REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 27 aprile 2009, n. 20 Disposizioni in materia di ricerca e innovaziane.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 49 del 19-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 6 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita’ 1. La Regione Toscana, nell’esercizio della proprie funzioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni di alta formazione e di ricerca operanti sul suo territorio, intende, con la presente legge: a) favorire la diffusione e il progresso della conoscenza e della ricerca fondamentale con riferimento agli ambiti di particolare eccellenza e specificita’ strettamente connessi con programmi fondamentali per lo sviluppo regionale; b) promuovere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale ed il trasferimento dei risultati della ricerca per lo sviluppo sostenibile e la competitivita’ del sistema produttivo regionale, per la qualificazione e valorizzazione delle competenze umane e l’incremento dell’occupazione, per il contenimento e la qualificazione dei consumi energetici e delle risorse naturali, per il miglioramento dello stato di salute dei cittadini, per la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione dei beni culturali, per l’efficienza dei sistemi della mobilita’ e del trasporto multimodale ed il migliore utilizzo delle infrastrutture, garantendo pari opportunita’ di genere; c) favorire lo sviluppo della ricerca privata, anche in forma consortile e la sua integrazione con la ricerca pubblica; d) favorire la qualificazione e la molteplicita’ delle esperienze, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, delle risorse umane, quali soggetti attivi della diffusione e del trasferimento della conoscenza; e) integrare le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, in sinergia con i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale; f) promuovere e sostenere l’interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti in Toscana nella ricerca, nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca; g) diffondere la conoscenza della ricerca nei confronti della collettivita’ anche attraverso apposite azioni di comunicazione istituzionale.

Art. 2 Oggetto 1. La presente legge: a) definisce gli strumenti di programmazione e coordinamento degli interventi regionali per lo sviluppo in Toscana dell’attivita’ dell’alta formazione e di ricerca in ambito scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, nazionale ed europea coerentemente con accordi ed iniziative a carattere interregionale, favorendo l’interazione fra i diversi ambiti disciplinari del sapere e della conoscenza; b) individua le forme di interazione tra i soggetti che operano nell’ambito della ricerca e dell’innovazione di cui all’art. 3, gli enti locali, le imprese pubbliche e private, favorendo la convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati; c) definisce le azioni per la diffusione e trasferimento di competenze scientifiche e tecnologiche dal sistema della ricerca a quello dei soggetti di cui all’art. 3, per la loro valorizzazione ed applicazione per l’innovazione dei processi organizzativi, di produzione, di distribuzione e dei servizi nonche’ per la valorizzazione delle risorse umane, promuovendone e sostenendone la qualificazione e l’inserimento nel sistema regionale della ricerca e delle imprese.

Art. 3

Rete regionale della ricerca

1. La Regione favorisce la cooperazione fra i soggetti operanti
in Toscana nell’ambito dell’alta formazione, della ricerca pubblica e
privata, della diffusione e del trasferimento dei risultati della
ricerca stessa, mediante l’istituzione di un coordinamento denominato
«rete regionale della ricerca»; la rete opera nel rispetto delle
specifiche autonomie dei soggetti ad essa aderenti e della loro
cooperazione con la comunita’ scientifica internazionale, con
particolare riferimento allo spazio europeo della ricerca di cui alla
comunicazione della Commissione europea COM (2000) 6, del 18 gennaio
2000. Le attivita’ relative al coordinamento sono svolte dalla
struttura della giunta regionale competente per materia.
2. Oltre alla Regione, possono aderire alla rete regionale della
ricerca:
a) gli enti locali;
b) le universita’ e le scuole superiori di alta formazione;
c) gli enti di ricerca ed i soggetti pubblici e privati che
svolgono attivita’ di ricerca;
d) i parchi scientifici e tecnologici e gli altri soggetti che
operano nel campo della diffusione e del trasferimento della
conoscenza e dei risultati della ricerca;
e) le imprese pubbliche e private che svolgono o sono
destinatarie di attivita’ di ricerca.
3. La Regione, in coerenza con gli orientamenti dell’Unione
europea in materia di ricerca, e gli indirizzi del piano nazionale
della ricerca, favorisce la partecipazione dei soggetti di cui al
comma 2 alla programmazione regionale.

Art. 4

Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione

1. E’ istituita la conferenza regionale per la ricerca e
l’innovazione di seguito denominata «Conferenza» quale organismo di
consultazione della giunta regionale.
2. Alla conferenza compete:
a) formulare proposte e osservazioni per la elaborazione degli
strumenti di programmazione di cui agli articoli 6 e 7;
b) collaborare per le attivita’ di ricerca svolte
dall’osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione, di cui
all’art. 9.
3. La conferenza e’ composta da:
a) il presidente della giunta regionale, o l’assessore
delegato;
b) il presidente del consiglio delle autonomie locali;
c) il presidente di Unioncamere Toscana o un suo delegato;
d) i rettori delle universita’ della Toscana ed i direttori
delle scuole superiori di alta formazione;
e) i presidenti delle aree di ricerca toscane del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR);
f) cinque rappresentanti dei soggetti di cui all’art. 3, comma
2, lettere c) e d), individuati con provvedimento della giunta
regionale;
g) il direttore generale competente in materia di politiche per
la ricerca;
h) cinque rappresentanti delle associazioni datoriali e dei
lavoratori delle imprese di cui all’art. 3, comma 2, lettera e),
individuati dalla giunta regionale, con proprio provvedimento, fra le
organizzazioni piu’ rappresentative a livello regionale.
4. Alla conferenza partecipano gli assessori regionali ed i
direttori generali competenti per materia, in relazione agli affari
trattati.
5. La conferenza e’ nominata con le procedure di cui alla legge
regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e
designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza
della Regione), ed opera con le modalita’ previste nel regolamento
interno di funzionamento, approvato dalla stessa.
6. La conferenza rimane in carica per la durata della
legislatura.
7. Ai componenti della conferenza non viene corrisposta alcuna
indennita’ di presenza o di carica.

Art. 5

Comitato esecutivo

1. Organo esecutivo della conferenza di cui all’art. 4, e’ il
comitato esecutivo.
2. Il comitato esecutivo e’ composto da otto membri, di cui uno
in rappresentanza di ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 4,
comma 3, lettere a), d), e), f), g), un rappresentante delle
associazioni dei lavoratori piu’ rappresentative e due rappresentanti
delle associazioni datoriali, rappresentative di diversi settori
produttivi; il comitato esecutivo e’ costituito ed opera con le
procedure e con le modalita’ previste nel regolamento di
funzionamento di cui all’art. 4, comma 5.
3. Il comitato esecutivo formula le proposte per le
determinazioni di competenza della conferenza regionale per la
ricerca e l’innovazione, che le sottopone alla giunta regionale.
4. Ai componenti del comitato esecutivo non viene corrisposta
alcuna indennita’ di presenza o di carica.

Art. 6 Indirizzi per la programmazione e il coordinamento in materia di ricerca e innovazione 1. Il programma regionale di sviluppo (PRS), coerentemente agli orientamenti comunitari in materia di ricerca e agli indirizzi del piano nazionale per la ricerca, determina il quadro complessivo degli indirizzi della programmazione regionale per il raggiungimento delle finalita’ di cui all’art. 1. 2. Contestualmente all’approvazione del PRS, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva un atto di indirizzo pluriennale, di durata pari al PRS, con il quale: a) specifica gli indirizzi strategici in materia di promozione e sostegno della ricerca e di diffusione e trasferimento della conoscenza dei risultati della ricerca stessa, declinati per obiettivi generali e specifici; b) definisce gli indirizzi per la partecipazione alla formazione ed all’attuazione del programma nazionale della ricerca e per la cooperazione con le altre istituzioni dello spazio europeo della ricerca, di cui all’art. 3, comma 1; c) individua le linee di intervento prioritarie e articola il quadro delle risorse ad esse destinate, nonche’ la relativa allocazione in piani e programmi settoriali; d) definisce le metodologie di coordinamento fra i programmi settoriali, con riferimento agli interventi in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, le strategie di convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati, anche attraverso la individuazione di azioni strategiche intersettoriali di interesse regionale; e) individua le forme di collaborazione tra i soggetti della rete regionale della ricerca che concorrono alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati; f) definisce le strategie per la qualificazione e lo sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali per la ricerca, nonche’ gli indirizzi relativi ai livelli ottimali di aggregazione di funzioni e servizi; g) definisce le strategie per la valorizzazione delle risorse umane e la promozione della tutela dei diritti dei lavoratori nelle attivita’ di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione; h) sulla base della relazione di cui all’art. 12, definisce le strategie per la promozione e il rafforzamento del collegamento tra sistema della ricerca e sistema produttivo, anche mediante l’individuazione di azioni innovative di sostegno e di facilitazione del trasferimento tecnologico alle imprese, e di incubazione di nuove imprese innovative.

Art. 7

Programmi settoriali in materia di ricerca ed innovazione

1. I piani e programmi settoriali, ove presentino contenuti
attinenti alla ricerca e all’innovazione, assicurano la coerenza agli
indirizzi contenuti nell’atto di cui all’art. 6.
2. Al fine dell’attuazione degli atti di cui al comma 1, la
giunta regionale, sentita la conferenza di cui all’art. 4, impartisce
direttive specifiche per assicurare il coordinamento e
l’armonizzazione degli interventi.

Art. 8 Diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca 1. I piani ed i programmi settoriali prevedono interventi ed azioni per la diffusione ed il trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca, in coerenza con gli indirizzi contenuti nell’atto di cui all’art. 6, e promuovono l’interazione tra il sistema regionale della ricerca ed il sistema produttivo e dei servizi, l’accesso delle imprese alle attivita’ e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali. 2. I piani ed i programmi settoriali sono rivolti a sostenere, in particolare, i progetti di: a) diffusione della cultura scientifica; b) diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca per lo sviluppo economico e sociale, per l’incremento e la qualificazione dell’occupazione in Toscana; c) integrazione, aggregazione e qualificazione dei soggetti di cui all’art. 3, comma 2, lettera d); d) sostegno alle attivita’ di «spin off», alla incubazione e sviluppo di nuove imprese nei settori innovativi, anche tramite l’utilizzo di adeguati strumenti finanziari e l’apporto di capitale di rischio; e) partecipazione a reti internazionali e iniziative dello spazio europeo della ricerca; f) attrazione di investimenti ed imprese nei settori strategici dello sviluppo.

Art. 9

Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione

1. L’Istituto regionale per la programmazione economica della
Toscana ( IRPET) effettua studi ed analisi relative alla ricerca e
all’innovazione tramite una struttura organizzativa denominata
Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione, in
collaborazione con la giunta regionale ed in raccordo con la
conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione di cui all’art.
4.
2. Le attivita’ di studio e di analisi dell’Osservatorio
afferiscono a:
a) caratteristiche, risorse umane, dotazioni strumentali ed
attivita’ dei soggetti che svolgono attivita’ di ricerca;
b) pubblicazioni, valutazioni e risultati delle attivita’ di
ricerca svolte in Toscana, anche attraverso la partecipazione a
progetti di cooperazione scientifica nazionali e internazionali;
c) attivita’ di «spin off» di ricerca e di interazione
tra trastrutture di alta formazione ed imprese;
d) piattaforme tecnologiche e infrastrutture immateriali;
e) caratteristiche, dotazioni e attivita’ dei parchi
scientifici e tecnologici e degli incubatoci d’impresa;
f) brevetti, marchi e modelli di utilita’, conseguiti da
attivita’ di ricerca svolta in Toscana;
g) strumenti di incentivazione finanziaria e interventi di
partecipazione finanziaria per il sostegno alla ricerca e
all’innovazione;
h) tasso di sviluppo ed incremento della ricerca e
dell’innovazione tecnologica, ricadute economiche, occupazionali e
formative derivanti dall’attuazione dei progetti di ricerca
finanziati ai sensi della presente legge;
i) elaborazione di indicatori qualitativi e quantitativi
dell’innovazione prodotta in Toscana;
j) le tesi di laurea e di dottorato aventi riferimenti al
territorio toscano e al suo sviluppo economico e sociale.
3. Le attivita’ di ricerca dell’osservatorio confluiscono nel
programma di attivita’ di ricerca dell’IRPET di cui all’art. 15 della
legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’Istituto
regionale per la programmazione economica della Toscana).
4. Le basi di dati, le analisi quantitative e qualitative nonche’
la reportistica prodotta dall’osservatorio sono progettate e
realizzate nel quadro degli standard regionali in materia di societa’
dell’informazione e della conoscenza e messe a disposizione della
Regione, tramite la rete telematica regionale Toscana (RTRT), nel
rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e
delle specifiche di accesso sicuro individuate per il sistema
informativo regionale dalla competente struttura regionale.
5. L’Osservatorio opera sulla base di intese con le universita’ e
gli enti di ricerca ed in raccordo con altri soggetti presenti sul
territorio toscano aventi analoghe competenze in materia di
innovazione e ricerca per il monitoraggio delle strategie e delle
azioni effettuate ed invia annualmente al consiglio regionale e alla
giunta regionale una relazione sull’attivita’ svolta.

Art. 10

Rapporti con le istituzioni universitarie e di alta formazione

1. La Regione promuove lo sviluppo del sistema universitario e
dell’alta formazione, nonche’ la valorizzazione delle risorse umane.
A tal fine la Regione promuove forme di collaborazione con le
istituzioni universitarie per favorire la diffusione e la
circolazione della conoscenza e la sua valorizzazione nell’ambito
sociale, economico e produttivo regionale incentivando altresi’ le
azioni di partenariato europeo e di internazionalizzazione della
ricerca nel quadro del processo d’integrazione europea.
2. La Regione attiva rapporti con le istituzioni universitarie
con la partecipazione del sistema delle autonomie locali, per
favorire la valorizzazione delle strutture didattiche e di ricerca
nonche’ gli interventi di qualificazione e sviluppo degli
insediamenti universitari e delle relative infrastrutture, per
l’aggregazione ottimale di funzioni e servizi.
3. La Regione favorisce l’interazione fra le istituzioni
universitarie e promuove il consolidamento di un sistema coordinato
delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione, sostenendo
interventi finalizzati alla costituzione ed alla qualificazione di
reti e poli di ricerca.

Art. 11 Attivita’ di valutazione scientifica 1. Gli interventi regionali di promozione e sostegno della ricerca e dell’innovazione sono soggetti a valutazione dei contenuti scientifici, del carattere innovativo, della replicabilita’ dei risultati e degli effetti economici, produttivi ed occupazionali. 2. La valutazione viene effettuata preliminarmente per la concessione dei finanziamenti, degli aiuti o dei benefici comunque denominati, «in itinere» contestualmente allo svolgimento delle attivita’ ed in fase finale per la valutazione dei risultati degli interventi. 3. La valutazione scientifica viene effettuata secondo standard riconosciuti e secondo principi di imparzialita’, pubblicita’ e trasparenza, da valutatori con specifiche competenze, altamente qualificati ed indipendenti, che non operino nel territorio regionale e siano esterni alla rete regionale della ricerca di cui all’art. 3, individuati dalle competenti strutture regionali, per un periodo non superiore a tre anni, non rinnovabili, secondo i criteri definiti dalla giunta regionale previo parere della Conferenza di cui all’art. 4. 4. Ai valutatori esterni di cui al comma 3 spettano i compensi determinati dalla giunta regionale, in analogia con le tabelle del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con apposito provvedimento. 5. I risultati delle attivita’ di valutazione sono resi pubblici con le modalita’ definite dalla giunta regionale su proposta della conferenza di cui all’art. 4, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, di tutela della proprieta’ intellettuale, di segreto industriale e buone pratiche codificate a livello internazionale, e sono conservati a cura della competente struttura regionale ai fini della valorizzazione dei risultati della ricerca.

Art. 12 Relazione sullo stato di attuazione della legge 1. La giunta regionale trasmette entro il 31 marzo al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell’innovazione tecnologica, nonche’ in ordine alla realizzazione ed all’organizzazione della rete regionale della ricerca, anche sulla base dei dati forniti dall’osservatorio di cui all’art. 9. 2. La relazione contiene dati ed indicatori di natura quantitativa e qualitativa dai quali emerga lo stato di attuazione delle politiche e degli interventi promossi ai sensi della presente legge e in particolare relativi: a) al quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati; b) alle attivita’ di promozione, informazione e diffusione promosse e adottate; c) al tasso di sviluppo e incremento della ricerca e dell’innovazione tecnologica e alle ricadute economiche, occupazionali e formative dei progetti e programmi di investimento.

Art. 13

Norma finanziaria

1. L’atto di indirizzo di cui all’art. 6, comma 2, articola il
quadro delle risorse complessivamente disponibili sulla base del
bilancio di previsione per la realizzazione degli interventi di
promozione e sostegno della ricerca e dell’innovazione, del
trasferimento tecnologico e dell’alta formazione, e individua la
relativa allocazione in piani e programmi settoriali destinati al
sostegno degli interventi regionali in materia.
2. Agli oneri per l’attivita’ dell’osservatorio regionale della
ricerca e dell’innovazione di cui all’art. 9, stimati in euro
100.000,00 per ciascuno degli anni 2009 – 2010 si fa fronte:
per l’anno 2009 con le risorse stanziate sull’unita’
previsionale di base (UPB) 613 «Sistema dell’educazione e
dell’istruzione – Spese correnti» del bilancio di previsione 2009;
per l’anno 2010 con le risorse previste nella UPB 613 «Sistema
dell’educazione e dell’istruzione – Spese correnti» del bilancio
pluriennale 2009 – 2011.
3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
4. Il finanziamento dell’attivita’ di cui all’art. 11 e’
garantito, senza oneri aggiuntivi, nell’ambito degli stanziamenti
destinati alla realizzazione degli interventi di promozione e
sostegno della ricerca.

Art. 14

Applicabilita’ delle disposizioni

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 si applicano a
decorrere dalla IX legislatura regionale (anni 2010 – 2015).
La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 27 aprile 2009

MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-19&task=dettaglio&numgu=49&redaz=009R0456&tmstp=1261385529104

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 17 novembre 2009 Proroga dei termini a causa del mancato funzionamento dell’Ufficio del giudice di Pace di Mineo, nel giorno del 3 ottobre 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 28-12-2009

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Catania in data 13 ottobre 2009 prot. n. 12011/U/2.1.8, dalla quale risulta che l’Ufficio del giudice di Pace di Mineo non e’ stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio per il giorno 3 ottobre 2009. Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.437; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento dell’ufficio del Giudice di Pace di Mineo il giorno 3 ottobre 2009, per assenza di tutto il personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 17 novembre 2009 p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Alberti Casellati

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-28&task=dettaglio&numgu=300&redaz=09A15407&tmstp=1262160661734

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2009 Modifiche al DPCM 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 30-12-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. l della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 7, concernente l’autonomia organizzativa della Presidenza; Visto l’art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare i commi 2 e 4 i quali prevedono rispettivamente che «le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2» e che «i posti funzione e le relative dotazioni organiche possono essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell’art. 7»; Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2004 con cui, in attuazione dell’art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state determinate in complessivi ottantaquattro unita’ per i dirigenti di prima fascia ed in complessivi duecentoquarantanove unita’ per i dirigenti di seconda fascia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 93, della legge n. 30 dicembre 2004, n. 311, con cui sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di prima fascia e di seconda fascia, rispettivamente, in ottantatre unita’ e in duecentotrentanove unita’; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2006, con il quale, a parziale modifica del citato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005 ed al fine di rendere corrispondenti le dotazioni organiche all’assetto organizzativo vigente ed ai posti di funzione censiti nelle strutture generali individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, sono state rideterminate le dotazioni organiche dei dirigenti di prima e di seconda fascia, rispettivamente, in diciotto posti di capo dipartimento, ottantacinque posti di prima fascia e duecentotrentacinque posti di seconda fascia; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, di riordino delle attribuzioni delle amministrazioni dello Stato, come modificato dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 «Regolamento recante il riordino della Commissione per le adozioni internazionali»; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, recante «Trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Servizio centrale di segreteria del CIPE, del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita’ (NARS), l’Unita’ tecnica finanza di progetto (UTFP) e la Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale», ai sensi del quale sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un posto di organico di dirigente di prima fascia e otto posti di organico di dirigente di seconda fascia; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2007, vistato ed annotato all’Ufficio bilancio e ragioneria al n. 2447/2007 del 23 luglio 2007, concernente l’inquadramento, in fase di prima applicazione, nel ruolo provvisorio del personale dirigenziale e non della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base della dotazione organica trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 concernente «Trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport», ai sensi del quale e’ trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un posto di organico di dirigente di seconda fascia; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 ottobre 2007, vistato ed annotato all’Ufficio bilancio e ragioneria al n. 3373/2007 in data 7 novembre 2007, concernente l’inquadramento, in fase di prima applicazione, del personale dirigenziale e non del Servizio I della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, operante presso il Ministero per i beni e le attivita’ culturali – Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, nel ruolo provvisorio del personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base della dotazione organica trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2007, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2007, registro n. 1, foglio n. 163, concernente la determinazione degli uffici del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita’ del turismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2007 recante «Ricognizione delle competenze e delle relative risorse trasferite dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio delle competenze in materia di turismo, in attuazione dell’art. 1, commi 19-bis e 19-quater, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233», ai sensi del quale sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dieci posti di organico di dirigente di seconda fascia; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2008, vistato ed annotato all’Ufficio bilancio e ragioneria al n. 656/2008 in data 27 febbraio 2008, concernente l’inquadramento, in fase di prima applicazione, del personale gia’ appartenente alla soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attivita’ produttive nel ruolo provvisorio del personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base della dotazione organica trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2007; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2008, registro n. 8, foglio n. 103, recante l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle more della costituzione di una struttura generale ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, della struttura di missione denominata «Dipartimento della gioventu’», costituente struttura di livello dirigenziale generale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti l’8 luglio 2008, registro n. 8, foglio n. 203, recante l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle more della costituzione di una struttura generale ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, della struttura di missione per lo sport, costituente ufficio di livello dirigenziale generale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti l’8 luglio 2008, registro n. 8, foglio n. 205, recante l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle more della costituzione di una struttura generale ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, della struttura di missione denominata «Dipartimento per le politiche antidroga», costituente struttura di livello dirigenziale generale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti l’8 luglio 2008, registro n. 8, foglio n. 206, recante l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle more della costituzione di una struttura generale, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, della struttura di missione denominata «Dipartimento per le politiche della famiglia», costituente struttura di livello dirigenziale generale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008, registrato alla Corte dei conti l’8 ottobre 2008, registro n. 10, foglio n. 275, con il quale e’ stato disposto il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle funzioni e dei compiti gia’ attribuiti all’Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, struttura amministrativa soppressa ai sensi dell’art. 68 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data in data 19 novembre 2008, vistato e annotato all’Ufficio bilancio e ragioneria il 27 novembre 2008 al n. 4279/08, con il quale si e’ provveduto ad effettuare la ricognizione delle risorse umane a valere sul contingente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2008, n. 258, disponendone il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, in attuazione di quanto disposto dal citato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2009, registro n. 7, foglio n. 297, con il quale si e’ provveduto ad una nuova organizzazione degli uffici e dei servizi del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita’ del turismo; Considerato che l’attuazione delle richiamate disposizioni normative ha comportato cambiamenti nell’assetto strutturale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che tali cambiamenti organizzativi hanno implicato modifiche all’organizzazione delle strutture gia’ facenti parte dell’ordinamento di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, nonche’ l’istituzione delle altre strutture generali e di missione sopra indicate per lo svolgimento dei nuovi e diversi compiti trasferiti; Considerato che e’ necessario procedere alla ricognizione dei posti di funzione dirigenziale che, a seguito dei sopra indicati processi di trasferimento di funzioni e risorse, formano l’attuale organico dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ritenuto di provvedere alla stabilizzazione delle strutture di missione deputate allo svolgimento delle funzioni trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante l’istituzione di altrettante strutture generali che ne mantengano l’attuale articolazione; Ritenuto, altresi’, di inserire nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni, le disposizioni concernenti il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita’ del turismo e la Commissione per le adozioni internazionali, per esigenze di coerenza sistematica ed in via meramente ricognitiva; Ravvisata la necessita’, in conformita’ all’art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, di recepire nell’ordinamento generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri le suindicate modifiche, rideterminando di conseguenza le dotazioni organiche in misura corrispondente ai posti di funzione individuati all’esito dei suddetti trasferimenti, pari a ventuno posti di capo Dipartimento, novantacinque posti di prima fascia e duecentosessantuno posti di seconda fascia; Considerato che, in virtu’ del combinato disposto di cui all’art. 74, comma 4, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dell’art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, l’organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri deve tener conto necessariamente delle esigenze di funzionalita’ dei propri assetti istituzionali, in coerenza con le priorita’ dell’azione di Governo individuate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e che, pertanto, in ossequio al principio di autonomia organizzativa della medesima Presidenza del Consiglio, resta fermo lo speciale procedimento previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Sentiti i Ministri senza portafoglio interessati ed il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sentite le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1 Istituzione strutture generali 1. Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituiti il Dipartimento per le politiche della famiglia, il Dipartimento della gioventu’, il Dipartimento per le politiche antidroga e l’Ufficio per lo sport, quali strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni.

Art. 2

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio
2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 2, comma 1, lettera a), il n. 9-bis) e’ sostituito
dal seguente: «9-bis) il Dipartimento per le politiche della
famiglia;»;
b) all’art. 2, comma 1, lettera a), dopo il n. 9-bis) sono
inseriti i seguenti;
«9-ter) il Dipartimento della gioventu’;
9-quater) l’ufficio per lo sport;»;
c) all’art. 2, comma 1, lettera a), il n. 13-bis) e’ sostituito
dal seguente: «13-bis) il Dipartimento per le politiche antidroga;»;
d) all’art. 2, comma 1, lettera a), dopo il n. 18) e’ inserito il
seguente: «19) il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita’
del turismo;»;
e) all’art. 5, comma 5, al secondo periodo le parole: «undici
ulteriori unita’» sono sostituite con le parole: «dodici
ulteriori unita’» e al terzo periodo le parole: «undici unita’» sono
sostituite con le parole: «dodici unita’»;
f) l’art. 18-bis e’ sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis (Dipartimento per le politiche antidroga). – 1. Il
Dipartimento per le politiche antidroga e’ la struttura di supporto
per la promozione, il coordinamento ed il raccordo dell’azione di
Governo in materia di politiche antidroga.
2. Il Dipartimento in particolare provvede a promuovere,
indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a contrastare il
diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze
correlate, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
nonche’ a promuovere e realizzare attivita’ di collaborazione con le
pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le
associazioni, le comunita’ terapeutiche, i centri di accoglienza
operanti nel campo della prevenzione, della cura, della
riabilitazione e del reinserimento dei tossicodipendenti provvedendo
alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla
definizione e all’aggiornamento delle metodologie per la rilevazione,
l’elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all’esterno delle
informazioni sulle tossicodipendenze. Il Dipartimento cura la
definizione ed il monitoraggio del piano di azione nazionale
antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia,
definendo e concertando al contempo le forme di coordinamento e le
strategie di intervento con le regioni, le province autonome e le
organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo
intese in sede di Conferenza unificata. Cura, inoltre, l’attivita’ di
informazione e comunicazione istituzionale del Governo in materia di
politiche antidroga. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce,
cosi’ come previsto dagli indirizzi europei in materia,
all’evidenziazione dei rischi e delle possibili conseguenze rilevanti
per la salute della popolazione derivanti dalla circolazione delle
sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo
dell’andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati
richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti
nel settore. Promuove, finanzia e coordina attivita’ di studio,
ricerca e prevenzione nel campo dell’incidentalita’ correlata all’uso
di droga e alcol.
3. Nell’ambito del Dipartimento opera l’osservatorio permanente
italiano sulle droghe e sulle tossicodipendenze, come previsto
dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e
successive modifiche, che cura la raccolta, anche provvedendo al
coordinamento dei flussi di dati dalle amministrazioni interessate,
l’elaborazione e l’interpretazione di dati statistico-epidemiologici,
farmacologico-clinici, psicosociali e di documentazione sul consumo,
l’abuso, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e
psicotrope, provvede alle esigenze informative e di documentazione.
4. Il Dipartimento si articola in non piu’ di due uffici e in non
piu’ di quattro servizi.»;
g) dopo l’art. 18-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 18-ter (Dipartimento per le politiche della famiglia). – 1.
Il Dipartimento per le politiche della famiglia e’ la struttura di
supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo
volte ad assicurare l’attuazione delle politiche in favore della
famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della
famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali.
2. Il Dipartimento cura, avvalendosi dell’Osservatorio nazionale
sulla famiglia ed attraverso la redazione del Piano nazionale per la
famiglia, l’elaborazione e il coordinamento delle politiche
nazionali, regionali e locali per la famiglia e ne assicura il
monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle
risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, al
finanziamento delle politiche per la famiglia; promuove e coordina le
azioni del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a
sostenere la maternita’ e la paternita’; promuove intese in sede di
Conferenza unificata relative, tra l’altro, allo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei
consultori familiari, alla qualificazione del lavoro delle assistenti
familiari, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie
numerose; promuove, incentiva e finanzia le iniziative di
conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia;
promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni
giuridiche familiari e di adozioni nazionali ed internazionali; cura
l’attivita’ di informazione e di comunicazioni istituzionale in
materia di politiche per la famiglia; assicura la presenza del
Governo negli organismi nazionali, comunitari e internazionali
competenti in materia di tutela della famiglia; fornisce supporto,
unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato
competenti, all’attivita’ dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia
e l’adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per
l’infanzia e l’adolescenza.
3. Il Dipartimento si articola in non piu’ di due uffici e in non
piu’ di quattro servizi. Presso il Dipartimento opera, inoltre, la
segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali,
disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2007, n. 108.
«Art. 18-quater (Dipartimento della gioventu’). – 1. Il
Dipartimento della gioventu’ e’ la struttura di supporto per la
promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare
l’attuazione delle politiche in favore della gioventu’.
2. Il Dipartimento, in particolare, provvede agli adempimenti
giuridici e amministrativi, allo studio e all’istruttoria degli atti
concernenti l’esercizio delle funzioni in materia di gioventu’, con
particolare riguardo all’affermazione dei diritti dei giovani
all’espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei
loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; alla
promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e
all’innovazione tecnologica, nonche’ alla promozione e al sostegno
del lavoro e dell’imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno
delle attivita’ creative e delle iniziative culturali e di spettacolo
dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi
culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell’accesso dei
giovani ai progetti, programmi e finanziamenti internazionali e
comunitari; alla gestione del Fondo per le politiche giovanili,
istituito dall’art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248; alla gestione del Fondo di cui all’art. 1, comma 556, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; alla
gestione del Fondo di cui all’art. 1, commi 72, 73 e 74, della legge
24 dicembre 2007, n. 247; alla gestione delle risorse comunitarie per
la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro
della normativa vigente e negli ambiti di competenza di cui al
presente articolo; alla rappresentanza del Governo negli organismi
internazionali e comunitari istituiti in materia di politiche
giovanili.
3. Il Dipartimento si articola in non piu’ di due uffici e in non
piu’ di quattro servizi.»;
h) all’art. 19, comma 2, il terzo periodo e’ soppresso;
i) all’art. 21 dopo il comma 4 e’ inserito il seguente comma:
«4-bis. Il Dipartimento si avvale del contingente di personale di
cui alla tabella B, allegata al decreto del Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 2008,
assegnato al Dipartimento medesimo in relazione al trasferimento
delle funzioni e dei compiti gia’ attribuiti all’Alto commissario per
la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme
di illecito, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 2 ottobre 2008.»;
l) l’art. 23-bis e’ sostituito dal seguente:
«Art. 23-bis (Ufficio per lo sport). – 1. L’Ufficio per lo sport e’
la struttura di supporto per l’esercizio delle funzioni in materia di
sport. L’Ufficio provvede agli adempimenti giuridici ed
amministrativi, allo studio, all’istruttoria degli atti concernenti
l’assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina ed attua
iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport;
cura i rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno
competenza in materia di sport, con particolare riguardo all’Unione
europea, al Consiglio d’Europa, all’UNESCO e all’Agenzia mondiale
antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti
operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza
in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport;
esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI)
e, unitamente al Ministero per i beni e le attivita’ culturali in
relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo
sull’Istituto per il credito sportivo.
2. L’Ufficio per lo sport si articola in non piu’ di due servizi.»;
m) dopo l’art. 35 e’ inserito il seguente:
«Art. 36 (Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita’ del
turismo). – 1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita’
del turismo e’ la struttura di supporto delle politiche del Governo
nell’area funzionale relativa al settore turismo ed e’ organizzato
secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 2009, citato nelle premesse.
2. Il Dipartimento si articola in non piu’ di due uffici ed in non
piu’ di nove servizi.».

Art. 3

Rideterminazione delle dotazioni organiche

1. Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, in
relazione a quanto disposto dai decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri 31 gennaio 2007, 4 maggio 2007 e 22 ottobre 2007, citati
in premessa, e dal presente decreto, le dotazioni organiche del
personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
previste dalle tabelle B e C allegate al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 aprile 2006, sono rideterminate secondo
quanto previsto dalle tabelle A e B allegate al presente decreto, di
cui formano parte integrante.
2. Resta salvo quanto disposto, ai sensi dell’art. 1, comma 25-bis,
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dai citati decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, 4 maggio
2007 e 22 ottobre 2007, circa il mantenimento dello stato giuridico
ed economico in godimento da parte del personale dirigenziale
trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale
rimane, pertanto, inquadrato nei rispettivi ruoli provvisori
istituiti con i decreti del Segretario generale 11 luglio 2007, 19
ottobre 2007 e 12 febbraio 2008, citati nelle premesse.

Art. 4

Disposizioni transitorie

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto sono adottati, per le strutture di cui all’art. 2, comma 1,
lettere a), b), c), i decreti di organizzazione interna ai sensi
dell’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 luglio 2002 e successive modifiche.
2. Fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 1,
l’organizzazione delle strutture di cui al medesimo comma resta
disciplinata dai decreti organizzativi relativi alle strutture di
missione citate in premessa.

Art. 5 Oneri 1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi oneri a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 2009 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Sottosegretario di Stato Letta Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2009 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 62

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-30&task=dettaglio&numgu=302&redaz=09A15279&tmstp=1262593690495

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2009 Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 3 del 5-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 aprile 1995, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi
nel bacino idrografico del fiume Sarno fino al 31 dicembre 1995;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 gennaio 2009, con il quale il predetto stato di emergenza e’ stato
da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2009;
Ravvisata la necessita’ di mantenere l’assetto straordinario e
derogatorio per un limitato arco temporale, al fine di consentire il
rapido espletamento degli adempimenti correlati al definitivo rientro
nell’ordinario;
Vista la nota dell’11 dicembre 2009 del commissario delegato per il
superamento dell’emergenza socio-economico-ambientale del bacino
idrografico del fiume Sarno;
Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste,
e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art.
5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello
stato di emergenza;
Acquisita l’intesa con la regione Campania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 17 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine alla
situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino
idrografico del fiume Sarno e’ prorogato fino al 31 marzo 2010.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Milano, 18 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-05&task=dettaglio&numgu=3&redaz=09A15598&tmstp=1262936290049