ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2010 Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 19 del 25-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l’art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel
quale si dispone che agli interventi all’estero del Dipartimento
della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all’art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
gennaio 2010 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza
nel territorio della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12
gennaio 2010;
Considerato che il sisma che ha colpito il territorio della
Repubblica di Haiti ha determinando la morte di circa un milione di
persone, nonche’ la distruzione di citta’ e villaggi, unitamente al
completo isolamento di numerose zone del paese;
Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attivita’ di
assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi
di particolare gravita’;
Ritenuta l’ineludibile esigenza di assicurare l’urgente attivazione
di interventi in deroga all’ordinamento giuridico vigente, a seguito
della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 4,
comma 2, della legge 26 luglio 2005, n.152;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Nel quadro delle iniziative da adottare in favore della
Repubblica popolare di Haiti, per fronteggiare in un contesto di
necessaria solidarieta’ internazionale la situazione di criticita’
indicata in premessa, il Sottosegretario di Stato di cui all’art. 15,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, e’ incaricato
del coordinamento delle attivita’ adottate dalle amministrazioni ed
enti statali in sostegno della popolazione colpita dagli eventi
sismici del 12 gennaio 2010. A tal fine si avvale del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
anche in raccordo con organismi internazionali, ed effettua i
necessari interventi di carattere umanitario utili a consentire il
soccorso alla popolazione, avvalendosi delle risorse umane e
materiali all’uopo necessarie.
2. Per le medesime finalita’ il Dipartimento della protezione
civile e’ autorizzato in via d’urgenza a stipulare contratti, anche a
trattativa privata ovvero con affidamenti diretti, per la pronta
acquisizione di forniture di beni e servizi idonei a garantire il
piu’ celere perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonche’
a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in
favore del personale inviato in missione all’estero.

Art. 2 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attivita’ negoziali, il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato a derogare, se necessario e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 124, 125, 128, 130, 132, 141, e 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 1. Il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita’ da destinare all’attuazione delle iniziative finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica di Haiti anche coerentemente con le relative finalizzazioni, se esistenti, e sempreche’ concretamente realizzabili. In particolare, il Dipartimento e’ autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni tipo di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, anche mediante la fornitura di beni, servizi e la realizzazione di opere. 2. Le risorse di cui al comma 1, possono affluire al Fondo della protezione civile anche attraverso un conto corrente bancario allo scopo aperto dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente agli interessi attivi maturati sulla relativa giacenza. I predetti interessi attivi sono utilizzati dal Dipartimento della protezione civile per le medesime finalita’ cui sono destinate le risorse stesse. L’individuazione dell’Istituto bancario presso cui aprire il predetto conto e’ effettuata in termini di somma urgenza mediante gara informale con la raccolta di almeno tre offerte da parte di Istituti di primario rilievo nazionale. 3. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nel territorio della Repubblica di Haiti si applicano le disposizioni di cui all’art. 22 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza, quantificati in euro 5 milioni, si provvede a valere sul Fondo di protezione civile che verra’ appositamente reintegrato dal Ministero dell’economia e delle finanze. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-25&task=dettaglio&numgu=19&redaz=10A00773&tmstp=1265007121430

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2010 Dichiarazione dello stato di emergenza conseguente all’eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 23 del 29-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l’art. 44-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;
Considerata la situazione di grave criticita’ conseguente al
sovrappopolamento del sistema carcerario nazionale, causato
dall’inadeguatezza delle strutture che ospitano gli istituti di pena;
Considerato che, la predetta situazione di criticita’ determina un
grave rischio per la salute e l’incolumita’ dei soggetti detenuti
presso gli istituti di pena;
Ravvisata la necessita’ di procedere, in termini di somma urgenza
all’immediato avvio di interventi volti alla realizzazione di nuove
infrastrutture carcerarie e l’aumento della capienza di quelle
esistenti, al fine di assicurare la tutela della salute e la
sicurezza dei detenuti, garantendo una migliore condizione di vita
degli stessi e la funzione rieducativa della pena;
Tenuto conto che tali interventi, per il carattere di
straordinarieta’ e di somma urgenza che rivestono, devono essere
assunti anche nell’esercizio di poteri in deroga alla normativa
vigente;
Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per la dichiarazione dello stato di emergenza;
Sentito il Ministro della giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 gennaio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ dichiarato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di
emergenza conseguente all’eccessivo affollamento degli istituti
penitenziari presenti sul territorio nazionale.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-29&task=dettaglio&numgu=23&redaz=10A00835&tmstp=1265008577851

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2010, n. 4 * 05/02/2010 Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 28 del 4-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere
all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e
confiscati determinate dall’eccezionale incremento delle procedure
penali e di prevenzione relative al sequestro ed alla confisca di
beni sottratti alla criminalita’ organizzata, aggravate
dall’eccezionale numero di beni gia’ confiscati e non ancora
destinati a finalita’ istituzionali e di utilita’ sociale;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di
istituire un organismo che assicuri l’unitaria ed efficace
amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle
organizzazioni mafiose, anche attraverso uno stabile raccordo con
l’autorita’ giudiziaria e le amministrazioni interessate, al fine di
garantire un rapido utilizzo di tali beni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia e
dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata
1. E’ istituita l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata, di seguito denominata: «Agenzia».
2. L’Agenzia ha personalita’ giuridica di diritto pubblico ed e’
dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale
in Reggio Calabria ed e’ posta sotto la vigilanza del Ministro
dell’interno.
3. All’Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e
confiscati alla criminalita’ organizzata, di cui all’articolo
2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575;
acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti
di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi
procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e
dell’utilizzo dei beni; programmazione dell’assegnazione e della
destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonche’
delle criticita’ relative alla fase di assegnazione e destinazione;
b) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del
procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni;
c) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei
procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si
applica l’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni;
d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito
del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito al
procedimento penale per i delitti di cui all’articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si
applica l’articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, e
successive modificazioni;
f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la
tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche
attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

Art. 2 Organi dell’Agenzia 1. Sono organi dell’Agenzia: a) il Direttore; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei revisori. 2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed e’ collocato in posizione di fuori ruolo. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. 3. Il Consiglio direttivo e’ presieduto dal Direttore dell’Agenzia ed e’ composto: a) da un rappresentante del Ministero dell’interno; b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia; d) dal Direttore dell’Agenzia del demanio o da un suo delegato. 4. Il Ministro dell’interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3. 5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, e’ nominato con decreto del Ministro dell’interno fra gli iscritti all’albo ufficiale dei revisori dei conti. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell’economia e delle finanze. 6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell’Agenzia.

Art. 3

Attribuzioni degli organi dell’Agenzia

1. Il Direttore dell’Agenzia ne assume la rappresentanza legale,
puo’ nominare uno o piu’ delegati, convoca il Consiglio direttivo e
stabilisce l’ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresi’,
all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal
Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al
Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consultivo. Il
Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell’interno e della
giustizia e presenta una relazione semestrale sull’attivita’ svolta
dall’Agenzia, fermo restando quanto previsto dall’articolo
2-duodecies, comma 4, ultimo periodo, della legge 31 maggio 1965, n.
575.
2. L’Agenzia provvede all’amministrazione dei beni sequestrati e
confiscati e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni
confiscati per le prioritarie finalita’ istituzionali e sociali,
secondo le modalita’ indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni. Nelle ipotesi eccezionali previste dalle
norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando
il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non
destinabile o non alienabile, l’Agenzia, con delibera del Consiglio
direttivo, adotta, altresi’, i provvedimenti di vendita, distruzione
o demolizione, secondo le modalita’ previste dalla medesima legge n.
575 del 1965.
3. L’Agenzia per le attivita’ connesse all’amministrazione e alla
destinazione dei beni sequestrati e confiscati puo’ avvalersi, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture
territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di
supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre
amministrazioni, enti o associazioni.
4. L’Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:
a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di
amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e
confiscati;
b) programma l’assegnazione e la destinazione dei beni in
previsione della confisca;
c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;
d) richiede la modifica della destinazione d’uso del bene
confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo
utilizzo per finalita’ istituzionali o sociali, anche in deroga agli
strumenti urbanistici;
e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
f) verifica l’utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli
enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di
destinazione;
g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel
caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalita’
indicate;
h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche
amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed
associazioni per le finalita’ del presente decreto;
i) provvede all’eventuale istituzione, in relazione a particolari
esigenze, di sedi secondarie;
l) adotta un regolamento di organizzazione interna.
5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a
partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche,
centrali e locali, dell’autorita’ giudiziaria, di enti ed
associazioni di volta in volta interessati.
6. Il collegio dei revisori provvede:
a) al riscontro degli atti di gestione;
b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto
consuntivo, redigendo apposite relazioni;
c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.

Art. 4

Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o piu’ regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, sono disciplinati:
a) l’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e
strumentali per il funzionamento dell’Agenzia;
b) la contabilita’ finanziaria ed economico patrimoniale relativa
alla gestione dell’Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria
e contabile dalle attivita’ di amministrazione e custodia dei beni
sequestrati e confiscati;
c) le comunicazioni, anche telematiche, tra l’Agenzia e
l’Autorita’ giudiziaria, nonche’ i flussi informativi necessari per
l’esercizio dei compiti attribuiti all’Agenzia, anche in relazione ai
procedimenti penali e di prevenzione di cui all’articolo 1, comma 3,
lettere b), c), d) ed e), pendenti alla data di entrata in vigore del
regolamento.
2. I rapporti tra l’Agenzia e Agenzia del demanio per
l’amministrazione e la custodia dei beni confiscati, di cui
all’articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), sono disciplinati mediante
apposita convenzione non onerosa.
3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento,
ovvero, quando piu’ di uno, dell’ultimo dei regolamenti di cui al
comma 1, l’Agenzia per l’assolvimento dei suoi compiti puo’ avvalersi
di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie
fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.
4. L’Agenzia e’ inserita nella Tabella A allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

Art. 5

Disposizioni sull’attivita’ dell’Agenzia
e rapporti con l’autorita’ giudiziaria

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2-sexies:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Con il
provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli
articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla
procedura e affida all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata l’amministrazione giudiziaria. L’Agenzia viene immessa
nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della
polizia giudiziaria. L’Agenzia ha il compito di provvedere alla
custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni
sequestrati anche nel corso dell’intero procedimento, anche al fine
di incrementare, se possibile, la redditivita’ dei beni. Al fine di
consentire la verifica dell’andamento dell’amministrazione l’Agenzia
trasmette al tribunale periodiche relazioni.»;
2) al comma 2 il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:
«L’Agenzia puo’ farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilita’,
da tecnici o da altre persone retribuite.»;
3) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’Agenzia si
avvale, ove possibile, di coadiutori ed esperti scelti tra gli
iscritti nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari e non
puo’ avvalersi di persone nei cui confronti il provvedimento e’ stato
disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse
conviventi, ne’ delle persone condannate ad una pena che importi
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di coloro cui
sia stata irrogata una misura di prevenzione.»;
4) il comma 4 e’ abrogato;
5) il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente: «4-bis. Nel caso
in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, l’Agenzia di cui al
comma 1 si avvale preferibilmente di persone scelte nella sezione di
esperti in gestione aziendale dell’Albo nazionale degli
amministratori giudiziari. L’Agenzia deve presentare al tribunale,
entro sei mesi dall’affidamento dell’amministrazione, una relazione
particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei
beni aziendali sequestrati, nonche’ sullo stato dell’attivita’
aziendale. Il tribunale, sentiti l’Agenzia e il pubblico ministero,
ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell’impresa, approva
il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di
gestione dell’impresa.»;
6) al comma 4-ter le parole: «l’amministratore giudiziario»
sono sostituite dalle seguenti: «l’Agenzia»;
7) al comma 4-quinquies, primo periodo, le parole: «con la
nomina di un amministratore giudiziario» sono soppresse;
b) all’articolo 2-septies:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. L’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata puo’ stare in
giudizio, contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi,
fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri
atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei
terzi, previo nulla osta del giudice delegato.»;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. L’Agenzia deve
presentare al giudice delegato, entro tre mesi dall’affidamento, una
relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla
consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza
stabilita dal giudice, una relazione periodica sull’amministrazione,
esibendo, se richiesta, i documenti giustificativi; deve altresi’
segnalare al giudice delegato l’esistenza di altri beni, che
potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuta a
conoscenza nel corso della gestione.»;
3) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’Agenzia adotta
tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la
tempestiva destinazione dei beni confiscati. A tale fine richiede
alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono
necessari, previa comunicazione al giudice delegato.»;
4) il comma 4 e’ abrogato;
c) all’articolo 2-octies:
1) al comma 1 le parole: «dall’amministratore» sono sostituite
dalle seguenti: «dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata» e le parole: «da lui» sono sostituite dalle seguenti:
«da essa»;
2) al comma 3 le parole: «all’amministratore» sono sostituite
dalle seguenti: «all’Agenzia» e le parole: «da lui» sono sostitute
dalle seguenti: «da essa»;
3) al comma 4 le parole: «e del trattamento di cui al comma 4
dell’articolo 2-septies» sono soppresse;
4) al comma 5 la parola: «concede» e’ sostituita dalle
seguenti: «dispone entro cinque giorni» e le parole:
«dell’amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Agenzia»;
5) al comma 6 le parole: «all’amministratore» sono sostituite
dalle seguenti: «all’Agenzia»;
6) al comma 7 le parole: «l’amministratore» sono sostituite
dalle seguenti: «l’Agenzia»;
d) all’articolo 2-nonies:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «nonche’» sono
inserite le seguenti: «all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata e», dopo la parola: «prefetto» sono inserite le seguenti:
«territorialmente competente» e le parole «e al Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell’interno» sono soppresse;
2) il comma 2 e’ abrogato;
3) al comma 3, le parole: «L’amministratore» sono sostituite
dalle seguenti: «L’Agenzia»;
e) all’articolo 2-decies:
1) i commi 1 e 2 sono sostituti dai seguenti:
«1. Ferma la competenza dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita’ organizzata di cui agli articoli 2-nonies e
2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni
aziendali e’ effettuata con provvedimento del direttore dell’Agenzia,
previa delibera del Consiglio direttivo, sulla base della stima del
valore risultante dalla relazione di cui all’articolo 2-septies,
comma 2, della presente legge e da altri atti giudiziari, salvo che
sia ritenuta necessaria dall’Agenzia una nuova stima.
2. L’Agenzia provvede entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 2-nonies, prorogabili
di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente
complesse, all’adozione del provvedimento di destinazione. Anche
prima dell’adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela
dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del
codice civile.»;
2) il comma 3 e’ abrogato;
f) all’articolo 2-undecies:
1) al comma 1:
1.1) nell’alinea, le parole: «L’amministratore» sono
sostituite dalle seguenti: «L’Agenzia nazionale per l’amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata»;
1.2) alla lettera b), il secondo periodo e’ sostituito dal
seguente: «Se la procedura di vendita e’ antieconomica l’Agenzia
dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene.»;
2) al comma 2, lettera b), dopo la parola: «trasferiti» sono
inserite le seguenti: «con provvedimento dell’Agenzia» e l’ultimo
periodo e’ sostituito dal seguente: «Se entro un anno l’ente
territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia
dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un
commissario con poteri sostitutivi.»;
3) al comma 2, lettera c), in fine, e’ aggiunto il seguente
periodo: «Se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla
destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento
ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;
4) al comma 2-bis dopo le parole: «sono destinati» sono
inserite le seguenti: «con provvedimento dell’Agenzia»;
5) al comma 3:
5.1) alla lettera a), dopo le parole: «all’affitto» sono
inserite le seguenti: «con provvedimento dell’Agenzia» e le parole:
«previa valutazione del competente ufficio del territorio del
Ministero delle finanze,» sono soppresse;
5.2) alla lettera b), le parole: «del competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle
seguenti: «eseguita dall’Agenzia» e le parole: «da parte del
Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «da parte
dell’Agenzia»;
6) al primo periodo del comma 3-bis:
6.1) le parole: «I beni mobili iscritti in pubblici registri»
sono sostituite dalle seguenti: «I beni mobili, anche iscritti in
pubblici registri»;
6.2) dopo le parole: «essere affidati» sono inserite le
seguenti: «all’Agenzia o»;
7) al comma 4:
7.1) dopo la parola: «provvede» e’ inserita la seguente:
«l’Agenzia»;
7.2) le parole da: «previo parere» fino a «2-decies» sono
soppresse;
7.3) le parole: «Il dirigente del competente ufficio
dell’Agenzia del demanio» sono sostituite dalle seguenti:
«L’Agenzia»;
8) al comma 6 le parole: «L’amministrazione delle finanze» sono
sostituite dalle seguenti: «L’Agenzia»;
g) all’articolo 2-duodecies, comma 4, le parole: «dei beni
sequestrati e confiscati.» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni
sequestrati e confiscati, nonche’ la trasmissione dei medesimi dati
all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata.».
2. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente:
«4-bis. Ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4
del presente articolo, relativi ai procedimenti per i delitti di cui
all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si
applicano le disposizioni in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli
articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni. Le medesime disposizioni si
applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e
confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti
diversi da quelli di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un
amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa
dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.».

Art. 6 Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e al codice penale 1. All’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla ‘ndrangheta». 2. All’articolo 416-bis, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla ‘ndrangheta».

Art. 7 Disciplina transitoria 1. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto: a) la dotazione organica dell’Agenzia e’ determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unita’, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, e’ assegnato all’Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza; b) il Direttore dell’Agenzia, nei limiti della dotazione organica, e’ autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operativita’ dell’Agenzia. 2. A decorrere dalla nomina di cui all’articolo 2, comma 2, cessa l’attivita’ del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie gia’ attribuite allo stesso Commissario, nonche’, nell’ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione gia’ occupata presso il Commissario. L’Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L’Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 10, puo’ avvalersi di esperti e collaboratori esterni. 3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando piu’ di uno, dell’ultimo dei regolamenti previsti dall’articolo 4, ai procedimenti di cui all’articolo 1, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 1, comma 3, pendenti alla stessa data.

Art. 8

Rappresentanza in giudizio

1. All’Agenzia si applica l’articolo 1 del testo unico delle leggi
e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e nell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 9 Foro esclusivo 1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del presente decreto, ivi incluse quelle cautelari, e’ competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d’ufficio. 2. Nelle controversie di cui al comma 1, l’Agenzia e’ domiciliata presso l’Avvocatura generale dello Stato.

Art. 10 Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, pari a 3,4 milioni di euro per l’anno 2010 e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l’anno 2010 e 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, nonche’ quanto a 150 mila euro per l’anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 11 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 4 febbraio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell’interno Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-04&task=dettaglio&numgu=28&redaz=010G0020&tmstp=1265703815517

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Bovolenta e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 30 del 6-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Bovolenta (Padova); Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di Bovolenta (Padova) e’ sciolto.

Art. 2

Il dott. Alessandro Sallusto e’ nominato commissario straordinario
per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-06&task=dettaglio&numgu=30&redaz=10A01409&tmstp=1265704795734