprile 2010;
Vista la nota del Presidente della regione Lombardia del 28 aprile
2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza
in relazione alle intense ed eccezionali avversita’ atmosferiche
verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione
Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia, nei giorni dal 26 al
30 aprile 2009 nel territorio dei comuni di Lodi e Parma ed alla
violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato
le province di Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-18&task=dettaglio&numgu=114&redaz=10A05653&tmstp=1274339902181

DECRETO-LEGGE 10 maggio 2010, n. 67 Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilita’ finanziaria dell’area euro.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 107 del 10-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 10, 11, 47, 117, primo e seconda comma, lettera
e), della Costituzione;
Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, di ratifica ed esecuzione del
Trattato di Lisbona;
Visto il Trattato sull’Unione europea, e in particolare l’articolo
3, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea in base al quale
l’Unione «promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e
la solidarieta’ tra gli Stati membri»;
Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed in
particolare il protocollo n. 14 relativo all’Eurogruppo;
Vista la «Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo della zona
euro» formulata a Bruxelles il 25 marzo 2010;
Considerato in particolare che in detta dichiarazione gli Stati
membri della zona euro hanno espresso «la volonta’ di intraprendere
un’azione determinata e coordinata, se necessario, per salvaguardare
la stabilita’ finanziaria nell’insieme della zona euro» ed a tale
fine hanno manifestato la disponibilita’ a contribuire a prestiti
bilaterali coordinati decisi dagli Stati membri «all’unanimita’, in
subordine a una stretta condizionalita’ e sulla base di una
valutazione da parte della Commissione europea e della Banca centrale
europea»;
Considerato che l’11 aprile 2010 gli Stati membri dell’Eurogruppo
hanno espresso un consenso unanime in ordine alla tipologia di
sostegno finanziario che verra’ dato alla Grecia, se necessario, al
fine di garantire la stabilita’ finanziaria dell’area euro nel suo
complesso, e si sono impegnati ad adottare i provvedimenti normativi
nazionali necessari per essere in grado di fornire il suddetto
sostegno con la massima rapidita’;
Considerato che il 2 maggio 2010 gli Stati membri dell’Eurogruppo,
preso atto della richiesta pervenuta dalla Grecia, hanno
all’unanimita’ concordato di contribuire mediante prestiti bilaterali
ad un programma triennale di sostegno finanziario alla Grecia secondo
le modalita’ decise nella citata dichiarazione dell’11 aprile 2010,
per un importo massimo complessivo di ottanta miliardi di euro e sino
al limite di trenta miliardi di euro per il primo anno, e hanno
altresi’ convenuto che l’erogazione del primo prestito debba avvenire
prima della scadenza del 19 maggio 2010;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di prevedere una
procedura che consenta di partecipare nei tempi richiesti all’azione
coordinata a sostegno della Grecia, al fine di garantire la
stabilita’ finanziaria della zona euro nel suo complesso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 maggio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con
riferimento al programma triennale di sostegno finanziario mediante
prestiti bilaterali alla Grecia, definito ai sensi della
dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri
dell’Unione europea facenti parte dell’area euro assunta a Bruxelles
il 25 marzo 2010 e delle conseguenti decisioni dell’Eurogruppo
adottate l’11 aprile e il 2 maggio 2010.

Art. 2

1. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze e’
disposta per la durata del programma triennale di sostegno
finanziario alla Grecia di cui all’articolo 1 l’erogazione di
prestiti in favore della Grecia fino al limite massimo complessivo di
euro quattordici miliardi e ottocento milioni a condizioni conformi a
quelle definite con le deliberazioni assunte dai Capi di Stato e di
Governo dell’area euro e dai rispettivi Ministri delle finanze ai
sensi dell’articolo 1.
2. In relazione a ciascuno dei prestiti di cui all’articolo 1, le
risorse necessarie per finanziare le relative operazioni di prestito
sono reperite mediante le emissioni di titoli di Stato a medio-lungo
termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle
emissioni stesse. Tali importi non sono computati nel limite massimo
di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito
dalla legge finanziaria. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie
procedure di gestione dei pagamenti all’erogazione dei prestiti nei
termini concordati, in conformita’ alle deliberazioni di cui
all’articolo 1, i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze
che dispongono l’erogazione dei prestiti in favore della Grecia
autorizzano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sul
pertinente capitolo di spesa, e’ effettuata entro il termine di
novanta giorni dal pagamento.

Art. 3 1. I rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di prestito di cui all’articolo 2 sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. I relativi interessi sono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato.

Art. 4 1. I decreti di cui all’articolo 2 sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei conti entro 15 giorni dall’adozione. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Parlamento in seguito a ciascuna erogazione dei prestiti di cui all’articolo 2.

Art. 5

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 10 maggio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-10&task=dettaglio&numgu=107&redaz=010G0090&tmstp=1274341294947

DECRETO-LEGGE 20 maggio 2010, n. 72 Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonche’ per l’assegnazione di quote di emissione di CO2 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 117 del 21-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza, considerata la scadenza del 30 aprile 2010 per la presentazione della dichiarazione ambientale con riferimento all’anno 2009, di consentire la presentazione delle dichiarazioni medesime nel termine del 30 giugno 2010, facendo comunque salve le dichiarazioni presentate avvalendosi del modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di differire il termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi al 16 giugno 2010, al fine di dare attuazione agli interventi a sostegno del settore gia’ previsti dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010); Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare misure per l’assegnazione di quote di emissione di CO2 a operatori energetici ed industriali per impianti entrati in funzione dopo l’adozione del Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO2 per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico in data 18 dicembre 2006, ed in relazione alla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008 – 2012 adottata con decreto dei medesimi Ministri in data 28 febbraio 2008; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Differimento di termini 1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all’anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, possono essere presentate fino al 30 giugno 2010. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all’anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008. 2. Per l’anno 2010, il termine di cui all’articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, e’ fissato al 16 giugno. Non si applicano sanzioni a carico delle imprese che, nelle more dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo entro il termine del 16 giugno 2010, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute e, pertanto, sono considerate in regola ai fini degli obblighi assicurativi.

Art. 2 Misure urgenti in materia di emissioni di CO2 1. Per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito a causa dell’esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il Comitato di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, determina il numero di quote di CO2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne da’ comunicazione agli aventi diritto e all’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas. 2. L’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantita’ di quote comunicatale ai sensi del comma 1 e con riferimento all’andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l’anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all’asta delle quote di CO2 di cui all’articolo 10 della citata direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravi per l’utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell’utenza elettrica, sono abrogati i commi 18 e 19 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99. 4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le procedure di versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei proventi della vendita all’asta delle quote di emissione di CO2 e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. 5. Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita’ di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.

Art. 3 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 20 maggio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri ed, ad interim, Ministro dello sviluppo economico Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=010G0095&tmstp=1275985004301

REGIONE PIEMONTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 2009, n. 17 Regolamento regionale recante: «Disposizioni attuative della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio)».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 22 del 5-6-2010

(Pubblicatra nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 46 del 19 novembre 2009)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 29 maggio 2009, n. 16;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37-12568 del 16
novembre 2009

Emana

il seguente regolamento:
Regolamento regionale recante: «Disposizioni attuative della legge
regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione dei centri
antiviolenza con case rifugio)».
Art. 1

Finalita’

1. Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 6 della legge
regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione dei centri antiviolenza
con case rifugio) stabilisce i criteri per l’istituzione dei Centri
Antiviolenza e per la concessione dei relativi finanziamenti
regionali e definisce, inoltre, i requisiti strutturali e gestionali
delle strutture destinate all’accoglienza delle donne vittime di
violenza denominate Case Rifugio.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Centro Antiviolenza: centro che offre accoglienza, sostegno
e percorsi di autonomia e superamento del disagio alle donne, sole o
con figli, vittime di violenza, in raccordo con la rete dei servizi
del territorio e con le Case Rifugio;
b) Casa Rifugio: struttura residenziale di tipo sociale, che
offre ospitalita’ temporanea ed alloggio alle donne, sole o con
figli, vittime di violenza, per le quali si renda necessario
l’allontanamento da una situazione di pericolo per l’incolumita’
propria e degli eventuali figli, e/o dal luogo in cui e’ avvenuta la
violenza.

Art. 3 Enti titolari 1. I centri sono istituiti dai comuni o dai soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, nell’ambito della programmazione dei piani di zona ed in conformita’ a quanto previsto dagli art. 3 e 8 della legge regionale n. 16/2009. 2. Gli enti titolari dei centri garantiscono strutture adeguate in relazione alla popolazione ed al territorio, anche di concerto o in associazione con altri enti pubblici e con le organizzazioni senza scopo di lucro, sulla base di accordi formali sanciti nelle forme previste dalla normativa vigente.

Art. 4 Criteri di concessione dei finanziamenti 1. Al fine di attuare un’allocazione equa delle risorse ed un tendenziale equilibrio territoriale dell’offerta dei servizi, gli importi stanziati relativi alle spese di funzionamento e gestione dei centri, sono ripartiti in via preliminare tra gli otto ambiti territoriali provinciali piemontesi sulla base dei seguenti criteri: a) 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascuna provincia; b) 50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in eta’ oltre 14 anni. 2. Gli importi stanziati relativi alle spese per la costruzione e/o ristrutturazione dei Centri e delle Case Rifugio sono ripartiti in quota uguale tra gli otto ambiti territoriali provinciali. 3. I fondi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra gli otto ambiti territoriali provinciali in via preventiva, con specifico provvedimento della struttura regionale competente che disciplina, altresi’, le modalita’ di presentazione delle istanze da parte dei comuni/soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali titolari dei Centri, in attuazione del presente regolamento. 4. L’assegnazione dei finanziamenti ai comuni/soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, individuati quali titolari dei Centri e la relativa erogazione dell’acconto del 70 per cento, sono disposti con apposito provvedimento della struttura regionale competente, previa verifica della rispondenza delle istanze pervenute ai requisiti previsti nel presente regolamento. 5. Il restante 30 per cento dei finanziamenti e’ concesso a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante l’utilizzo delle somme assegnate e la realizzazione delle attivita’ previste, salvo conguaglio rispetto ad eventuali somme non utilizzate. 6. Qualora per uno o piu’ tra gli otto ambiti territoriali provinciali non vi siano le condizioni per l’assegnazione dell’intero importo previsto, in presenza di progetti non finanziabili o non presentati, le risorse non assegnate vengono ridistribuite tra gli enti beneficiari secondo criteri proporzionali. 7. Gli enti titolari dei Centri trasmettono alla struttura regionale competente le richieste di finanziamento dei progetti di istituzione e di gestione dei Centri, unitamente alle determinazioni assunte dalla provincia, in attuazione dell’art. 7, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 16/2009, secondo le modalita’ definite con apposito provvedimento regionale. 8. I progetti devono indicare i seguenti elementi: a) il comune/soggetto gestore titolare del Centro; b) gli altri soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione del Centro; c) la sede del Centro; d) le attivita’, le strutture ed i servizi che si intendono mettere a disposizione; e) le risorse strumentali e di personale; f) il piano finanziario, comprensivo dell’indicazione dell’eventuale cofinanziamento e di eventuali altre forme di finanziamento previste; g) il cronoprogramma per la realizzazione del progetto e per l’avvio dell’operativita’ del centro; h) le case rifugio collegate.

Art. 5 Attivita’ di formazione 1. La Regione, all’interno delle linee guida regionali riguardanti le attivita’ formative per gli operatori dei servizi sociali, promuove, di concerto con le province, l’attivita’ di formazione permanente e di aggiornamento per il personale dei centri, per le altre figure coinvolte nel progetto del servizio e nella rete di accoglienza, protezione e sostegno alle donne vittime di violenza, anche in raccordo con gli atenei piemontesi. 2. Sulla base delle linee guida regionali, i relativi corsi di formazione sono attivati dalle province all’interno dei programmi provinciali per l’autorizzazione e il finanziamento delle attivita’ formative per gli operatori sociali, anche attraverso progetti formativi di area vasta quali azioni formative di interesse sovrazonale che coinvolgono diverse tipologie di operatori. Tali percorsi formativi di area vasta possono essere realizzati direttamente dalle province oppure finanziati, attraverso contributi economici rivolti a soggetti del territorio provinciale. 3. Sono attivati, inoltre, corsi sovraprovinciali, previo accordo fra le province e gli altri enti territoriali interessati, nell’ottica di ottimizzare le risorse disponibili e di creare momenti di confronto fra gli operatori che superino i confini amministrativi della singola provincia. 4. I progetti, supportati da un’analisi dei bisogni specifica, devono risultare coerenti con la programmazione del sistema dei servizi espresso dai piani di zona locali.

Art. 6 Requisiti 1. I requisiti di accesso, strutturali e progettuali per il funzionamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio sono definiti nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 7 Istituzione dei centri 1. I comuni e i soggetti gestori propongono l’istituzione e la localizzazione del Centro, di norma presso sedi di proprieta’ pubblica, comunale, provinciale o regionale. Pur assicurando la salvaguardia dei requisiti come specificati nell’allegato A al presente regolamento, i Centri possono collocarsi in strutture sede di altri servizi pubblici, purche’ compatibili con le attivita’ del Centro stesso. 2. Le proposte sono trasmesse alle amministrazioni provinciali competenti, che, rilevato il fabbisogno esistente sul territorio, anche con l’apporto delle informazioni emerse dalle azioni di monitoraggio realizzate a livello regionale, pianificano la localizzazione dei centri, in attuazione di quanto previsto all’art. 7, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 16/2009. 3. Ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 16/2009 e’ prevista l’istituzione di almeno un centro per ciascuna provincia. In ogni caso, ferma restando l’entita’ dei fondi assegnati all’area territoriale di riferimento, le province possono pianificare la realizzazione di ulteriori centri, in relazione al fabbisogno ed alle caratteristiche socio-demografiche del territorio 4. Ai fini della costituzione dei Centri, gli enti titolari: a) adottano un proprio regolamento per il funzionamento dei Centri; b) individuano gli operatori, dotati di adeguata professionalita’, di cui avvalersi, secondo le previsioni di cui al all’art. 12; c) individuano le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento della loro attivita’; d) individuano le modalita’ di collegamento con le Case Rifugio ed eventuali altre strutture operanti sul territorio per assicurare l’accoglienza delle donne vittime di violenza sole e con figli, anche in considerazione delle eventuali specifiche esigenze di accoglienza relative a donne con problematiche psichiatriche o disabilita’.

Art. 8 Modalita’ di gestione 1. Le modalita’ di gestione dei Centri sono individuate dagli enti titolari, in piena autonomia ed in conformita’ con la normativa vigente in materia. 2. In particolare, i Centri possono essere gestiti in forma diretta, oppure tramite appositi accordi, sottoscritti in base alla normativa vigente, con gli enti locali singoli e associati del territorio di riferimento (province, comuni, altri soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali) e le organizzazioni senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri scopi statutari e quale contenuto prioritario della propria attivita’ la lotta alla violenza contro le donne. 3. Nelle convenzioni con gli enti/organismi predetti sono esplicitati le modalita’ organizzative e gestionali, gli standard professionali dei servizi, l’organico e la qualificazione professionale del personale che opera nei Centri. 4. I Centri esercitano la propria attivita’ funzionale ed operativa sulla base del regolamento di cui all’art. 7, comma 4, lettera a), che deve, altresi’, individuare le modalita’ di funzionamento e di accesso nonche’ le relative responsabilita’ degli operatori. 5. I centri aderiscono al Servizio nazionale unificato di accoglienza telefonica «1522».

Art. 9 Attivita’ 1. I Centri Antiviolenza: a) offrono accoglienza ed ospitalita’ temporanea anche immediata, qualora necessaria, a donne sole o con figli esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l’abbiano subita, nel rispetto dell’esperienza di ciascuna e nella consapevolezza del significato e dell’impatto dell’appartenenza a diverse etnie, culture, religioni, classi sociali, orientamenti sessuali e identita’ di genere; b) garantiscono sostegno pratico e aiuto per problemi psicologici, esistenziali, sanitari, assistenziali, attraverso il personale proprio ed attraverso il raccordo con i servizi socio-sanitari competenti; c) si attivano per il reinserimento sociale e lavorativo; d) sensibilizzano l’opinione pubblica sulle violenze che le donne subiscono all’interno della famiglia e della societa’; promuovono indagini sulle caratteristiche della violenza alle donne, ai minori e alle minori e ricerche finalizzate all’individuazione delle strategie di prevenzione dei comportamenti violenti; e) promuovono ricerche conoscitive e raccolta di dati statistici al fine di approfondire i contesti in cui la violenza e’ esercitata e subita; f) propongono progetti di formazione permanente per coloro che operano nelle strutture e per il personale esterno che, per ragioni di lavoro, e’ a contatto con situazioni di violenza. 2. L’accoglienza e l’ospitalita’ di cui al comma 1, lettera a), sono assicurate attraverso l’istituzione in via diretta di Case Rifugio o il collegamento, sancito con accordi formali ed appositi rapporti convenzionali, con le Case Rifugio operanti sul territorio. Per la pronta accoglienza in situazione di emergenza i Centri possono avvalersi anche di strutture di accoglienza differenti, purche’ adeguate a rispondere all’esigenza specifica. 3. Le attivita’ di cui al comma 1, lettere d) ed e) sono realizzate in raccordo con l’Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne, di cui all’art. 6, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 16/2009. 4. In particolare, i Centri assicurano: a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili; b) accoglienza a donne in situazione di pericolo obbligate ad allontanarsi per ragioni di sicurezza, attraverso i Centri Antiviolenza a livello regionale e nazionale; c) attivazione dei collegamenti nell’ambito della rete territoriale e dei servizi competenti delle ASL per garantire ospitalita’ temporanea immediata alle donne che lo desiderino, esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l’abbiano subita, con patologie psichiatriche accertate o comportamenti che rendono incompatibile alle altre donne la convivenza nelle Case Rifugio; d) affiancamento della donna, qualora essa lo richieda, al momento della presentazione della denuncia della violenza subita alle Forze dell’Ordine; e) colloqui informativi di carattere legale, anche alla luce di quanto previsto dal regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R (Criteri di erogazione delle disponibilita’ del fondo e modalita’ di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 «Istituzione di un fondo di solidarieta’ per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti»); f) percorsi individualizzati di protezione ed uscita dalla violenza, basati sull’analisi delle specifiche situazioni, effettuata di concerto con i servizi socio-sanitari competenti; g) colloqui ed interventi finalizzati al trattamento psicologico dell’evento traumatico; h) sostegno ed accompagnamento della convivenza e dell’autogestione; i) accompagnamento, in rete con i servizi, ed eventuale sostegno al reddito delle donne e dei loro figli una volta uscite dalla struttura residenziale, al fine di offrire loro un supporto per il superamento delle eventuali difficolta’; l) interventi di prevenzione, di accesso facilitato e di accompagnamento in rete con i servizi territoriali competenti ed eventuale approccio e costruzione della relazione con la struttura di destinazione; m) azioni dirette al recupero della relazione madrefiglia/o e all’inserimento scolastico dei minori accolti; n) affiancamento della donna, qualora essa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati.

Art. 10 Modalita’ di raccordo 1. I Centri operano in costante raccordo con: a) le Case Rifugio e le strutture di accoglienza della Regione; b) le amministrazioni provinciali; c) le strutture pubbliche cui compete l’assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, i servizi sanitari afferenti alla rete regionale per la presa in carico delle vittime di violenza sessuale e domestica di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 14-12159 del 21 settembre 2009 e gli altri servizi sanitari competenti, le Equipes Multidisciplinari per la presa in carico dei casi di abusi e maltrattamenti ai danni di minori, le Forze di Pubblica Sicurezza; d) i servizi per le pari opportunita’; e) i servizi di assistenza legale ed alloggiativi, per il lavoro e la formazione; f) le strutture scolastiche operanti sul territorio; g) le organizzazioni senza scopo di lucro. 2. Nel mantenere le forme di raccordo di cui al comma 1 e’ sempre salvaguardata la libera volonta’ delle donne che si rivolgono ai Centri. 3. L’accesso alle Case Rifugio avviene di norma attraverso i Centri. 4. I Centri Antiviolenza e le Case rifugio operano in rete sia a livello regionale che nazionale, al fine di favorire lo scambio di informazioni, la conoscenza sulle rispettive iniziative, il raccordo sui casi seguiti, il potenziamento delle azioni multiprofessionali a favore delle donne e dei minori vittime di violenza, l’elaborazione e l’adozione di protocolli operativi locali. 5. La costituzione ed il potenziamento della rete possono dar luogo ad un coordinamento strutturato, che si riunisce con cadenza regolare per le finalita’ di cui al comma 4. 6. Onde agevolare la trasmissione delle informazioni, ciascun Centro individua un proprio referente e ne comunica il nominativo alla Regione ed agli altri servizi interessati. 7. La Regione promuove la costituzione di una rete regionale dei Centri Antiviolenza, anche ai fini dell’individuazione di un sistema unico di presa in carico e di registrazione dei casi, comune a tutti i servizi interessati, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 16/2009.

Art. 11 Standard di qualita’ 1. In fase di prima attuazione sono individuati quali standard di qualita’ dei Centri Antiviolenza: a) l’apertura del servizio all’utenza per almeno cinque giorni la settimana per almeno 3 ore al giorno; b) un numero telefonico con caratteristiche di pubblica utilita’ ed adeguatamente pubblicizzato, istituito in via transitoria ed in attesa di individuare idonee modalita’ di adesione da parte dei Centri al servizio nazionale unificato di accoglienza telefonica «1522»; c) una reperibilita’ telefonica garantita 24 ore su 24; d) l’adozione della Carta dei Servizi. 2. Trascorsi due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente con cadenza triennale, gli standard di cui al comma 1 sono sottoposti ad aggiornamento e revisione da parte della Giunta regionale, anche attraverso l’apporto e la concertazione con i Centri medesimi: 3. I Centri operano in rete su tutta la Regione e adottano protocolli operativi a livello locale per l’individuazione di modalita’ di raccordo e coordinamento con gli enti e le organizzazioni senza scopo di lucro, impegnate nel sostegno alle donne vittime di violenza.

Art. 12 Criteri per la definizione del personale necessario all’espletamento dei servizi 1. Nei Centri operano figure con specifiche competenze professionali, prioritariamente donne, in grado di offrire ascolto, accoglienza ed assistenza alle diverse tipologie e situazione delle donne vittime di violenza. 2. A fronte delle attivita’ svolte, presso i Centri devono operare almeno le seguenti professionalita’: a) un operatore con laurea in ambiti disciplinari afferenti all’area psicologica; b) un operatore con titolo di studio afferente all’area pedagogico-educativa o sociale, con esperienza nel settore; c) un esperto legale. 3. Al fine di favorire un’adeguata accoglienza delle donne straniere, e’ necessario l’apporto della figura del mediatore interculturale. 4. La presenza degli operatori e’ dimensionata in relazione alle diverse funzioni ed attivita’, al bacino territoriale di riferimento, alle specifiche esigenze del territorio. 5. I Centri possono prevedere l’utilizzo di personale volontario, tirocinante e del servizio civile, il cui inserimento nelle attivita’ del Centro stesso deve essere preceduto ed accompagnato da adeguati percorsi formativi in materia di violenza nei confronti delle donne e dei bambini. 6. Sono fatte salve le professionalita’ gia’ operanti presso i servizi realizzati in attuazione del piano regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13 Criteri di valutazione interna ed esterna delle attivita’ dei Centri 1. I Centri adottano nell’ambito del proprio regolamento adeguati criteri per la valutazione interna delle attivita’, che tengano conto dei seguenti aspetti: a) numero di accessi al servizio; b) numero di utenti interessati; c) caratteristiche dell’utenza; d) organismi coinvolti e messi in rete per la presa in carico dei casi; e) percorsi istituzionali attivati; f) centri di costo; g) problemi e criticita’ riscontrati nell’attivazione e nella fornitura dei servizi e misure adottate per il loro superamento. 2. Ai fini di una valutazione omogenea a livello regionale, i Centri si dotano di una scheda unica di monitoraggio e rilevazione dell’andamento dei progetti, che tenga conto degli elementi sopra evidenziati. Tali schede forniscono, altresi’, la base per la predisposizione di relazioni di valutazione per evidenziare il carattere qualitativo e quantitativo delle attivita’ svolte ed i servizi erogati. 3. Le relazioni di cui al comma 2 sono trasmesse all’amministrazione provinciale competente ed alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

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