MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 22 settembre 2009 Ricostituzione della speciale commissione per gli esercenti artigiani del comitato provinciale INPS di Rovigo.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 12-10-2009

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Rovigo

Visto l’art. 46, comma 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche’
l’art. 35 del decreto del Preidente della Repubblica 30 aprile 1970,
n. 639;
Visto il decreto n. 10/2005 in data 19 agosto 2005, a firma del
Direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di
Rovigo;
Visto il proprio decreto n. 8/2009, con il quale e’ stato
ricostituito per il quadriennio 2009/2013, il Comitato provinciale
I.N.P.S. di Rovigo;
Acquisiti, anche a mezzo di apposto interpello, dalle Associazioni
sindacali dati ed elementi di valutazione del grado di
rappresentativita’ delle Organizzazioni di categoria interessate al
presente provvedimento, (lavoratori autonomi: esercenti attivita’
commerciali);
Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo delle
Associazioni sindacali piu’ rappresentative della categoria suddetta,
individuate anche sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole
organizzazioni sindacali;
ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
partecipazione alla trattazione delle controversie individuali di
lavoro;
partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti di
lavoro;
Viste le designazioni pervenute dalle Organizzazioni predette, come
individuate in base agli elementi di cui prima nonche’ a quelli
desunti dalle rilevazioni statistiche curate dall’ufficio in
relazione alle attivita’ istituzionali svolte;
Ritenute sussistenti le condizioni tutte per poter provvedere di
conseguenza, cosi’;
Decreta:

1. La speciale commissione per gli esercenti artigiani viene
ricostituita come segue:
Mauro Tosi – Presidente;
Slaviero Primo – CNA;
Spinello Giocondo – APAR;
Trombin Andrea – APAR;
Pavanello Mara – UPA-CASA,
designato congiuntamente dalle Associazioni di categoria degli
imprenditori autonomi, compatto artigianato (CNA, APAR , UPA-CASA);
il direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di
Rovigo;
il direttore pro-tempore della sede provinciale I.N.P.S. di
Rovigo;
il direttore pro-tempore della Ragioneria provinciale dello Stato
di Rovigo.
2. La Commissione avra’ la medesima durata del Comitato provinciale
I.N.P.S. di Rovigo, come ricostituito con provvedimento n. 8/2009.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Avverso lo stesso, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge n.
241/1990 e’ ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale entro trenta giorni ovvero ricorso
giurisdizionale al TAR del Veneto entro sessanta giorni.
Rovigo, 22 settembre 2009

Il direttore provinciale: Bortolan

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-12&task=dettaglio&numgu=237&redaz=09A11791&tmstp=1255417383097

REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE 14 aprile 2009, n. 5 «Intervento straordinario societa’ Astir S.p.A.»

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Campania, in qualita’ di socio unico, provvede ad
assegnare alla societa’ Astir S.p.A la somma di somma di euro
17.102.286,03 a titolo di intervento finanziario straordinario, per
garantire i livelli occupazionali.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
stabiliti in euro 17.102.286,03, si fa fronte, in termini di
competenza e di cassa, per l’anno finanziario 2009, con lo
stanziamento di apposito capitolo, di nuova istituzione, denominato:
«Intervento straordinario in favore della societa’ ASTIR S.p.A.»,
dell’unita’ previsionale di base (UPB) 1.1.5 dello stato di
previsione della spesa per l’anno finanziario 2009, con prelievo di
detta somma dalla UPB 6.23.57 che si riduce di pari importo.
3. E’ demandata alla Giunta regionale l’adozione degli atti
necessari per ricondurre alla normalita’ l’attivita’ gestionale della
Societa’ ASTIR S.p.A. al fine del conseguimento dell’oggetto sociale.
4. E’ demandata altresi’ alla Giunta regionale ogni iniziativa
finalizzata a verificare l’esistenza di responsabilita’ in merito
alla gestione, all’amministrazione ed anche al recupero di eventuali
somme nei confronti del socio di minoranza della ex RECAM S.p.A.

Art. 2
1. La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione Campania.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Campania.
14 Aprile 2009
BASSOLINO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0436&tmstp=1255507370471

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 ottobre 2008, n. 43

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Regolamento concernente «Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg. (Regolamento in materia di bilancio, contabilita’, servizio di tesoreria, entrate e spese dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa (legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 – articolo 34, comma 8)».

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/II del 25 novembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta;
Visto l’art. 54, comma 1 , numero 1 , del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale
e’ competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale;
Visto l’art. 34, comma 8, della legge provinciale 3 settembre
1993, n. 23;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2012 di data 8
agosto 2008 concernente «Approvazione del regolamento» recante
«Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001,
n. 4-55/Leg. (Regolamento in materia di bilancio, contabilita’,
servizio di tesoreria, entrate e spese dell’Agenzia provinciale per
l’assistenza e la previdenza integrativa- legge provinciale 3
settembre 1993, n. 23 – art. 34, comma 8)»;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modificazioni dell’art. 8 del decreto del Presidente
della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.
1 . All’art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 12
marzo 2001 , n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ abrogato;
b) dopo l’art. 8 e’ inserito il seguente:
«Art. 8-bis Preventivo di cassa – 1. Ogni anno a seguito della
comunicazione da parte della Provincia del volume dei trasferimenti
di cui e’ programmato il pagamento nel corso dell’esercizio, il
dirigente dell’agenzia approva un preventivo di cassa, non soggetto
all’approvazione della Giunta provinciale, riferito al primo anno di
validita’ del bilancio, articolato per tipologie di entrata e di
spesa, finalizzato ad assicurare l’equilibrio tra le riscossioni ed i
pagamenti.»

Art. 2
Modificazioni dell’art. 9 del decreto del Presidente
della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.
1. Al comma 1 dell’art. 9 del decreto del Presidente della
Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) gli elenchi dei capitoli di spesa, per i quali possono
operarsi le variazioni compensative di cui all’art. 17, comma 3,
lettera b);»;
b) la lettera f) e’ sostituita dalla seguente:
«f) una relazione sulla gestione degli investimenti
finanziari per l’esercizio a cui il bilancio di previsione si
riferisce, che illustri lo scenario di previsione dei mercati
finanziari, gli obiettivi da perseguire in termini di redditivita’ e
rischiosita’ del portafoglio nonche’ la conseguente strategia che il
gestore dovra’ assumere nel rispetto delle direttive della Giunta
provinciale emanate ai sensi dell’art. 45, comma 2 e in coerenza con
le esigenze finanziarie e di cassa dell’agenzia.»

Art. 3
Modificazioni dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.
1. All’art. 15 del decreto del Presidente della Provincia 12
marzo 2001, n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «, nonche’ quelle relative ai residui
passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai
creditori, con reiscrizione, in tal caso, in appositi capitoli» sono
soppresse;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati;
c) al comma 6 le parole «al bilancio» sono sostituite dalle
seguenti: «al documento tecnico».

Art. 4
Modificazione dell’art. 16 del decreto del Presidente
della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.
1. Al comma 3 dell’art. 16 del decreto del Presidente della
Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., le parole: «al bilancio di
previsione» sono sostituite dalle seguenti: «al documento tecnico».

Art. 5
Modificazione dell’art. 17 del decreto del Presidente
della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.
1. La lettera e) del comma 3 dell’art. 17 del decreto del
Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., e’ abrogata.

Art. 6
Sostituzione dell’art. 22 del decreto del Presidente
della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.
1. L’art. 22 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo
2001, n. 4-55/Leg., e’ sostituito dal seguente:
«Art. 22. Servizio di tesoreria – 1. Il servizio di tesoreria
dell’agenzia e’ svolto dalla banca alla quale e’ stato affidato il
servizio di tesoreria della Provincia ed e’ regolato dalla medesima
convenzione.».

Art. 7
Modificazione dell’art. 25 del decreto del Presidente
della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.
1. Il comma 1 dell’art. 25 del decreto del Presidente della
Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., e’ sostituito dal seguente:
«1. L’entrata e’ accertata quando l’agenzia appura la ragione
del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua
il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa
scadenza.».

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0024&tmstp=1255513775044

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 21 settembre 2009 Riconoscimento, al sig. Di Tommaso Massimiliano, delle qualifiche professionali estere abilitanti all’esercizio in Italia della professione di avvocato.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il proprio decreto datato 17 giugno 2009 con il quale si
riconosceva il titolo professionale di «Attorney and Counselor at
Law» conseguito negli U.S.A dal sig. Di Tommaso Massimiliano, nato il
24 settembre 1982 a Roma (Italia), cittadino italiano, quale titolo
abilitante per l’iscrizione in Italia all’albo degli avvocati;
Vista l’istanza di riesame del sig. Di Tommaso pervenuta ad agosto
2009, alla luce della nuova documentazione pervenuta;
Considerato che il richiedente ha superato le prove scritte
dell’esame di abilitazione alla professione forense della sessione
2008;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta
del 17 settembre 2009;
Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale
di categoria nella seduta sopra indicata;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione
accademico-professionale richiesta in Italia per l’esercizio della
professione di «avvocato» e quella di cui e’ in possesso l’istante,
per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l’art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Visto l’art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Di Tommaso Massimiliano, nato il 24 settembre 1982 a Roma
(Italia), cittadino italiano, e’ riconosciuto il titolo professionale
di «Attorney and Counselor at Law» quale titolo valido per
l’iscrizione all’ albo degli «avvocati» e l’esercizio della
professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento e’ subordinato all’espletamento di una prova
attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita da un esame
orale sulla materia specificata nell’ allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 settembre 2009

Il direttore generale: Frunzio

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-13&task=dettaglio&numgu=238&redaz=09A11929&tmstp=1256279374245