Regolamento (CE) n. 1183/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 317/34 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.12.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e
alimentari ( 1 ), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo
comma,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del
regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione
della denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano
», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea ( 2 ).
(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna
dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del
regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione
deve essere registrata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento
è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:317:0034:0035:IT:PDF

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2009, n. 24 Rete di fruizione escursionistica della Liguria

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria parte I
del 1° luglio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Oggetto e finalita’

1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di
percorsi escursionistici definito: «Rete di fruizione escursionistica
della Liguria», di seguito denominata: «REL», istituita tramite la
Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di cui
all’art. 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla
valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e
storico-paesaggistico e delle tradizioni locali. Tali percorsi
costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione
fisica e di supporto per l’accessibilita’, la fruizione e
l’interpretazione del paesaggio ligure.
2. Finalita’ della presente legge e’ quella di favorire la
fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile
attraverso la pratica dell’escursionismo e delle attivita’ culturali,
sportive e ricreative all’aria aperta ad esso correlate.
3. L’asse portante della REL e’ costituito dall’infrastruttura
escursionistico-ambientale Alta via dei Monti Liguri, individuata ai
sensi della legge regionale n. 25 gennaio 1993, n. 5 (Individuazione
dell’itinerario escursionistico denominato «Alta via dei Monti
Liguri» e disciplina delle relative attrezzature) e successive
modifiche e integrazioni e dalle sue connessioni ai percorsi
escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi
costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete natura
2000.

Art. 2 Definizioni 1. Al fine dell’applicazione della presente legge si intendono per: a) percorsi escursionistici: i percorsi destinati all’attivita’ turistica, ricreativa ed alle pratiche sportive e del tempo libero, costituiti da scalinate storiche, mulattiere e sentieri, ancorche’ vicinali o inter-poderali, nonche’ strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, riservati alla percorrenza senza mezzi motorizzati e dotati di adeguata segnaletica. Al solo fine di garantirne la continuita’, tali percorsi possono ricomprendere tipologie di strade diverse secondo quanto disposto dalla presente legge; b) attrezzature: le strutture ricettive e le infrastrutture quali ricoveri, presidi, segnaletica, aree attrezzate per la sosta, punti d’informazione, percorsi attrezzati, percorsi accessibili, correlate alla REL; c) REL: il complesso dei percorsi escursionistici e delle attrezzature, di cui alle lettere a) e b), inseriti nella Carta inventario di cui all’art. 4.

Art. 3 Struttura e caratteristiche della REL 1. La REL e’ articolata in percorsi d’interesse interregionale, regionale e provinciale, ricadenti nel territorio di piu’ comuni o province, e percorsi d’interesse locale, ricadenti nel territorio di uno o di un limitato numero di comuni. 2. Nella individuazione della REL e nell’inserimento dei percorsi escursionistici nella Carta inventario, si tiene conto, inoltre, dell’esigenza di riequilibrare i bacini escursionistici locali attraverso: a) la preferenza verso aree emarginate o scarsamente interessate dai flussi turistici; b) la preferenza verso aree che conservano buoni valori di tradizione e osservano corretti criteri di tutela del paesaggio; c) la tendenza al recupero della viabilita’ pedonale storica; d) l’accessibilita’ con i mezzi di trasporto pubblico; e) la preservazione o la limitazione dei flussi escursionistici nelle aree di particolare fragilita’ naturalistica, paesaggistica e storica, ottenuta anche attraverso la limitazione o la regolamentazione dell’accesso. 3. Possono essere inseriti nella REL i percorsi escursionistici che siano: a) compresi nel sistema Alta via dei Monti Liguri, individuato ai sensi della 1egge regionale n. 5/1993; b) compresi nei piani delle aree protette naturali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e alla legge regionale n. 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modifiche e integrazioni e nei siti della Rete natura 2000; c) compresi nei sistemi di percorsi d’interesse locale e provinciale, come individuati da appositi provvedimenti dalle amministrazioni provinciali; d) di particolare interesse storico-ambientale, paesaggistico, religioso, naturalistico e turistico-sportivo; e) individuati dal Club Alpino Italiano – Regione Liguria (CAI) ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 776 (Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano) e dalla Federazione Italiana Escursionismo -Comitato regionale ligure (FIE); f) di primaria importanza per l’interconnessione dei percorsi di cui alle lettere a), b), c), d), e); g) funzionali alla realizzazione del sistema a rete della viabilita’ escursionistica ligure. 4. I percorsi della REL sono costituiti prevalentemente da strade pubbliche o vicinali o interpoderali di uso pubblico.. Al solo fine di garantire continuita’ ai percorsi escursionistici, la REL puo’ essere integrata con tratti di strade private ai sensi dell’art. 5.

Art. 4 Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria 1. La Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria individua, classifica e pianifica il sistema di itinerari che costituiscono la REL ed e’ altresi’ presupposto degli atti di pianificazione territoriale di livello regionale (Piano territoriale di coordinamento paesistico e Piano territoriale regionale) e provinciale (Piano territoriale di coordinamento). La Carta inventario e’ tenuta presso l’Assessorato all’Ambiente. 2. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Carta inventario su proposta delle province e degli enti parco i quali acquisiscono, a tal fine, le indicazioni dei comuni, delle comunita’ montane, del CAI, della FIE, dei Sistemi turistici locali (STL), degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA), nonche’ altre indicazioni eventualmente formulate dalle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste. La Giunta regionale puo’ integrare la Carta inventario nel rispetto dei criteri di cui ai commi 3 e 4. 3. I proponenti sono tenuti, altresi’, a produrre la documentazione relativa alla proprieta’ delle strade che costituiscono il percorso escursionistico di cui propongono l’iscrizione nella Carta inventario. 4. Possono essere iscritti nella Carta inventario solo i percorsi escursionistici in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti preposti a provvedere al loro monitoraggio e manutenzione. A tale scopo, i proponenti di cui al comma 2 devono produrre apposita documentazione comprovante una adeguata programmazione degli interventi di manutenzione e di controllo nonche’ l’eventuale messa in sicurezza dei percorsi stessi. 5. La Giunta regionale puo’ stabilire le modalita’ e i termini per la presentazione delle proposte, nonche’ la documentazione da produrre. 6. Le proposte, qualora includano, al solo fine di garantire la continuita’ dei percorsi escursionistici, tipologie di strada diverse da quelle indicate all’art. 2, comma 1, lettera a), primo periodo, devono contenere indicazioni sulla regolamentazione della circolazione da assumere ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e integrazioni. I provvedimenti per la regolamentazione devono essere operanti entro e non oltre sessanta giorni dalla data di approvazione della Carta inventario. Trascorso inutilmente tale termine, decade l’iscrizione del percorso alla Carta inventario. 7. La deliberazione della Giunta regionale che approva la Carta inventario comporta anche la dichiarazione di pubblico interesse di cui all’art. 5, comma 1, ed e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. La dichiarazione di pubblico interesse dei percorsi escursionistici acquista efficacia dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione della Carta inventario. 8. Le Province e gli Enti parco inviano alla Regione periodiche informazioni sulla consistenza e sullo stato manutentivo della REL esistente, nonche’ le proposte di modifica ed implementazione della rete stessa ai fini dell’aggiornamento della stessa REL e della Carta inventario. 9. La Giunta regionale provvede al periodico aggiornamento della Carta inventario.

Art. 5 Dichiarazione di pubblico interesse 1. I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonche’ dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell’attivita’ escursionistica. 2. I soggetti proponenti di cui all’art. 4, comma 2 e all’art. 9, comma 1, qualora intendano inserire nella REL tratti di strada di proprieta’ privata, acquisito il parere da parte della Regione circa la rilevanza del tratto considerato, devono preventivamente formalizzare accordi d’uso, ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, con i relativi proprietari che definiscano le modalita’ d’uso, le limitazioni connesse alle condizioni del percorso e un adeguato indennizzo per i proprietari stessi. In caso di mancata formalizzazione dell’accordo ed in assenza di soluzioni alternative, la servitu’ di uso pubblico, avente ad oggetto il transito a fini escursionistici, viene imposta mediante applicazione della normativa vigente. 3. Nei tratti di strada di proprieta’ privata, inseriti nella Carta inventario nei modi indicati nel comma 2, e’ consentito il transito a soli fini escursionistici, a condizione che gli escursionisti non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino danni alla proprieta’. E’, altresi’, consentito l’accesso ai soggetti individuati ai sensi dell’art. 4, comma 4, per l’effettuazione degli interventi di ripristino, manutenzione e segnalazione necessari nonche’ per le opere previste nell’ambito del Programma regionale di attivita’ e di interventi. 4. Al fine di garantire la pubblica incolumita’, i proprietari o i titolari della viabilita’ privata possono interdire temporaneamente il transito per eseguire lavori di ripristino dei percorsi o di governo dei boschi, con le modalita’ e i tempi previsti nell’accordo di cui al comma 2.

Art. 6

Linee guida regionali

1. Al fine di regolamentare la segnalazione dei percorsi
escursionistici, la Giunta regionale predispone:
a) le linee guida regionali per la realizzazione e il
posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale dei
percorsi escursionistici, prendendo come riferimento le linee guida
del Progetto d’iniziativa regionale Alta via dei Monti Liguri, le
linee guida della Commissione centrale del CAI ed i principi generali
per la marcatura dei sentieri escursionistici della Federazione
europea escursionismo (FEE);
b) gli standard minimi qualitativi delle attrezzature.

Art. 7 Rapporti della REL con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica 1. Gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale e quelli urbanistici comunali devono recepire il sistema dei percorsi escursionistici individuati dalla Carta inventario.

Art. 8 Programma regionale annuale di attivita’ e di interventi 1. La Giunta regionale, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, approva il Programma regionale annuale delle attivita’ e degli interventi, di seguito denominato: «Programma regionale». 2. Le principali finalita’ del Programma regionale sono: a) favorire lo sviluppo e la pratica delle attivita’ sportive, turistiche e del tempo libero all’aria aperta quali attivita’ caratterizzate da un equilibrato rapporto con l’ambiente; b) favorire la fruizione sostenibile delle aree di interesse naturalistico in coerenza con gli obiettivi di conservazione; c) favorire il consolidamento delle reti primarie e lo sviluppo delle reti locali della REL; d) favorire la compensazione degli squilibri tra aree critiche ed aree d’eccellenza del territorio regionale; e) favorire l’introduzione di buone pratiche relative all’impiego dell’energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alle regimazione delle acque superficiali; f) migliorare i servizi di fruizione della REL e, in particolare, regolamentare l’utilizzo della REL in funzione delle differenti tipologie di attivita’ sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilita’ eventualmente riscontrabili; g) favorire l’integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete del trasporto locale; h) promuovere la conoscenza e l’immagine della REL anche mediante lo scambio d’esperienze ed il rafforzamento dell’informazione e della comunicazione; i) coinvolgere le comunita’ locali in un’offerta integrata di servizi di accoglienza, di informazione, di animazione culturale, che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REL; j) preservare, in particolare, il patrimonio storico culturale dei centri storici e dei borghi rurali, quali luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della REL. 3. Il Programma regionale, in particolare, prevede i seguenti settori prioritari: a) interventi volti a garantire la fruibilita’ e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario; b) azioni di controllo, monitoraggio e manutenzione dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario; c) promozione e marketing territoriale della REL, in accordo con l’Agenzia regionale di promozione turistica ed i Sistemi turistici locali ed interregionali. 4. La Giunta regionale, in coerenza con le finalita’ di cui al comma 2 e gli indirizzi definiti al comma 3, stabilisce le attivita’ e gli interventi ritenuti prioritari, i criteri di riparto delle risorse disponibili e le modalita’ di erogazione dei finanziamenti. 5. Al solo fine di garantire la continuita’ di percorsi preesistenti, il Programma regionale puo’ prevedere interventi volti alla realizzazione di nuovi tratti di percorso da inserire nella Carta inventario nel rispetto dei criteri stabiliti all’art. 4, commi 3 e 4.

Art. 9

Progetti per la predisposizione del Programma regionale

1. I comuni, le province, le comunita’ montane, gli enti parco ed
i STL predispongono e presentano alla. Regione, ai fini
dell’approvazione del Programma regionale di cui all’art. 8, i
progetti e la relativa richiesta di contributo.
2. All’attuazione del Programma regionale provvedono la Regione,
le province, le comunita’ montane, gli enti parco e i STL, per quanto
riguarda i percorsi d’interesse interregionale, regionale e
provinciale, ed i comuni, per quanto riguarda i percorsi d’interesse
locale. Detti enti si avvalgono anche della collaborazione volontaria
di CAI e FIE, degli ATC e CA, delle associazioni sportive, del tempo
libero e ambientaliste, nonche’ di quella dei soggetti individuati ai
sensi dell’art. 8, comma 2, della legge regionale n. 13 agosto 1997,
n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97
«Nuove disposizioni per le zone montane») e successive modifiche e
integrazioni.
3. Nell’ambito del Programma regionale la Regione puo’ attivare
progetti per la realizzazione di azioni promozionali, divulgative,
didattiche, di ricerca e sperimentazione, riproducibili in scala
regionale, nazionale o internazionale.
4. I progetti devono prevedere esclusivamente interventi su
percorsi escursionistici, o attrezzature correlate, inseriti nella
Carta inventario, non includenti i centri abitati se non per la sola
segnaletica, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 5, e
comprendere:
a) la documentazione prevista all’art. 4, commi 3 e 4;
b) la documentazione atta a comprovare la cantierabilita’ degli
interventi;
c) una relazione di carattere storico-culturale, ambientale ed
escursionistico;
d) una relazione tecnica concernente i materiali e le tecniche
costruttive, la definizione dei tempi e dei costi di realizzazione e
le previsioni dei costi di manutenzione;
e) la verifica preventiva della compatibilita’ ambientale, con
particolare riguardo all’assetto idrogeologico, alla regimazione
delle acque superficiali e all’organicita’ delle opere;
f) le specifiche tecniche e gli elaborati grafici, cartografici
e fotografici degli itinerari, delle attrezzature e delle opere da
eseguire;
g) l’eventuale studio d’incidenza ai sensi dall’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’
della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e
integrazioni;
h) la connessione alla rete del trasporto pubblico locale;
i) il parere dei STL, in caso di progetti che prevedano
iniziative promozionali o di marketing territoriale, da rendere entro
trenta giorni dalla richiesta.
5. Nell’eventualita’ che i progetti interessino territori
appartenenti ad altre Regioni, la Giunta regionale promuove le
necessarie intese, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di
cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

Art. 10

Criteri e misura degli interventi finanziari

1. La Giunta regionale, nell’ambito dell’attuazione del Programma
regionale, concede ai soggetti attuatori degli interventi di cui
dell’art. 9, comma 2 contributi in misura non superiore al 70 per
cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. La misura dei contributi e’ elevabile fino al 90 per cento
della spesa ritenuta ammissibile nei seguenti casi:
a) interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi,
necessari ai fini della pubblica incolumita’;
b) interventi di ingegneria ambientale;
c) interventi di miglioramento energetico, idrico e di
smaltimento dei reflui delle attrezzature;
d) interventi proposti e realizzati da comuni con meno di mille
abitanti.
3. I finanziamenti sono erogati nella misura del 60 per cento al
momento dell’approvazione del Programma regionale e nella misura del
restante 40 per cento al momento del rendiconto delle spese sostenute
per l’attuazione delle attivita’ o degli interventi previsti.
4. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di
approvazione della Carta inventario, non potranno essere concessi
contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per
interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con
specifiche finalita’ legate alla pratica dell’escursionismo, cosi’
come definite nell’art. 2, che non siano iscritti alla Carta
inventario.

Art. 11 Norme generali di comportamento 1. Ferma restando l’osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla 1egge n. 394/1991 e alla 1egge regionale n. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, sulla REL e’ vietato: a) abbandonare rifiuti; b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attivita’ di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi; c) accendere fuochi liberi all’aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell’ambito delle attivita’ agricole e silvicole, la disciplina vigente per l’abbruciamento dei residui vegetali; d) campeggiare o bivaccare liberamente, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza; e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall’art. 5, comma 4; f) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere. 2. E’ fatto divieto di segnalare percorsi escursionistici, anche non iscritti alla Carta inventario, in maniera difforme da quanto previsto dalle linee guida regionali. In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine delle manifestazioni, e’ consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente. 3. E’ fatto inoltre divieto di transitare con mezzi motorizzati, con le deroghe previste dall’art. 3 della legge regionale n. 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria) sui percorsi costituiti da mulattiere e sentieri, cosi’ come definiti ai sensi dell’art. 3 del d.lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, nonche’ sui percorsi costituiti da strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, cosi’ come definite dall’art. 14 della legge regionale n. 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modifiche e integrazioni ed iscritti nella Carta inventario. 4. L’ attivita’ venatoria lungo i percorsi della REL si svolge secondo quanto previsto dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12 Sanzioni amministrative 1. Ferma restando l’applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche e integrazioni, la violazione delle norme generali di comportamento da’ luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 50,00 a euro 500,00 per l’abbandono di rifiuti al di fuori di appositi contenitori per la raccolta; b) da euro 50,00 a euro 500,00 per la produzione di rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attivita’ di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi; c) da euro 50,00 a euro 500,00 per l’accensione di fuochi liberi all’aperto, al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell’ambito delle attivita’ agricole e silvicole, la disciplina vigente per l’abbruciamento dei residui vegetali; d) da euro 50,00 a euro 500,00 per il campeggio o il bivacco liberi, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza; e) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per il danneggiamento o l’asporto della segnaletica e dei cartelli illustrativi, il danneggiamento dei ricoveri, dei rifugi escursionistici e delle attrezzature o elementi di arredo in genere; f) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per il danneggiamento, l’alterazione o la chiusura di tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico, fatti salvi i casi previsti dall’art. 5, comma 4; g) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per la segnalazione dei percorsi escursionistici, anche non inseriti nella Carta inventario, in maniera difforme dalle linee guida regionali; h) da euro 50,00 a euro 500,00 per la mancata asportazione, entro i termini stabiliti, della segnaletica provvisoria realizzata in occasione di manifestazioni sportive o del tempo libero; i) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per il transito con mezzi motorizzati, nei tratti e nei casi non consentiti ai sensi dell’art. 11, comma 3. 2. L’accertamento e la constatazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l’immediata cessazione dell’attivita’ vietata e l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e delle cose. 3. Chiunque commetta una delle infrazioni di cui al presente articolo e’ soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facolta’, rispettivamente delle province, dei comuni e degli enti parco di provvedere d’ufficio, con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

Art. 13

Vigilanza

1. Le province territorialmente competenti provvedono a vigilare
sull’osservanza delle norme di comportamento di cui all’art. 11 ed
esercitano le funzioni concernenti l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all’art. 12, alle quali si applica
la legge regionale n. 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per 1′
applicazione delle sanzioni amministrative pecunarie di competenza
della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)
e successive modifiche e integrazioni.
2. Per i compiti di cui al presente articolo le province si
avvalgono anche del servizio volontario di vigilanza ecologica
disciplinato dalla legge regionale n. 2 maggio 1990, n. 30
(Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e del
servizio volontario di guardia venatoria disciplinato dalla 1egge
regionale n. 29/1994 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le funzioni di controllo e accertamento circa l’osservanza
delle norme di comportamento di cui all’art. 11 sono affidate agli
organi e soggetti che esercitano la vigilanza venatoria, ittica e
ambientale ai sensi della normativa vigente.

Art. 14 Norma transitoria 1. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione della Carta inventario, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine di centottanta giorni dalla richiesta di presentazione delle proposte di cui all’art. 4, comma 2, la Giunta regionale provvede autonomamente alla redazione della Carta inventario, nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo. 2. Le disposizioni previste dall’art. 10, comma 4, non si applicano ai procedimenti per la concessione di contributi o fondi regionali, in corso alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario. 3. Nelle more della formazione della Carta inventario, le risorse finanziarie in conto capitale di cui all’art. 15, comma 1, lettera d), possono essere utilizzate esclusivamente per interventi sui percorsi escursionistici di cui all’art. 3, comma 3, lettere a) e b).

Art. 15

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si
provvede mediante:
a) utilizzo, ai sensi dell’art. 29 della legge regionale n. 26
marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), di
quota pari a euro 100.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B.
18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2008;
b) utilizzo, ai sensi dell’art. 29 della legge regionale n.
15/2002 di quota pari ad euro 30.000,00 in termini di competenza
dalla U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2008;
c) iscrizione alla U.P.B. 3.104 che assume la seguente
denominazione «Gestione dei parchi, delle aree protette e della rete
escursionistica della Liguria» dello stato di previsione della spesa
del bilancio per l’anno finanziario 2009 di euro 100.000,00 in
termini di competenza;
d) iscrizione alla U.P.B. 3.204 che assume la seguente
denominazione «Investimenti nei parchi, nelle aree protette e nella
rete escursionistica della Liguria» dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l’anno finanziario 2009 di euro 30.000,00 in
termini di competenza.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge
di bilancio.

Art. 16

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge regionale e’ dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 16 giugno 2009

BURLANDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0645&tmstp=1260347504102

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 11 marzo 2009, n. 11 Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2006, n. 20, ad oggetto:«Norme per la tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 5 del 16 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. L’art. 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 20 (Norme per la tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi) e’ sostituito dal seguente: «Art. 2 (Ambito di applicazione). – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti ed alle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi. 2. Sono esentati dagli adempimenti previsti dalla presente legge: a) le attivita’ di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1; b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche; c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso amatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W e gli impianti per cui sia stata accordata la concessione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, recante: «Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori». 3. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente. 4. Per gli impianti di cui al comma 2 rimane l’obbligo della comunicazione all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise per le finalita’ di cui all’art. 7. 5. Fatti salvi i casi previsti al comma 2, gli impianti di telecomunicazione e radio televisione di cui al comma 1 sono soggetti all’autorizzazione prevista dall’art. 5».

Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 11 marzo 2009

IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0345&tmstp=1260347504105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 2009, n. 180 Regolamento recante la privatizzazione della «Fondazione Il Vittoriale degli Italiani», a norma dell’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 29 del 15-12-2009

testo in vigore dal: 30-12-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in particolare la lettera. b) che prevede la trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato; Visto l’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; Visto l’articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali in data 7 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.118 del 22 maggio 2002; Visto il regio decreto-legge 17 luglio 1937, n.1447, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1937, n. 2554, concernente l’istituzione della Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani», con sede in Gardone Riviera (Brescia); Vista la legge 17 ottobre 1996, n.534, recante nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Ritenuto che la trasformazione in soggetto di diritto privato sia la piu’ idonea a favorire le molteplici e differenziate attivita’ della Fondazione il «Vittoriale degli Italiani», con sede in Gardone Riviera (Brescia), Fondazione a rilevanza nazionale; Sentite le Organizzazioni sindacali; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 10 novembre 2008; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, per l’attuazione del programma di Governo e dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Privatizzazione della Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» 1. L’ente pubblico «Fondazione Il Vittoriale degli Italiani», di seguito denominato: «Ente», con sede in Gardone Riviera, e’ trasformato in fondazione di diritto privato, di seguito denominata: «Fondazione», a decorrere dal 1° gennaio 2010. 2. La Fondazione ha personalita’ giuridica di diritto privato ed e’ disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. 3. La vigilanza sulla Fondazione e’ esercitata dal Ministero per i beni e le attivita’ culturali. 4. La Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» non e’ ammessa al contributo ordinario annuale dello Stato di cui all’articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente in materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 2 della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’
di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 634 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300.
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita’
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l’efficienza e di migliorare la qualita’ dei
servizi, con uno o piu’ regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l’attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell’economia e
delle finanze sentite le Organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed
organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita’ analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita’ previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche’ dall’art. 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita’ in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita’ relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita’ dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita’ nei limiti
dell’attivo della singola liquidazione in conformita’ alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all’amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche’ il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.».
– Si riporta il testo dell’art. 26 del decreto-legge
legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147;
la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, e’
pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 21
agosto 2008, n. 195.
«Art. 26. – 1. Gli enti pubblici non economici con una
dotazione organica inferiore alle 50 unita’, con esclusione
degli ordini professionali e loro federazioni, delle
federazioni sportive e degli enti non inclusi nell’elenco
ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’art. 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui
funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione
della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche
con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211,
istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004,
n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche’ delle
Autorita’ portuali, degli enti parco e degli enti di
ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei
Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e
per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il
predetto termine. Sono, altresi’, soppressi tutti gli enti
pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31
ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di
riordino ai sensi del comma 634 dell’art. 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo
si intende comunque rispettato con l’approvazione
preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei
regolamenti di riordino. Nei successivi novanta giorni i
Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione
normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del
presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso
sono attribuite all’amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralita’ di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e’
oggetto. L’amministrazione cosi’ individuata succede a
titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell’art. 2 e l’allegato A della legge
24 dicembre 2007, n. 244, nonche’ i commi da 580 a 585
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
abrogati.
4. All’alinea del comma 634 del medesimo art. 2 della
predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite
dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa";
b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono
sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate
dallo Stato, anche in forma associativa,";
c) le parole: "termine di centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
5. All’art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007,
n. 165, le parole: "e con il Ministro dell’economia e delle
finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro per la
semplificazione normativa".
6. L’Unita’ per il monitoraggio, istituita dall’art. 1,
comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e la relativa
dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui,
comprensiva delle risorse gia’ stanziate, confluisce in
apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni, sono determinate le finalita’ e le modalita’ di
utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.».
– Si riporta il testo dell’art. 17 del decreto-legge
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Provvedimenti
anticrisi, nonche’ proroga di termini, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150; la legge di
conversione 3 agosto 2009, n. 102», e’ pubblicata nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179.
«Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
conti). – 1. All’art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009";
b) dopo il secondo periodo e’ aggiunto il seguente:
"Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. ".
2. All’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole "30 giugno 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "31 ottobre 2009" e le parole da "su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione"
fino a "Ministri interessati" sono sostituite dalle
seguenti: "su proposta del Ministro o dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, il Ministro per la
semplificazione normativa, il Ministro per l’attuazione del
programma di Governo e il Ministro dell’economia e delle
finanze".
3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a
ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto
conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonche’
degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento
della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del
presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da
conseguire a decorrere dall’anno 2009, nella misura
complessivamente indicata dall’art. 1, comma 483, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni
vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i
rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli
enti assoggettati a riordino.
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di
risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse
disponibili delle unita’ previsionali di base del bilancio
dello Stato, individuate ai sensi dell’art. 60, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini
dell’invarianza degli effetti sull’indebitamento netto
della pubblica amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4
sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere
delle Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini
per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere
comunque adottati.
5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle
economie gia’ conseguite dagli enti ed organismi pubblici
vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di
riordino, adottano interventi di contenimento strutturale
della spesa dei predetti enti e organismi pubblici,
ulteriori rispetto a quelli gia’ previsti a legislazione
vigente, idonei a garantire l’integrale conseguimento dei
risparmi di cui al comma 3.
6. All’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:
"h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche’ il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.".
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa assegnati a ciascuna
amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e
gli enti interessati dall’attuazione del comma 3 del
presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni
di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi
comprese quelle gia’ autorizzate e quelle previste da
disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le
assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia
e delle amministrazioni preposte al controllo delle
frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, delle universita’, degli enti di ricerca,
del personale di magistratura e del comparto scuola nei
limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita’
di cui al comma 4 dell’art. 34-bis del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi’ fatte salve le
assunzioni dell’Agenzia italiana del farmaco nei limiti
consentiti dalla normativa vigente.
8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui
al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici
centrali di bilancio, al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le
economie conseguite in via strutturale in riferimento alle
misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati
ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato
organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici
che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi
nell’elenco adottato dall’ISTAT ai sensi del comma 5
dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
eccezione delle Autorita’ amministrative indipendenti, sono
rese indisponibili fino a diversa determinazione del
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i
Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento
della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino
conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo
restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la
clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, comma 641,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. In esito alla comunicazione da parte delle
amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e i Ministri interessati, e’ determinata la
quota da portare in riduzione degli stati di previsione
della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in
termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi
assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o
alla mancata attivazione del processo di riordino, di
trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli
enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall’art. 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificato dal presente articolo.
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno nonche’ dei vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale
secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui
all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire
concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una
riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti
messi a concorso, per il personale non dirigenziale in
possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’art. 3, comma
90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale
puo’ essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi
a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un
efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi
generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si
costituiscono in un’unione ai sensi dell’art. 32 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al
raggiungimento di ventimila abitanti.
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui
al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale
del fabbisogno nonche’ dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della procedura di cui all’art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono altresi’ bandire concorsi pubblici
per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
punteggio l’esperienza professionale maturata dal personale
di cui al comma 10 del presente articolo nonche’ dal
personale di cui all’art. 3, comma 94, lettera b), della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di
cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti in materia di assunzioni e di contenimento della
spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica, possono
assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all’art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di
anzianita’ previsti dal comma 10 del presente articolo
maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa
amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna
amministrazione apposite graduatorie, previa prova di
idoneita’ ove non gia’ svolta all’atto dell’assunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31
dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui
al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei
vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei
commi 10 e 11.
14.
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell’anno
2007, di cui all’art. 1, comma 526 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni, e’ prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui all’art. 1, comma
527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2010 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi nell’anno 2008, di cui all’art. 66, commi 3, 5
e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2010
e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro
il 31 marzo 2010.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell’anno
2008, di cui all’art. 66, comma 13, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e’
prorogato al 31 dicembre 2010.
19. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
e’ prorogata fino al 31 dicembre 2010.
20. All’art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, le parole: "due membri", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "tre membri".
21. All’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, in fine, e’ aggiunto il seguente
periodo: "Ai fini delle deliberazioni dell’Autorita’, in
caso di parita’ di voti, prevale quello del presidente".
22. L’art. 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e’ abrogato.
22-bis. Ai fini della riduzione del costo di
funzionamento degli organi sociali delle societa’
controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo
ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita’
strumentali, puo’ essere disposta, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la revoca anticipata degli organi
amministrativi e di controllo e degli organismi di
vigilanza in carica, a seguito dell’adozione di delibere
assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei
componenti o dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis
integra gli estremi della giusta causa di cui all’art.
2383, terzo comma, del codice civile e non comporta,
pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
23. All’art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: "1-bis.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al
comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa
nonche’ del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati
allo specifico status e alle peculiari condizioni di
impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
economico fondamentale";
b) al comma 2 dopo le parole: "mediante presentazione
di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale";
c) al comma 3 e’ soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e’ abrogato. Gli effetti di tale
abrogazione concernono le assenze effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni
pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali
del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i
relativi oneri restano comunque a carico delle aziende
sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall’anno 2010 in sede di riparto
delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale e’ individuata una quota di finanziamento
destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra
le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui
al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle
ordinarie risorse disponibili a tale scopo.".
24. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle
disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a
14,1 milioni di euro per l’anno 2009 e a 9,1 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2010, si provvede, quanto
a 5 milioni di euro per l’anno 2009, mediante l’utilizzo
delle disponibilita’ in conto residui iscritte nel capitolo
3027 dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze a valere sull’autorizzazione di spesa di
cui all’art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai
restanti 9,1 milioni di euro per l’anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
25. L’art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano
programmatico si intende perfezionato con l’acquisizione
dei pareri previsti dalla medesima disposizione e
all’eventuale recepimento dei relativi contenuti si
provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il
termine di cui all’art. 64, comma 4, del medesimo
decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque
rispettato con l’approvazione preliminare da parte del
Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui
al medesimo articolo.
26. All’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole
"somministrazione di lavoro" sono aggiunte le seguenti "ed
il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1,
dell’art. 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del
2003, e successive modificazioni ed integrazioni";
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: "3. Al fine
di combattere gli abusi nell’utilizzo del lavoro
flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base
di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, le
amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche’ alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita’
nell’utilizzo del lavoro flessibile non puo’ essere erogata
la retribuzione di risultato.";
c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: "4. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, nell’ambito del
rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.";
d) dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente: "5-bis.
Le disposizioni previste dall’art. 5, commi 4-quater,
4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, si applicano esclusivamente al personale
reclutato secondo le procedure di cui all’art. 35, comma 1,
lettera b), del presente decreto".
27. All’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il
seguente: "Si applicano le disposizioni previste dall’art.
36, comma 3, del presente decreto.".
28. All’art. 65, comma 1, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione
digitale, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente:
"c-bis) ovvero quando l’autore e’ identificato dal
sistema informatico attraverso le credenziali di accesso
relative all’utenza personale di posta elettronica
certificata di cui all’art. 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
29. Dopo l’art. 57 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e’ inserito il seguente:
"Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni). – 1. Al fine di assicurare la trasparenza
delle attivita’ istituzionali e’ istituito l’indice degli
indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono
indicati la struttura organizzativa, l’elenco dei servizi
offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli
indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le
comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per
l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell’indice si
applicano le regole tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272
del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione
dell’indice e’ affidato al CNIPA.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i
contenuti dell’indice con cadenza almeno semestrale, salvo
diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione
degli elementi necessari al completamento dell’indice e del
loro aggiornamento e’ valutata ai fini della
responsabilita’ dirigenziale e dell’attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.".
30. All’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
"f-bis) atti e contratti di cui all’art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all’art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;".
30-bis. Dopo il comma 1 dell’art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e’
inserito il seguente:
"1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e’ competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita’".
30-ter. Le procure della Corte dei conti possono
iniziare l’attivita’ istruttoria ai fini dell’esercizio
dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e
concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie
direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte
dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno
all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’art. 7
della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il
decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2
dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e’ sospeso
fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque
atto istruttorio o processuale posto in essere in
violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
salvo che sia stata gia’ pronunciata sentenza anche non
definitiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e’ nullo e la relativa
nullita’ puo’ essere fatta valere in ogni momento, da
chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente
sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide
nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della
richiesta.
30-quater. All’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e’ inserito il
seguente: "In ogni caso e’ esclusa la gravita’ della colpa
quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di
un atto vistato e registrato in sede di controllo
preventivo di legittimita’, limitatamente ai profili presi
in considerazione nell’esercizio del controllo.";
b) al comma 1-bis, dopo le parole:
"dall’amministrazione" sono inserite le seguenti: "di
appartenenza, o da altra amministrazione,".
30-quinquies. All’art. 10-bis, comma 10, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: "procedura civile," sono inserite le seguenti: "non
puo’ disporre la compensazione delle spese del giudizio e".
31. Al fine di garantire la coerenza nell’unitaria
attivita’ svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che
ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza
pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il
Presidente della Corte medesima puo’ disporre che le
sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale
sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni
regionali di controllo nonche’ sui casi che presentano una
questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le
sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce
di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.
32. All’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo il comma 46, e’ aggiunto il seguente comma:
"46-bis. Nelle more dell’emanazione del regolamento di
cui all’art. 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono
autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni
economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le
operazioni derivate in essere. La predetta
ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla
salvaguardia del beneficio e della sostenibilita’ delle
posizioni finanziarie, si svolge con il supporto
dell’advisor finanziario previsto nell’ambito del piano di
rientro di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la
vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze.".
33. Fermo restando quanto previsto dall’art. 45 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l’Ente nazionale per
l’aviazione civile (ENAC) e’ autorizzato ad utilizzare la
parte dell’avanzo di amministrazione derivante da
trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a
destinazione vincolata, per far fronte a spese di
investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla
sicurezza.
34. Entro il 31 luglio 2009, l’ENAC comunica l’entita’
delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative
all’anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che individua, con proprio decreto gli
investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
34-bis. Al fine di incentivare l’adeguamento delle
infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza
nazionale con traffico superiore a dieci milioni di
passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si
fondino sull’utilizzo di capitali di mercato del gestore,
l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e’
autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga
alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di
tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e
degli standard europei, siano orientati ai costi delle
infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a
criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei
capitali, con modalita’ di aggiornamento valide per
l’intera durata del rapporto. In tali casi il contratto e’
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, e puo’ graduare le modifiche tariffarie,
prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
un riequilibrio del piano economico-finanziario della
societa’ di gestione.
35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell’art. 2
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel
limite delle risorse non utilizzate e allo scopo
finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle
misure di cui all’art. 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale
e per la sicurezza della circolazione, anche con
riferimento agli oneri relativi all’utilizzo delle
infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate
disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di
bilancio.
35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il
periodo di tirocinio e’ prorogato fino al 31 dicembre 2009.
35-ter. Al fine di assicurare l’operativita’ del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in relazione all’eccezionale
impegno connesso all’emergenza sismica nella regione
Abruzzo, e’ autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di 8
milioni di euro per la manutenzione, l’acquisto di mezzi e
la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili
regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono
effettuati anche in deroga alle procedure previste dal
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari
a 8 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede a valere
sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui
all’art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena
valorizzazione dell’attivita’ di soccorso pubblico prestata
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
decorrere dall’anno 2010, e’ autorizzata la spesa di 15
milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita’
operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente,
espletato all’esterno, di cui all’art. 4, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
35-sexies. In relazione alla straordinaria necessita’
di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze
legate all’emergenza sismica e alla successiva fase di
ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la
piena operativita’ del sistema del soccorso pubblico e
della prevenzione degli incendi su tutto il territorio
nazionale, e’ autorizzata l’assunzione straordinaria, dal
31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei
limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da
effettuare nell’ambito delle graduatorie di cui al comma 4
dell’art. 23 del presente decreto e, ove le stesse non
fossero capienti, nell’ambito della graduatoria degli
idonei formata ai sensi dell’art. 1, commi 519 e 526, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
35-septies. Per le finalita’ di cui al comma 35-sexies,
e’ autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno
2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni
statali di cui all’art. 1, comma 14, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle
attribuzioni dell’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), di cui all’art. 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
assicurare un piu’ efficace e qualificato esercizio delle
funzioni demandate all’organo di revisione interno, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nell’ambito delle risorse finanziarie destinate al
funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei
revisori dei conti dell’ISPRA e’ nominato con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed e’ formato da tre componenti effettivi e due
supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di
presidente, e’ designato dal Ministro dell’economia e delle
finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale
del Ministero dell’economia e delle finanze e gli altri due
sono designati dal Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e’
scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato,
con contestuale indisponibilita’ di posti di funzione
dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.
35-novies. Il comma 11 dell’art. 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
"11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, a decorrere dal compimento
dell’anzianita’ massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui
all’art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il
contratto individuale, anche del personale dirigenziale,
con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze, dell’interno, della difesa e
degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le modalita’ applicative dei principi della disposizione di
cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle
rispettive peculiarita’ ordinamentali. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei
soggetti che abbiano beneficiato dell’art. 3, comma 57,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa".
35-decies. Restano ferme tutte le cessazioni dal
servizio per effetto della risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro a causa del compimento dell’anzianita’
massima contributiva di quaranta anni, decise dalle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in applicazione dell’art. 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4
marzo 2009, n. 15, nonche’ i preavvisi che le
amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in
ragione del compimento dell’anzianita’ massima contributiva
di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio
che ne derivano.
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto
per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari
a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito
d’imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, salvo che i destinatari non
facciano espressa dichiarazione di voler fruire del
contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle
risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti
all’Agenzia delle entrate, fornendo all’Agenzia medesima le
necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da
trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli
importi dei contributi unitari da utilizzare in
compensazione.
35-duodecies. Il credito d’imposta di cui al comma
35-undecies non e’ rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne’
dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica
legislativo 10 febbraio 2000, n. 361, concernente
«Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche
private e di approvazione delle modifiche dell’atto
costitutivo e dello statuto» e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 dicembre 2000, n. 286.
– Il decreto del Ministero per i beni le attivita’
culturali 7 maggio 2002, recante «Individuazione dei casi
in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che
operano nelle materie di competenza del Ministero per i
beni e le attivita’ culturali e’ subordinato a preventivo
parere, ai sensi dell’art. 1, comma 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361» e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2002, n. 118.
– Il regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
1937, n. 2554, concernente l’istituzione della Fondazione
«Il Vittoriale degli Italiani», con sede in Gardone Riviera
(BS) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno
d’Italia 31 agosto 1937, n. 202.
– La legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove
norme per l’erogazione di contributi statali alle
istituzioni culturali» e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248.
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e’ pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2001, n. 106.
– Il testo dell’art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n.
534, citata in nota alle premesse, e’ il seguente:
«Art. 1. – A decorrere dal 1° gennaio 1997, le
istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui
all’art. 2 sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario
annuale dello Stato mediante l’inserimento nell’apposita
tabella emanata, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato
"Ministro", di concerto con il Ministro del tesoro, sentito
il parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia e del competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali. La tabella e’
sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima
procedura.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e’ trasmesso
alle competenti commissioni parlamentari unitamente ad un
prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati
preventivi e consuntivi relativi al bilancio ed
all’attivita’ delle istituzioni culturali di cui al
medesimo comma 1.».

Art. 2 Modifiche statutarie 1. Gli amministratori della Fondazione adottano, entro il 31 dicembre 2009, le necessarie modifiche statutarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Sulle suddette modifiche e’ acquisito il parere del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, ai sensi del decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali in data 7 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2002. 2. Lo statuto prevede la partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo di rappresentanti dell’amministrazione statale, nonche’ di rappresentanti degli enti locali interessati. Esso prevede altresi’ tra gli organi della Fondazione un direttore generale che esercita specifiche funzioni in materia di organizzazione e gestione delle risorse umane ed economiche. 3. Il presidente della Fondazione, alla cui nomina si procede previo parere del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, e’ responsabile della politica culturale della Fondazione.

– Per il decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, si veda in nota alle premesse.
– Per il decreto del Ministro per i beni e le attivita’
culturali 7 maggio 2002, si veda in nota alle premesse.

Art. 3 Patrimonio dell’ente 1. Il patrimonio della Fondazione e’ costituito dal patrimonio dell’ente pubblico «Fondazione Il Vittoriale degli Italiani». L’organo di revisione verifica che l’inventario sia redatto entro sessanta giorni dalla avvenuta trasformazione e che sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell’ente pubblico. Negli inventari patrimoniali della Fondazione derivante dalla trasformazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall’ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione. 2. I beni di cui al comma 1, la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale della Fondazione, permangono destinati a tale finalita’ e sono assoggettati al disposto degli articoli 10, comma 1, e 12, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Oltre alle predette disposizioni di tutela, ogni atto di alienazione o di trasferimento di diritti reali relativi ai beni facenti parte del patrimonio della Fondazione, e che siano strumentali al perseguimento del suo scopo istituzionale, e’ sottoposto a specifica autorizzazione del Ministero vigilante.

– Si riporta il testo degli articoli 10 e 12 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.
«Art. 10 (Beni culturali). – 1. Sono beni culturali le
cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche’ ad
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonche’ di ogni altro
ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche’ di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonche’ di ogni altro ente e istituto
pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle
funzioni delle biblioteche indicate all’art. 47, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
3. Sono altresi’ beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall’art. 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque
appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell’arte, della
scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in
genere, ovvero quali testimonianze dell’identita’ e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta’;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche’ al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita’ o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche’ i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita’ e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarita’ e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita’ e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse
artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose
indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni.».
«Art. 12 (Verifica dell’interesse culturale). – 1. Le
cose immobili e mobili indicate all’art. 10, comma 1, che
siano opera di autore non piu’ vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle
disposizioni della presente Parte fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita’ di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e’ corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita’ di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l’Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all’amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalita’ per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia
stato riscontrato l’interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e’ trasmessa ai competenti uffici affinche’
ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le
valutazioni dell’amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L’accertamento dell’interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita’
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell’art. 13 ed il relativo
provvedimento e’ trascritto nei modi previsti dall’art. 15,
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta’
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all’agenzia del
demanio, per finalita’ di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».

Art. 4 Destinazione delle risorse umane 1. All’atto della privatizzazione i rapporti di lavoro con il personale dipendente a tempo indeterminato dell’ente pubblico «Fondazione Il Vittoriale degli Italiani» sono integralmente confermati e proseguono con la fondazione di diritto privato. 2. Al suddetto personale continua ad applicarsi, fino all’approvazione dello statuto della Fondazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, il regime giuridico ed economico gia’ in godimento nel rapporto con l’ente pubblico. Per il suddetto periodo al personale dipendente a tempo indeterminato si applica l’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, relativo al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Successivamente all’approvazione dello statuto, si applica il contratto collettivo di lavoro di diritto privato del pertinente comparto.

– Si riporta il testo dell’art. 30 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). – 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e’
disposto previo consenso dell’amministrazione di
appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto
previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad
eludere l’applicazione del principio del previo esperimento
di mobilita’ rispetto al reclutamento di nuovo personale.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita’ di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e’ disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell’area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza.
2-ter. L’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita’ richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita’ richiesta ai propri
dipendenti puo’ procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell’ambito delle procedure concorsuali di cui all’art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita’ si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.».

Art. 5

Finanziamento

1. La Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» si finanzia con
entrate proprie, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

Norma transitoria

1. Gli attuali membri degli organi della Fondazione «Il Vittoriale
degli Italiani» restano in carica fino all’insediamento di quelli
nominati a seguito dell’entrata in vigore del nuovo statuto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 ottobre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bondi, Ministro per i beni e le attivita’ culturali

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Rotondi, Ministro per l’attuazione del programma di Governo

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti l’11 dicembre 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 7, foglio n. 77

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-15&task=dettaglio&numgu=291&redaz=009G0188&tmstp=1261213247155