REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2009, n. 160

Regolamento per la definizione delle modalita’ per la concessione dei finanziamenti ai progetti relativi all’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 6 del 6-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 1° luglio 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena) ed in particolare l’art. 19 riguardante l’assegnazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia dei contributi annui statali di cui all’art. 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), per il sostegno di progetti relativi all’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione; Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2009, n. 790 con la quale e’ stato approvato in via preliminare il «Regolamento per la definizione delle modalita’ per la concessione dei finanziamenti ai progetti relativi all’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26», e ne stato disposto l’invio al consiglio regionale per l’acquisizione del necessario parere della commissione consiliare competente; Visto il parere favorevole espresso dalla VI Commissione permanente del Consiglio regionale nella seduta del giorno 12 maggio 2009; Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2009, n. 1241 con la quale e’ stato approvato in via definitiva il regolamento di cui trattasi; Visto il decreto n. 2219/CULT del 18 giugno 2009, con cui il Direttore centrale istruzione, formazione e cultura ha provveduto, in applicazione dell’art. 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Friuli-Venezia Giulia – legge finanziaria 2004), a correggere due errori materiali rilevati nel testo del Regolamento medesimo, come approvato con la sopraindicata deliberazione 28 maggio 2009, n. 1241; Visto l’art. 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Decreta: 1. E’ emanato il «Regolamento per la definizione delle modalita’ per la concessione dei finanziamenti ai progetti relativi all’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservarlo come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-06&task=dettaglio&numgu=6&redaz=009R0549&tmstp=1265708968146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Cava de’ Tirreni e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 33 del 10-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio
2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cava de’
Tirreni (Salerno);
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 31 dicembre
2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per
far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Cava de’ Tirreni (Salerno) e’ sciolto.

Art. 2 Il dott. Salvatore Grillo e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 22 gennaio 2010 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-10&task=dettaglio&numgu=33&redaz=10A01671&tmstp=1265964604206

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 maggio 2009, n. 140

Regolamento recante disposizioni per l’autorizzazione e la vigilanza delle attivita’ dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa), in attuazione del regolamento (CE) 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del Feaga e del Feasr.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 7 del 13-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 23
del 10 giugno 2009)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della commissione del 21
giugno 2006, recante modalita’ di applicazione del Regolamento (CE)
n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento
degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei
conti del FEAGA e del FEASR ed in particolare la lettera c),
dell’Allegato I, contenente i criteri per il riconoscimento degli
organismi pagatori che prevede le condizioni che devono essere
soddisfatte nel caso in cui l’organismo pagatore deleghi compiti ad
altri organismi;
Visto l’art. 3-bis, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165, recante «Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell’art. 11, della legge
15 marzo 1997, n. 59» che prevede che gli organismi pagatori possano
incaricare i centri autorizzati di assistenza agricola (Caa), con
apposita convenzione, di svolgere attivita’ di assistenza agli
agricoltori, ai sensi e per gli effetti di cui al punto 4
dell’allegato al regolamento (CE) n. 1663/1995, abrogato e sostituito
dal regolamento (CE) 885/2006;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001, che definisce i
requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attivita’ dei
centri autorizzati di assistenza agricola;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali del 27 marzo 2008, recante «Riforma dei centri
autorizzati di assistenza agricola» che ha ridefinito i requisiti
oggettivi e soggettivi per lo svolgimento delle attivita’ dei centri
autorizzati di assistenza agricola (Caa) e che abroga il precedente
decreto ministeriale del 27 marzo 2001;
Considerato che il proprio decreto 24 luglio 2002, n. 0221/Pres.,
recante «Regolamento per l’abilitazione e la vigilanza dei centri
autorizzati di assistenza agricola, in attuazione del regolamento
(CE) 1663/1995 della commissione del 7 luglio 1995. Approvazione»,
non risulta conforme alla nuova disciplina comunitaria e nazionale in
materia;
Ritenuto opportuno e necessario definire le disposizioni per
l’autorizzazione e per la vigilanza dei Caa in attuazione del
regolamento (CE) n. 885/2006 e in conformita’ del decreto legislativo
n. 165/1999 e del decreto ministeriale 27 marzo 2008;
Considerato che i Caa, in conformita’ dell’art. 3-bis, del
decreto legislativo n. 165/1999, svolgono le seguenti attivita’ di
assistenza agli agricoltori:
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di
coltivazione e di produzione, nelle domande di ammissione ai benefici
comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarita’
formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema
informativo attraverso le procedure del SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN al fine della
consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri
associati;
Considerato che spetta alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano la verifica dei requisiti minimi di garanzia e
funzionamento ai fini dell’autorizzazione all’esercizio delle
attivita’ di Caa all’interno del proprio territorio, nonche’ la
vigilanza sugli stessi;
Ritenuto di emanare un «regolamento recante disposizioni per
l’autorizzazione e la vigilanza delle attivita’ dei centri
autorizzati di assistenza agricola (Caa), in attuazione del
regolamento (CE) 885/2006 della commissione, del 21 giugno 2006,
recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005
del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi
pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e
del FEASR»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2009, n.
1109, con cui e’ stato approvato il regolamento recante disposizioni
per l’autorizzazione e la vigilanza delle attivita’ dei centri
autorizzati di assistenza agricola (Caa), in attuazione del
regolamento (CE) 885/2006 della commissione, del 21 giugno 2006,
recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005
del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi
pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e
del FEASR;
Visto il decreto del direttore centrale risorse agricole,
naturali e forestali n. 934 del 22 maggio 2009, con cui, ai sensi
dell’art. 7, comma 34, della legge regionale n. 26 gennaio 2004, n. 1
«Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria
2004)», e’ stata apportata la correzione di un errore materiale alla
lettera c), del comma 12, dell’art. 6, del Regolamento approvato
dalla Giunta regionale con deliberazione 14 maggio 2009, n. 1109;
Visto l’art. 14, della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17
(Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12,
dello statuto di autonomia) e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’art. 42, dello statuto di autonomia della Regione;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento recante disposizioni per
l’autorizzazione e la vigilanza delle attivita’ dei centri
autorizzati di assistenza agricola (Caa), in attuazione del
regolamento (CE) 885/2006 della commissione, del 21 giugno 2006,
recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005
del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi
pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e
del FEASR» allegato al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-13&task=dettaglio&numgu=7&redaz=009R0637&tmstp=1266393355568

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2009 Deroga al limite del 20% di cui al comma 8, dell’articolo 77-quater del decreto-legge n. 112/2008, per l’Istituto nazionale dei tumori Fondazione «G. Pascale»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 44 del 23-2-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, riguardante l’istituzione del regime di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, concernente l’individuazione delle unita’ previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato; Visto in particolare, l’art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista; Visto l’art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha esteso l’applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997 anche alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, comprese le aziende ospedaliero-universitarie di cui all’art. 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i policlinici universitari a gestione diretta, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli istituti zooprofilattici sperimentali e alle agenzie sanitarie regionali; Visto in particolare, il comma 8, dell’art. 77-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha previsto l’apertura di nuove contabilita’ speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilita’ speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilita’ speciali per spese correnti e per spese capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento; Considerato che il comma 8, dell’art. 77-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che, su richiesta delle regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilita’ speciali; Considerato che la Regione Campania con nota n. 3556/SP del 27 agosto 2009 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento per un totale complessivo di euro 28.043.043,89; Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla nota della Regione Campania n. 4379/SP del 21 ottobre 2009, riferita all’Istituto nazionale dei tumori Fondazione «G. Pascale», emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga; Ritenuta l’opportunita’ di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alla struttura sanitaria della Regione Campania correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dall’Istituto tesoriere; Vista la nota in data 17 dicembre 2009 del Ministro dell’economia e delle finanze, con la quale si propone di assentire alla richiesta di deroga al predetto limite per l’Istituto nazionale dei tumori Fondazione «G. Pascale»; Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Per i motivi di cui alle premesse, la struttura sanitaria della Regione Campania «Istituto nazionale dei tumori Fondazione "G. Pascale”», e’ autorizzata ad utilizzare nel corso del 2009 l’intero importo delle giacenze esistenti al 31 dicembre 2008, in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell’art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque soggette a vincoli di indisponibilita’ e restano a disposizione di giustizia. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2009 p. il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2010 Ministeri istituzionali-Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 153

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-23&task=dettaglio&numgu=44&redaz=10A02056&tmstp=1267604573611