ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2010 Modalita’ di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 91 del 20-4-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l’art. 3; Visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» ed in particolare l’art. 80, comma 21; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici»; Visto, in particolare, l’art. 32-bis del predetto decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita’ per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta’ d’arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l’anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2004, n. 3362, recante «Modalita’ di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l’art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche’ la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l’utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita’; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, che ha ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell’annualita’ 2008 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall’art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento ed ha individuato le relative procedure di finanziamento; Considerato che bisogna procedere alla ripartizione tra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del predetto Fondo per l’annualita’ 2009 destinate agli interventi previsti dall’art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il verbale in data 16 luglio 2009 della Commissione mista, costituita ai sensi dell’art. 3, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, con decreto del Capo dipartimento della Protezione civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, che ha previsto, per l’annualita’ 2008, la riassegnazione di 736.601,20 euro relativi ai piani non pervenuti, o pervenuti in ritardo, della Province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni Sardegna, Valle d’Aosta e Molise, a favore delle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Friuli, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia e Sicilia, in quanto le stesse regioni avevano indicato nei piani, pervenuti nei termini, ulteriori interventi eccedenti la quota assegnata dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728; Viste le note della Regione Basilicata (lettera prot. n. 189312/7602 del 13 ottobre 2009), Campania (lettera prot. n. 2009.0858728 dell’8 ottobre 2009), Calabria (lettera prot. n. 22218 del 10 novembre 2009), Lazio (lettera prot. n. D2/2S/05/203885 del 16 ottobre 2009), Lombardia (lettera prot. n. E1.2009.0424211 del 2 novembre 2009), Sicilia (lettera prot. 55179 del 12 novembre 2009), con le quali le predette regioni hanno comunicato l’interesse ad avviare nuovi interventi con le risorse delle riassegnazioni; Viste le note della regione Friuli (lettera prot. n. 34520 del 19 ottobre 2009) e della regione Puglia (lettera prot. n. 7541 del 10 novembre 2009), con le quali le predette regioni hanno comunicato di non avere interesse ad avviare nuovi interventi con i fondi delle riassegnazioni, stante l’esiguita’ degli stessi; Considerato che la regione Marche non ha risposto alla richiesta di riassegnazione; Considerato che si rende necessario procedere alla citata riassegnazione; Ravvisata l’esigenza di procedere alla ripartizione tra le regioni Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia e Sicilia delle riassegnazioni relative all’annualita’ 2008, per un totale di 595.203,43 euro; Visto il verbale in data 16 luglio 2009 della Commissione mista, costituita ai sensi dell’art. 3, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, con decreto del Capo dipartimento della Protezione civile, rep. n. 3648 del 3 luglio 2009, che ha previsto la ripartizione tra tutte le regioni delle risorse da riassegnare non utilizzate dalle regioni; Ravvisata, altresi’, la necessita’ di procedere alla ripartizione tra regioni e Province autonome delle somme relative alle riassegnazioni non utilizzate relative all’annualita’ 2008, pari a 141.397,77 euro e delle somme relative all’annualita’ 2009, pari a 20 milioni di euro, per un totale di 20.141.397,77 euro; Ritenuta l’urgenza di prevedere disposizioni volte a perseguire le predette finalita’; Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. La presente ordinanza disciplina le modalita’ di utilizzazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato, ai sensi dell’art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008, al fine di conseguire l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche’ la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico. 2. Con la presente ordinanza viene riassegnata la somma di 595.203,43 euro relativa all’annualita’ 2008 a favore delle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia e Sicilia. 3. Con la presente ordinanza viene, inoltre, ripartita tra le regioni e le province autonome la somma di 20.000.000,00 di euro relativa all’annualita’ 2009, a cui si aggiunge la somma di 141.397,77 euro relativa alle riassegnazioni dell’annualita’ 2008 non utilizzate. Per le risorse finanziarie relative agli anni successivi si provvedera’ con successive ordinanze che potranno tener conto, ai fini del riparto tra le regioni e le province autonome, delle effettive disponibilita’ finanziarie e degli eventuali aggiornamenti della conoscenza dei livelli di rischio sismico delle scuole esistenti. 4. Gli interventi ammessi a finanziamento sono quelli definiti dall’art. 1, commi 4, 5, 6 e 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728.

Art. 2

1. La quota di competenza regionale di cui all’art. 1, comma 2,
quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza,
e’ assegnata alle singole regioni sulla base degli stessi criteri
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728.
2. La quota di competenza regionale di cui all’art. 1, comma 3,
quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza,
e’ assegnata alle singole regioni e Province autonome sulla base
degli stessi criteri dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728.
3. Ai fini dell’utilizzo di tali quote, ciascuna regione predispone
e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente ordinanza, un piano degli interventi di
adeguamento o di nuova edificazione, di cui all’art. 1, comma 4, che
intende realizzare, con indicazione di: priorita’ attribuita,
regione, comune, provincia, classificazione attuale, classificazione
nel 1984, denominazione della scuola, indirizzo, anno di costruzione,
volume, tipo di intervento secondo art. 1, comma 4, indice di
rischio, costo convenzionale a metro cubo, determinato sulla base dei
criteri indicati nell’allegato 2 all’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, costo
convenzionale totale, percentuale di finanziamento statale richiesto,
finanziamento statale richiesto, ente beneficiario, soggetto
attuatore, eventuale documentazione di supporto alla richiesta,
parere favorevole del direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Le
Regioni oggetto di riassegnazione presenteranno due piani separati,
rispettivamente a valere sulle quote di cui ai commi 2 e 3 dell’art.
1 della presente ordinanza.
4. Nell’ambito dei piani di intervento di cui al comma 3, le
regioni indicano ulteriori interventi, anche eccedenti la quota
assegnata, al fine di consentire l’utilizzo di risorse finanziarie
aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili, di cui
al comma 5 del presente articolo.
5. Qualora i piani di intervento di cui al comma 3 non pervengano
entro i termini ivi indicati, il Dipartimento della protezione civile
provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre regioni che abbiano
rispettato le prescritte scadenze, fatta salva l’ipotesi in cui entro
la scadenza dei predetti termini, la regione interessata definisca un
apposito programma d’intesa con il Dipartimento della protezione
civile.

Art. 3 1. Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate secondo quanto riportato all’art. 3, comma 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio del 29 dicembre 2009, n. 3728, con la precisazione che per interventi di tipo c) la percentuale di finanziamento statale e’ determinata mediante l’applicazione dei medesimi parametri di valutazione individuati per gli interventi di tipo a) o b), a seconda che l’edificio da demolire e ricostruire sia stato, o meno, oggetto di verifica sismica. 2. I fondi sono erogati nel rispetto delle procedure di cui all’art. 3, commi da 2 a 10 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio del 29 dicembre 2009, n. 3728, e all’art. 4 della stessa ordinanza, con l’avvertenza che ci si riferisce alla data di pubblicazione della presente ordinanza ed alla pubblicazione dei decreti di individuazione degli interventi relativi alla presente ordinanza. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-20&task=dettaglio&numgu=91&redaz=10A04539&tmstp=1272186721580

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 2010 Votazioni per l’elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 99 del 29-4-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura

Visti gli articoli 18, comma 1, 21 e 30, legge 24 marzo 1958, n.
195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura e l’art. 26, comma 1, della
stessa legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall’art. 8 della
legge 28 marzo 2002, n. 44;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2002, n. 67 recante disposizioni di attuazione della legge 28
marzo 2002, n. 44 sulla riforma della composizione e del sistema
elettorale per il Consiglio superiore della magistratura;
Considerato che il Consiglio superiore della magistratura verra’ a
scadere il 31 luglio 2010 e che, pertanto, si deve procedere alle
elezioni del nuovo Consiglio nel termine previsto dall’art. 21, comma
1, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Decreta:

Le votazioni per l’elezione dei componenti magistrati del Consiglio
superiore della magistratura si svolgeranno nei giorni di domenica 4
luglio 2010, dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno il giorno
immediatamente successivo, lunedi’ 5 luglio 2010, dalle ore 8 alle
ore 14 presso gli uffici elettorali indicati nell’art. 25 della legge
24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall’art. 7 della legge 28
marzo 2002, n. 44.
Gli elettori che si trovano nella sala dell’ufficio elettorale sono
ammessi a votare oltre i termini di sospensione e di chiusura sopra
indicati.
Dato a Roma, addi’ 14 aprile 2010

NAPOLITANO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=10A05148&tmstp=1272613393547

LEGGE 30 aprile 2010, n. 69 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero

Per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 114 del 18-5-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Parte di provvedimento in formato grafico

Data a Roma, addi’ 30 aprile 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3033):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Matteoli) il
10 dicembre 2009.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in
sede referente, il 14 gennaio 2010, con pareri delle commissioni I,
V, VI, VIII e IX.
Esaminato dalla III commissione il 26 gennaio 2010 ed il 4
febbraio 2010.
Esaminato in aula e approvato il 16 febbraio 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2019):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in
sede referente, il 24 febbraio 2010, con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 8ª e 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 3 marzo 2010 ed il 14
aprile 2010.
Esaminato ed approvato in aula il 14 aprile 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-18&task=dettaglio&numgu=114&redaz=010G0092&tmstp=1274339902181

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 2010 Conferma delle deleghe di funzioni ai Vice Ministri presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani e on. dott. Adolfo Urso.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 109 del 12-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, cosi’ come modificato dalla legge 26
marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio
2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 30 giugno
2009 con i quali e’ stato attribuito il titolo di Vice Ministro
all’on. dott. Adolfo Urso e all’on. Paolo Romani, previa approvazione
da parte del Consiglio dei Ministri, nella riunione del 26 giugno
2009, delle rispettive deleghe di funzioni, loro conferite dal
Ministro dello sviluppo economico con provvedimenti allegati ai
predetti decreti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 maggio
2010 con il quale al Presidente del Consiglio dei Ministri e’ stato
attribuito l’incarico ad interim di Ministro dello sviluppo
economico;
Ritenuta l’opportunita’ di confermare all’on. dott. Adolfo Urso e
all’on. Paolo Romani le deleghe di funzioni gia’ loro conferite;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 maggio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad
interim, Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

1. E’ confermata la delega di funzioni conferita al Vice Ministro
presso il Ministero dello sviluppo economico on. dott. Adolfo Urso
con decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009,
allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009.
2. E’ confermata la delega di funzioni conferita al Vice Ministro
presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani con
decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009,
allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009.
Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Dato a Roma, addi’ 10 maggio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Registrato alla Corte dei conti l’11 maggio 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 5, foglio n. 325

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-12&task=dettaglio&numgu=109&redaz=10A05645&tmstp=1274341141794