DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 2010 Contributo per le spese di funzionamento spettante a DigitPA, a norma dell’art. 18, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 156 del 7-7-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 177, recante
riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione, a norma dell’art. 24 della legge 18 giugno
2009, n. 69, ed in particolare l’art. 18, che disciplina le entrate
di DigitPA e dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, si provveda a stabilire l’entita’ del contributo
forfetario per spese di funzionamento spettante all’ente nell’ambito
di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri
soggetti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio
2008, con il quale il prof. on. Renato Brunetta e’ stato nominato
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8
maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e’
stato conferito l’incarico per la pubblica amministrazione e
l’innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al
Ministro senza portafoglio prof. on. Renato Brunetta;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione;

Decreta:

Art. 1

Contributo nell’ambito di gare

Il contributo per spese di funzionamento, spettante a DigitPA a
norma dell’art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre
2009, n. 177, nell’ambito di gare e posto a carico delle
amministrazioni contraenti, e’ determinato nella misura seguente:
a) per i contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi
informatici e telematici per i quali DigitPA abbia ricevuto richiesta
di parere sulla coerenza strategica e/o sulla congruita’
tecnico-economica ai sensi dell’art. 3, commi 2, lettera c) e 3 del
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177: 8 per mille del valore
del contratto sottoscritto;
b) per i contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi
informatici e telematici, per i quali sia obbligatorio il parere
sulla congruita’ tecnico-economica di cui all’art. 3, comma 3, del
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, se il contratto ha per
oggetto la mera fornitura di beni o prestazione di servizi tra loro
identici o equiparabili in alternativa e se la procedura e’ gestita
da centrali di acquisto e prevede la stipula di contratti quadro o
convenzioni: 4 per mille del valore del contratto sottoscritto.
Il contributo di cui al presente articolo e’ versato entro 30
giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 2 Contributo nell’ambito di accordi o di contratti quadro Il contributo per spese di funzionamento spettante a DigitPA a norma dell’art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, nell’ambito di accordi o di contratti quadro predisposti direttamente da DigitPA o con altri soggetti e posto a carico delle amministrazioni contraenti e’ determinato nella misura seguente: a) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo non sia superiore a euro 1.000.000,00: 8 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto; b) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo sia superiore a euro 1.000.000,00: 5 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto; c) per gli atti aggiuntivi a contratti esecutivi: 3 per mille sull’incremento tra il valore del contratto esecutivo ed il valore dell’atto aggiuntivo. Il contributo di cui alle lettere a) e b) e’ dovuto anche nel caso di stipula di un contratto esecutivo di accordi o contratti quadro gia’ sottoscritti alla data di pubblicazione del presente decreto. Il contributo di cui alla lettera c) e’ dovuto anche nel caso di stipula di un atto aggiuntivo a contratti esecutivi gia’ sottoscritti alla data di pubblicazione del presente decreto. Il contributo di cui alle lettere a), b) e c) e’ versato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, rispettivamente, del contratto esecutivo o dell’atto aggiuntivo. Il presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 giugno 2010 p. il Presidente del Consiglio dei Ministri il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 12 luglio 2010 Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa’ «Prima S.r.l.». (Decreto n. 53251).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 12-8-2010

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l’articolo 2, commi 138 – 140, della legge 23 dicembre
2009, n. 191;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Puglia
(16.04.2009) e Liguria (29.04.2009) che stabiliscono che il
trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e’
integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di
politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al
reddito e posto a carico del FSEPOR;

VISTO l’accordo intervenuto in sede governativa presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 08.02.2010,
relativo alla societa’ PRIMA SRL, per la quale sussistono le
condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale,
in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Puglia (16.02.2010) e
Liguria (10.03.2010) si sono assunte l’impegno all’erogazione della
propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara’ concesso
in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa’ PRIMA SRL, in
conformita’ agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l’istanza di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata
dall’azienda PRIMA SRL, in favore dei lavoratori dipendenti presso le
sedi di Taranto (TA) e Genova (GE), per il periodo dal 18.01.20 10 al
17.01.2011;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro – a carico del
fondo per l’occupazione di cui all’art.1, comma 7 del decreto-legge
20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni – previsto dall’art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell’articolo 2, commi 138 – 140, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e’ autorizzata la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, definito nell’accordo
intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
in data 08.02.2010, per il periodo dal 18.01.20 10 al 17.01.2011, in
favore di un numero massimo di 7 lavoratori, della societa’ PRIMA
SRL, dipendenti presso le sedi di:

• Taranto (TA) – 1 lavoratore;

• Genova (GE) – 6 lavoratori.

Sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione viene imputata
l’intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento e’ integrato da un contributo connesso
alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di
misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR
regionale.

Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE
calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima
puo’ essere calcolata mensilmente oppure sull’ammontare complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei
fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del
Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione sono disposti nel limite
massimo complessivo di euro 122.005,03 (centoventiduemilacinque/03).

Matricola INPS: 7802045822

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L’onere complessivo, pari ad euro 122.005,03
(centoventiduemilacinque/03), gravera’ sul Fondo Sociale per
l’Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui
all’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate
per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita’
finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale e’ tenuto a controllare i flussi
di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui
al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali e al Ministro dell’Economia e delle
Finanze.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
il Sottosegretario di Stato
Viespoli
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 12 luglio 2010 Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa’ «Barsanti Trasporti S.r.l.». (Decreto n. 53168).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 12-8-2010

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come modificato dall’art. 7 ter, comma 4, del decreto legge
10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009,
n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lombardia (16.04.2009),
Toscana (16.04.2009), Puglia (16.04.2009), Campania (16.04.2009) e
Calabria (22.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno
al reddito spettante a ciascun lavoratore e’ integrato da un
contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva
del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a
carico del FSE-POR;

VISTO l’accordo intervenuto in sede governativa presso il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data
10 dicembre 2009, relativo alla societa’ BARSANTI TRASPORTI SRL per
la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra
citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lombardia (18.01.2010),
Toscana (26.02.2010), Puglia (13.01.2010), Campania (07.01.20 10) e
Calabria (11.12.2009), si sono assunte l’impegno all’erogazione della
propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara’ concesso
in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa’ BARSANTI TRASPORTI
SRL, in conformita’ agli accordi siglati presso il Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l’istanza di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata
dall’azienda BARSANTI TRASPORTI SRL in favore dei lavoratori
dipendenti presso le sedi di Trucazzano (MI), Sesto Fiorentino (FI),
Rende (CS), Marcianise (CE) e Lecce (LE), per il periodo dal
10.12.2009 al 09.12.2010;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro – a carico del Fondo
per l’occupazione di cui all’art.1, comma 7 del decreto-legge 20
maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni – previsto dall’art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come modificato dall’art. 7 ter, comma 4, del decreto legge
10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge
09.04.2009, n. 33, e’ autorizzata la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, definito nell’accordo
intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali in data 10.12.2009, in favore di un numero massimo
di 7 unita’ lavorative della societa’ BARSANTI TRASPORTI SRL, per il
periodo dal 10.12.2009 al 09.12.2010, per i lavoratori cosi’
suddivisi:

• Trucazzano (MI) – 1 lavoratore;

• Sesto Fiorentino (FI) – 3 lavoratori;

• Rende (CS) – 1 lavoratore;

• Marcianise (CE) – 1 lavoratore;

• Lecce (LE) – 1 lavoratore.

A valere sullo stanziamento di cui all’art. 2, comma 36, della legge
22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l’Occupazione viene imputata
l’intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e’ integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura
pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR
regionale.
Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE calcolato
secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo’ essere
calcolata mensilmente oppure sull’ammontare complessivo del sostegno
al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi
nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo
per l’Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di
euro 122.920,84 (centoventiduemilanovecentoventi/84).

Matricola INPS: 0902854723
Pagamento diretto: SI

ART. 2

L’onere complessivo a carico del Fondo per l’Occupazione, pari ad
euro 122.920,84 (centoventiduemilanovecentoventi/84), gravera’ sullo
stanziamento di cui all’articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre
2008, n. 203.

ART. 3 Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita’ finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e’ tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2010 p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il Sottosegretario di Stato Viespoli Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2010 Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di pericolo in atto nell’area archeologica di Roma e provincia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 185 del 10-8-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
dicembre 2008, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza
in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi
atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
gennaio 2009, n. 3734, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi
di novembre e dicembre 2008», e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
luglio 2010, recante la revoca dello stato di emergenza in ordine
agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni
Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d’Aosta nei mesi di
novembre e dicembre 2008;
Considerato che in relazione al contesto di criticita’ conseguente
agli eccezionali eventi meteorologici dei mesi di novembre e dicembre
2008 sono cessate le condizioni richieste dall’ordinamento giuridico
vigente per il mantenimento dello stato di emergenza anche con
riferimento al territorio della regione Lazio;
Considerato, tuttavia, che limitatamente alle aree archeologiche di
Roma e provincia permane una diffusa situazione di criticita’,
sicche’ occorre adottare ogni iniziativa utile per assicurare, nella
continuita’ amministrativa, il monitoraggio sull’attuazione delle
attivita’ poste in essere in regime straordinario ed il completamento
degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalita’,
anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita’;
Considerata, altresi’, l’esigenza di garantire il corretto
trasferimento alle amministrazioni ed agli enti territorialmente
competenti dei beni, delle attrezzature, unitamente alla
documentazione tecnico-scientifica, contabile ed amministrativa
relativa alla gestione commissariale;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un’ordinanza di protezione
civile non derogatoria ex art. 5, comma 3, della citata legge n.
225/1992, con cui consentire al Commissario delegato la prosecuzione,
in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento
della situazione di criticita’ in atto nei sopra citati territori;
Acquisita l’intesa della regione Lazio;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. L’architetto Roberto Cecchi e’ confermato Commissario delegato e
provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla
prosecuzione e al completamento, entro il 31 luglio 2011, di tutte le
iniziative gia’ programmate per il definitivo superamento della
situazione di pericolo di cui all’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, e successive
modifiche ed integrazioni.
2. All’esito delle attivita’ di cui al comma 1, il Commissario
delegato provvede, altresi’, al trasferimento alle Amministrazioni ed
agli Enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature,
unitamente alla documentazione tecnico-scientifica, contabile ed
amministrativa relativa alla gestione commissariale.
3. Il Commissario delegato per le finalita’ di cui al comma 1 si
avvale dei soggetti attuatori nonche’ della Commissione generale
d’indirizzo e coordinamento di cui rispettivamente all’art. 1, commi
4 ed 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3747/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Commissario delegato richiede ogni necessaria collaborazione
alle Amministrazioni dello Stato, all’Amministrazione regionale e gli
Enti locali interessati, nonche’ dei beni e dei servizi messi a
disposizione dai medesimi.
5. Il Commissario delegato e’ altresi’ autorizzato ad avvalersi,
ricorrendone le condizioni di necessita’ e sulla base delle vigenti
disposizioni in materia, delle unita’ di personale gia’ operanti ai
sensi del comma 9 dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3747/2009 e successive modifiche ed
integrazioni, nonche’ dell’esperto di cui al comma 11 del medesimo
articolo.

Art. 2

1. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede
utilizzando le procedure d’urgenza e d’imperiosa urgenza previste
dall’ordinamento vigente.

Art. 3

1. Il Commissario delegato, per l’espletamento delle iniziative di
cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse di
destinate al superamento del contesto di criticita’ in rassegna.
2. Il Commissario delegato continua altresi’ ad utilizzare la
contabilita’ speciale gia’ aperta ai sensi dell’art. 4, comma 2
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747/2009
e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

1. Il Commissario delegato trasmette alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della protezione civile una relazione
conclusiva sull’attivita’ svolta corredata della rendicontazione
delle spese sostenute.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/