DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2010 Nomina del prof. Giuliano Amato a presidente del Comitato dei garanti per la celebrazione del grande evento «150 anni dell’Unita’ d’Italia».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 118 del 22-5-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di governo ed ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 aprile 2007, con il quale e’ istituito il Comitato
interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato
«150 Anni dell’Unita’ d’Italia», nonche’ i successivi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 luglio 2008 e 16
gennaio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 luglio 2007, con il quale si e’ proceduto, ai sensi del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla
dichiarazione di «grande evento per il complesso delle iniziative e
degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° anniversario
dell’Unita’ d’Italia»;
Visto l’art. 36, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, in cui, ferme restando le funzioni di indirizzo e di
coordinamento proprie del Comitato Interministeriale predetto, viene
costituito il Comitato dei garanti, cui e’ demandato il compito di
verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle
Celebrazioni dell’Unita’ nazionale;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632
del 23 novembre 2007, recante «Disposizioni per lo svolgimento del
grande evento relativo al 150° anniversario dell’Unita’ d’Italia» e,
in particolare, l’art. 1 relativo alla costituzione, in sede di prima
applicazione, del Comitato dei garanti per la celebrazione del
predetto grande evento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 aprile 2009, recante la composizione del Comitato dei garanti;
Vista la nota in data 20 aprile 2010 con cui il Presidente emerito
Carlo Azeglio Ciampi ha rassegnato le proprie dimissioni da
Presidente del Comitato dei garanti;

Decreta:

Il Prof. Giuliano Amato e’ nominato Presidente del Comitato dei
garanti di cui all’art. 36, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222.
Il presente decreto e’ trasmesso per gli adempimenti di competenza
all’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 12 maggio 2010

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-22&task=dettaglio&numgu=118&redaz=10A06329&tmstp=1275984840402

REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2009, n. 24 Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 22 del 5-6-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 43 del 29 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Principi e obiettivi

1. La Regione ispira e conforma la propria azione ai principi di
tutela e di valorizzazione dei diritti fondamentali dei consumatori e
degli utenti di cui all’art. 2, comma 2 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229).
2. Al fine di accrescere l’efficacia complessiva delle iniziative
in ambito consumeristico, la Regione riconosce alle associazioni
rappresentative degli interessi dei consumatori, una sede
istituzionale dove poter esprimere, attraverso le loro
rappresentanze, il contributo che ad esse compete nella definizione
dei contenuti delle politiche di tutela.

Art. 2 Azioni regionali 1. La Regione consolida, implementa ed aggiorna un patrimonio di conoscenze in ambito consumeristico da destinare alla fruizione dei cittadini, del mondo associativo, della scuola e dei soggetti economici, affinche’ si sviluppi la cultura del consumo critico, responsabile e consapevole. 2. In particolare la Regione: a) raccoglie, aggiorna ed analizza in un approccio multidisciplinare la documentazione reperibile in ambito nazionale ed europeo sul consumerismo, comprendendo in esso anche la finanza etica, il commercio equo e solidale, l’impatto ambientale e la sicurezza dei beni prodotti e dei servizi offerti; b) monitora il livello di tutela del consumatore e della concorrenza in ambito regionale; c) promuove l’elaborazione di modelli di concertazione tra imprese, associazioni dei consumatori e degli utenti ed enti regolatori del mercato diffondendo le migliori pratiche aziendali e consumeristiche; d) agevola la diffusione di pratiche di consumo prioritariamente orientate al rispetto di valori ambientali ed etici; e) incentiva gli interventi a favore della filiera corta, valorizzando i prodotti stagionali e del territorio, come attivita’ volta a sviluppare il rapporto diretto tra consumatore e produttore; f) intraprende azioni ed interventi volti a favorire l’acquisizione da parte delle imprese di codici di condotta e di marchi di qualita’ sociale ed ambientale diffusi a livello europeo ed internazionale; g) attiva sistemi informativi per il monitoraggio dei prezzi, delle tariffe e dei consumi; h) favorisce, d’intesa con le autorita’ scolastiche e con il concorso delle associazioni dei consumatori e degli utenti, la realizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli insegnanti e di educazione al consumo per i giovani in eta’ scolare; i) promuove specifici corsi di aggiornamento sulle materie attinenti alla tutela dei consumatori e degli utenti, destinati ai funzionari pubblici, agli insegnanti ed ai quadri delle associazioni dei consumatori e degli utenti; l) informa i cittadini, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti, sulle attivita’ svolte in materia di consumerismo anche mediante apposito portale informatico. 3. La Giunta regionale realizza le azioni di cui al comma 2 direttamente o per il tramite di enti strumentali o societa’ controllate assoggettate al vincolo di organicita’, ovvero anche mediante convenzioni con le associazioni dei consumatori e degli utenti, con le autonomie locali e funzionali, con l’Universita’ o sue strutture didattiche speciali e con organismi a partecipazione regionale la cui vocazione risulti pertinente con le attivita’ di cui al comma 2. 4. La Regione promuove, con il concorso delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni di categoria e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iniziative di contrasto al carovita.

Art. 3 Atti a valenza programmatica 1. Ogni tre anni la Giunta regionale, sentite la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 4 e la commissione consiliare competente, approva gli indirizzi, suscettibili di aggiornamento annuale, volti a definire le priorita’ d’intervento in campo consumeristico. 2. Entro trenta giorni dall’approvazione della legge di bilancio la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 4 e informata la commissione consiliare competente, approva il programma di attivita’ annuale con il quale sono individuati gli interventi da realizzare nel corso dell’anno e sono ripartite, per ciascuna tipologia in osservanza del principio di sussidiarieta’, le risorse finanziarie complessivamente disponibili. 3. Il programma di attivita’ annuale prevede i seguenti tipi di intervento: a) sportelli d’informazione, sostegno alla conciliazione e assistenza ai consumatori; b) iniziative che la Giunta regionale realizza ai sensi dell’art. 2, comma 3; c) contributi a progetti di iniziativa associazionistica; d) contributi finalizzati al sostegno dell’azione di contrasto svolta dalle associazioni dei consumatori e degli utenti nei confronti di comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori.

Art. 4

Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti

1. E’ istituita la Consulta regionale per la tutela dei
consumatori e degli utenti, di seguito denominata Consulta, composta
dall’Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che
la presiede, e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni
dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’art.
6.
2. Compete alla Consulta di:
a) esprimere pareri e formulare proposte alla Giunta regionale
sugli schemi di atti normativi e sugli atti amministrativi di
carattere generale concernenti materie collegate ad esigenze di
tutela dei consumatori e degli utenti;
b) esprimere pareri, su espressa richiesta della competente
commissione consiliare, sulle proposte di legge e sugli atti
amministrativi di competenza del Consiglio regionale aventi effetti
sulle tematiche riguardanti il consumerismo;
c) sollecitare l’adeguamento a livello regionale a rilievi,
pareri e segnalazioni dell’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato, espressi ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato), nonche’ ai rilievi
formulati dalle autorita’ di settore e da altri enti nazionali e
comunitari;
d) proporre l’effettuazione di studi e ricerche sui problemi
del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti;
e) promuovere il coordinamento fra le associazioni dei
consumatori e degli utenti anche al fine di accrescere l’efficacia
del ricorso a strumenti, conciliativi e giurisdizionali, di tutela
degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti;
f) designare i rappresentanti delle associazioni dei
consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi
regionali, nel rispetto dei principi di pluralismo e
rappresentativita’ delle associazioni proponenti;
g) indicare ai soggetti gestori dei servizi pubblici locali le
associazioni dei consumatori e degli utenti incaricate degli
adempimenti di cui all’art. 2, comma 461 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), da individuarsi in
base al loro maggior radicamento nell’ambito territoriale di
erogazione del servizio, secondo le modalita’ previste dal
regolamento interno di cui all’art. 5, comma 3.
3. I pareri di cui al comma 2, lettere a) e b), sono espressi
entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali
se ne prescinde.

Art. 5 Funzionamento della Consulta 1. I membri della Consulta di cui all’art. 4, comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione delle rispettive associazioni dei consumatori e degli utenti, all’inizio di ogni legislatura e rimangono in carica per l’intera sua durata ed in ogni caso fino alla nomina dei successori. 2. La cancellazione dell’associazione dei consumatori e degli utenti dall’elenco di cui all’art. 6 comporta la contestuale decadenza dalla Consulta del rappresentante da essa designato. 3. La Consulta e’ convocata dal suo Presidente, anche su richiesta di almeno un quarto dei componenti. 4. Le modalita’ di funzionamento sono definite con regolamento interno di cui la Giunta regionale prende atto previa verifica della coerenza della disciplina in esso contenuta con i principi fondamentali enunciati dalle norme regolamentari dettate dalla Giunta, con la deliberazione di cui all’art. 11, comma 1, al fine di consentire il primo funzionamento dell’organismo. 5. Alle sedute della Consulta possono partecipare, su richiesta del Presidente, i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia ed altri soggetti direttamente interessati in relazione alle tematiche trattate, fra i quali i rappresentanti degli organismi associativi delle autonomie locali e funzionali. Possono altresi’ partecipare i Consiglieri regionali. 6. La Consulta e’ validamente costituita con la nomina della meta’ piu’ uno degli aventi titolo. 7. La partecipazione alle sedute e’ gratuita e non da’ diritto al rimborso delle spese sostenute. 8. La struttura regionale competente assicura le funzioni di segreteria.

Art. 6 Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale 1. E’ istituito presso l’Assessorato competente per materia l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, di seguito denominato elenco. 2. L’iscrizione nell’elenco e’ subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) presenza di una sede e di un’autonoma struttura associativa sul territorio regionale, nonche’ di un’articolazione organizzativa di diretta erogazione di assistenza ai consumatori in almeno quattro province; b) avvenuta costituzione, da almeno tre anni, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata, e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica nel quale sia previsto come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari; d) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza sul territorio di almeno quattro province con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse; e) tenuta dei libri contabili, redazione di un bilancio sociale o di missione ed elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita’ delle associazioni non riconosciute, da redigersi secondo i criteri e le modalita’ che la Giunta regionale individua nella deliberazione di cui all’art. 11, comma 1, al fine di rendere evidenti e comparabili fra loro le principali risultanze economiche e patrimoniali della gestione; f) svolgimento di un’attivita’ continuativa nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, da verificare sulla base degli indici previsti dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui all’art. 11, comma 1; g) non avere i propri rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all’attivita’ dell’associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione. 3. I requisiti di cui al comma 2, lettere b), c) e g), sono certificati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, resa dal legale rappresentante dell’associazione dei consumatori e degli utenti con le modalita’ di cui agli articoli da 46 a 49 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 4. L’iscrizione nell’elenco e’ disposta con determinazione dirigenziale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e comprovante il possesso dei requisiti. 5. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e’ preclusa ogni attivita’ di promozione o pubblicita’ commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 6. Il permanere dei requisiti di iscrizione nell’elenco e’ verificato anche attraverso la corrispondenza tra il numero di iscritti dichiarati, con le relative quote, e le entrate indicate dall’associazione dei consumatori e degli utenti in bilancio. 7. La perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2, nonche’ la violazione del divieto di cui al comma 5, comportano la cancellazione dall’elenco. 8. L’elenco e’ soggetto ad aggiornamento annuale entro il mese di aprile.

Art. 7

Sportelli del consumatore

1. La Giunta regionale, con appositi finanziamenti, favorisce la
creazione di una rete di sportelli sul territorio gestiti, anche in
forma associata, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti di
cui all’articolo 6, al fine di fornire al cittadino informazioni e
consulenza su problemi specifici o su problematiche generali
attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti.
2. La deliberazione di cui all’art. 11, comma 1, stabilisce:
a) i requisiti minimi di capacita’ economica ed organizzativa
che le associazioni dei consumatori e degli utenti devono possedere
per poter risultare assegnatarie dei finanziamenti regionali;
b) i requisiti minimi di carattere strutturale ed organizzativo
che gli sportelli devono possedere per poter essere finanziati;
c) il numero massimo degli sportelli finanziabili e gli ambiti
territoriali nei quali insediarli;
d) l’ammontare della contribuzione, che non puo’ in ogni caso
superare il 90 per cento delle spese ammissibili, nonche’ il periodo,
non inferiore al biennio, al quale rapportarla;
e) le modalita’ ed i criteri di scelta dell’associazione dei
consumatori e degli utenti beneficiaria che prevedono l’attivazione
di una procedura pubblica di selezione dell’offerta migliore sotto il
profilo del servizio offerto;
f) l’eventuale previsione di un limite al numero degli
sportelli finanziabili per singola associazione dei consumatori e
degli utenti.
3. La Giunta regionale assume i provvedimenti organizzativi
necessari per assicurare la verifica della corretta gestione degli
sportelli e definisce le penali da applicare in caso di
inottemperanza alle modalita’ di gestione concordate.
4. Nel caso sia stata comminata per due volte, nel corso di un
biennio, la revoca del contributo, si provvede alla sospensione
dall’elenco di cui all’art. 6 per un periodo non inferiore ad anni
uno.
5. La Giunta regionale adotta, sentita la Consulta di cui
all’art. 4, un sistema di controllo della gestione degli sportelli
volto a misurare il livello di soddisfazione dei consumatori per il
servizio loro offerto ed al cui favorevole esito relazionare
l’erogazione di contributi aggiuntivi di natura premiale.

Art. 8

Servizi pubblici regionali

1. Le disposizioni sui servizi pubblici locali di cui all’art. 2,
comma 461 della legge n. 244/2007, nonche’ le disposizioni di cui
all’art. 4, comma 2, lettera g), si applicano anche rispetto ai
servizi pubblici gestiti o affidati dalla Regione, ad esclusione dei
servizi sanitari in quanto regolati da apposita disciplina.

Art. 9 Contributi alla realizzazione di progetti di iniziativa associazionistica 1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi ed i programmi di cui all’art. 3 e con i criteri di cui al comma 2, lettera d), finanzia la realizzazione di progetti a specifica valenza consumeristica, presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritti nell’elenco di cui all’art. 6. 2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’art. 11, comma 1, stabilisce: a) le modalita’ per la presentazione delle domande di contributo e la documentazione da allegare; b) le tipologie ed il limite massimo di spesa ammissibile; c) l’entita’ massima del contributo concedibile, anche in relazione alle entrate da tesseramento evidenziate in bilancio; d) i criteri per la formazione delle graduatorie dei progetti finanziabili; e) le modalita’ di erogazione dei contributi. 3. Entro il 30 novembre di ogni anno le associazioni dei consumatori e degli utenti presentano i progetti che intendono realizzare nell’anno successivo, corredati dal relativo preventivo di spesa, precisando se siano gia’ stati richiesti o ottenuti altri finanziamenti pubblici. 4. Entro sessanta giorni dall’approvazione della legge di bilancio, con determinazione dirigenziale, sono approvati l’elenco dei progetti ammessi a contributo e le relative quote di finanziamento.

Art. 10 Contributi alle spese legali 1. Il definitivo riconoscimento, in sede giudiziale o stragiudiziale, della lesione di diritti ed interessi dei consumatori e degli utenti intervenuto in seguito all’esperimento di un’azione collettiva da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 6, consente di richiedere alla Regione un contributo finalizzato alla parziale copertura delle spese legali, a tal fine sostenute e non gia’ rimborsate a diverso titolo. 2. L’ammissibilita’ dell’istanza e’ condizionata alla prevalente, ancorche’ non esclusiva, attinenza della controversia alla sfera della salvaguardia dei diritti e degli interessi dei consumatori piemontesi, verificata sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione di cui all’art. 11, comma 1. 3. Le modalita’ per l’erogazione del contributo sono disciplinate in conformita’ a quanto stabilito dall’art. 9, commi 2, 3 e 4.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=22&redaz=009R0846&tmstp=1276154612717

REGIONE ABRUZZO LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2009, n. 20 Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2005, n. 10 «Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
n. 54 del 21 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Sostituzione dell’art. 5 della legge regionale n. 10/2005

1. L’art. 5 della legge regionale 10 febbraio 2005, n. 10 e’
sostituito dal seguente:
«Art. 5. (Tipologie nuovi impianti) – 1. I nuovi impianti
devono essere dotati di almeno 3 dei seguenti prodotti: benzine,
gasolio, metano GPL, idrogeno o relative miscele e tutti i nuovi
carburanti per autotrazione, eco-compatibili, in commercio, colonnina
per alimentazione veicoli elettrici nonche’ di:
a) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
b) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
c) almeno un posto auto per i disabili;
d) locale di ricovero per il gestore fino ad un massimo di 30
mq;
e) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas
(GPL o metano) di potenza minima 8 kw;
f) presenza di aree di sosta per autoveicoli.
2. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento
dell’impianto e’ effettuato fuori della sede stradale.
3. I nuovi impianti eroganti benzine e gasolio devono essere
dotati del servizio self-service pre pagamento e, per gli stessi
prodotti, possono essere dotati di apparecchiature post pagamento.
4. Per il funzionamento degli impianti dotati di apparecchiature
self-service pre pagamento, funzionanti senza la presenza del
gestore, deve essere comunque garantita adeguata sorveglianza da
parte del titolare dell’autorizzazione.».

Art. 2

Integrazioni all’art. 6 della legge regionale n. 10/2005

1. Al comma 2 dell’art. 6 della legge regionale n. 10/2005, dopo
le parole «tecnico abilitato» sono aggiunte le parole «ai sensi delle
specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea».
2. Al comma 5 dell’art. 6 della legge regionale n. 10/2005, dopo
la parola «dislocazione» sono aggiunte le parole «parziale o totale».

Art. 3 Abrogazione del comma 2 dell’art. 8 della legge regionale n. 10/2005 1. Il comma 2 dell’art. 8 della legge regionale n. 10/2005 e’ abrogato.

Art. 4

Sostituzione dell’art. 12 della legge regionale n. 10/2005

1. L’art. 12 della legge regionale n. 10/2005 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 12. (Localizzazione degli impianti) – 1. I nuovi
insediamenti sono ammissibili esclusivamente nelle zone 2, 3, e 4
dell’art. 11.».

Art. 5

Sostituzione dell’art. 13 della legge regionale n. 10/2005

1. L’art. 13 della legge regionale n. 10/2005 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 13. (Impianti senza la presenza del gestore) – 1. Gli
impianti funzionanti senza la presenza del gestore devono essere
dotati di una adeguata pensilina di copertura delle attrezzature.»

Art. 6

Sostituzione dell’art. 14 della legge regionale n. 10/2005

1. L’art. 14 della legge regionale n. 10/2005 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 14. (Indici di edificabilita’, corsie, parcheggi) – 1. I
Comuni determinano gli indirizzi urbanistici-edilizi per la
realizzazione o per la modifica degli impianti di distribuzione
carburanti per uso autotrazione, compresi gli indirizzi per le corsie
e i parcheggi.»

Art. 7

Sostituzione dell’art. 15 della legge regionale n. 10/2005

1. L’art. 15 della legge regionale n. 10/2005 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 15. (Attivita’ integrative negli impianti) – 1. I nuovi
impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi
all’auto e all’automobilista, di autonome attivita’ commerciali o di
pubblici esercizi.
2. I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post
pagamento possono essere forniti, oltre che di autonomi servizi
all’auto e all’automobilista, anche di autonome attivita’ commerciali
o di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
3. Gli impianti gia’ esistenti possono essere dotati di
dispositivi self-service post pagamento, e possono essere forniti
oltre che di autonomi servizi all’auto e all’automobilista anche di
autonome attivita’ commerciali o di pubblici esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande.
4. I nuovi impianti generici, autorizzati dopo l’entrata in
vigore della presente legge, possono essere dotati di dispositivi
self-service post pagamento.
5. L’eventuale somministrazione di alimenti e bevande non rientra
nel contingentamento comunale, e non puo’ essere trasferita ad altra
sede.
6. In tutti i casi previsti nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono
essere rispettati i criteri relativi agli indici di edificabilita’ di
cui all’art. 14.
7. In tutti i casi previsti nei commi 1, 2 e 3 le attivita’
commerciali sono svolte su una superficie netta di vendita non
inferiore a mq. 30 e non superiore a quello degli esercizi di
vicinato di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo n. 114/1998.
8. Nel caso che l’autonoma attivita’ integrativa riguardi i
pubblici servizi per la somministrazione di alimenti e bevande,
l’autorizzazione viene rilasciata in deroga ai singoli piani di
settore comunali.».

Art. 8 Sostituzione dell’art. 20 della legge regionale n. 10/2005 1. L’art. 20 della legge regionale n. 10/2005 e’ sostituito dal seguente: «Art. 20. (Rete degli impianti stradali con GPL e loro localizzazioni) – 1. L’autorizzazione per l’installazione di impianti di distribuzione di Gas di Petroli Liquefatti (GPL) e’ rilasciato nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza in materia, degli indirizzi comunali di cui all’art. 14 e delle norme sanitarie ed ambientali. 2. L’aggiunta della distribuzione di Gas di Petroli Liquefatto (GPL) in un impianto esistente e funzionante e’ altresi’ consentito nel rispetto delle norme di cui al comma 1.».

Art. 9

Sostituzione dell’art. 21 della legge regionale n. 10/2005

1. L’art. 21 della legge regionale n. 10/2005 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 21. (Rete degli impianti di metano e loro localizzazione)
– 1. La Regione favorisce la domanda di gas metano per autotrazione,
al fine di conseguire il risparmio energetico e la salvaguardia
dell’ambiente.
2. L’autorizzazione per l’installazione di impianti di
distribuzione di gas metano e’ rilasciata nel rispetto delle vigenti
norme di sicurezza in materia, degli indirizzi comunali di cui
all’art. 14 e delle norme sanitarie ed ambientali.
3. L’aggiunta della distribuzione di gas di metano in un impianto
esistente e funzionante e’ altresi’ consentito nel rispetto delle
norme di cui al comma 2».

Art. 10 Sostituzione dell’art. 23 della legge regionale n. 10/2005 1. L’art. 23 della legge regionale n. 10/2005 e’ sostituito dal seguente: «Art. 23. (Impianti lacuali, marini e avio) – 1. Gli impianti pubblici per il rifornimento dei natanti e dei velivoli sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabili per gli impianti di distribuzione della rete stradale. Tali nuovi impianti devono essere adibiti all’esclusivo rifornimento dei natanti e dei velivoli nonche’ di eventuali mezzi che stazionano abitualmente nei porti e negli aeroporti per i servizi di carico e scarico delle merci.».

Art. 11 Modifica del comma 4 dell’art. 24 della legge regionale n. 10/2005 1. Alla lettera a) del comma 4 dell’art. 24 della legge regionale n. 10/2005 le parole «tecnico iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite con le parole «tecnico abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea».

Art. 12

Integrazione dell’art. 30 della legge regionale n. 10/2005

1. Dopo il comma 5 dell’art. 30 della legge regionale n. 10/2005,
e’ aggiunto il seguente comma:
«5-bis. Gli impianti ricadenti su piazze o strade, nelle quali
periodicamente o in occasione dello svolgimento di eventi
particolari, per una intera giornata o per parte di essa, e’
interdetto il traffico veicolare, che di conseguenza non possono
svolgere l’attivita’, possono essere autorizzati a svolgerla,
considerata come recupero delle ore di apertura non utilizzate, il
primo giorno festivo successivo a quello dell’inattivita’.».

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Abruzzo.

La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, 16 ottobre 2009

CHIODI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0750&tmstp=1276847350238

LEGGE 24 giugno 2010, n. 107 * 15/07/2010 Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 161 del 13-7-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita’ 1. La presente legge e’ finalizzata al riconoscimento della sordocecita’ come disabilita’ specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Art. 2 Definizione 1. Ai fini di cui all’articolo 1, si definiscono sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordita’ civile e di cecita’ civile. 2. Le persone affette da sordocecita’, cosi’ come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennita’ loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordita’ civile e di cecita’ civile. Percepiscono altresi’ in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordita’ civile e cecita’ civile, erogate dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS). 3. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano gia’ titolari di distinte indennita’ e prestazioni per entrambe le condizioni di sordita’ civile e di cecita’ civile, e’ riconosciuta l’unificazione dei trattamenti in godimento. 4. Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l’inserimento al lavoro gia’ riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni.

Art. 3 Modalita’ di accertamento e valutazione della sordocecita’ 1. L’accertamento della sordocecita’, come definita ai sensi dell’articolo 2, e’ effettuato dall’azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione di entrambe le disabilita’ sulla base della documentazione clinica presentata dall’interessato. All’accertamento si procede nel corso di un’unica visita alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecita’ civile e la sordita’ civile. Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione di cecita’ civile e di sordita’ civile. 2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall’accertamento risulti in possesso dei requisiti gia’ previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordita’ civile e di cecita’ civile ai fini dell’ottenimento delle indennita’ gia’ definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni. 3. Il verbale di accertamento e’ sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell’INPS. 4. Al comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, dopo le parole: «la sordita’,» sono inserite le seguenti: «la sordocecita’,». 5. Le modalita’ di accertamento e di erogazione unificata delle indennita’ e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonche’ in occasione di eventuali revisioni programmate. 6. Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilita’ con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni di legge.

Note all’art. 3:
– Il testo dell’articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, I’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate), e’ il
seguente:
«Art. 4 (Accertamento dell’handicap). – 1. Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta’,
alla necessita’ dell’intervento assistenziale permanente e
alla capacita’ complessiva individuale residua, di cui
all’articolo 3, sono effettuati dalle unita’ sanitarie
locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo
1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate
da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le unita’ sanitarie locali.».
– Il testo del comma 1 dell’articolo 6, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in
materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80, cosi’ come modificato dalla
presente legge, e il seguente:
«Art. 6 (Semplificazione degli adempimenti
amministrativi per le persone con disabilita’). – 1. Le
regioni, nell’ambito delle proprie competenze, adottano
disposizioni dirette a semplificare e unificare le
procedure di accertamento sanitario di cui all’articolo 1
della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l’invalidita’
civile, la cecita’, la sordita’, sordocecita’, nonche’
quelle per l’accertamento dell’handicap e dell’handicap
grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle
apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per
tutti gli ambiti nei quali a previsto un accertamento
legale.».

Art. 4 Interventi per l’integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche 1. Nei limiti delle risorse gia’ disponibili a legislazione vigente, i progetti individuali previsti dall’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali e’ stata accertata, ai sensi dell’articolo 3 della presente legge, la condizione di sordocecita’, devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.

Note all’art. 4:
– Il testo dell’articolo 14 della legge 8 novembre
2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali), e’ il seguente:
«Art. 14 (Progetti individuali per le persone
disabili). – 1. Per realizzare la piena integrazione delle
persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e
sociale, nonche’ nei percorsi dell’istruzione scolastica o
professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le
aziende unita sanitarie locali, predispongono, su richiesta
dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto
stabilito al comma 2.
2. Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai
piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale
comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale,
le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del
Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui
provvede il comune in forma diretta o accreditata, con
particolare riferimento al recupero e al l’integrazione
sociale, nonche’ le misure economiche necessarie per il
superamento di condizioni di poverta’, emarginazione ed
esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti
le potenzialita’ e gli eventuali sostegni per il nucleo
familiare.
3. Con decreto del Ministro della sanita’, di concerto
con il Ministro per la solidarieta’ sociale, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di
tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente,
le modalita’ per indicare nella tessera sanitaria, su
richiesta dell’interessato, i dati relativi alle condizioni
di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la
persona disabile nell’accesso ai servizi ed alle
prestazioni sociali.».

Art. 5 Interventi delle regioni per il sostegno delle persone sordocieche 1. Nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse gia’ disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, le regioni possono individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 24 giugno 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 392):
Presentato dal sen. Bossoli ed altri il 7 maggio 2008.
Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 10
giugno 2008, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 12ª, 14ª e
della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 22 luglio
2008; l’8, 14, 22 ottobre 2008; il 5 novembre 2008; 11, 13, 28
gennaio 2009; il 4, 18, 25 febbraio 2009; il 4, 11, 18, 25 marzo
2009; il 22 aprile 2009; il 6 maggio 2009; il 24, 30 giugno 2009;
l’8, 23 luglio 2009.
Nuovamente assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede
deliberante, il 10 settembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª,
5ª, 7ª, 12ª, 14ª e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante, il 16
settembre 2009 ed approvato il 22 settembre 2009 in un Testo
unificato con atti n. 550 (sen. Costa) e n. 918 (sen. Nessa ed
altri).
Camera dei deputati (atto n. 2713):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede
referente, il 28 settembre 2009 con pareri delle commissioni I, V,
VIII, XI, XIV e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato della XII commissione, in sede referente, l’11 novembre
2009; il 10, 17, 24 febbraio 2010; il 10 e 17 marzo 2010.
Nuovamente assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede legislativa, il 25 maggio 2010 con pareri delle commissioni I,
V, VII, XI, XIV e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato ed approvato il 27 maggio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/