DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010, n. 146

Regolamento recante abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303, recante l’individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 210 del 8-9-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303, recante regolamento per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, come modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare il comma 4, che indica la procedura da adottare nei casi in cui sono indispensabili termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali; Ritenuto di dover procedere alla abrogazione del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303, al fine di provvedere alla regolamentazione dei termini dei procedimenti ivi previsti secondo la procedura indicata dall’articolo 2, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2010; Udito il parere n. 1566/2010 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 aprile 2010; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 2 agosto 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 281

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse
– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
– La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59» e’ pubblicato nel supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 1999, n. 205.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2002,
n. 207.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 2005, n. 303, «Regolamento per l’individuazione
dei termini dei responsabili dei procedimenti
amministrativi di competenza del Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15» abrogato
dal presente regolamento, e’ pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2006, n. 57.
– Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). – 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza,
ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell’art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita’
dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita’ del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l’immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita’ di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita’ ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e’ ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita’ non attestati in documenti gia’ in possesso
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell’art. 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell’amministrazione e’ disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita’
dirigenziale.».
«Art. 4 (Unita’ organizzativa responsabile del
procedimento). – 1. Ove non sia gia’ direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l’unita’ organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche’ dell’adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.».
– Si riporta il testo dell’art. 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). – 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza,
ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottati ai sensi dell’ art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita’
dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita’ del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l’immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita’ di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita’ ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e’ ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita’ non attestati in documenti gia’ in possesso
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell’art. 14, comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini
per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il
silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’ art. 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo’ essere proposto
anche senza necessita’ di diffida all’amministrazione
inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di
cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice
amministrativo puo’ conoscere della fondatezza
dell’istanza. E’ fatta salva la riproponibilita’
dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i
presupposti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita’
dirigenziale»;
Note all’art. 1:
– Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303, si vedano le note alle
premesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2010, n. 1 Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
3º Suppl. al n. 2 del 15 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modifica della legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1973
Iniziativa popolare e degli enti locali e
referendum abrogativo e consultivo

1. Dopo l’art. 34 della legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1973,
e’ aggiunto il seguente articolo:
«Art. 34-bis. (Deroghe di termini per cause di forza maggiore)
– 1. Nel caso in cui, per sopravvenute cause di forza maggiore, non
possa farsi luogo alla consultazione per la data fissata nel decreto
di cui al comma 1 dell’art. 34, il Presidente della Giunta regionale
ne dispone il rinvio con proprio decreto, anche in deroga alle date
previste da tale disposizione, nel rispetto della tempistica degli
adempimenti preelettorali previsti dalla normativa vigente.».

Art. 2 Norma transitoria 1. In fase di prima applicazione la disposizione di cui all’art. 34-bis della legge regionale n. 4/1973, come inserito dall’art. 1, si applica anche ai procedimenti referendari gia’ avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 47
dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, 14 gennaio 2010

BRESSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 dicembre 2009, n. 335

Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore degli imprenditori ittici del Friuli-Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi ai sensi dell’art. 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 35 del 4-9-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24
luglio 2007, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante
modifica al regolamento (CE) n. 1860/2004;
Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006
relativo al Fondo europeo per la pesca e il regolamento (CE) n. 498
/2007, che definiscono modalita’ e condizioni delle azioni
strutturali comunitarie nel settore della pesca e il relativo
Programma operativo;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 concernente
l’affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi
bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei
molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1996 con il quale si
affida al locale – Consorzio Co.Ge.Mo Monfalcone – la gestione della
pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di
Monfalcone;
Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il
quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell’attivita’
dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000 recante la
disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto direttoriale 16 febbraio 2007 di rinnovo
dell’affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel
Compartimento marittimo di Monfalcone al Co.Ge.Mo. Monfalcone;
Visto il verbale del Consiglio di amministrazione del Co.Ge.Mo.
Monfalcone datato 10 ottobre 2009 con cui e’ stato richiesto al Capo
del Compartimento marittimo di Monfalcone di sospendere per la durata
di due mesi la pesca delle specie vongole (Chamelea gallina) e
cannolicchi (Ensis minor e Solen marginatus) a partire dal 10 ottobre
2009 fino al 10 dicembre 2009;
Vista la relazione tecnica dell’8 settembre 2009 sulla campagna
sperimentale svolta per conto del Co.Ge.Mo. di Monfalcone sullo stock
di vongole (Chamelea gallina) disponibile nel Compartimento marittimo
di Monfalcone, redatta dal Dipartimento di Scienze della vita
dell’Universita’ degli studi di Trieste che evidenzia una forte moria
della risorsa Chamelea gallina tale da non supportare l’attivita’
commerciale delle imprese operanti;
Vista l’ordinanza n. 58/2009 del 14 ottobre 2009 con la quale il
Comandante della Capitaneria di Porto di Monfalcone ordina la
sospensione della pesca delle vongole alle imbarcazioni abilitate
alla pesca con il sistema draga idraulica;
Atteso che il Co.GE.Mo Monfalcone, con nota del 2 ottobre 2009,
prot. n. 11.5/69887 del 6 ottobre 2009, richiede, in relazione alla
situazione di crisi del settore della pesca delle vongole a causa
della diffusa moria della risorsa Chamelea gallina, un intervento di
aiuto in regime de minimis a favore delle imprese autorizzate alla
pesca delle vongole e dei cannolicchi con sistema draga idraulica nel
Compartimento marittimo di Monfalcone che sospendano l’attivita’ di
prelievo per il ripopolamento dei banchi naturali, ai fini di
limitare le perdite economiche delle imprese interessate e di
mantenere i livelli occupazionali;
Ritenuto pertanto di attivare con apposito regolamento gli aiuti
de minimis a favore degli imprenditori ittici del Friuli-Venezia
Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nel
Compartimento marittimo di Monfalcone ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 come modificato dall’art. 19
della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11;
Atteso che con comunicazione del 22 ottobre 2009 si e’ provveduto
ai sensi della circolare del Segretariato generale n, 4/2001 alla
diramazione del presente regolamento;
Atteso che con nota prot. n. 75921 del 29 ottobre 2009 il
Servizio Pesca e Acquacoltura della Direzione centrale risorse
agricole naturali e forestali ha provveduto a segnalare al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali il testo del
Regolamento concernente gli aiuti in oggetto per il rispetto dei
limiti del plafond nazionale in regime de minimis del settore pesca e
acquacoltura;
Visto il parere favorevole sul testo regolamentare in parola,
espresso dalla seconda Commissione consiliare, che si e’ riunita il
giorno 20 novembre 2009 presso la sede del Consiglio regionale;
Ritenuto pertanto di emanare il presente Regolamento nel testo
definitivo che tiene conto delle ultime osservazioni formali
formulate dal Servizio qualita’ della legislazione e semplificazione;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 che detta norme in
materia di programmazione finanziaria e di contabilita’ regionale;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 18 concernente il
Bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 ed il bilancio per
l’anno 2009 della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n, 0277/Pres.,
concernente il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione
regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive
modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di
procedimenti amministrativi e di diritto di accesso;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2665 del 26
novembre 2009;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento per la concessione di aiuti in
regime de minimis a favore degli imprenditori ittici del Friuli
Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nel
Compartimento marittimo di Monfalcone ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17» nel testo allegato al
presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verra’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Luogosano e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 7-10-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio
2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Luogosano
(Avellino);
Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, a
seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Luogosano (Avellino) e’ sciolto.

Art. 2 Il dott. Mario La Montagna e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 21 settembre 2010 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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