DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 239 del 14-10-2009

testo in vigore dal: 15-10-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee (Legge comunitaria 2007) con cui e’ stata conferita delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di disposizioni comunitarie; Vista la legge del 15 febbraio 1963, n. 281, recante disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205; Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi, ed in particolare l’articolo 30; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 marzo 2001, n. 49; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorita’ europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare; Viste le linee guida emanate dal Ministero della salute con nota del 27 aprile 2007, prot. DGSA.VII/3298/P in materia di importazioni ed esportazioni di additivi, premiscele e mangimi che li contengono non conformi alle norme UE; Visto il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 marzo 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009; Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi di seguito denominato: «regolamento». 2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
– Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE)
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– L’art. 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56,
supplemento ordinario, cosi’ recita:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). –
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e’ delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano gia’ previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1, e’ esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell’art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informano ai principi e criteri direttivi di cui all’art.
2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l’espressione del parere da
parte dei competenti organi parlamentari con le modalita’ e
nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell’art. 1.».
– La legge del 15 febbraio 1963, n. 281, e’ pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1963, n. 82.
– La legge 24 novembre 1981, n. 689, e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento
ordinario.
– Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n.
306, supplemento ordinario.
– Il regolamento (CE) n. 183/2005 e’ pubblicato nella
G.U.C.E. 8 febbraio 2005, n. L 35.
– La legge 9 marzo 2001, n. 49, e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2001, n. 59.
– Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2006, n. 118.
– Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n.
261, supplemento ordinario.
Nota all’art. 1:
– Per il regolamento (CE) n. 183/2005, vedi note alle
premesse.

Art. 2.

Autorita’ competente

1. Le Autorita’ competenti di cui al presente decreto sono il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le
regioni, le province autonome e le Aziende unita’ sanitarie locali,
negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 3.

Violazioni relative alla registrazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore
dei mangimi che non effettua la notifica all’autorita’ competente ai
fini della registrazione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a),
del regolamento, e’ soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore
dei mangimi che non fornisce all’autorita’ competente le informazioni
di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b), del regolamento entro 30
giorni dalla variazione, e’ soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato l’operatore del settore dei
mangimi che continua la propria attivita’ anche in caso di
sospensione o revoca della registrazione da parte dell’autorita’
competente di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento e’ soggetto
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000
a euro 18.000.

Art. 4. Violazioni relative al riconoscimento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore dei mangimi che esercita una o piu’ attivita’ di cui all’articolo 10, primo comma, numero 1), lettere a), b), c), del regolamento, senza il prescritto riconoscimento da parte dell’autorita’ competente, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore dei mangimi che non comunica all’autorita’ competente qualsiasi cambiamento significativo intervenuto nelle attivita’, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 1), lettere a), b) e c), del regolamento, compresa l’eventuale chiusura, entro trenta giorni dalla variazione, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.700 a euro 10.000. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore dei mangimi che continua la propria attivita’ anche in caso di sospensione o revoca del riconoscimento di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000.

Art. 5.

Violazioni relative ad obblighi specifici

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore
dei mangimi attivo a livello di produzione primaria ed operazioni
correlate che non rispetta i requisiti generali di cui all’Allegato –
Parte A, Allegato I, del regolamento e’ soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore
dei mangimi attivo a livello diverso da quello della produzione
primaria ed operazioni correlate, che non rispetta i requisiti
generali di cui all’Allegato II del regolamento e’ soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a
euro 3.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore
dei mangimi attivo a livello diverso da quello della produzione
primaria ed operazioni correlate, che omette di predisporre le
procedure di autocontrollo o che non fornisce prova all’autorita’
competente della loro predisposizione ai sensi degli articoli 6 e 7
del regolamento, e’ soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’allevatore che non si
conforma alle disposizioni di cui all’allegato III del regolamento,
per l’alimentazione di animali produttori di alimenti e’ soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a
euro 1.500.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore
dei mangimi che viola le prescrizioni dell’articolo 5, comma 6, del
regolamento, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.
6. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal presente articolo, quando accerta la violazione di una
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l’autorita’
competente per i controlli fissa un termine entro il quale
l’operatore del settore dei mangimi deve adeguarsi alle prescrizioni
del regolamento. In caso di mancato adeguamento nel termine fissato,
l’operatore del settore dei mangimi e’ soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.

Art. 6.

Violazioni relative alle importazioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore
dei mangimi che importa mangimi da Paesi terzi in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento, e’
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 a euro 30.000.

Art. 7.

Sanzioni accessorie

1. Per le violazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente
decreto, gli organi preposti al controllo possono proporre
all’autorita’ competente per la registrazione o il riconoscimento
l’adozione del provvedimento di immediata sospensione della
registrazione o del riconoscimento di cui all’articolo 14 del
regolamento, da comunicare all’interessato.
2. La sospensione della registrazione o del riconoscimento di uno
stabilimento termina con l’avvenuto adeguamento dello stesso ai
requisiti previsti dal regolamento e non puo’ comunque eccedere i
dodici mesi a decorrere dalla data di adozione del relativo
provvedimento.
3. In presenza di gravi e reiterate violazioni di cui al comma 1 e
nei casi previsti dall’articolo 15 del regolamento, la registrazione
o il riconoscimento effettuati ai sensi degli articoli 5 e 10 del
regolamento sono revocate.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,
ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita’ previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende
unita’ sanitarie locali, provvedono, nell’ambito delle proprie
competenze, all’accertamento delle violazioni amministrative e alla
irrogazione delle relative sanzioni.
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli statuti
di autonomia e le relative norme di attuazione.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e le disposizioni ivi contenute, nonche’ le
eventuali successive modifiche, sono notificate, ai sensi
dell’articolo 30 del regolamento, alla Commissione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 14 settembre 2009

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell’esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Alfano, Ministro della giustizia
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Zaia, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-14&task=dettaglio&numgu=239&redaz=009G0151&tmstp=1256289216204

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2009 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 248 del 24-10-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009
n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810
del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29
settembre 2009 e n. 3814 del 2 ottobre 2009;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Ravvisata l’esigenza di integrare il novero delle disposizioni
suscettibili di deroga da parte del commissario delegato nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, al
fine di evitare aggravi procedurali e carichi di lavoro insostenibili
per la struttura commissariale, tenuto conto dell’elevato numero di
procedimenti amministrativi gravanti sulla medesima struttura, le cui
risorse devono essere indirizzate prioritariamente alla gestione
della situazione emergenziale in atto;
Visto l’art. 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 con cui si
dispongono misure urgenti per lo stoccaggio, trasporto e smaltimento
dei materiali provenienti da demolizioni;
Visti gli articoli 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 13 maggio 2009, n. 3767, 19 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n. 3797;
Di concerto il Ministro dell’ambiente e per la tutela del
territorio e del mare per quanto concerne le disposizioni in materia
di stoccaggio provvisorio di rifiuti e sentito l’ISPRA;
Vista la nota del 21 settembre 2009 del commissario straordinario
della Croce Rossa Italiana;
Vista la nota del 25 settembre 2009 del Ministero dell’interno;
Vista la nota del 28 settembre 2009 del Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la
Sardegna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
D’intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. L’art. 8, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e’ soppresso e sostituito dal
seguente: «I compensi spettanti agli amministratori di condominio per
le prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la
riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009,
rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo
del 2% della somma ammessa a contributo.».

Art. 2.

1. In ragione del protrarsi delle attivita’ di soccorso necessarie
al superamento dell’emergenza recata dall’evento sismico in Abruzzo,
il termine del 30 settembre 2009 previsto all’art. 11, comma 1,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del
30 luglio 2009 e’ prorogato al 31 dicembre 2009. Ai relativi oneri si
continua a provvedere a carico del bilancio della Croce Rossa
Italiana.

Art. 3.

1. Al fine di fronteggiare le particolari problematiche
organizzative connesse con la durata straordinaria delle attivita’ di
soccorso ed assistenza alla popolazioni colpite dall’Abruzzo, il
limite massimo di 180 giorni nell’anno previsto dall’art. 9, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194,
puo’ essere elevato a 240 giorni, previa autorizzazione nominativa da
parte del Dipartimento della protezione civile. La richiesta di
superamento del limite di 180 giorni deve essere formulata
dall’organizzazione di appartenenza del volontario interessato e deve
essere adeguatamente motivata con particolare riferimento ad esigenze
connesse con la diretta responsabilita’ di aspetti organizzativi o
logistici che rendono problematica un’eventuale sostituzione con
altro soggetto idoneo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro
300.000,00, si provvede a carico dell’art. 7, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 4.

1. All’art. 4, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 aprile 2009, n. 3757, dopo le parole: «direzione
lavori,» e’ aggiunto il seguente periodo: «e alla assegnazione dei
predetti moduli e degli appartamenti alla popolazione».
2. All’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche ed
integrazioni, le parole: «puo’ avvalersi, in qualita’ di soggetto
attuatore, delle medesime Aziende» sono sostituite dalle seguenti
parole: «e il sindaco dell’Aquila possono avvalersi, in qualita’ di
soggetto attuatore, del Provveditore interregionale alle opere
pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna».

Art. 5. 1. All’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 2009 le parole: «nel territorio abruzzese» sono sostituite dalle seguenti parole: «nel territorio della provincia di residenza o di domicilio». 2. Nell’ambito delle trenta unita’ di personale previste dall’art. 7, comma 6, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 il sindaco dell’Aquila puo’ stipulare tredici contratti di collaborazione coordinata e continuativa sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo n. 165/2001, all’art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006, ed all’art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007. 3. All’art. 3, comma 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 le parole: «nel limite massimo di ottanta unita’» sono soppresse. 4. Nel limite dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, il comune dell’Aquila e’ autorizzato a rimborsare le spese di lavoro straordinario sostenute dal personale del predetto comune nella fasi di prima emergenza.

Art. 6.

1. Il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, per l’espletamento delle
iniziative poste in essere ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, e’ altresi’ autorizzato a derogare all’art. 120
del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni e integrazioni nonche’ agli articoli 13 e 22 del
decreto del presidente della giunta della regione Abruzzo n. 3 del 13
agosto 2007.

Art. 7.

1. L’art. 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3810/2009 e’ sostituito dal seguente:
«1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i moduli
abitativi provvisori e i moduli abitativi destinati ad una durevole
utilizzazione realizzati ai sensi dell’art. 2 della legge 24 giugno
2009, n. 77 ed ai sensi delle ordinanze citate in premessa e le
relative aree oggetto di occupazione o esproprio sono assegnati in
proprieta’ a titolo gratuito ai comuni nei cui territori gli stessi
moduli sono stati realizzati ovvero sono in corso di realizzazione.
2. I moduli ad uso scolastico provvisori e le aree di sedime sulle
quali gli stessi insistono, sono assegnati in proprieta’ a titolo
gratuito, in ragione della pertinente normativa in materia di
proprieta’ edilizia adibita ad uso scolastico, ai comuni o alle
amministrazioni provinciali nei cui territori gli stessi moduli sono
stati realizzati ovvero sono in corso di realizzazione».
2. All’art. 7, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3790/2009 le parole «in favore dei comuni
interessati» sono sostituite dalle seguenti «in favore dei comuni o
delle amministrazioni provinciali interessate».

Art. 8.

1. In considerazione della necessita’ di reperire in termini di
somma urgenza una sistemazione provvisoria ai nuclei familiari
stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009 in unita’
immobiliari classificate con esiti B, C, F o collocate in zona rossa
e ancora non alloggiati o anche di altri nuclei familiari, privi di
una abitazione, che presentano particolari problemi economici,
sanitari e familiari oppure degli studenti universitari che
necessitano di un alloggio per potere proseguire il corso di laurea,
nelle more del completamento dell’istruttoria delle domande di
contributo o delle necessarie verifiche tecniche da parte dei comuni
competenti e della conseguente realizzazione delle opere di
riparazione necessarie, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1,
comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, il sindaco del comune di L’Aquila e’
autorizzato a ricevere e ad accettare le proposte avanzate per la
messa a disposizione, anche a titolo di locazione, di 500 case
mobili. A tal fine il sindaco provvede ad assicurare la necessaria
pubblicita’ alle presenti disposizioni attraverso avvisi da
pubblicare su quotidiani a diffusione nazionale e locale, assegnando
il termine di sette giorni per la presentazione delle offerte. Nel
caso in cui il numero delle case mobili offerte ecceda quello sopra
indicato, il sindaco procede ad un esame comparativo delle proposte
ricevute. Le proposte possono prevedere anche la messa a disposizione
dei terreni occorrenti per l’insediamento delle case mobili.
2. Il sindaco del comune di L’Aquila individua le aree necessarie
per l’insediamento delle case mobili anche in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti, tenuto conto della temporaneita’ degli
interventi e del prevalente interesse pubblico per una adeguata
sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari privi di abitazione.
3. Il sindaco provvede ad assegnare le case mobili ai nuclei
familiari aventi titolo, secondo criteri di priorita’ dallo stesso
previamente definiti con proprio provvedimento.
4. L’assegnazione di cui al comma 3 determina la decadenza del
contributo di autonoma sistemazione nonche’ del diritto a beneficiare
dell’ospitalita’ gratuita presso strutture alloggiative reperite dal
commissario delegato.
5. Per consentire, in termini di somma urgenza, la realizzazione
degli interventi eventualmente occorrenti per l’urbanizzazione
primaria delle aree di cui al comma 2 il sindaco di L’Aquila si
avvale del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il
Lazio, Abruzzo e Sardegna, che puo’ provvedere, ove necessario, con i
poteri di cui all’art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. Ai soggetti che mettano a disposizione le case mobili e’
corrisposto, per ogni giornata di permanenza nelle medesime di
ciascun componente del nucleo familiare, un corrispettivo la cui
misura e’ determinata dal sindaco entro il limite dei prezzi
giornalieri definiti per i campeggi e villaggi turistici senza
ristorazione nella delibera n. 547 del 28 settembre 2009 cosi’ come
modificata dalla delibera n. 582 del 12 ottobre 2009 della giunta
della regione Abruzzo.
7. I rapporti tra i soggetti di cui al comma 6 ed il comune di
L’Aquila sono disciplinati da apposite convenzioni nell’ambito delle
quali e’ tra l’altro determinato il periodo temporale di validita’ e
l’impegno dei medesimi soggetti a procedere al progressivo ritiro
delle case mobili a seguito della comunicazione del sindaco del
rilascio delle stesse e della inesistenza di altri nuclei familiari
interessati.
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede nel limite massimo di euro 40.000.000,00 a carico dell’art.
7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=248&redaz=09A12615&tmstp=1256713897369

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2009, n. 53

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Legge regionale n. 12/2007, art. 15, comma 5-quater. «Regolamento concernente requisiti e criteri per l’individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani, svolte in collaborazione e delle spese ammissibili di cui all’art. 15, commi 5-bis e 5-ter, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), ai sensi dell’ art. 15, comma 5-quater, della legge, nonche’ le modalita’ di intervento diretto dell’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 15, comma 5-bis, della legge regionale n. 12/2007».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell’11 marzo 2009) IL PRESIDENTE Richiamata la legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) e successive modificazioni e integrazioni, che all’art. 15, comma 5-bis, come introdotto dalla legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, autorizza l’amministrazione regionale a sostenere spese per iniziative di valore sociale e culturale realizzate direttamente oppure in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati al fine di promuovere l’autonoma capacita’ ideativa e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva di giovani; Richiamato il comma 5-ter dell’art. 15 della legge regionale n. 12/2007, il quale prevede che le iniziative svolte in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati siano realizzate sulla base di convenzioni che definiscono l’oggetto e i risultati attesi, stabiliscono il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l’articolazione delle spese previste, le modalita’ di verifica dei risultati conseguiti e di accertamento delle spese effettivamente sostenute; Richiamato altresi’ il comma 5-quater dell’art. 15 della legge regionale n. 12/2007, come introdotto dall’art. 7, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, il quale demanda a regolamento regionale la disciplina dei requisiti e criteri per l’individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative in collaborazione e delle spese ammissibili; Ricordato che ai sensi del comma 4 dell’art. 7 della legge regionale n. 17/2008, in sede di prima applicazione delle disposizioni dell’art. 15, commi 5-bis e 5-ter, della legge regionale n. 12/2007, sono fatte salve le domande presentate successivamente all’entrata in vigore della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 e sono ammissibili le spese sostenute successivamente all’entrata in vigore della legge medesima e anteriormente all’entrata in vigore del regolamento; Considerato che le competenze in materia di politiche giovanili sono state assegnate, con decorrenza dal 1° settembre 2008, al neo costituito servizio pari opportunita’ e politiche giovanili della presidenza della Regione, dipendente pero’ gerarchicamente e funzionalmente dalla direzione centrale lavoro, universita’ e ricerca, in quanto la competenza in materia e’ stata delegata dal presidente della Regione all’assessore regionale al lavoro, universita’ e ricerca e che con la stessa decorrenza e’ stato attribuito l’incarico di sostituto del direttore di detto servizio al vicedirettore centrale del lavoro, universita’ e ricerca; Ritenuto di approvare il regolamento concernente requisiti e criteri per l’individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani svolte in collaborazione e delle spese ammissibili, nonche’ le modalita’ di intervento diretto dell’amministrazione regionale, al fine di dare attuazione all’art. 15, comma 5-quater, della legge regionale n. 12/2007; Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso); Visto l’art. 42 dello statuto d’autonomia; Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della giunta regionale 23 febbraio 2009, n. 393; Decreta: 1. E’ emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento concernente requisiti e criteri per l’individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani svolte in collaborazione e delle spese ammissibili di cui all’art. 15, commi 5-bis e 5-ter, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), ai sensi dell’art. 15, comma 5-quater, della legge, nonche’ le modalita’ di intervento diretto dell’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 15, comma 5-bis, della legge regionale n. 12/2007», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0339&tmstp=1256718752734

DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2009, n. 147

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 254 del 31-10-2009

Attuazione della direttiva 2007/63/CE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE per quanto riguarda l’obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di societa’ per azioni.

testo in vigore dal: 15-11-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee, legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 3, e l’allegato A; Vista la direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di societa’ per azioni; Visto il capo X, sezione II, del titolo V del libro V del codice civile; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2009; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e degli affari esteri; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche agli articoli 2501-sexies e 2505-quater del codice civile 1. All’articolo 2501-sexies del codice civile, dopo il settimo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente: «La relazione di cui al primo comma non e’ richiesta se vi rinunciano all’unanimita’ i soci di ciascuna societa’ partecipante alla fusione». 2. All’articolo 2505-quater, le parole da: «le disposizioni dell’articolo 2501-sexies» a: «societa’ partecipanti alla fusione» sono soppresse.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 1, commi 1 e 3, e
l’allegato A della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161,
supplemento ordinario:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive
comunitarie). – 1. Il Governo e’ delegato ad adottare,
entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle
singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive
elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
sia gia’ scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
e’ delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A
e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo
e’ delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B,
nonche’, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all’attuazione delle direttive comprese
nell’elenco di cui all’allegato A, sono trasmessi, dopo
l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche’ su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l’espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.».

«Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili
attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i
dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa
all’immissione sul mercato di biocidi.
2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e
82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’obbligo di
far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in
occasione di una fusione o di una scissione di societa’ per
azioni.
2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008,
relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE
del Consiglio, di un sistema di identificazione e
tracciabilita’ degli esplosivi per uso civile.
2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
recante deroghe per l’ammissione di ecotipi e varieta’
agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e
regionali e minacciate di erosione genetica, nonche’ per la
commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a
semina di tali ecotipi e varieta’.
2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del
Consiglio concernente il divieto d’utilizzazione di talune
sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
B-agoniste nelle produzioni animali.».
– La direttiva 2007/63/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
del 17 novembre 2007, n. L 300.
– Il capo X della sezione II del titolo V del libro V
del codice civile reca: «Della trasformazione della fusione
e della scissione».
Nota all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 2501-sexies del codice
civile come modificato dal presente decreto:
«Art. 2501-sexies (Relazione degli esperti). – Uno o
piu’ esperti per ciascuna societa’ devono redigere una
relazione sulla congruita’ del rapporto di cambio delle
azioni o delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione
del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti
dall’applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficolta’ di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere
sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la
determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza
relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
del valore adottato.
L’esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di
cui al primo comma dell’art. 2409-bis e, se la societa’
incorporante o la societa’ risultante dalla fusione e’ una
societa’ per azioni o in accomandita per azioni, sono
designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la
societa’. Se la societa’ e’ quotata in mercati
regolamentati, l’esperto e’ scelto fra le societa’ di
revisione iscritte nell’apposito albo.
In ogni caso, le societa’ partecipanti alla fusione
possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in
cui ha sede la societa’ risultante dalla fusione o quella
incorporante la nomina di uno o piu’ esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa’
partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i
documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L’esperto risponde dei danni causati alle societa’
partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si
applicano le disposizioni dell’art. 64 del codice di
procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma e’
altresi’ affidata, in ipotesi di fusione di societa’ di
persone con societa’ di capitali, la relazione di stima del
patrimonio della societa’ di persone a norma dell’art.
2343.
La relazione di cui al primo comma non e’ richiesta se
vi rinunciano all’unanimita’ i soci di ciascuna societa’
partecipante alla fusione.».
– Si riporta il testo dell’art. 2505-quater del codice
civile come modificato dal presente decreto:
«Art. 2505-quater (Fusioni cui non partecipano societa’
con capitale rappresentato da azioni). – Se alla fusione
non partecipano societa’ regolate dai capi V e VI del
presente titolo, ne’ societa’ cooperative per azioni, non
si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo
comma, e 2501-ter, secondo comma; i termini di cui agli
articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma,
e 2503, primo comma, sono ridotti alla meta’.».

Art. 2.

Disciplina transitoria

1. Le disposizioni dell’articolo 1 si applicano alle fusioni e alle
scissioni i cui progetti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna
delle societa’ partecipanti alla fusione o alla scissione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 13 ottobre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Frattini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=254&redaz=009G0157&tmstp=1257155861946