LIBERA UNIVERSITA’ DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO DECRETO RETTORALE 16 settembre 2009 Modificazioni allo statuto.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 33, ultimo comma, della Costituzione della repubblica
italiana;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativo all’istituzione del
Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica,
e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;
Visto l’art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle
Universita’ non statali legalmente riconosciute;
Visto l’art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in
legge con modificazioni del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475
recante misure urgenti per le universita’ e gli enti di ricerca;
Visto lo Statuto di autonomia della Libera Universita’ di Lingue e
Comunicazione IULM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 in data
12 marzo 1998 e successive modificazioni;
Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico in data 8
settembre 2009 e dal consiglio di amministrazione dell’Universita’ in
data 9 settembre 2009;
Vista la nota rettorale prot. n. 2650/II/GP/gm in data 10 settembre
2009 con la quale sono state trasmesse al MIUR le proposte di
modifica di Statuto per il prescritto controllo di legittimita’ e di
merito di cui all’art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;
Vista la nota ministeriale del 15 settembre 2009 prot. n.
105/SEGR/DIP/2009;
Preso atto delle proposte di armonizzazione contenute in detta nota
del Minsitero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca che,
alla luce dell’attuale quadro normativo, vengono per intero recepite;
Decreta:
Lo statuto di autonomia Libera Universita’ di Lingue e
Comunicazione IULM di cui alle premesse, risulta essere modificato
come da testo che si riporta nell’allegato, che e’ parte integrante
del presente decreto.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Milano, 16 settembre 2009
Il rettore: Puglis

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 7 settembre 2009 Riconoscimento, alla sig.ra Comaniciu Maria Magdalena, di titolo professionale estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di estetista.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche per l’orientamento e la formazione

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di
attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento
delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo n. 206/07 che all’art. 1 disciplina il
riconoscimento per l’accesso alle professioni regolamentate e il loro
esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o piu’
Stati membri dell’Unione europea che consente al titolare di tali
qualifiche di esercitare la professione corrispondente;
Vista l’istanza con la quale la sig.ra Comaniciu Maria Magdalena
cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di
«Cosmetica» conseguito in Romania, ai fini dell’esercizio in Italia
della professione di estetista;
Visto l’art. 5, comma 1, lettera l) dello stesso decreto
legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro della
salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento
nei casi di attivita’ professionali per il cui accesso o esercizio e’
richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui
all’art. 19, comma 1, lettere a), b) e c);
Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai
sensi dell’art. 19, comma 1, lettera b), del richiamato decreto
legislativo n. 206/2007;
Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l’attivita’
di estetista a livello nazionale;
Visto in relazione al disposto dell’art. 16, comma 5, del decreto
legislativo n. 206/2007, il precedente provvedimento di
riconoscimento del decreto direttoriale n. 171/1/07 del 26 settembre
2007, avente per oggetto un titolo di formazione professionale
identico a quello presentato dalla sig.ra Comaniciu Maria Magdalena;
Vista la differenza sostanziale nella formazione rumena rispetto a
quella italiana, sia nei contenuti che nella durata, non compensata
dall’esperienza professionale, si rende necessario sottoporre la
richiedente ad una misura compensativa, cosi’ come per il precedente
titolo professionale, volta ad accertare le conoscenze deontologiche
e professionali;
Vista la nota del 5 novembre 2008, con la quale la sig.ra Comaniciu
Maria Magdalena ha esercitato il diritto di opzione di cui all’ art.
22 del decreto legislativo n. 206/2007, scegliendo quale misura
compensativa il superamento di una prova attitudinale;
Considerato che per la realizzazione della prova d’esame, si e’
reso necessario richiedere alla Regione Lazio, ove la richiedente e’
residente, l’organizzazione della prova teorico-pratica, presso una
struttura riconosciuta dalla Regione stessa, diretta ad accertare le
conoscenze professionali della richiedente;
Visto il verbale della Provincia di Roma del 25 giugno 2009,
attestante il superamento della prova d’esame davanti ad una
commissione esaminatrice, pervenuto in data 30 giugno 2009;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di «Cosmetica» conseguito in Romania, in
data 28 giugno 1996 dalla sig.ra Comaniciu Maria Magdalena, nata a
Fagaras (Romania) il 12 novembre 1975, e’ riconosciuto quale titolo
abilitante per l’esercizio in Italia dell’attivita’ professionale di
estetista, in qualita’ di lavoratore dipendente o autonomo.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 settembre 2009
Il direttore generale: Mancini

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 11 settembre 2009 Riconoscimento, alla sig.ra Talbi Ahlem, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

—-> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Roma, 11 settembre 2009 Il direttore generale: Leonardi — 189 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 DECRETO 11 settembre 2009 . Riconoscimento, alla sig.ra Talbi Ahlem, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l’art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra TALBI AHLEM ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; — 190 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di Infermiere conseguito nell’anno 2003 presso la Scuola Professionale di Tunisi (Tunisia) dalla Sig.ra TALBI AHLEM, nata a Tunisi-Gov. di Tunisi (Tunisia) il giorno 25.02.1977, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART. 2 1. La Sig.ra TALBI AHLEM è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 settembre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 09A11066 Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale. Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A11066&tmstp=1255331814053

BANCA D’ITALIA DELIBERAZIONE 14 settembre 2009 Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Terni e Narni S.p.A. all’emissione di assegni circolari.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 236 del 10-10-2009

LA BANCA D’ITALIA

Visto l’art. 49 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che attribuisce alla Banca d’Italia la competenza ad autorizzare le
banche all’emissione di assegni circolari;
Vista l’istanza della Cassa di risparmio di Terni e Narni S.p.A.,
con sede legale in Terni, e con capitale sociale di €
21.000.000;
Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite
minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un
ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Cassa di risparmio di Terni e Narni S.p.A. all’emissione di
assegni circolari.
L’efficacia del presente provvedimento e’ subordinata alla
pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d’Italia, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2009

Il Governatore: Draghi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=236&redaz=09A11832&tmstp=1255416373692