REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 novembre 2009, n. 320 Regolamento di attuazione della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante «Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 35 del 4-9-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 2 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante «Norme per
la tutela dei consumatori e degli utenti» e, in particolare,
l’articolo 5 relativo all’istituzione ed alla tenuta dell’elenco
regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello regionale, nonche’ l’art. 6 inerente
l’approvazione in via preventiva da parte della Giunta regionale,
previo parere della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti
di cui all’art. 2, degli indirizzi per definire le priorita’ di
intervento e i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare
nell’anno successivo, nonche’ per la concessione dei contributi da
assegnare alle Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti
per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla citata legge
regionale;
Visto il proprio decreto 29 ottobre 2008 n. 0297/Pres. con cui e’
stata costituita per la presente legislatura la Consulta regionale
dei consumatori e degli utenti, successivamente modificata nella sua
composizione con proprio decreto 4 dicembre 2008 n. 0324/Pres. e
proprio decreto 14 aprile 2009 n. 0104/Pres.;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente «Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso» e, in particolare, l’art. 30, comma 1, secondo il
cui disposto i criteri e le modalita’ ai quali l’Amministrazione
regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono
predeterminati con regolamento, qualora non siano gia’ previsti dalla
legge;
Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dal predetto art. 6
della legge regionale n. 16/2004 predeterminando in un atto
regolamentare gli indirizzi sulle priorita’ di intervento delle
iniziative a favore di consumatori ed utenti da realizzare in ambito
regionale, anche al fine di garantire maggior trasparenza nell’azione
amministrativa e la possibilita’ di dar corso alla previsione di
cicli di attivita’ pluriennali che perseguano il medesimo indirizzo,
in armonia con gli strumenti regionali di programmazione finanziaria;
Ritenuto altresi’ di disciplinare in via definitiva i criteri e
le modalita’ per la concessione e l’erogazione dei contributi
previsti dal citato art. 6 della legge regionale n. 16/2004 per il
finanziamento delle iniziative ed il sostegno della funzionalita’ e
organizzazione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello regionale iscritte nell’elenco regionale di
cui all’articolo 5 della medesima legge regionale, mediante la loro
determinazione con cadenza annuale attraverso il Piano Operativo di
Gestione di cui all’art. 28 della legge regionale n. 21/2007;
Visto il parere favorevole della Consulta regionale dei
consumatori e degli utenti riunitasi il 5 novembre 2009 e tenuto
conto delle osservazioni dalla stessa formulate;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione
della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di
autonomia), con particolare riferimento all’articolo 14, comma 1,
lettera r);
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2490 di data
12 novembre 2009;

Decreta:

1. E’ emanato, per le finalita’ e le motivazioni esposte in parte
narrativa, il «Regolamento di attuazione della legge regionale 24
maggio 2004, n. 16 recante ”Norme per la tutela dei consumatori e
degli utenti”» nel testo allegato al presente decreto del quale
costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

Gazzetta ufficiale n. C 241 del 08/09/2010 pag. 0003 – 0007

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 241/04

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio [1]. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

"MAGIUN DE PRUNE TOPOLOVENI"

N. CE: RO-PGI-0005-0763- 04.03.2009

DOP ( ) IGP ( X )

Il presente documento unico illustra a fini informativi i principali elementi del disciplinare del prodotto.

1. Denominazione:

"Magiun de prune Topoloveni"

2. Stato membro o paese terzo:

Romania

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1. Tipo di prodotto:

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

La Magiun de prune Topoloveni è una pasta fine, omogenea, senza grumi o resti di buccia che, grazie al metodo di fabbricazione locale, presenta una superficie lucida. Viene prodotta utilizzando prugne di qualità, accuratamente selezionate a maturazione completa. La buccia delle prugne è incorporata nel prodotto finale e ciò ne aumenta le qualità nutritive, dato che la buccia contiene notoriamente la maggior parte delle sostanze bioattive, i fitonutrienti (antiossidanti, vitamine, fibre alimentari solubili e insolubili, ecc.).

La Magiun de prune ha un colore marrone scuro, in quanto le prugne hanno raggiunto la piena maturazione, ma sul colore incide anche il lungo periodo di cottura nella fase di concentrazione.

La Magiun de prune ha il gusto dolce-acidulo e gradevole delle prugne ben mature, un aroma forte e piacevole e non presenta gusti o odori estranei (bruciato, fermentazione o muffa).

3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Per fabbricare la Magiun de prune Topoloveni vengono utilizzate prugne giunte a maturazione, provenienti da cultivar della specie detta "brumării" (Prunus domestica L. ssp domestica) e di sue varietà: Stanley, Pitestean, Tuleu timpuriu, Tuleu gras, Grasa ameliorata, Grasa Romanesca, Bistriteana, Vinata Romaneasca, Brumarii, Valcean, Centenar, Pescarus, Dimbovita, Tomnatici de Caran Sebes, Silvia, Boambe de Leordeni.

I frutti di queste varietà presentano le caratteristiche qualitative necessarie per la fabbricazione di magiun, a causa dell’elevato tenore di glucidi (zuccheri naturali) e di vitamina C, ottenuto lasciando maturare a lungo le prugne a una temperatura moderata (media).

Soltanto i frutti con un giusto grado di maturazione e accuratamente selezionati vengono utilizzati per la produzione di Magiun de prune Topoloveni. I frutti, oltre a essere sani e a provenire da frutteti in cui si fa un uso moderato di fertilizzanti chimici, non devono presentare segni di marciume, lesioni meccaniche e tracce visibili lasciate da insetti, acari o altri parassiti.

3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Lo stabilimento in cui le prugne sono lavorate per ottenere la Magiun de prune Topoloveni deve trovarsi nella zona geografica indicata al punto 4.

Conferimento : le prugne sono conferite nella zona di lavorazione e depositate in locali all’uopo previsti, che devono essere freschi, puliti e senza odori estranei.

Lavaggio : meccanizzato in macchine dotate di docce per il risciacquo con acqua potabile fresca. Durante il lavaggio viene assicurata una continua sorveglianza per evitare che sabbia o altre impurità possano introdursi nel prodotto finito.

Selezione : le prugne lavate passano su un nastro elevatore scorrevole in modo che sia possibile reperire ed eliminare i frutti non conformi.

Trattamento termico : i frutti sono sbollentati per 4/5 minuti in appositi recipienti di inox utilizzando vapore a una temperatura di 80 °C e a una pressione di 1,5 atmosfere.

La setacciatura è effettuata in due tappe : nella prima vengono usati setacci in cui i fori della rete non superano 3 mm e nella seconda setacci in cui i fori vanno da 1,8 a 2 mm, per ottenere una purea di prugne quanto più pura e omogenea possibile.

Concentrazione :

per ottenere la Magiun de prune Topoloveni la purea di prugne è messa a cuocere in paioli a doppia parete e aperti fino a raggiungere una concentrazione pari ad almeno il 55 % di sostanza secca. La concentrazione consiste nell’eliminare l’acqua dalle prugne a una temperatura controllata. Questa operazione è effettuata grazie al vapore che circola nella doppia parete dei paioli fino a far raggiungere al prodotto una concentrazione di 50-52 gradi Brix, in un periodo che va da 9 a 12 ore a seconda del tenore di sostanza secca della materia prima.

I paioli a doppia parete sono equipaggiati di agitatori ad ancora in legno che assicurano una omogeneizzazione permanente (continua) della purea, per evitare che aderisca al recipiente o si caramellizzi. La concentrazione è verificata da una persona qualificata che utilizza un rifrattometro portatile, per determinare la qualità del prodotto finito. Non è consigliabile prolungare il tempo di cottura dopo che la purea ha raggiunto una concentrazione di 60 gradi Brix in quanto la Magiun de prune Topoloveni può prendere gusto e odore di bruciato, mentre la diminuzione del tempo di cottura può comportare la fermentazione del prodotto finito.

Frazionamento — raffreddamento :

il quantitativo di Magiun de prune Topoloveni è uniformemente ripartito in tre recipienti aventi una capacità di 200 l, foderati di sacchi in PVC alimentare, utilizzando grandi cucchiai di legno e spalmando il prodotto in strati sottili in modo da portarlo quanto prima alla temperatura ambiente per poi immagazzinarlo in un locale specialmente predisposto a tale scopo.

L’operazione di riempimento dei recipienti foderati di pellicola alimentare è scaglionata su un periodo di 5/7 giorni, fino al totale raffreddamento della Magiun de prune Topoloveni, in funzione della temperatura ambiente. La verifica del raffreddamento è effettuata mediante esame organolettico, con una paletta o un mestolo di legno.

Indipendentemente dalla qualità della materia prima utilizzata, è vietato aggiungere conservanti o dolcificanti.

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

Il condizionamento e il magazzinaggio avvengono nella zona geografica delimitata, cioè nella città di Topoloveni, per conservare intatte le qualità della Magiun de prune Topoloveni. Il processo di maturazione e di essiccazione previsto per tale prodotto deve essere scrupolosamente rispettato.

Infatti, se il processo di condizionamento non è rispettato, l’azione degli agenti fisici, chimici e biologici, sotto l’effetto dell’aria e del calore all’esterno dei recipienti, può alterare il colore, l’odore e il gusto della magiun.

Il prodotto deve essere controllato per tutto il periodo di condizionamento e di raffreddamento, in modo da evitare la comparsa di un processo di condensazione, cioè la presenza di una quantità microscopica di acqua, che potrebbe permettere lo sviluppo di microorganismi (batteri, lieviti e muffe).

La Magiun de prune Topoloveni è condizionata in contenitori alla rinfusa e in barattoli.

Nel primo caso nei contenitori alla rinfusa viene introdotta una pellicola alimentare (sacco in PVC). I contenitori riempiti di prodotto sono posti a raffreddare, i bordi dei sacchi in PVC (pellicola alimentare) vengono puliti, quindi ripiegati, ed è poi aggiunto un altro disco in PVC (pellicola alimentare) prima che i barili siano ermeticamente chiusi con coperchi.

Il condizionamento in contenitori alla rinfusa è necessario in quanto come materia prima sono utilizzate soltanto prugne ben mature, acquistate nel corso di un breve periodo non superiore a sessanta giorni all’anno (dal 15 agosto al 15 ottobre al massimo). Il prodotto condizionato alla rinfusa non è sottoposto a un processo di pastorizzazione.

Per il condizionamento in barattoli di vetro, il quantitativo di Magiun de prune Topoloveni è frazionato automaticamente (su una linea di confezionamento) e distribuito nei barattoli che sono quindi chiusi con un coperchio e sottoposti a pastorizzazione, secondo le seguenti modalità:

– per i barattoli di 350 g. la temperatura è portata in 15 minuti a 100 °C, è mantenuta a questo livello per 25 minuti e quindi è riportata al livello di partenza in 15 minuti,

– per i barattoli di 800 g. la temperatura è portata in 15 minuti a 105 °C, è mantenuta a questo livello per 45 minuti e quindi è riportata al livello di partenza in 15 minuti.

I barattoli di Magiun de prune Topoloveni sono tolti dall’autoclave, posti in contenitori e depositati nel locale all’uopo preparato e cioè in un magazzino pulito, fresco (temperatura massima di 20 °C), ben aerato, al riparo dal gelo e senza odori estranei.

Per sbollentare le prugne, far concentrare la purea di prugne ed effettuare l’ultima fase del processo di elaborazione della Magiun de prune Topoloveni, cioè il condizionamento in contenitori alla rinfusa (barili), sono necessari tempi lunghi, caratteristici della Magiun de prune Topoloveni.

3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura:

L’etichettatura avviene nel magazzino ed è effettuata in conformità alla normativa in vigore.

Ogni confezione reca l’etichetta del produttore, su cui deve figurare l’indicazione "Magiun de prune Topoloveni".

Una volta ottenuta la registrazione comunitaria, sull’etichetta apposta sull’imballaggio, accanto alla denominazione del prodotto "Magiun de prune Topoloveni", devono figurare le parole "Indicazione geografica protetta" o l’abbreviazione IGP.

L’etichetta reca sul lato destro il marchio di certificazione dei prodotti "LAREX CERT" dell’organismo di ispezione e certificazione.

4. Delimitazione concisa della zona geografica:

La zona geografica di produzione della Magiun de prune Topoloveni corrisponde alla seguente zona amministrativa:

– città di Topoloveni,

– villaggio di Vițichești,

– villaggio di Țigănești,

– villaggio di Boțarcani,

– villaggio di Gorănești,

– villaggio di Crințești,

– villaggio di Inuri,

– villaggio di Goleștii Badii.

5. Legame con la zona geografica:

5.1. Specificità della zona geografica:

La zona di frutticoltura di Topoloveni è propizia alla coltura di prugne per il suo clima continentale temperato e le sue condizioni pedoclimatiche, in particolare sui versanti, dove le temperature medie annue sono più elevate rispetto alle altre zone di frutticoltura. La zona è caratterizzata da suolo podsolizzato, bruno-rossastro.

Il tipo di suolo più diffuso è quello dei suoli bruni, che si tratti di luvisol o di suoli bruni erosi, colluviali e alluvionali, con un tasso di humus debole o medio.

La zona presenta condizioni climatiche favorevoli alla frutticoltura: la temperatura media pluriennale è di 9,7 °C, la massima assoluta di 38,8 °C e la minima assoluta di – 24,4 °C, mentre le precipitazioni annuali raggiungono 663,3 mm.

Le prime gelate d’autunno arrivano alla fine del mese d’ottobre e le ultime possono verificarsi fino a metà aprile o, eccezionalmente, ancora più tardi.

La ponderazione delle diverse varietà è effettuata in funzione delle condizioni climatiche annuali.

Le prugne sono coltivate sul 25 % circa della superficie totale dei terreni destinati alla frutticoltura e nella regione di Argeș i prugneti si estendono su circa 17000 ha.

Le competenze specifiche delle popolazioni locali in materia di selezione delle prugne e il rispetto del processo di cottura e di maturazione per quanto riguarda il controllo organolettico del prodotto hanno contribuito a mantenere e migliorare il metodo di fabbricazione della magiun nella zona geografica.

5.2. Specificità del prodotto:

La Magiun de prune Topoloveni è un prodotto di una certa consistenza, ottenuto da prugne raccolte a piena maturità, accuratamente selezionate e cotte in paioli speciali (a doppia parete) senza essere direttamente poste sul fuoco; la purea è costantemente mescolata con agitatori di legno. Poiché l’acqua è estratta della purea, la Magiun de prune Topoloveni è ricca di fibre alimentari (34,2 %) solubili e insolubili; non contiene zuccheri aggiunti o altri edulcoranti e ha l’aroma, il gusto e il sapore delle prugne.

5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Il legame tra la Magiun de prune Topoloveni e la regione di produzione si fonda in particolare sulla reputazione del prodotto, basata su una lunga tradizione specifica di produzione e sulle sue eccezionali qualità salutari, ottenute grazie alle competenze locali e all’impiego del metodo locale.

Il metodo di produzione messo a punto nella zona prevede la trasformazione di alcuni tipi di prugne mettendole a cuocere in paioli a doppia parete e aperti, mescolando quindi continuamente la purea fino a ottenere, dopo un lungo periodo, la magiun, alla quale non vengono aggiunti zuccheri o altri conservanti.

Questo metodo è legato alle competenze e all’esperienza delle popolazioni locali e differisce dai metodi utilizzati dagli abitanti delle altre regioni della Romania e delle regioni vicine, perché il processo di cottura e di concentrazione viene effettuato in paioli a doppia parete aperti e non sotto vuoto.

Il metodo locale di preparazione della magiun è stato trasmesso di generazione in generazione nel corso del tempo. In tal modo la reputazione del prodotto è stata mantenuta nella zona geografica delimitata e nell’intero paese.

La magiun citata nei documenti etnografici era un prodotto importante per la maggior parte degli abitanti della zona di Topoloveni, per i quali rappresentava una fonte di reddito. La fiera di Topoloveni, che è il principale mercato commerciale della zona, è famosa in tutta la regione a sud dei Carpazi meridionali per la commercializzazione di prodotti a base di prugne, in particolare la magiun.

Il processo di eliminazione dell’acqua della frutta mediante la cottura, la concentrazione delle prugne a temperatura controllata e l’omogeneizzazione ottenuta mescolando continuamente il prodotto con agitatori di legno permettono di ottenere la qualità e le caratteristiche specifiche della Magiun de prune Topoloveni. Queste fasi (tappe) tecniche non esistono in nessun’altra regione.

La reputazione della Magiun de prune Topoloveni è legata a una lunga tradizione di produzione a Topoloveni. Secondo gli archivi locali, questa tradizione risale al 1914, epoca nella quale una famiglia del posto (la famiglia Maximilian Popovici) ha fondato la prima fabbrica di questo prodotto.

Nel 1941 la fabbrica è stata acquistata dal ministero dell’Agricoltura, che l’ha chiamata Cooperativa di Topoloveni (Cooperativa din Topoloveni) e ha aumentato la capacità di produzione della magiun di prugne. Nel 1972 la fabbrica ha cambiato nome ed è diventata l’Impresa ortofrutticola di Pitești (Intreprinderea de legume și fructe Pitești). La fabbrica è stata poi riacquistata nel 1981 dall’amministrazione locale, che l’ha ribattezzata Impresa di trattamento e industrializzazione degli ortofrutticoli di Topoloveni (Intreprinderea de prelucrarea și industrializarea legumelor si fructelor Topoloveni). Nel 2001 è stata comperata dalla società SC Sonimpex Serv SRL e attualmente produce circa 200 tonnellate di Magiun de prune Topoloveni all’anno.

La reputazione della Magiun de prune Topoloveni è comprovata da articoli e pubblicazioni (opere specializzate), di cui la stampa locale e nazionale (Jurnalul Național, Adevărul, the Money Channel, Gândul, Capital) pubblica spesso estratti, nonché dai premi vinti a partire dal 2002 con la partecipazione a esposizioni, in particolare al Salone nazionale dell’industria conserviera organizzato dall’Unione degli industriali della Romania (la magiun ha ottenuto il premio di eccellenza, la "Marca de Aur"). Nel 2010 alla Magiun de prune Topoloveni è stato assegnato un premio anche dall’ITQI (International Taste & Quality Institute).

Tra il 2008 e il 2010 i mass-media locali e nazionali hanno realizzato emissioni con diversi temi per promuovere le qualità specifiche della Magiun de prune Topoloveni. Un contributo per preservare l’autenticità della Magiun de prune Topoloveni è dato inoltre dal mantenimento delle modalità di promozione assicurate dalla vendita nelle fiere, come la fiera di Topoloveni.

La tradizione locale del consumo di questo prodotto alimentare è stata anche rafforzata dalla presentazione (e degustazione) della magiun in fiere e saloni nazionali e internazionali (Settimana verde di Berlino, Fruit Logistica a Berlino e Alimentaria a Barcellona).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

Sito http://www.mapam.ro, link "Agricultura", rubrica "produse alimentare"

http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0103&art=010305&var=010302

[1] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 2-10-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La presente legge disciplina, nell’ambito di un’equilibrata
fruizione dell’ambiente montano a garanzia di una maggiore sicurezza
per i suoi frequentatori, le categorie di strutture fruibili dagli
alpinisti, dagli escursionisti e in generale da coloro che
frequentano la montagna a scopo ricreativo, sportivo, culturale e di
studio.
2. La legge disciplina, altresi’, le diverse forme di
organizzazione delle strutture ricettive alpinistiche.
3. La Regione Piemonte contribuisce al sostegno, funzionamento e
sviluppo delle strutture ricettive alpinistiche anche mediante forme
di finanziamento.

Art. 2

Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche

1. Le strutture ricettive alpinistiche sono classificate in:
a) rifugi escursionistici;
b) rifugi alpini;
c) rifugi non gestiti;
d) bivacchi fissi.
2. Sono definite rifugi escursionistici le strutture idonee ad
offrire, mediante gestore, accoglienza e ristoro agli utenti della
montagna, situate in zone montane raggiungibili attraverso strade
aperte al traffico ordinario, impianti di risalita a fune o a
cremagliera.
3. Sono definite rifugi alpini le strutture ubicate in luoghi
idonei a costituire basi di appoggio per l’attivita’ alpinistica,
predisposte ed organizzate per fornire, mediante gestore,
ospitalita’, sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi, non
raggiungibili in nessun periodo dell’anno attraverso strade aperte al
traffico ordinario o attraverso linee funiviarie in servizio
pubblico, fatta eccezione per gli impianti scioviari.
4. Sono definite rifugi non gestiti le strutture in muratura
ubicate in luoghi isolati di montagna, non gestite ne’ custodite,
chiuse ma fruibili dagli utenti della montagna mediante reperimento
delle chiavi presso un posto pubblico, attrezzate per il
pernottamento e per la cottura autonoma dei pasti da parte dei
fruitori, nonche’ dotate di servizi igienici interni ovvero collocati
nelle pertinenze della struttura.
5. Sono definite bivacchi fissi le strutture ubicate in luoghi di
montagna molto isolati, incustodite e aperte in permanenza agli
utenti della montagna, attrezzate con quanto essenziale per un
ricovero di fortuna.

Art. 3

Caratteristiche e dotazioni essenziali
delle strutture ricettive alpinistiche

1. Le strutture ricettive alpinistiche devono possedere dotazioni
e caratteristiche igienico-sanitarie atte al ricovero e al
pernottamento degli ospiti.
2. Gli specifici requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari
sono individuati con il regolamento di attuazione di cui all’articolo
17.

Art. 4 Adempimenti amministrativi per l’esercizio dell’attivita’ di gestione 1. L’esercizio dell’attivita’ di gestione delle strutture ricettive alpinistiche, ad eccezione delle strutture non gestite e dei bivacchi fissi, e’ subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita’, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all’attivita’, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica. 2. Per l’esercizio dell’attivita’ di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso: a) dei requisiti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attivita’ ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti; c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura previsti dalla normativa vigente. 3. Nella dichiarazione di inizio attivita’ di cui al comma 1, corredata da una relazione tecnico-descrittiva del fabbricato, vanno specificati, in particolare, l’altitudine della localita’, la tipologia di costruzione, le vie d’accesso, la capacita’ ricettiva, i periodi di apertura, le tariffe per il vitto ed il pernottamento. 4. L’ente pubblico o il soggetto privato, proprietari di rifugi con custodia o gestore, nella dichiarazione di inizio attivita’ individuano il nominativo del custode o del gestore, che sottoscrive la dichiarazione per accettazione. 5. L’attivazione di un bivacco fisso o di un rifugio non gestito e’ subordinata unicamente alla preventiva comunicazione, da parte del titolare, al comune competente per territorio. 6. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attivita’ di cui al comma 1, verifica la correttezza formale nonche’ la veridicita’ dei requisiti e delle informazioni rese nella dichiarazione medesima e nella relativa documentazione allegata e ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all’azienda sanitaria locale (ASL), nonche’, a fini informativi, alla provincia ed all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) competenti per territorio. 7. Il comune predispone e conserva un registro aggiornato delle dichiarazioni di inizio attivita’, pubblicamente consultabile. 8. Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarita’ indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 e’ comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 6.

Art. 5

Adempimenti in materia di rilevazione
dei dati sul movimento turistico

1. I soggetti titolari delle strutture ricettive alpinistiche,
escluse le strutture non gestite, trasmettono mensilmente alla
provincia territorialmente competente i dati e le notizie relative
alla rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
secondo quanto stabilito dall’articolo 5-bis della legge regionale 5
marzo 1987, n. 12 (Riforma dell’organizzazione turistica. Ordinamento
e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed
industria alberghiera), come inserito dall’articolo 1 della legge
regionale 2 luglio 2003, n. 15, nel rispetto della direttiva 95/57/CE
del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati
statistici nel settore del turismo e del decreto legislativo 6
novembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi
dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 40).

Art. 6

Gestione delle strutture ricettive alpinistiche
e requisiti del gestore

1. La gestione di una struttura ricettiva alpinistica e’
esercitata dal proprietario o da terzi titolari di un contratto di
gestione. Se il proprietario ovvero il titolare del contratto di
gestione sono una persona giuridica, il gestore e’ colui che e’
designato quale responsabile del rifugio e il cui nominativo e’
inserito nella dichiarazione di inizio attivita’ di cui all’articolo
4, comma 4.
2. Eventuali ulteriori requisiti per svolgere l’attivita’ di
custode e di gestore delle strutture ricettive alpinistiche sono
individuati con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 17.

Art. 7 Periodi di apertura delle strutture ricettive alpinistiche 1. Le strutture ricettive alpinistiche, esclusi i rifugi non gestiti, sono aperti per un periodo minimo non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi. 2. Il gestore, sentita la proprieta’, se titolare di un contratto di gestione, ha facolta’ di determinare periodi di apertura ulteriori rispetto a quelli indicati nel comma 1, previa segnalazione alla provincia, al comune e all’ATL territorialmente competenti.

Art. 8

Finanziamenti

1. La Regione a coloro che sono proprietari o titolari di un
contratto di gestione delle strutture ricettive alpinistiche e sono
soggetti residenti o con domicilio fiscale nel proprio territorio,
eroga fmanziamenti per le seguenti iniziative:
a) ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e
straordinaria manutenzione dei rifugi escursionistici, dei rifugi
alpini e dei bivacchi;
b) realizzazione di impianti, di strutture ed opere
complementari o comunque necessarie al funzionamento regolare e alla
manutenzione dei rifugi escursionistici, dei rifugi alpini e dei
bivacchi;
c) realizzazione di interventi per l’utilizzo di fonti di
energia alternativa rinnovabile e biocompatibile;
d) acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di
attrezzature.
2. I finanziamenti, con priorita’ alle problematiche di carattere
ambientale ed energetico, sono subordinati alla condizione che i
beneficiari non siano destinatari di altre agevolazioni previste da
normative statali o comunitarie.
3. La Giunta regionale stabilisce sulla base di programmi annuali
di intervento:
a) gli indirizzi programmatici e le linee operative relativi
alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario
di cui al comma 1;
b) la priorita’ nella concessione delle agevolazioni, riferita
alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilita’ economica e
strategica delle stesse;
c) i requisiti di accesso e i criteri per la determinazione
delle spese ammissibili;
d) i criteri per la determinazione dei livelli agevolativi
accordabili
e) le procedure attuative degli strumenti di intervento.
4. La Giunta regionale ha facolta’ di prevedere, attraverso
opportune forme di sostegno finanziario, azioni volte alla
realizzazione ed esecuzione di trasporti in quota, per il
rifornimento delle strutture alpine e per lo smaltimento dei rifiuti
a valle.
5. La Giunta regionale promuove, inoltre, iniziative informative,
editoriali e divulgative per sostenere la fruizione e la conoscenza
delle strutture ricettive alpinistiche.

Art. 9

Funzioni di vigilanza

1. Ferme restando le competenze dell’autorita’ di pubblica
sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza
delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di
attuazione di cui all’articolo 17, sono esercitate dal comune su cui
insiste la struttura ricettiva alpinistica nonche’, per l’osservanza
degli obblighi relativi alle comunicazioni dei flussi turistici,
dalla provincia territorialmente competente.

Art. 10 Sospensione e cessazione dell’attivita’ delle strutture ricettive alpinistiche 1. L’esercizio di una delle attivita’ di cui alla presente legge, in mancanza della dichiarazione di inizio attivita’, comporta, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 11, la cessazione dell’attivita’ medesima. 2. In caso di sopravvenuta carenza di una o piu’ condizioni che hanno legittimato l’esercizio dell’attivita’, il comune, o altra autorita’ competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell’esercizio dell’attivita’ fino ad un massimo di sessanta giorni. 3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune, o altra autorita’ competente, ordina la cessazione dell’attivita’. 4. Entro cinque giorni dall’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l’ATL competente per territorio. 5. Il titolare di una delle strutture ricettive alpinistiche che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell’attivita’ deve darne preventivo o, qualora cio’ non fosse possibile, contestuale avviso al comune. 6. Il periodo di sospensione temporanea dell’attivita’ non puo’ superare i centottanta giorni, prorogabili dal comune per fondati motivi di altri centottanta giorni; decorso tale termine l’attivita’ si intende definitivamente cessata.

Art. 11 Irregolarita’ nella gestione delle strutture ricettive alpinistiche 1. Chiunque gestisce una delle strutture ricettive alpinistiche senza aver ottemperato agli adempimenti amministrativi di cui all’articolo 4 e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 euro. 2. La gestione di una struttura ricettiva alpinistica, in violazione dell’articolo 4, comma 8, ovvero dell’obbligo di fornire, entro i termini previsti, le necessarie comunicazioni sulla variazione dell’attivita’, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 3.000,00 euro. 3. Il superamento della capacita’ ricettiva consentita per le strutture ricettive alpinistiche di cui all’allegato B della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), come sostituito da ultimo dall’articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 15, fatto salvo il caso di necessita’ per i rifugi alpini, comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 1.500,00 euro. 4. Il superamento della capacita’ ricettiva prevista per le strutture ricettive alpinistiche dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 17 comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 1.500,00 euro.

Art. 12 Irregolarita’ nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche 1. Per le irregolarita’ nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alpinistiche si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui all’articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicita’ dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive).

Art. 13 Irregolarita’ nella rilevazione dei dati sul movimento turistico 1. Il titolare di una delle strutture ricettive alpinistiche che non fornisca, laddove previsto, ovvero fornisca errati o incompleti i dati relativi alla rilevazione del movimento dei clienti della struttura medesima e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 900,00 euro.

Art. 14 Rivalutazione degli importi delle sanzioni 1. Tutti gli importi delle sanzioni indicati negli articoli 11, 12 e 13 sono automaticamente rivalutati, ogni anno, sulla base del tasso d’inflazione programmato risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato.

Art. 15

Applicazione delle sanzioni

1. L’accertamento, l’irrogazione e la riscossione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui agli articoli 11 e 12 sono di
competenza del comune sul cui territorio insiste la struttura
ricettiva alpinistica, il quale introita i relativi proventi.
2. L’accertamento, l’irrogazione e la riscossione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all’articolo 13 sono demandate alla
provincia che provvede all’introito dei relativi proventi.
3. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i
principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale).

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Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO 2 settembre 2010, n. 182

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, in materia di norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’albo professionale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 261 del 8-11-2010

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto l’articolo 4 della legge 23 marzo 1993, n. 84, «Ordinamento
della professione di assistente sociale ed istituzione dell’albo
professionale»;
Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, «Regolamento
recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o
interregionali dell’Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti
sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione
dall’albo professionale»;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
«Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
dei Consiglio dei Ministri»;
Sentito il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con delega alle politiche per la famiglia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 2 luglio 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota prot. 5584.U del 3 agosto 2010);

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Sostituzione dell’articolo 3 del decreto ministeriale 11 ottobre
1994, n. 615

1. L’articolo 3 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 e’
sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Controllo sulla gestione patrimoniale). – 1 Presso ciascun
ordine regionale o interregionale il controllo sulla gestione
patrimoniale e’ attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel
registro dei revisori contabili, eletto dall’assemblea degli iscritti
all’albo con le modalita’ previste per l’elezione dei componenti del
consiglio.
2. L’incarico di revisore contabile ha la stessa durata del
consiglio.
3. Se il revisore non approva la previsione di spesa o il conto
consuntivo, informa senza ritardo, trasmettendogli una dettagliata
relazione, il Ministero vigilante, il quale scioglie il consiglio se
sono state commesse gravi violazioni di norme di legge o
regolamentari».

Art. 2

Modificazione dell’articolo 12 del decreto ministeriale 11 ottobre
1994, n. 615

1. Il comma 6 dell’articolo 12 del decreto ministeriale 11 ottobre
1994, n. 615 e’ sostituito dal seguente:
«6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla gestione
patrimoniale e’ attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel
registro dei revisori contabili, eletto dai consigli degli ordini
regionali o interregionali con le modalita’ previste per l’elezione
dei componenti del Consiglio nazionale. Al revisore, si applica la
disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 3».

Art. 3

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano dal
giorno dell’entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino alla data di scadenza dei collegi dei revisori di cui agli
articoli 3 e 12, comma 6, del decreto ministeriale n. 615 del 1994,
resta in carica il professionista piu’ anziano iscritto al registro
dei revisori contabili.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 2 settembre 2010

Il Ministro della giustizia
Alfano

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca
Gelmini

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 281

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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