REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2009, n. 187

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 22 luglio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive
modifiche ed integrazioni concernente «Disciplina organica
dell’artigianato»;
Visto il proprio decreto 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. (testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a
favore del settore artigiano) emanato in attuazione della citata
legge regionale;
Vista la deliberazione della giunta regionale 24 giugno 2009, n.
1433 con la quale sono individuati i canali contributivi ai quali
applicare le condizioni di cui alla comunicazione della commissione
europea del 17 dicembre 2008 (quadro di riferimento temporaneo
comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso
al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed
economica), e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione della giunta regionale 24 giugno 2009, n.
1438, con cui e’ stato approvato il «Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del presidente della Regione 12 agosto 2005,
n. 0272/Pres. (testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di incentivi a favore del settore artigiano)»;
Rilevata la necessita’ di apportare modifiche al succitato testo
regolamentare alla luce degli approfondimenti tecnici svolti
nell’ambito del confronto con le associazioni di categoria e gli enti
interessati;
Vista la deliberazione della giunta regionale 3 luglio 2009, n.
1527, con cui sono state adottate le modifiche alla summenzionata
deliberazione della giunta regionale n. 1438/2009;
Ritenuto opportuno, per motivi di chiarezza e trasparenza,
emanare un unico testo regolamentare recante le modifiche al citato
proprio decreto n. 0272/Pres./2005 approvate con la deliberazione
della giunta regionale n. 1438/2009 cosi’ come successivamente
modificata con la deliberazione della giunta regionale n. 1527/2009;
Visto il testo del «Regolamento recante modifiche ed integrazioni
al decreto del presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres.
(testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi
a favore del settore artigiano)», predisposto dalla direzione
centrale attivita’ produttive;
Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto
di accesso»;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione
della forma di governo della regione Friuli-Venezia Giulia e del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello statuto di
autonomia), con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera
r);
Visto l’art. 42 dello statuto della Regione Friuli-Venezia
Giulia;
Su conforme deliberazione della giunta regionale 24 giugno 2009,
n. 1438, cosi’ come modificata con deliberazione 3 luglio 2009, n.
1527;

Decreta:

1. E’ emanato l’allegato «Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del presidente della Regione 12 agosto 2005,
n. 0272/Pres. (testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di incentivi a favore del settore artigiano)» nel testo
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE 22 luglio 2009, n. 10 Regolamentazione ed uso degli apparecchi di misurazione della velocita’ (autovelox) sulle strade di proprieta’ regionale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania
n. 48 del 3 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Oggetto

1. La presente legge regolamenta l’installazione e l’utilizzo di
tutti gli apparecchi per la misurazione della velocita’, comunque
denominati, sulle strade di proprieta’ regionale, anche se affidate
in gestione alle province, ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2 Finalita’ 1. Ai fini del corretto utilizzo, gli apparecchi di misurazione della velocita’, devono essere impiegati esclusivamente a scopo preventivo e per indurre una maggiore consapevolezza dell’uso dei mezzi di trasporto. Non e’ consentito l’uso repressivo di tali apparecchi. 2. Per assicurare il perseguimento ottimale delle finalita’ di cui alla presente legge, tutti gli apparecchi di cui al comma 1 devono essere installati esclusivamente a livello stradale, con esclusione di pali per la sopraelevazione e di altri dispositivi che’ possano comportare la mimetizzazione o l’occultamento degli stessi. 3. Per tale motivo la presente legge promuove un uso consapevole degli apparecchi in questione.

Art. 3 Installazione degli apparecchi di misurazione della velocita’ 1. Per la installazione degli apparecchi di misurazione della velocita’ su tutte le strade di proprieta’ regionale e’ necessario il parere preventivo della Regione Campania, giusto il disposto dell’art. 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito dalla legge 1° agosto 2002, n. 168. 2. Il parere di cui al comma 1 e’ espresso dal dirigente dell’area competente per materia della Giunta regionale, previa istruttoria del dirigente di settore competente e nel rispetto delle prescrizioni in materia previste sia dalle norme nazionali che dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente alle strade individuate con decreto del prefetto territorialmente competente in cui e’ ammessa la mancata contestazione delle infrazioni.

Art. 4

Segnalazione degli apparecchi per la misurazione della velocita’

1. In conformita’ dell’art. 142, comma 6-bis, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), le
postazioni di controllo fisse e mobili installate sulla rete stradale
di proprieta’ regionale per il rilevamento della velocita’ devono
essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo
all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, in
base alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice
della strada.
2. In particolare, le postazioni di controllo per il rilevamento
della velocita’ sulla rete stradale devono essere segnalate:
a) per le postazioni fisse con segnali stradali luminosi a
messaggio variabile;
b) per le postazioni mobili con dispositivi di segnalazione
luminosi installati su veicoli.
3. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 2, lettera
a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare; di
dimensioni idonee e colore di fondo propri del tipo di strada sul
quale sono installati. Sul pannello luminoso deve essere riportata
l’iscrizione «controllo elettronico della velocita’» ovvero
«rilevamento elettronico della velocita’», eventualmente integrata
con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che
attua il controllo.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 2,
lettera b), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli
organi di polizia stradale o nella loro disponibilita’. Attraverso
messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di
cui al comma 3. Se installati su autovetture le iscrizioni possono
essere contenute sii una sola riga nella forma sintetica: «controllo
velocita’» ovvero «rilevamento velocita’».
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli
articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 124, 125 e 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 5

Disposizioni inerenti la segnaletica

1. I dispositivi di segnalazione luminosi devono essere
installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene
effettuato il rilevamento della velocita’ in modo da garantirne il
tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita’ locale
predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la’
postazione di rilevamento della velocita’ deve essere valutata in
relazione allo stato dei luoghi; in particolare e’ necessario che non
vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento
intersezioni stradali in quanto queste comportano la ripetizione del
messaggio dopo le stesse.
2. Tra la segnalazione e l’autovelox deve esserci una distanza di
quattro chilometri.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Campania.
22 luglio 2009

BASSOLINO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0619&tmstp=1267688938810

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Trentola Ducenta e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 51 del 3-3-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio
2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Trentola
Ducenta (Caserta);
Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati acquisiti al
protocollo dell’ente, da undici consiglieri sui venti assegnati al
comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Trentola Ducenta (Caserta) e’ sciolto.

Art. 2

Il dott. Gerlando lorio e’ nominato commissario straordinario per
la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 17 febbraio 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-03&task=dettaglio&numgu=51&redaz=10A02579&tmstp=1268639943033

LEGGE 25 febbraio 2010, n. 36 Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 59 del 12-3-2010

testo in vigore dal: 27-3-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: «Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu’ restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorita’ competente a norma dell’articolo 107, comma 1, e’ punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 25 febbraio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1755): Presentato dal Ministro dell’ambiente e tutela del territorio (Prestigiacomo) il 5 agosto 2009. Assegnato alla 13ª comissione (Territorio, ambiente), in sede referente, il 16 settembre 2009, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª. Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 22, 23, 29, 30 settembre 2009. Esaminato in aula ed approvato il 19 novembre 2009. Camera dei deputati (atto n. 2966): Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio), in sede referente, il 24 novembre 2009 con pareri delle commissioni I, II, X e della commissione per le questioni regionali. Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 2, 10 dicembre 2009; il 13 e 20 gennaio 2010. Esaminato in aula il 25 gennaio 2010 ed approvato il 2 febbraio 2010.

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l’efficacia.
Note all’art. 1:
– Il testo dell’art. 137, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88
(S.O.), come modificato dalla presente legge e’ il
seguente:
«Art. 137 (Sanzioni penali). – 1. Chiunque apra o
comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue
industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad
effettuare o mantenere detti scarichi dopo che
l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e’ punito
con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da
millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano
gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le
sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di
sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5
alla parte terza del presente decreto, la pena e’
dell’arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma
5, effettui uno scarico di acque reflue industriali
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e
nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A
dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza
osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre
prescrizioni dell’autorita’ competente a norma degli
articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e’ punito con
l’arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti
l’installazione e la gestione dei controlli in automatico o
l’obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di
cui all’art. 131 e’ punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella
tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue
industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3
o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4
dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
oppure i limiti piu’ restrittivi fissati dalle regioni o
dalle province autonome o dall’Autorita’ competente a norma
dell’art. 107, comma 1, e’ punito con l’arresto fino a due
anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se
sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze
contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si
applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da
seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi’
al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue
urbane che nell’effettuazione dello scarico supera i
valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non
ottempera all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 110,
comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui
all’art. 110, comma 5, si applica la pena dell’arresto da
tre mesi ad un anno o con l’ammenda da tremila euro a
trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e
con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con
l’ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di
rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente
l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto
incaricato del controllo ai fini di cui all’art. 101, commi
3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato,
e’ punito con la pena dell’arresto fino a due anni. Restano
fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati
del controllo anche ai sensi dell’art. 13 della legge n.
689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di
procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle
regioni ai sensi dell’art. 113, comma 3, e’ punito con le
sanzioni di cui all’art. 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato
dall’autorita’ competente ai sensi dell’art. 84, comma 4,
ovvero dell’art. 85, comma 2, e’ punito con l’ammenda da
millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti
dagli articoli 103 e 104 e’ punito con l’arresto sino a tre
anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali
assunte a norma dell’art. 88, commi 1 e 2, dirette ad
assicurare il raggiungimento o il ripristino degli
obiettivi di qualita’ delle acque designate ai sensi
dell’art. 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti
adottati dall’autorita’ competente ai sensi dell’art. 87,
comma 3, e’ punito con l’arresto sino a due anni o con
l’ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi
a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di
navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i
quali e’ imposto il divieto assoluto di sversamento ai
sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia,
salvo che siano in quantita’ tali da essere resi
rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e
biologici, che si verificano naturalmente in mare e purche’
in presenza di preventiva autorizzazione da parte
dell’autorita’ competente.
14. Chiunque effettui l’utilizzazione agronomica di
effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei
frantoi oleari, nonche’ di acque reflue provenienti da
aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui
all’art. 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi
previste, oppure non ottemperi al divieto o all’ordine di
sospensione dell’attivita’ impartito a norma di detto
articolo, e’ punito con l’ammenda da euro millecinquecento
a euro diecimila o con l’arresto fino ad un anno. La stessa
pena si applica a chiunque effettui l’utilizzazione
agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui
alla normativa vigente.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-12&task=dettaglio&numgu=59&redaz=010G0047&tmstp=1268645306888