ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2010 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 64 del 18-3-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010 e n. 3857 del 10 marzo 2010; Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile; Considerato che permane la necessita’ di assicurare la gestione ed il controllo delle pratiche di richiesta contributi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009; Considerato che nelle more della ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, e’ necessario assicurare ogni utile strumento per la assistenza alla popolazione colpita dagli eventi in rassegna, anche tramite l’implementazione della banca dati per la gestione dei nuclei ospitati nell’ambito del progetto CASE, ovvero nei moduli abitativi provvisori, o in altre strutture idonee, a carico di fondi pubblici; Vista la nota del sindaco del comune dell’Aquila del 7 marzo 2010; Vista la nota del Commissario delegato per la ricostruzione del 10 marzo 2010; D’intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Al fine di consentire la continuita’ delle attivita’ di gestione e controllo relative alle domande di contributo per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, il sindaco del comune di L’Aquila e’ autorizzato a continuare ad avvalersi di «Abruzzo Engineering S.c.p.a.» (S.E.D.E.) sulla base di apposita convenzione nel limite massimo di euro 400.000. 2. Al fine di consentire la implementazione e la gestione delle banche dati relative alle attivita’ ricomprese nell’area della assistenza alla popolazione, con particolare riferimento a quelle relative ai progetti C.A.S.E., MAP e Fondo immobiliare, il vice Commissario vicario, sindaco del Comune di L’Aquila, e’ autorizzato ad avvalersi della societa’ Servizio elaborazione dati (S.E.D.) S.p.a. sulla base di una apposita convenzione e nel limite di spesa complessiva di euro 640.000. 3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse individuate dall’art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 marzo 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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LEGGE 22 marzo 2010, n. 41 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 72 del 27-3-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 22 marzo 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1974): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro per lo sviluppo economico (Scajola) il 26 gennaio 2010. Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri delle commissioni lª, 5ª, 14ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 26 gennaio 2010. Esaminato dalla 10ª commissione il 2, 3, 9, 10, 16 e 17 febbraio 2010. Esaminato in aula il 23 febbraio 2010 ed approvato il 24 febbraio 2010. Camera dei deputati (atto n. 3243): Assegnato alla X commissione (Attivita’ produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 25 febbraio 2010 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, V, VIII, XIV e Questioni regionali. Esaminato dalla X commissione il 4, 9, 10 e 1l marzo 2010. Esaminato in aula il 16 marzo 2010 ed approvato il 17 marzo 2010.

Avvertenza:
Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.
20 del 26 gennaio 2010.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 33

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-27&task=dettaglio&numgu=72&redaz=010G0061&tmstp=1270196052483

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 30 Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilita’ di tratte viarie strategiche sul territorio regionale

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 14 del 3-4-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, n. 15 del 12 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita’ 1. 1. Con la presente legge la Regione Liguria, ai sensi dell’art. 117, comma 4, della Costituzione, promuove e disciplina la realizzazione, con il piu’ ampio coinvolgimento delle autonomie locali, delle autostrade e delle infrastrutture ferroviarie regionali, al fine di rendere piu’ efficiente la rete infrastrutturale del territorio ligure. 2. La Regione incentiva, altresi’, la fattibilita’ di tratte viarie strategiche sul territorio regionale.

Art. 2 Definizione di autostrada regionale 1. Per autostrada regionale si intende ogni autostrada o porzione della medesima, come definita all’art. 2, comma 3, lettera A del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni, che non rientri nella rete autostradale o stradale nazionale o di interesse nazionale, che si estenda nel solo territorio regionale ed assolva prevalentemente ad esigenze di mobilita’ di scala regionale. 2. Ai sensi della presente legge hanno altresi’ carattere regionale le tratte autostradali che raccordano autostrade regionali alla rete nazionale ed alla rete di altre Regioni.

Art. 3 Accordi interregionali 1. La Regione, al fine di perseguire la connessione della rete autostradale regionale di cui all’art. 2 con la rete autostradale di Regioni limitrofe, promuove accordi con le Regioni medesime.

Art. 4 Trasferimento di poteri 1. Al fine della realizzazione delle autostrade regionali, la Regione puo’ trasferire i poteri di soggetto con cedente ed aggiudicatore ad un soggetto di diritto pubblico, appositamente costituito o da costituire in forma societaria, che puo’ essere partecipato anche da altre Regioni e dall’Azienda nazionale auto noma delle strade statali (ANAS S.p.A.).

Art. 5 Realizzazione delle autostrade regionali 1. La Regione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione territoriale e della programmazione strategica regionali e dell’intesa generale quadro fra il Governo e la Regione di cui all’art. 161, comma 1, del decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche ed integrazioni promuove la realizzazione delle autostrade regionali di cui all’art. 2, attraverso le opportune intese con gli enti e le amministrazioni locali interessate, tramite il ricorso alla finanza di progetto secondo le disposizioni di cui al citato d.lgs. n. 163/2006 e delle norme di cui alla presente legge. 2. Per la realizzazione delle infrastrutture regionali la Regione predispone lo studio di fattibilita’, verificandone, tra l’altro, la compatibilita’ ambientale, anche avvalendosi di strutture pubbliche o private specializzate e con il coinvolgimento degli enti locali interessati. 3. La Giunta regionale con apposito provvedimento adotta lo studio di fattibilita’ e delibera l’affida mento dell’incarico di redazione del progetto preliminare con le procedure di cui all’art. 6.

Art. 6 Affidamento tramite finanza di progetto 1. La Giunta regionale, per l’attivazione della procedura di finanza di progetto, approva un avviso pubblico nel quale invita i promotori alla presentazione del progetto preliminare, da redigersi sulla base dello studio di fattibilita’ di cui all’art.5. 2. L’avviso di cui al comma 1 determina, in particolare: a) le caratteristiche sommarie dell’opera; b) gli elaborati, i documenti e le analisi occorrenti alla definizione della proposta di finanza di progetto preliminare; c) il valore finanziario presunto del progetto stesso; d) le caratteristiche, le prerogative e gli oneri a carico del promotore; e) il termine entro il quale il progetto deve essere predisposto; f) i parametri ed i punteggi per la selezione del promotore. 3. La Regione acquisisce i necessari pareri e ogni altro atto valutativo previsto dalla normativa vigente sul progetto preliminare individuato ai sensi del comma 1, attraverso apposita conferenza di servizi di cui all’art. 7. 4. Il progetto preliminare, come definito nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’art. 7, costituisce la base di gara per la procedura concorsuale di affidamento della concessione di cui all’art. 8.

Art. 7 Procedura di valutazione ed approvazione del progetto preliminare infrastrutturale 1. Per l’approvazione dei progetti delle infrastrutture di cui agli articoli 2 e 12, nonche’ per l’acquisizione delle intese, degli assensi, dei pareri e di ogni altro atto previsto dalla normativa vigente, la Regione indice apposita conferenza di servizi preliminare di cui all’art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto la valutazione del progetto preliminare redatto a norma dell’art. 6. Il progetto preliminare deve evidenziare, con un adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonche’ le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa dell’opera da realizzare. 2. La conferenza di cui al comma 1 e’ volta a definire le condizioni di fattibilita’ dell’intervento infrastrutturale sotto i diversi profili coinvolti in vista dell’ottenimento, sul progetto definitivo, degli atti approvativi e di assenso prescritti dalla vigente normativa. La conferenza preliminare si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data della conferenza referente. 3. Delle determinazioni assunte nella conferenza di servizi e’ data notizia mediante avviso recante l’indicazione della sede di deposito del progetto preliminare, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a cura della Regione. Dalla data di pubblicazione si applicano le misure di salvaguardia di cui all’art. 11. 4. Alla conferenza di servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, commi 2 e 3, della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modifiche ed integrazioni ove la localizzazione dell’intervento infrastrutturale risulti non conforme alle previsioni dei Piani territoriali di livello regionale e/o provinciale o agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati. 5. Ove le opere di cui al comma 1 siano da assoggettare a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e’ resa nel contesto del procedimento di cui ai commi 6, 7 e 8. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento di conferenza e’ di centocinquanta giorni dalla data della conferenza referente. 6. Nella conferenza di cui al comma 1 l’approvazione del progetto preliminare produce effetto di variazione dei Piani territoriali di livello regionale e/o, provinciale o degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’) e successive modifiche ed integrazioni. 7. Il progetto preliminare e’ valutato a norma dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ed eventualmente modificato sulla base delle determinazioni rese da parte delle Amministrazioni interessate nella conferenza di cui al comma 1. 8. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi deliberante indetta sul progetto preliminare da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale, del patrimonio culturale e alla tutela della salute e della pubblica incolumita’, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza e immigrazione non comporta effetti di silenzio assenso a norma dell’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

Concessione di autostrada regionale

1. La Giunta regionale, sulla base del progetto preliminare, come
definito a seguito della conferenza di servizi di cui all’art. 7,
indice apposita gara per l’affidamento della concessione di
autostrada regionale che ha per oggetto la progettazione definitiva
ed esecutiva e la realizzazione e gestione dell’infrastruttura, ai
sensi della vigente normativa.
2. La Giunta regionale approva apposito schema di convenzione in
cui sono definite le obbligazioni inerenti alla concessione, al fine
di:
a) disciplinare i rapporti giuridici, economici, finanziari e
patrimoniali tra la Regione ed il soggetto concessionario;
b) raccordare i rapporti intercorrenti tra la Regione ed il
concessionario con gli eventuali rapporti da stabilirsi tra il
concessionario stesso ed i concessionari di autostrade nazionali e
regionali con le quali occorra stabilire connessioni dirette.
3. Al fine di consentire al concessionario il perseguimento
dell’equilibrio economico dei costi sostenuti per la realizzazione
dell’infrastruttura, la durata della concessione puo’ essere fissata
per un periodo superiore a trenta anni, in ragione del rapporto tra
il costo stimato di realizzazione dell’opera e la redditivita’ attesa
dalla sua gestione.
4. La Giunta regionale esercita nei confronti dei soggetti
concessionari funzioni di controllo e di vigilanza in relazione alla
realizzazione dell’infrastruttura, delle opere complementari e
correlate e comunque sul rispetto di quanto previsto nell’atto di
concessione.
5. Le autostrade regionali realizzate ai sensi della presente
legge sono acquisite ai beni del demanio regionale ai sensi della
legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione,
gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale) e
successive modifiche ed integrazioni.
6. Alla scadenza della concessione l’infrastruttura autostradale
regionale torna nella disponibilita’ del l’ente concedente in buono
stato di conservazione.

Art. 9

Procedura di valutazione ed approvazione del progetto definitivo
infrastrutturale

1. La Regione, entro dodici mesi dalla conclusione della
procedura ad evidenza pubblica di cui all’arti colo 8, indice la
conferenza di servizi di cui all’art. 14 e seguenti della legge n.
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero, ove si renda
necessario approvare varianti agli strumenti di pianificazione
territoriale od urbanistica, la conferenza di servizi di cui all’art.
59 della legge regionale n. 36/1997 e successive modifiche ed
integrazioni, per l’approvazione del progetto definitivo redatto da
parte del soggetto cui sia stata affidata la realizzazione
dell’intervento infrastrutturale.
2. Il progetto definitivo deve contenere una relazione del
progettista attestante la sua rispondenza alle condizioni e
prescrizioni apposte in sede di conferenza di cui all’art. 7, comma
1, o i motivi significativi per i quali ci si sia discostati dalle
stesse.
3. In sede di conferenza di servizi di cui al comma 1 e’
verificata anche l’ottemperanza alle prescrizioni in precedenza
apposte relativamente alla pronuncia di valutazione d’impatto
ambientale.
4. Con l’approvazione del progetto definitivo si dichiara la
pubblica utilita’ dell’opera ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 e
successive modifiche ed integrazioni.
5. La conferenza di servizi sul progetto definitivo si conclude
entro il termine di novanta giorni dalla data della conferenza
referente e l’approvazione del progetto equivale a rilascio del
titolo edilizio.
6. Ove in sede di conferenza di servizi indetta ai sensi dei
commi 1, 2, 3, 4 e 5 venga espresso il dissenso nella materia
urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale da parte della
Regione, della Provincia o del Comune o di altre amministrazioni o
enti diversi da quelli statali, il responsabile del procedimento, nei
successivi dieci giorni, rimette la decisione in merito al dissenso
ad una Commissione composta dai rappresentanti legali di Regione,
Provincia, Comune o loro delegati e del l’amministrazione o ente che
ha espresso il dissenso in sede di conferenza.
7. La Commissione decide mediante deliberazione assunta a
maggioranza dei componenti, entro il termine di trenta giorni dalla
ricezione della richiesta. In caso di parita’ prevale il voto della
Regione. In relazione a procedimenti particolarmente complessi la
Commissione puo’ decidere, all’unanimita’, di elevare il suddetto
termine a novanta giorni.
8. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi
deliberante indetta sul progetto definitivo da parte di
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale e alla tutela
della salute e della pubblica incolumita’, alla difesa nazionale e
alla pubblica sicurezza e immigrazione non comporta effetti di
silenzio assenso a norma dell’art. 20, comma 4, della legge n.
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Per quanto non previsto dal presente art. si applicano le
disposizioni di cui agli art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e
successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 Tariffe di pedaggio 1. La Giunta regionale determina con apposito provvedimento gli importi massimi delle tariffe di pedaggio relative alle autostrade regionali ed i criteri di adeguamento delle medesime, tenuto conto delle specificita’ socio-territoriali e, comunque, sulla base dei seguenti criteri di massima: a) costo complessivo di realizzazione dell’infrastruttura; b) stima del livello di fruizione; c) durata della concessione; d) costi di gestione e di manutenzione dell’infrastruttura nel periodo di durata della concessione; e) ulteriori costi, quali i costi ambientali dell’opera, gli effetti della congestione del traffico e della incidentalita’, per un corrispettivo determinabile nella misura massima del 5 per cento della tariffa determinata in convenzione; f) livello e qualita’ dei servizi che devono essere assicurati; g) corrispettivo percentuale sui ricavi definito dalla Regione nel bando di gara di cui all’art. 8, comma 1; h) proventi attesi da eventuali esercizi accessori ed esterni al servizio autostradale resi in concomitanza con questo; i) eventuali altri oneri gravanti sull’esercizio della concessione.

Art. 11 Misure di salvaguardia 1. Dalla data di pubblicazione delle determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare e fino all’approvazione del progetto definitivo e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, sulle aree interessate dai progetti delle infrastrutture di cui all’art. 2 opera un regime di salvaguardia comportante: a) l’inammissibilita’ di variazioni ai Piani territoriali di livello regionale e provinciale ed agli strumenti urbanistici comunali volte a consentire l’edificazione delle aree interessate dall’intervento infrastrutturale; b) l’obbligo del Comune di sospendere ogni determinazione nei confronti di istanze relative ad interventi edilizi che si pongano in contrasto con le previsioni del progetto infrastrutturale.

Art. 12 Definizione di infrastruttura ferroviaria regionale 1. Per infrastruttura ferroviaria regionale si intende la rete di trasporto terrestre adibita a servizi ferroviari, realizzata sul territorio regionale su iniziativa della Regione Liguria, anche sulla base di proposte di terzi. 2. L’infrastruttura di cui al comma 1 e’ costituita dalla piattaforma ferroviaria e dalle relative opere civili, nonche’ dagli impianti tecnologici per i sistemi di trazione, segnalamento e sicurezza. 3. Ai sensi della presente legge hanno altresi’ carattere regionale le tratte ferroviarie che raccordano le infrastrutture ferroviarie regionali alla rete nazionale ed alla rete di altre Regioni.

Art. 13 Accordi interregionali 1. La Regione, al fine di perseguire la connessione della rete ferroviaria regionale, di cui all’art. 12, con la rete ferroviaria di Regioni limitrofe, promuove accordi con le Regioni medesime.

Art. 14 Realizzazione delle infrastrutture ferroviarie regionali 1. Per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

Art. 15 Canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria 1. La Giunta regionale determina con apposito provvedimento l’importo massimo del canone dovuto per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria regionale con i parametri individuati dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria) e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle specificita’ socio-territoriali e, comunque, sulla base dei seguenti criteri di massima: a) costo complessivo di realizzazione dell’infrastruttura; b) durata della concessione; c) costi di gestione e di manutenzione dell’infrastruttura nel periodo di durata della concessione; d) livello e qualita’ dei servizi che devono essere assicurati; e) proventi attesi da eventuali esercizi accessori ed esterni al servizio ferroviario resi in concomitanza con questo; f) eventuali altri oneri gravanti sull’esercizio della concessione.

Art. 16 Viabilita’ strategica regionale 1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua tratte viarie di rilevanza strategica per lo sviluppo del territorio regionale e finanzia la predisposizione di studi di fattibilita’ per la loro realizzazione o per il loro miglioramento.

Art. 17 Fondo per studi di fattibilita’ 1. Al fine di agevolare la progettazione delle autostrade regionali e delle infrastrutture ferroviarie regionali, nonche’ delle tratte viarie strategiche sul territorio regionale, e’ istituito un fondo per la copertura delle spese per la predisposizione di studi di fattibilita’ secondo quanto previsto all’art. 5, comma 2.

Art. 18 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, ai sensi dell’art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), mediante utilizzo in termini di competenza di quota di euro 100.000,00 dell’U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2009 nell’Area V «Infrastrutture» all’U.P.B. 5.201 «Interventi per la viabilita’». 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 19

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 6 agosto 2009

BURLANDO

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-03&task=dettaglio&numgu=14&redaz=009R0713&tmstp=1270627775023

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2010 Deroga al limite del 20% di cui al comma 8 dell’articolo 77-quater del decreto-legge n. 112/2008, per l’azienda sanitaria della regione Molise.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 82 del 9-4-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, riguardante l’istituzione del regime di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, concernente l’individuazione delle unita previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato; Visto in particolare, l’art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista; Visto l’art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha esteso l’applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997, anche alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all’art. 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali; Visto in particolare, il comma 8, dell’art. 77-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha previsto l’apertura di nuove contabilita’ speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilita’ speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilita’ speciali per spese correnti e per spese capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento; Considerato che il comma 8, dell’art. 77-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che, su richiesta delle Regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilita’ speciali; Considerato che la Regione Molise con nota n. 17052 del 9 dicembre 2009 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento, per l’importo di Euro 6.350.687,80; Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla nota della Regione Molise n. 17052 del 9 dicembre 2009, riferita all’Azienda Sanitaria della Regione Molise, emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga; Ritenuta l’opportunita’ di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alla struttura sanitaria della Regione Molise correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dagli Istituto tesoriere; Vista la nota in data 8 febbraio 2010 del Ministro dell’economia e delle finanze, con la quale si propone di assentire alla richiesta di deroga al predetto limite per la struttura sanitaria della Regione Molise; Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Per i motivi di cui alle premesse, l’Azienda sanitaria della Regione Molise e’ autorizzata ad utilizzare l’importo di Euro 6.350.687,80 a valere sulle giacenze esistenti al 31dicembre 2008, in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell’art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque soggette a vincoli di indisponibilita’ e restano a disposizione di giustizia. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 25 febbraio 2010 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Sottosegretario di Stato Letta

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Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=10A04062&tmstp=1272185105787