LEGGE 4 agosto 2010, n. 127 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarita’ del servizio pubblico di trasporto marittimo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 del 11-8-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarita’ del servizio pubblico di trasporto marittimo, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 4 agosto 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2262): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Tremonti) il 7 luglio 2010. Assegnato alla 8ª commissione (lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il …. con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 14ª. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ l’8 ed il 13 luglio 2010. Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 13, 14, 15 e 20 luglio 2010. Esaminato in aula il 14 e 20 luglio 2010 ed approvato il 21 luglio 2010. Camera dei deputati (atto n. 3646): Assegnato alla IX commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 22 luglio 2010 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VI, X, XI, XIV e questioni regionali. Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 27, 28 e 29 luglio 2010. Esaminato in aula il 30 luglio 2010 ed approvato il 4 agosto 2010.

Avvertenza:
Il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.
156 del 7 luglio 2010.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le
modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 7.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO-LEGGE 5 agosto 2010, n. 125 Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 182 del 6-8-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare misure a
favore delle imprese operanti nel settore dei trasporti, nonche’
disposizioni in materia finanziaria e in ordine alla partecipazione
alle Esposizioni internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei
trasporti e degli affari esteri;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di trasporto

1. Al solo scopo di consentire alle societa’ di cui all’articolo
19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, di fare fronte
ad indifferibili esigenze di cassa necessarie per garantire la loro
gestione corrente, le predette societa’ sono autorizzate a utilizzare
temporaneamente le risorse di rispettiva spettanza destinate
all’ammodernamento e adeguamento della flotta, di cui all’articolo
19, comma 13-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
nonche’ al comma 19 del predetto articolo 19-ter, fermo restando il
relativo ripristino tale da consentire gli interventi di
ammodernamento e adeguamento nel rispetto degli obblighi
convenzionali.
2. All’articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, come modificato dall’articolo 3 della legge 31 marzo
1982, n. 119, le parole: «settecento miliardi di lire» sono
sostituite dalle seguenti: «cinquecento milioni di euro».
3. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione competitivita’ e sviluppo
delle imprese, programma incentivi alle imprese, destinato a fare
fronte agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato, e’
incrementato di 140 milioni di euro per l’anno 2010. Al relativo
onere si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate nell’ambito delle risorse assegnate dal CIPE con
delibera n. 36 del 26 giugno 2009, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, per un importo di euro 140
milioni di euro per l’anno 2010. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. All’articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
comma 1, dopo le parole «modalita’ per l’applicazione», sono inserite
le seguenti: «entro il 30 aprile 2011».
5. Per garantire gli effetti derivanti dall’articolo 15, comma 2,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 83 milioni
di euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente,
nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di
spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell’allegato 1
al presente decreto; dalle predette riduzioni sono escluse le spese
indicate nell’articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 78
del 2010. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

Disposizioni in materia finanziaria

1. Al comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2010»;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, si procede all’eventuale proroga del
predetto termine in conformita’ alla normativa comunitaria in
materia.».
2. Alla regione Puglia che avendo, ai sensi dell’articolo 2, comma
97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, presentato entro il 30
aprile 2010 richiesta di sottoscrivere un Accordo, di cui
all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
corredato del relativo Piano di rientro, e che non ha effettivamente
sottoscritto tale Accordo entro i successivi novanta giorni, e’
concessa, al fine di contrastare l’aggravamento della situazione
economico finanziaria del settore sanitario pugliese, la possibilita’
di integrare, entro il 30 settembre 2010, la documentazione gia’
trasmessa, al fine di procedere alla stipula del predetto Accordo
entro il 15 ottobre 2010. Per la regione Puglia la disposizione
contenuta nell’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 97, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, e’ sospesa fino alla data del 15 ottobre
2010. In caso di mancata sottoscrizione dell’Accordo entro il 15
ottobre 2010 la quota di maggior finanziamento si intende
definitivamente sottratta alla competenza della Regione.

Art. 3

Partecipazione italiana all’Esposizione internazionale di Yeosu e
all’Esposizione internazionale orticola di Venlo

1. E’ autorizzata la partecipazione italiana all’Esposizione
internazionale di Yeosu (Repubblica di Corea), che si svolgera’ dal
12 maggio 2012 al 12 agosto 2012, e all’Esposizione internazionale
orticola di Venlo (Regno dei Paesi Bassi), che si svolgera’
dall’aprile all’ottobre 2012. Per l’espletamento dei compiti
organizzativi e’ istituito, presso il Ministero degli affari esteri,
il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione
all’Esposizione internazionale di Yeosu 2012 e all’Esposizione
internazionale orticola di Venlo 2012. Con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
delle politiche agricole alimentari e forestali, per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e per il turismo e’ nominato il
Commissario generale di Governo per entrambe le Esposizioni di cui al
comma 1 e sono stabilite la durata, l’articolazione e le modalita’ di
funzionamento della struttura.
2. Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa
di euro 1.500.000,00 per il 2010, di euro 2.500.000,00 per il 2011 e
di euro 9.800.000,00 per il 2012. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Stromboli, addi’ 5 agosto 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Sacconi, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Corte Costituzionale, Ordinanza n. 264/2010, variazioni territoriali di Regioni

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della mancata presentazione al Parlamento, da parte del Ministro dell’interno, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del risultato del referendum (che ha approvato la proposta di distacco dei Comuni di Livinallongo del Col di Lana, Cortina d’Ampezzo e Colle Santa Lucia dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol) del disegno di legge di cui all’art. 132, secondo comma, della Costituzione – in ossequio all’articolo 45, comma 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) -, nonche’ della presentazione da parte dei deputati Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e del senatore Gianvittore Vaccari di altrettante proposte di legge costituzionale ciascuna delle quali aventi ad oggetto «Distacco dei comuni di Cortina d’Ampezzo, di Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla Regione Veneto e loro aggregazione alla Regione autonoma Trentino Alto-Adige, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione», promosso dal Comune di Livinallongo del Col di Lana con ricorso depositato in cancelleria il 12 aprile 2010 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di ammissibilita’. Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle. Ritenuto che, con ricorso depositato in data 12 aprile 2010, il Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL), rappresentato dal sindaco pro tempore, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe le Camere, nonche’ dei deputati Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e del senatore Gianvittore Vaccari, per violazione dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione, e dell’art. 45, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo); che il ricorrente lamenta che, nonostante il rituale svolgimento del referendum ex art. 132, secondo comma, Cost., concernente la proposta di distacco del Comune di Livinallongo del Col di Lana dalla Regione Veneto e la sua aggregazione (unitamente ad altri comuni) alla Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol – consultazione conclusasi in senso favorevole al suddetto distacco -, il Ministro dell’interno avrebbe lasciato inutilmente decorrere il termine di sessanta giorni per la presentazione del relativo disegno di legge di variazione territoriale regionale, cosi’ come previsto dall’art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970; che, inoltre, sempre successivamente a tale termine, i deputati Karl Zeller e Gianclaudio Bressa, nonche’ il senatore Gianvittore Vaccari, avrebbero presentato alla rispettive Camere di appartenenza altrettante proposte di legge costituzionale ciascuna delle quali aventi ad oggetto «Distacco dei comuni di Cortina d’Ampezzo, di Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla Regione Veneto e loro aggregazione alla Regione autonoma Trentino Alto-Adige, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione»; che, dette condotte omissive e commissive avrebbero determinato, sempre secondo il ricorrente, la «menomazione del diritto di iniziativa per la variazione territoriale regionale» e di quello «di autodeterminazione» attribuiti al Comune dall’art. 132, secondo comma, Cost.; che, quanto al requisito soggettivo del conflitto, nel ricorso si argomenta la legittimazione del Comune a promuovere il presente giudizio sostenendo, in particolare, che l’agire dei comuni interessati alla procedura di variazione territoriale regionale «non tanto in qualita’ di enti locali autonomi, quanto come enti cui l’art. 132, secondo comma, Cost.» attribuirebbe una specifica «funzione pubblica concorrente e quindi condizionante la funzione legislativa dello Stato», anche in forza della stessa «posizione» riservata agli Enti locali dal «nuovo disegno costituzionale» dopo la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, quali soggetti che costituiscono la Repubblica (art. 114 Cost.); che, quanto al requisito oggettivo del conflitto, le asserite violazioni risulterebbero addebitabili, in primo luogo, alla mancata presentazione al Parlamento, nel termine previsto dall’art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, del disegno di legge per il distacco del Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol; che, infatti, ad avviso del ricorrente, anche se l’obbligo di presentazione in questione risulta «radicato in una norma di legge ordinaria», tale norma farebbe «corpo con la disciplina costituzionale» rilevante, cosicche’ la sua violazione configurerebbe «un’evidente menomazione della posizione del Comune richiedente la modifica della Regione di appartenenza in ossequio all’art. 132 Cost.»; che, in secondo luogo, il ricorrente si duole della presentazione al Parlamento di alcune proposte di legge costituzionale per il distacco e la conseguente aggregazione del predetto Comune avanzate da tre parlamentari – nelle persone dei deputati Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e del senatore Gianvittore Vaccari -, posto che tali iniziative avrebbero determinato un inutile aggravamento della procedura prevista dall’art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, in base quale il disegno di legge avente ad oggetto la variazione territoriale avrebbe, invece, natura ordinaria; che, pertanto, il ricorrente conclude chiedendo a questa Corte di: «accertare la menomazione del diritto di iniziativa alla variazione territoriale regionale e del diritto di autodeterminazione del Comune di Livinallongo del Col di Lana per violazione, nella forma dell’inadempimento, dell’obbligo previsto all’art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, posta in essere dal Consiglio dei ministri attraverso la mancata presentazione al Parlamento del disegno di legge per il distacco del predetto Comune dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol»; «accertare la menomazione del diritto di iniziativa alla variazione territoriale regionale e del diritto di autodeterminazione del Comune di Livinallongo del Col di Lana per violazione, nella forma dell’aggravamento della procedura legislativa, dell’obbligo previsto all’art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, posta in essere dal Consiglio dei ministri attraverso la presentazione al Parlamento del disegno di legge governativo di variazione territoriale regionale avente natura costituzionale, anziche’ avente natura ordinaria in ossequio all’art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970»; «accertare la menomazione del diritto di iniziativa alla variazione territoriale regionale e del diritto di autodeterminazione del Comune di Livinallongo del Col di Lana per violazione nella forma dell’aggravamento della procedura legislativa, dell’obbligo previsto all’art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970 posta in essere» dai deputati Karl Zeller e Gianclaudio Bressa, nonche’ dal senatore Gianvittore Vaccari e, «ove occorra, dalle Camere di appartenenza e dai Presidenti delle medesime, attraverso l’esercizio del diritto di iniziativa legislativa avente natura costituzionale, anziche’ avente natura ordinaria in ossequio all’art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970»; «adottare una pronuncia sostitutiva dell’ingiustificato rifiuto da parte del Consiglio dei ministri a dar vita ai suddetti atti vincolati, affinche’ sia in tal modo ordinata la presentazione al Parlamento del predetto disegno di legge entro un termine prefissato, nonche’ la sua presentazione con natura ordinaria». Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte e’ chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell’esistenza o meno della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», valutando, in particolare, se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato; che, sotto il profilo soggettivo, il conflitto e’ palesemente inammissibile in quanto, come gia’ affermato da questa Corte in piu’ occasioni, deve escludersi che un ente locale possa essere riconosciuto quale «potere dello stato» (da ultimo, ordinanza n. 84 del 2009); ne’ puo’ ritenersi che tale figura, pur essendo «esterna all’organizzazione dello Stato», eserciti un potere che rientri nello «svolgimento di piu’ ampie funzioni, i cui atti finali siano imputati allo Stato-autorita’» (cosi’, con specifico riferimento alla Provincia, ordinanze n. 380 del 1993 e n. 101 del 1970); che difetta altresi’ il requisito oggettivo del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione delle proprie prerogative unicamente in relazione a fasi successive a quella concernente la celebrazione del referendum ex art. 132, secondo comma, Cost., alla quale soltanto si riferiscono il diritto di iniziativa e di autodeterminazione del Comune di Livinnalongo del Col di Lana e che costituisce il momento iniziale del procedimento decisionale complesso previsto per la variazione territoriale cui esso aspirerebbe; che, infine, il ricorso risulta finalizzato non gia’ al ripristino del corretto confine fra le diverse attribuzioni costituzionali coinvolte, quanto piuttosto ad ottenere una pronuncia che tenga luogo degli atti tuttora mancanti al completamento della procedura di variazione territoriale di cui all’art. 132 Cost., estranea alla giurisdizione attribuita a questa Corte.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Livinallongo del Col di
Lana (BL) nei confronti del Consiglio dei ministri, della Camera dei
deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe le
Camere, nonche’ dei deputati Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e del
senatore Gianvittore Vaccari.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Saulle

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Corte Costituzionale, Sentenza n. 280, nuovo codice della strada

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 180, comma 4,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come integrato dall’art. 3, comma 17, del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della
strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214, promosso dal Giudice di pace di Genova, nel procedimento
vertente tra la AMIU s.p.a. – Azienda multiservizi e d’igiene urbana
di Genova e il Prefetto di Genova, con ordinanza del 24 luglio 2008,
iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale,
dell’anno 2009.
Visto l’atto di costituzione della AMIU s.p.a. – Azienda
multiservizi e d’igiene urbana di Genova;
Udito nell’udienza pubblica del 6 luglio 2010 il Giudice relatore
Alfio Finocchiaro;
Udito l’avvocato Paolo Pugliese per l’AMIU s.p.a. – Azienda
multiservizi.

Ritenuto in fatto

1. – Il Giudice di pace di Genova – nel corso del giudizio,
promosso dal legale rappresentante dell’AMIU s.p.a. – Azienda
multiservizi e d’igiene urbana di Genova, ai sensi dell’articolo
204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), e articoli 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modifiche, di
opposizione ad un verbale di contestazione per la violazione
dell’articolo 180, comma 7, del citato d.lgs. n. 285 del 1992, con il
quale era stata irrogata alla stessa AMIU, una sanzione
amministrativa pecuniaria, con l’obbligo di esibire, ai sensi del
comma 8 dello stesso articolo, la carta di circolazione – ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione
(parametro, quest’ultimo, non evocato nel dispositivo della ordinanza
di rimessione, ma considerato nella motivazione della stessa),
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 180, comma 4, del
citato d.lgs. n. 285 del 1992, come integrato dall’art. 3, comma 17,
del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni
ad codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i
veicoli delle aziende pubbliche fornitrici di servizi essenziali,
come definiti dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146
(Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di
garanzia dell’attuazione della legge), la facolta’, prevista a favore
dei mezzi di trasporto pubblico di persone, di tenere a bordo, in
luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione,
autenticata dal proprietario del veicolo.
Il rimettente fa presente che, all’atto dell’accertamento che ha
dato luogo alla contestazione, alla guida del veicolo di proprieta’
dell’AMIU si trovava un dipendente della predetta societa’ indicato
come responsabile in solido della sanzione, il quale, a richiesta
degli agenti accertatori, aveva esibito, oltre alla propria patente
di guida, fotocopia della carta di circolazione autenticata dal
responsabile del servizio aziendale, e che tuttavia gli agenti della
Polizia stradale di Savona, non ritenendo idonea detta fotocopia, gli
avevano contestato la violazione dell’art. 180, commi 1 e 7, del
d.lgs. n. 285 del 1992. L’AMIU aveva poi provveduto, nei termini
previsti, ad esibire l’originale della carta di circolazione.
La questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 180, comma
4, del codice della strada era stata proposta nel ricorso avverso il
verbale di contestazione dalla stessa AMIU, che aveva ravvisato un
vulnus all’art. 3 Cost. nella parte in cui la norma citata consente,
per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e
per quelli adibiti a locazione senza conducente, di tenere a bordo,
in sostituzione dell’originale, una fotocopia della carta di
circolazione autenticata dal proprietario, senza estendere tale
previsione a societa’ come l’AMIU, aventi le stesse caratteristiche
ma dedite al trasporto di cose, anziche’ di persone.
Nell’ordinanza di rimessione si rileva poi che la modifica
introdotta al codice della strada dal citato d.l. n. 151 del 2003,
oltre ad essere coerente con la legge relativa
all’autocertificazione, non solo e’ opportuna e in linea con lo
spirito della norma che l’ha adottata, ma rappresenta un raro esempio
di equa concretezza legislativa. Peraltro – osserva il rimettente –
se rientra nella autonoma valutazione del legislatore la diversa
disciplina di situazioni giuridiche, di facolta’ e diritti dei
destinatari della norma, tale autonomia incontra un limite nella
coerenza con i principi costituzionali. La norma in esame introduce
una singolare disciplina che sembra al giudice a quo autorizzare un
«trattamento di maggior favore» in merito alla tenuta della carta di
circolazione per le sole aziende esercenti il servizio di trasporto
pubblico di persone, escludendone quelle di trasporto/smaltimento di
rifiuti solidi urbani, e comunque tutte quelle aziende che, aventi le
stesse problematiche, esercitano la prestazione di servizi
essenziali.
La richiesta estensione della facolta’ di cui si tratta, prevista
dall’art. 180, comma 4, non arrecherebbe alcun pregiudizio al
legittimo e doveroso controllo da parte della p.a. della correttezza
dei dati costituenti le caratteristiche dei veicoli. Tale esigenza
ben potrebbe, infatti, essere soddisfatta dalla fotocopia autenticata
dal responsabile del servizio o dal proprietario del veicolo, che in
tal modo assumerebbe la responsabilita’ civile e penale del contenuto
dell’omologo documento, che potrebbe essere controllato con l’obbligo
di esibizione previsto dallo stesso art. 180, comma 8.
Tale sistema legislativo, di opportuno favore in ordine alla
presenza o meno a bordo del veicolo della carta di circolazione, ad
avviso del giudice a quo, nel rispetto del principio di eguaglianza
di cui all’art. 3 Cost., andrebbe applicato a tutte le situazioni
eguali, comprese quelle che si riferiscono ad un servizio essenziale,
quale quello della raccolta dei rifiuti. Ne’ alcun pregiudizio
all’interesse collettivo e alla fede pubblica potrebbe derivare
dall’estensione della facolta’ di cui si tratta anche ai veicoli
destinati alla raccolta dei rifiuti, ma, piuttosto, un vantaggio per
la collettivita’.
Il vulnus sospettato riguarderebbe l’art. 3 Cost. nella sua
duplice portata di principio di uguaglianza formale (primo comma) –
preclusiva delle arbitrarie discriminazioni fra soggetti che si
trovino in situazioni identiche o affini (come pure delle arbitrarie
assimilazioni tra soggetti che si trovino in situazioni diverse) – e
sostanziale (secondo comma).
Nel caso di specie non sarebbe ragionevole sottoporre ad una
particolare disciplina le aziende di trasporto pubblico di persone e
ignorare che le medesime esigenze, sopra evidenziate, si riscontrano,
senza eccezioni, nelle aziende di trasporto pubblico di cose. Tale
differenziazione normativa verrebbe ulteriormente in rilievo in
connessione con altre e piu’ specifiche norme costituzionali, quale
quella di cui all’art. 41 Cost. sulla iniziativa economica privata.
In definitiva, secondo il giudice a quo, imporre alle aziende di
smaltimento rifiuti solidi urbani una normativa che incida
pesantemente sulle modalita’ organizzative aziendali di tenuta del
parco automezzi con una disposizione rigida ed insuperabile
significherebbe dettare una disciplina che necessariamente influisce
sull’iniziativa economica e sulle modalita’ operative di una
componente importantissima dell’azienda, appesantendone e
complicandone la gestione operativa.
2. – Nel giudizio innanzi alla Corte si e’ costituita l’AMIU, che
ha premesso di essere l’azienda incaricata dello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani della citta’ di Genova, ed ha insistito per la
declaratoria di illegittimita’ costituzionale, per contrasto con gli
artt. 3 e 41 Cost., della norma censurata nella parte in cui non
estende a tutte le aziende esercenti servizio pubblico di trasporto
la facolta’ di tenere a bordo dei propri veicoli, in luogo
dell’originale, la fotocopia della carta di circolazione, autenticata
dal proprietario del veicolo.

Considerato in diritto

1. – Il Giudice di pace di Genova dubita della legittimita’
costituzionale dell’articolo 180, comma 4, del decreto legislativo 30
aprile 1992 (Nuovo codice della strada), come integrato dall’articolo
3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni ad codice della strada), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui
non estende a tutti i veicoli delle aziende pubbliche fornitrici di
servizi essenziali, come definiti dall’articolo 1 della legge 12
giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di
garanzia dell’attuazione della legge), e, in particolare, del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la
facolta’ di tenere, a bordo dei veicoli, in luogo dell’originale, una
fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario
del veicolo, come previsto per i mezzi di trasporto pubblico di
persone.
La norma violerebbe l’articolo 3 della Costituzione per la
irragionevole disparita’ di trattamento, differenziandosi le
tipologie di pubblico servizio di cui si tratta solo per un fattore
estrinseco, e cioe’ il bene trasportato, ed essendo esse invece
identiche per la natura dell’attivita’ e l’elevato numero di mezzi
utilizzati; nonche’ l’articolo 41 della Costituzione, in quanto la
imposizione alle aziende di una normativa che incide sulle modalita’
organizzative di tenuta del parco automezzi, con una disposizione
rigida ed insuperabile, influirebbe sull’iniziativa economica,
appesantendo la gestione operativa dell’attivita’ produttiva.
2. – La questione e’ fondata, con riferimento alla violazione
dell’art. 3 della Costituzione.
2. 1. – Va, preliminarmente, richiamato il quadro normativo in
cui si iscrive la questione all’esame della Corte.
L’art. 180 del codice della strada, al comma 1, prescrive che il
conducente di veicoli a motore deve avere con se’, oltre alla patente
di guida, la carta di circolazione. La inosservanza del relativo
obbligo e’ sanzionata dal comma 7. Lo stesso art. 180, comma 4,
precisa che, allorche’ l’autoveicolo sia adibito ad uso diverso da
quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando sia in
circolazione di prova, il conducente deve avere con se’ la relativa
autorizzazione. Il successivo periodo – aggiunto in sede di
conversione, avvenuta con legge n. 214 del 2003, del decreto-legge n.
151 del 2003 – dispone che, per i veicoli adibiti a servizio pubblico
di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza
conducente, la carta di circolazione puo’ essere sostituita da
fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione
del medesimo.
2.2. – La ratio, posta alla base della scelta legislativa, di
consentire ai conduttori di mezzi adibiti al servizio pubblico di
trasporto di persone di tenere a bordo la fotocopia della carta di
circolazione invece dell’originale, deve essere ravvisata nella
ragionevole esigenza, segnalata anche dalla difesa dell’AMIU, parte
privata costituita nel giudizio innanzi alla Corte, di una rapida e
sistematica rintracciabilita’ della documentazione originale, per
l’espletamento delle pratiche di rinnovo, aggiornamento e revisione
periodica dei veicoli, e di prevenire il rischio di smarrimento dei
documenti, con conseguente fermo dei veicoli, oltre che di realizzare
una sorta di tutela dei dipendenti, esonerandoli da una gravosa
responsabilita’ connessa all’eventuale smarrimento.
Siffatte finalita’ si attagliano anche ad ogni altro servizio
pubblico che abbia il carattere della essenzialita’ – quale delineato
nell’art. 1 della legge n. 146 del 1990 – e si connoti per la
gestione di un parco automezzi: e cio’ specie ove si consideri che la
norma censurata estende la facilitazione di cui si tratta,
consistente nella facolta’ di portare a bordo del veicolo la
fotocopia autenticata anziche’ l’originale della carta di
circolazione, anche ai veicoli adibiti a locazione senza conducente.
Inoltre, tale facilitazione appare coerente con la generale
tendenza alla autocertificazione.
Del resto, il controllo dell’effettivo possesso del documento
originale e’ agevolmente realizzabile – in ogni ipotesi – attraverso
l’invito alla presentazione presso gli uffici di polizia per la
esibizione dello stesso.
La facolta’ di tenere a bordo del veicolo una fotocopia in luogo
dell’originale, che trova fondamento in una esigenza di
semplificazione nella gestione del servizio, limitata ai soli veicoli
adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e a quelli
adibiti a locazione senza conducente, e’, dunque, in contrasto con il
principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione,
nella parte in cui non e’ estesa a tutti i veicoli delle aziende
fornitrici di servizi pubblici essenziali (art. 1 della legge n. 146
del 1990), quale deve definirsi l’attivita’ di raccolta e di
smaltimento dei rifiuti urbani.
3. – E’ assorbito l’ulteriore profilo di censura.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 180, comma 4,
del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada),
come integrato dall’articolo 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della strada),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214,
nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende
fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 146 del 1990, la facolta’ di tenere a bordo dei veicoli, in
luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione,
autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del
medesimo.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2010.

Il cancelliere: Milana

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/