DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 2010 Modifica alla disciplina riguardante gli organismi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 251 del 26-10-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della
legge 5 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed
altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche’ alla
soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;
Visto il proprio decreto 4 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 agosto 2007, n. 198, di individuazione e riordino, ai
sensi del citato art. 29, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006,
degli organismi collegiali istituiti in via amministrativa operanti
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, elencati nella
tabella 1, lettera a), allegata al decreto stesso;
Visto l’art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2358 del 2010, Adunanza
del 19 maggio 2010 della Sezione prima, relativo alla applicabilita’
della normativa di riordino a taluni organismi operanti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, vale a
dire la Commissione interministeriale per le intese con le
confessioni religiose, la Commissione consultiva per la liberta’
religiosa, la Commissione governativa per l’attuazione delle
disposizioni dell’accordo tra Italia e Santa Sede firmato il 18
febbraio 1984 ed il Comitato nazionale per la bioetica;
Preso atto che il Consiglio di Stato nel predetto parere ha
ritenuto, conclusivamente, che «mentre e’ ammissibile che gli
organismi in esame possano costituire l’oggetto di interventi
normativi o amministrativi volti a modificarne la composizione o la
durata oppure a sostituirli con organismi equipollenti, non appare
compatibile con la funzione e il fondamento giuridico degli stessi
l’applicazione ai medesimi dell’art. 68, commi 1 e 2, del
decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la semplice soppressione
delle commissioni, al piu’ tardi dopo una proroga biennale della loro
attivita’ (art. 68, comma 2), con "definitivo trasferimento delle
attivita’ ad essi demandate nell’ambito di quelle istituzionali delle
Amministrazioni” (art. 68, comma 1)»;
Considerato che il Consiglio di Stato nel medesimo parere ha
altresi’ ricondotto la istituzione della Commissione governativa per
l’attuazione delle disposizioni dell’Accordo tra Italia e Santa Sede
firmato il 18 febbraio 1984 e del Comitato nazionale per la bioetica
all’adempimento di obblighi internazionali, giacche’ la prima e’
stata istituita in relazione a quanto previsto dal punto 7, primo
comma, del Protocollo addizionale all’Accordo di modificazione del
Concordato Lateranense con la Santa Sede, firmato a Roma il 18
febbraio 1984 e ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e il
secondo e’ stato istituito «in ossequio alla Raccomandazione
dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa n. 1100 del 2
febbraio 1989 e alla Risoluzione del Parlamento europeo del 13
febbraio 1989, relative ai problemi etici della manipolazione
genetica, richiamate nel preambolo del decreto istitutivo e
rappresenta l’organo deputato alle "consultazioni" di cui al
combinato disposto degli articoli 1 e 28 della Convenzione del
Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e la biomedicina, fatta a
Oviedo il 4 aprile del 1997 e ratificata dalla legge 28 marzo 2001,
n. 145» (parere del Consiglio di Stato n. 2358 del 2010, precitato);
Considerato che, con riferimento ad organismi istituiti in
adempimento ad obblighi internazionali, il Consiglio di Stato, nello
stesso parere n. 2358 del 2010, ha rilevato che «la Sezione
consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio di Stato
(Adunanza 5 febbraio 2007, n. 5077/2006), in sede di parere sullo
schema di regolamento concernente la ricognizione e il riordino di
commissioni, comitati ed altri organismi operanti presso il Ministero
degli affari esteri, ha ritenuto che e’ da escludere in radice la
possibilita’ della soppressione di organismi che si ricollegano ad
accordi internazionali stipulati dal nostro Paese, in quanto
l’intervento finirebbe per alterare l’assetto dei rapporti concordati
bilateralmente. Analoghe considerazioni sono state svolte nel parere
n. 1243/2007, reso nell’Adunanza del 2 aprile 2007, citato dalla
stessa Presidenza del Consiglio riferente» e che di conseguenza gli
organismi cui i predetti pareri si riferiscono sono stati a suo tempo
ritenuti non rientranti nel campo applicativo dell’art. 29 del
decreto-legge n. 223 del 2006;
Rilevato quindi che l’inserimento nella sopra citata tabella 1,
lettera a), allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 maggio 2007, della Commissione governativa per
l’attuazione delle disposizioni dell’accordo tra Italia e Santa Sede
firmato il 18 febbraio 1984 e del Comitato nazionale per la bioetica,
e’ da considerarsi non dovuto, in quanto tali organismi esulano dal
campo applicativo dell’art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;
Ritenuto di conseguenza di dover sopprimere dalla citata tabella 1,
lettera a), allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 maggio 2007, la menzione della Commissione governativa per
l’attuazione delle disposizioni dell’accordo tra Italia e Santa Sede,
firmato il 18 febbraio 1984 e del Comitato nazionale per la bioetica;
Considerato che per quanto riguarda la Commissione
interministeriale per le intese con le Confessioni religiose e la
Commissione per la liberta’ religiosa, occorre invece procedere ai
sensi dell’art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, che richiama l’art. 29, comma
2-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, ai fini di una proroga
delle stesse;
Viste le relazioni sull’attivita’ svolta nel triennio 2007/2010,
presentate dalla Commissione interministeriale per le intese con le
confessioni religiose e dalla Commissione consultiva per la liberta’
religiosa, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, e valutata
positivamente, ai sensi dell’art. 29, comma 2-bis, del sopra citato
decreto-legge n. 223 del 2006, la perdurante utilita’ delle stesse
commissioni;
Preso atto delle specifiche professionalita’ e dei compiti
estremamente tecnici attribuiti ai componenti delle due commissioni
sopra citate;
Rilevata dunque la necessita’ di provvedere alla conseguente
proroga della Commissione interministeriale per le intese con le
confessioni religiose e della Commissione consultiva per la liberta’
religiosa, che a mente del precitato parere del Consiglio di Stato n.
2358 del 2010 e della non applicabilita’ dell’art. 68, commi 1 e 2,
del decreto-legge n. 112 del 2008 ivi affermata, si ritiene di
stabilire in tre anni;
Ritenuto di dover garantire comunque la riduzione di spesa prevista
dall’art. 68, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella 1, lettera a), allegata al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, le parole «Commissione
governativa per l’attuazione delle disposizioni dell’accordo tra
Italia e Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato con
legge 25 marzo 1985, n. 121, istituita ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 1987» e le parole
«Comitato nazionale per la bioetica, istituito ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1990 a seguito
della risoluzione n. 6-00038 dell’Assemblea della Camera dei
Deputati», sono soppresse.
2. Restano ferme le riduzioni dei capitoli di bilancio sui quali
gravano le spese per gli organismi di cui al comma 1, operate ai
sensi dell’art. 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 2 1. I seguenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale sono prorogati per tre anni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2007, n. 198: Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 1997; Commissione consultiva per la liberta’ religiosa, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 1997.

Art. 3

1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 68, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la spesa degli organismi di cui al
presente decreto e’ ridotta in misura tale da assicurare, unitamente
alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa
complessiva non inferiore a quello conseguito in attuazione dell’art.
29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l’anno 2010 la
riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente
tra l’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al citato art. 68, comma 3, ed il 31 dicembre 2010.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per gli
adempimenti di competenza.
Roma, 17 settembre 2010

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri
registro n. 15, foglio n. 178

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE LOMBARDIA LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2010, n. 7 Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 4-12-2010

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia n. 6 dell’8 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione
Lombardia, degli enti del sistema regionale e di altri enti nei
confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e
controllo

1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari per il
perseguimento di rilevanti finalita’ di interesse pubblico,
individuate da espressa disposizione di legge, da parte della Giunta
regionale, degli enti del sistema regionale, nonche’ di altri enti
nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e
controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o piu’
regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, e’
disciplinato con regolamento regionale, per quanto non
legislativamente disposto, nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il regolamento di cui al comma 1 individua:
a) i tipi di dati che ciascuno degli enti indicati al comma 1
puo’ trattare;
b) i tipi di operazioni eseguibili sui dati di cui alla lettera
a).
3. Il trattamento dei dati di cui al comma 1, se effettuato dal
Consiglio regionale, e’ disciplinato con regolamento.
4. Restano in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni
di cui ai commi da 1 a 3:
a) il regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 8 (Regolamento per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consiglio
regionale della Lombardia);
b) il regolamento regionale 18 luglio 2006, n. 9 (Regolamento per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della
Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie
regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia).

Art. 2

Modifiche agli articoli 4, 5, 6 e 9 della legge regionale 7 maggio
1992, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 ottobre 1972, n.
34 concernente: «Provvidenze e contributi per il funzionamento dei
gruppi consiliari» e l.r. 23 giugno 1977, n. 31 relativa
all’assegnazione di personale ai gruppi consiliari – Norme in materia
di rendiconto dei gruppi consiliari

1. Alla legge regionale 7 maggio 1992, n. 17 (Modifiche ed
integrazioni alla l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente:
«Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari»
e l.r. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all’assegnazione di personale
ai gruppi consiliari – Norme in materia di rendiconto dei gruppi
consiliari)(1), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 4 e’ sostituito dal seguente:
«2. Alla fine di ogni legislatura i presidenti dei gruppi
consiliari redigono il rendiconto con riferimento al periodo compreso
tra il primo gennaio e la data della prima seduta del nuovo Consiglio
regionale.»;
b) dopo il comma 1 dell’articolo 5 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al comma 1, previa verifica
dell’Ufficio di presidenza, non si applica ai gruppi che, nella nuova
legislatura, sono palesemente confluiti in altro o che si sono
raggruppati tra di loro.»;
c) il comma 2 dell’articolo 6 e’ sostituito dal seguente:
«2. Il rendiconto di cui al secondo comma dell’articolo 4,
deve essere depositato entro il trentesimo giorno decorrente dalla
data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale»;
d) il comma 1 dell’articolo 9 e’ sostituito dal seguente:
«1. All’inizio di ogni legislatura l’Ufficio di presidenza,
accertata la costituzione e la composizione dei gruppi consiliari,
eroga i contributi di cui all’articolo 1 della presente legge a
decorrere dal giorno della prima seduta del nuovo Consiglio
regionale.».

Art. 3

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 17 «Mutamento delle
circoscrizioni comunali dei comuni di Carugo e Brenna, in provincia
Como» – Sostituzione della tabella dei mappali catastali

1. Alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 17 (Mutamento delle
circoscrizioni comunali dei comuni di Carugo e Brenna, in provincia
Como)(2) e’ apportata la seguente modifica:
a) nella relazione tecnica, la tabella dei mappali catastali
relativa all’area da distaccarsi dal Comune di Carugo e’ sostituita
dalla seguente:
Mappale n. Superficie (m²) 3532 140 3533 25 4024 12.740 4025
2524026 6.430 4027 250 4028 1.175 4029 75 40301.155 4031 1.200 4035
80 4034 6.0604036 6.151 4037 120Tot.35.853

Art. 4 Modifiche agli articoli 2, 10 e inserimento dell’articolo 9-bis alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 «Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia» e modifiche agli articoli 2 e 4 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 «Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto d’autonomia» 1. Alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia)(3) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell’articolo 2 le parole «2.000 abitanti risultante dall’ultimo censimento ufficiale» sono sostituite dalle parole «3.000 abitanti risultante dall’ultimo dato ufficiale disponibile dell’Istituto nazionale di statistica»; b) dopo il comma 1 dell’articolo 2 e’ inserito il seguente: «1-bis. In sede di prima applicazione della legge regionale recante (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), ai fini del dato di cui al comma 1 e di cui all’articolo 10, comma 1, si considera la popolazione dell’anno 2008 secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica.»; c) al comma 2 dell’articolo 2 le parole «2.000 abitanti» sono sostituite dalle parole «3.000 abitanti»; d) al comma 3 dell’articolo 2 le parole «con cadenza quinquennale» sono sostituite dalle parole «all’inizio di ogni legislatura regionale ed entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale» ; e) dopo l’articolo 9 e’ inserito il seguente: «Art. 9-bis (Sostegno alla realizzazione degli investimenti nei comuni fino a 5.000 abitanti). -1. Al fine di sostenere, nel contesto delle difficolta’ legate alla crisi economico-finanziaria, i comuni fino a 5.000 abitanti nella realizzazione degli investimenti, la Regione eroga contributi, per l’anno 2010, in conto capitale, a fondo perduto e nei limiti delle disponibilita’ finanziarie di bilancio, distinti nelle seguenti tipologie: a) per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 1.000 abitanti e’ erogato un contributo straordinario per investimenti sino a 20.000 euro ciascuno; tale contributo non potra’ essere utilizzato per la finalita’ di cui alla lettera b); b) per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 5.000 abitanti si prevede un cofinanziamento regionale a fondo perduto, per interventi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche sino a 400.000 euro; il co-finanziamento regionale non potra’ essere superiore al 75 per cento. Tra i criteri di selezione dei progetti e’ data priorita’ alla cantierabilita’ degli stessi e alla percentuale di co-finanziamento del comune. 2. La Giunta regionale stabilisce le modalita’ di assegnazione ed erogazione dei contributi per assicurare tempi certi di pagamento alle imprese fornitrici o incaricate degli interventi di cui al comma 1. 3. Ai soli fini del presente articolo, la determinazione dei residenti di cui al comma 1 e’ effettuata sulla base della popolazione calcolata al 1 gennaio 2009. 4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate all’UPB 6.5.5.3.343 «La riqualificazione e lo sviluppo urbano» del bilancio per l’esercizio finanziario 2010.»; f) al comma 1 dell’articolo 10 le parole «2.000 abitanti, risultante dall’ultimo censimento ufficiale,» sono sostituite dalle parole «3.000 abitanti, risultante dall’ultimo dato disponibile dell’Istituto nazionale di statistica,». 2. Alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto d’autonomia)(4) e’ apportata la seguente modifica: a) alle lettere f) e g) del comma 2 dell’articolo 2 e al comma 1 dell’articolo 4 la parola «duemila» e’ sostituita dalla seguente: «tremila».

Art. 5

Disposizioni in materia di Difensore Civico regionale

1. Sino all’elezione del Difensore regionale previsto
dall’articolo 61 dello Statuto d’Autonomia della Lombardia, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2010, e’ prorogata la durata in
carica del Difensore Civico regionale di cui alla legge regionale 18
gennaio 1980, n. 7 (Istituzione del difensore civico regionale
lombardo).

Art. 6

Modifiche agli articoli 22 e 23 della legge regionale 27 giugno 2008,
n. 19 «Riordino delle Comunita’ montane della Lombardia, disciplina
delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di
funzioni e servizi comunali’

1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle
Comunita’ montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni
lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 dell’articolo 22 e’ sostituito dal seguente:
«5. Per le finalita’ previste dall’articolo 23, comma 21, si
provvede con gli stanziamenti per spese correnti iscritti all’UPB
6.5.6.2.293 «Territorio montano e piccoli comuni»;
b) al comma 21 dell’articolo 23 le parole «per l’anno 2009»
sono sostituite dalle parole «per gli anni 2009 e 2010».

Art. 7 Modifiche del titolo e inserimento dell’articolo 2-bis alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 «Istituzione del giorno della memoria per i servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del loro dovere» 1. Alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del loro dovere)(6) sono apportate le seguenti modifiche: a) al titolo della legge dopo le parole «del loro dovere» sono aggiunte le parole «, e delle vittime della strada.»; b) dopo l’articolo 2 e’ inserito il seguente: «Art. 2-bis (Giornata regionale della sicurezza stradale). – 1. A partire dall’anno 2010, nella terza domenica di novembre ed in concomitanza con la giornata mondiale delle vittime della strada, viene istituita in via permanente la giornata regionale della sicurezza stradale nella quale attuare iniziative, convegni, manifestazioni aventi ad oggetto la memoria delle vittime della strada e la sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale. 2. A partire dall’anno 2011, viene istituito un riconoscimento della Regione Lombardia da assegnare alle iniziative piu’ efficaci nella lotta contro gli incidenti stradali.».

Art. 8 Modifiche alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 «Disciplina dell’attivita’ contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell’assistenza sanitaria» 1. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell’attivita’ contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell’assistenza sanitaria) (7) sono apportate le seguenti modifiche: a) il titolo della legge e’ sostituito dal seguente: «(Disciplina dell’attivita’ contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita’ della Regione) – collegato 2007», in materia di acquisizione di forniture e servizi)»; b) l’articolo 1 e’ sostituito dal seguente: «Art. 1 (Ambito di applicazione). – 1. La presente legge disciplina, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e nell’ambito della potesta’ legislativa regionale concorrente ed esclusiva di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, i procedimenti contrattuali in materia di acquisizione di forniture e servizi della Regione e degli enti del sistema regionale elencati all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita’ della Regione» – collegato 2007), di seguito denominati stazioni appaltanti. 2. Gli enti del sistema regionale di cui all’allegato A della l.r. 30/2006 disciplinano gli aspetti organizzativi e contabili dei propri procedimenti contrattuali sulla base dei rispettivi ordinamenti, tenendo conto dei principi e delle disposizioni di cui alla presente legge ed assicurando in ogni caso il rispetto dei principi di imparzialita’, buon andamento, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita’, nonche’ del principio della distinzione tra i compiti di indirizzo degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti. 3. Per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le norme del d.lgs. 163/2006.»; c) il comma 1 dell’articolo 2 e’ sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali), i procedimenti contrattuali dai quali deriva un’entrata sono effettuati nel rispetto dei principi di economicita’, efficacia, imparzialita’, parita’ di trattamento, trasparenza e proporzionalita’, secondo le modalita’ definite da ciascuna stazione appaltante di cui all’articolo 1, comma 1, anche utilizzando gli strumenti previsti dall’articolo 3, comma 7.»; d) al comma 1-bis dell’articolo 2 le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro»; e) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 2 sono abrogati; f) i commi 1 e 2 dell’articolo 3 sono abrogati; g) al comma 1 dell’articolo 3-bis le parole: «1° marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»; h) gli articoli 4, 5 commi 1, 2 e 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16 e 18 sono abrogati; i) l’articolo 10 e’ sostituito dal seguente: «Art. 10. (Criteri di aggiudicazione). – 1. Nei contratti di cui alla presente legge la migliore offerta e’ selezionata con il criterio del prezzo piu’ basso o con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, secondo quanto disposto dal d.lgs. 163/2006. 2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, i singoli elementi di valutazione delle offerte tecniche devono essere adeguatamente specificati nella documentazione di gara, a ciascuno di essi viene attributo un peso in relazione alla specificita’ dell’appalto e il prezzo deve ricevere autonoma e congrua valutazione, assicurando la separazione dell’offerta tecnica da quella economica. 3. Al fine di tutelare e valorizzare la compatibilita’ ambientale di beni e servizi, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 1, comma 1, tengono conto, nella definizione dei criteri previsti al comma 2, anche di elementi di sostenibilita’ ambientale quali il risparmio energetico, l’impiego di materiali e soluzioni tecnologiche ecocompatibili, la riduzione dei rischi per l’ambiente, nonche’ per la salute e la sicurezza di lavoratori ed utilizzatori. 4. La valutazione dell’offerta tecnica avviene in una o piu’ sedute riservate di cui viene redatto specifico verbale e, nel caso di procedure aperte o ristrette, i risultati sono comunicati ai partecipanti in apposita seduta pubblica. 5. Nelle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 84 del d.lgs. 163/2006, in relazione alla specificita’ dell’appalto, possono essere nominati componenti esterni soggetti in possesso di documentata esperienza ovvero di comprovata competenza tecnica nella materia oggetto dell’appalto.»; j) l’articolo 11 e’ sostituito dal seguente: «Art. 11 (Indizione). -1. Ciascuna stazione appaltante di cui all’articolo 1, comma 1, individua la struttura o l’organo competente ad adottare il provvedimento di indizione della gara. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 approva la documentazione di gara nella quale sono definiti il tipo di procedura, il criterio di aggiudicazione e gli altri elementi previsti dalla legge.»; k) l’articolo 14 e’ sostituito dal seguente: «Art. 14 (Procedimento di gara). -1. Il responsabile unico del procedimento o altro soggetto incaricato di presiedere la gara procede in seduta pubblica, eventualmente assistito dall’ufficiale rogante o da un notaio, e secondo le modalita’ stabilite da ciascuna stazione appaltante di cui all’articolo 1, comma 1: a) alla verifica della integrita’ e della chiusura dei plichi contenenti le offerte pervenute; b) alla verifica della documentazione presentata; c) alle operazioni di sorteggio di cui all’articolo 48, comma 1, del d.lgs. 163/2006; d) all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, nonche’ all’individuazione della migliore offerta. 2. Alla comunicazione di eventuali esclusioni si provvede con le stesse modalita’ di cui al comma 1 ovvero nei termini previsti dall’articolo 79 del d.lgs. 163/2006, secondo le modalita’ stabilite da ciascuna stazione appaltante di cui all’articolo 1, comma 1. 3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, nelle procedure ristrette le domande di partecipazione sono valutate dal responsabile unico del procedimento ovvero da altro soggetto o organismo appositamente designato. 4. Alle sedute pubbliche di cui al comma 1 possono intervenire esclusivamente i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti alla gara ovvero loro delegati. 5. Di ogni seduta pubblica si redige apposito verbale. In conformita’ a quanto stabilito dagli ordinamenti interni delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 1, comma 1, con il verbale della seduta che individua la migliore offerta puo’ essere disposta l’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del d.lgs. 163/2006. 6. E» facolta’ della stazione appaltante prescindere dalla seduta pubblica nei casi di procedura negoziata con un unico fornitore. 7. Ciascuna stazione appaltante di cui all’articolo 1, comma 1, garantisce la custodia e l’inviolabilita’ dei plichi contenenti le offerte in ogni fase del procedimento di gara.»; l) l’articolo 15 e’ sostituito dal seguente: «Art. 15 (Responsabile unico del procedimento). -1. Per ogni procedimento contrattuale di cui alla presente legge, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 1, comma 1, nominano un responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 163/2006. 2. Ove non sia diversamente stabilito con il provvedimento di nomina e compatibilmente con le funzioni attribuite alla dirigenza, al RUP sono attribuiti i seguenti compiti: a) fornire dati e informazioni per la predisposizione della delibera di programmazione prevista dall’articolo 3-bis, ovvero, nel caso degli enti del sistema regionale di cui all’articolo 1, per la predisposizione dei relativi atti di programmazione; b) disporre l’avvio dei procedimenti di gara e predisporre la relativa documentazione, sottoponendola all’approvazione dell’organo competente ad adottare l’atto di indizione; c) curare lo svolgimento della gara e presiedere le sedute pubbliche; d) presiedere le commissioni giudicatrici ove previste; e) decidere in merito alle ammissioni ed esclusioni dei soggetti partecipanti alle gare e curare le relative comunicazioni; f) disporre l’aggiudicazione provvisoria e proporre all’organo competente l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva; g) curare le comunicazioni all’Osservatorio dei contratti, nonche’ le segnalazioni all’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 163/2006; h) sottoscrivere il contratto e curarne l’esecuzione ai sensi del comma 3. 3. In sede di vigilanza sull’esecuzione del contratto, il RUP provvede in particolare a: a) autorizzare nei casi di urgenza o necessita’ l’esecuzione anticipata del contratto; b) disporre in merito ai pagamenti; c) disporre l’applicazione di penali o di altre sanzioni a carico dell’appaltatore; d) attivare gli strumenti di verifica e controllo delle prestazioni nonche’ di risoluzione delle controversie, come previsti dal contratto; e) disporre in merito a recesso e risoluzione del contratto; f) autorizzare il subappalto nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 163/2006 e dalla documentazione di gara; g) adottare ogni altro provvedimento che si renda necessario per garantire la conforme e regolare esecuzione dell’appalto. 4. E’ fatta salva in ogni caso la facolta’ di nominare un direttore dell’esecuzione, diverso dal RUP, cui affidare in tutto o in parte le funzioni di vigilanza di cui al comma 3. 5. Gli enti del sistema regionale di cui all’articolo 1, comma 2, disciplinano le funzioni e i compiti del RUP mediante propri atti organizzativi.»; m) il comma 1 dell’articolo 17 e’ abrogato; n) il comma 2 dell’articolo 17 e’ sostituito dal seguente: «2. L’aggiudicazione definitiva ha per oggetto la verifica di conformita’ di tutti gli atti di gara e viene disposta con provvedimento della struttura o dell’organo competente individuato da ciascuna stazione appaltante di cui all’articolo 1, comma 1.»; o) dopo il comma 2 dell’articolo 17 e’ inserito il seguente: «2-bis. Modalita’, termini e responsabilita’ nell’adozione dell’atto di cui al comma 2 sono disciplinati in modo da garantire imparzialita’ e trasparenza, nonche’ efficacia ed efficienza nella esecuzione delle verifiche e dei controlli da esperire ai sensi della normativa vigente.»; p) i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 17 sono abrogati; q) l’articolo 19 e’ sostituito dal seguente: «Art. 19 (Stipula ed esecuzione dei contratti). – 1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 13, del d.lgs. 163/2006, i contratti di cui alla presente legge sono stipulati mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante ove presente, se di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall’articolo 28 del d.lgs. 163/2006, e se conseguenti ad una procedura di evidenza pubblica. Si procede con scrittura privata o altra forma idonea ai sensi della normativa vigente in tutti gli altri casi. 2. Sono fatte salve, in ogni caso, le specifiche modalita’ di stipulazione dei contratti previste dagli ordinamenti interni degli enti del sistema regionale di cui all’articolo 1, comma 2. 3. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per eventi imprevisti o per esigenze sopravvenute, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il contraente e’ obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni, sempre che l’aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale.»; r) l’articolo 20 e’ sostituito dal seguente: «Art. 20 (Controlli sull’esecuzione del contratto). -1. Le stazioni appaltanti di cui all’articolo 1, comma 1, disciplinano i collaudi, le verifiche di conformita’ e gli altri strumenti di controllo sull’esecuzione contrattuale, con riferimento alle caratteristiche proprie del singolo appalto e con modalita’ e termini idonei ad accertare il rispetto delle condizioni pattuite e di tutti gli obblighi contabili e tecnici riferiti alle prestazioni oggetto del contratto. 2. Le attivita’ di cui al comma 1 sono effettuate dal RUP ovvero da esperti appositamente nominati in possesso dei requisiti indicati all’articolo 10, comma 5. 3. Per gli appalti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 163/2006, per le forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, nonche’ per i servizi di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformita’ possono essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura o del servizio.».

Art. 9 Modifiche al titolo e inserimento dell’art. 1-bis alla legge regionale 25 novembre 2008, n. 30 «Partecipazione di Regione Lombardia alla societa’ di gestione EXPO Milano 2015 – SOGE S.p.A.» 1. Alla legge regionale 25 novembre 2008, n. 30 (Partecipazione di Regione Lombardia alla societa’ di gestione EXPO Milano 2015 – SOGE S.p.A.) (8) sono apportate le seguenti modifiche: a) il titolo della l.r. 30/2008e’ sostituito dal seguente: «(Partecipazione di Regione Lombardia alla societa’ di gestione «EXPO 2015 S.p.A.» e altre disposizioni relative all’evento EXPO)»; b) dopo l’articolo 1 e’ inserito il seguente: «Art. 1-bis (Disposizioni procedurali). – 1. La Regione provvede tramite Infrastrutture Lombarde SpA, in qualita’ di soggetto attuatore individuato dal Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali, istituito dall’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 (Interventi necessari per la realizzazione dell’EXPO Milano 2015), alla realizzazione delle opere di cui ai punti 7a, 7b e 7c e da 9a a 9d dell’allegato 1 del citato decreto, con le modalita’ ammesse dalla Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 2. Per l’approvazione delle opere di cui al comma 1, di interesse regionale, le fasi preliminare e conclusiva della conferenza di servizi di cui all’articolo 19, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) hanno luogo contestualmente sulla base del progetto definitivo, fermi restando gli effetti ad esse correlati.».

Art. 10 Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia’ 1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)(9)e’ apportata la seguente modifica: a) al comma 2 dell’articolo 30 le parole «anno formativo 2008/2009, e comunque entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le seguenti: «anno formativo 2009/2010, e comunque entro il 30 giugno 2010».

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Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

REGIONE SARDEGNA LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 1 Norme per la promozione della qualita’ dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18

(Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 46 del 17-11-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 3
del 28 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione, ai sensi della presente legge, promuove:
a) il consumo dei prodotti agroalimentari di qualita’, locali e a
filiera corta nell’ambito della ristorazione collettiva,
dell’attivita’ agrituristica e del turismo rurale, in un’ottica di
riduzione degli impatti ambientali;
b) l’incremento dell’offerta di prodotti agricoli e
agroalimentari di origine regionale da parte della distribuzione e
degli esercenti attivita’ di ristorazione nell’ambito del territorio
regionale;
c) l’informazione ai consumatori sull’origine e le specificita’
dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali;
d) la tutela del consumatore attraverso la promozione della
liberta’ dell’offerta;
e) l’incremento della vendita diretta dei prodotti agricoli e
agroalimentari regionali da parte degli imprenditori agricoli;
f) il consumo di alimenti privi di Organismi geneticamente
modificati (OGM).

Art. 2

Qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva
Forniture e loro aggiudicazione

1. La Regione promuove il consumo di prodotti tipici, DOP e IGP,
prodotti provenienti da agricoltura biologica e/o integrata, prodotti
tradizionali, prodotti locali e a filiera corta all’interno dei
servizi di ristorazione collettiva, dando priorita’ a quelli di cui
si garantisca l’assenza di organismi geneticamente modificati.
2. Ai sensi della presente legge, s’intendono servizi di
ristorazione collettiva i servizi di ristorazione prescolastica,
scolastica, universitaria, ospedaliera, delle strutture residenziali
e semiresidenziali per anziani e di altre categorie svantaggiate
gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di
convenzione.
3. La Regione promuove la conclusione di accordi tra gli enti
pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri
soggetti interessati, con cui vengono disciplinate le modalita’
operative per promuovere il consumo dei prodotti di cui al comma 1.
4. La Regione promuove percorsi formativi, informativi e di
aggiornamento rivolti ai titolari di aziende agrituristiche e agli
operatori dei servizi di ristorazione collettiva a vario titolo
coinvolti, appartenenti agli stessi enti pubblici o a soggetti
privati in regime di convenzione e prevede incontri per lo scambio
delle migliori pratiche tra i soggetti interessati e incontri di
sensibilizzazione con gli insegnanti, i genitori, ovvero con i
fruitori dei pasti in genere.
5. In conformita’ a quanto disposto dall’art. 59, comma 4 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dall’art. 2 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le pubbliche amministrazioni,
quando procedono all’acquisto di derrate alimentari per i servizi di
ristorazione direttamente gestiti o predispongono capitolati per
servizi di ristorazione collettiva aggiudicati con il criterio
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, subordinano
l’economicita’ a criteri di qualita’, nonche’ alla tutela della
salute e difesa dell’ambiente, ad esigenze sociali e alla promozione
dello sviluppo sostenibile, con l’introduzione dei prodotti di cui al
comma 1. Predispongono, inoltre, menu’ che tengano conto della
stagionalita’ delle produzioni.
6. Per le finalita’ di cui al presente articolo la giunta
regionale promuove anche appositi protocolli d’intesa con le
amministrazioni civili e militari dello Stato.

Art. 3

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18
(Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale)

1. La lettera b) del comma 2 dell’art. 2 e’ cosi’ sostituita: «b)
somministrare pasti e bevande costituiti da prodotti di propria
produzione o provenienti da fornitori iscritti all’elenco regionale,
compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico. Sono
considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e
lavorati nell’azienda agricola, nonche’ quelli ricavati da materie
prime dell’azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne».
2. Le lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 2 sono cosi’
sostituite:
«c) organizzare degustazioni e vendere direttamente i prodotti
di cui alla lettera b);
d) organizzare attivita’ ricreative, culturali, sociali,
didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo,
anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla
valorizzazione del territorio, delle attivita’ e del patrimonio
rurale».
3. All’art. 6, comma 3, le parole «80 coperti per pasto» sono
sostituite con le seguenti: «1.800 coperti mensili esclusi i pasti
forniti attraverso le fattorie didattiche iscritte all’albo regionale
delle fattorie didattiche della Sardegna».
4. All’art. 10, comma 1, dopo la lettera g) e’ inserita la
seguente lettera: «g-bis) approvvigionarsi, per la quota parte non
prodotta direttamente in azienda, esclusivamente dai fornitori
iscritti all’Elenco regionale dei fornitori delle aziende
agrituristiche».
5. Dopo l’art. 10 e’ inserito il seguente:
«Art. 10-bis. (Istituzione dell’Elenco regionale dei fornitori
delle aziende agrituristiche). – 1. Al fine di completare l’offerta
dei prodotti non disponibili nell’azienda agrituristica, e’ istituito
l’Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche,
costituito dai produttori e dai trasformatori operanti nel territorio
regionale che manifestano l’interesse a fornire tali prodotti. La
giunta regionale, sentito il parere della competente commissione
consiliare, da esprimersi entro 15 giorni dalla data di
presentazione, definisce, con successiva delibera, le modalita’ di
istituzione e tenuta del suddetto elenco».
6. L’art. 12 e’ cosi’ sostituito:
«Art. 12. (Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative
pecuniarie). – 1. La vigilanza e il controllo sull’applicazione delle
disposizioni della presente legge sono esercitati dagli organi di
polizia municipale, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale
della Regione e dai servizi di igiene delle aziende sanitarie locali
territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati
dalle norme vigenti.
2. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui all’art. 4,
utilizzando illegittimamente i termini «agriturismo» o
«agrituristico» o similari, e’ soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria variante da euro 1.500 a euro 4.000.
3. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od
occasionale le attivita’ agrituristiche essendo sprovvisto
dell’apposito titolo autorizzatorio di cui all’art. 1, commi dal 16
al 32 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 e senza essere
iscritto all’elenco regionale di cui all’art. 9, e’ soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro
2.500 a euro 10.000. Il sindaco, con propria ordinanza, dispone la
chiusura dell’esercizio illegalmente aperto, e l’attivita’ non puo’
essere autorizzata per un periodo di sei mesi dal provvedimento di
chiusura.
4. Il titolare di impresa agrituristica, che utilizza i locali e
gli spazi destinati all’alloggio o alla ristorazione degli ospiti per
un numero superiore a quello autorizzato, e’ soggetto – oltre che ai
provvedimenti di sospensione previsti dal comma 1 dell’art. 1 – anche
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da
euro 300 a euro 3.000.
5. Il titolare di impresa agrituristica e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria variante da euro 200 a euro 2.000, nei
seguenti casi:
a) attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati
ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di attrezzature
qualitativamente o quantitativamente superiori a quelle esistenti;
b) mancata esposizione al pubblico del titolo autorizzatorio,
dell’attestato di iscrizione all’elenco regionale e delle tariffe
praticate;
c) violazioni dell’art. 2, comma 2, lettera b)».
7. Dopo l’art. 12 e’ inserito:
«Art. 12-bis. (Controlli sull’attivita’ agrituristica). – 1.
L’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale
elabora annualmente un piano di controlli a campione per la verifica
del rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Nel primo triennio di applicazione della presente legge il
controllo e’ effettuato sul 100 per cento delle aziende iscritte
all’elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna; a
regime e’ previsto un controllo del 5 per cento annuo su scala
provinciale delle aziende iscritte all’elenco suddetto.
3. I controlli sono eseguiti dal Corpo forestale e di vigilanza
ambientale della Regione che provvede all’irrogazione delle sanzioni
di cui all’art. 12 per le violazioni accertate nell’attuazione del
piano.
4. L’Amministrazione regionale destina gli introiti derivanti
dalle sanzioni amministrative pecuniarie al conseguimento delle
finalita’ di cui alla presente legge».

Art. 4 Interventi di educazione alimentare 1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale promuove, attraverso l’agenzia regionale competente, anche in collaborazione con le province e i comuni, eventi, scambi e gemellaggi, progetti educativi, concorsi, laboratori e percorsi di educazione alimentare diretti prevalentemente al mondo della scuola, in particolare attraverso le fattorie didattiche iscritte all’Albo regionale delle fattorie didattiche della Sardegna.

Art. 5

Interventi riservati all’esercizio della vendita diretta

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello
Stato), e del decreto ministeriale 20 novembre 2007 (Attuazione
dell’art. 1, comma 1065 della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, sui
mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli
imprenditori agricoli), al fine di incoraggiare i consumatori
all’acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari che abbiano un
diretto legame con il territorio di produzione, la Regione promuove
la vendita diretta con la realizzazione di aree attrezzate,
attraverso l’erogazione di finanziamenti a favore dei comuni.
2. La giunta regionale definisce le modalita’ di attuazione
dell’intervento di cui al comma 1 e i relativi controlli.
3. I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la
vendita diretta di prodotti agricoli regionali almeno il 30 per cento
del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche e
possono istituirne di nuovi fino al raggiungimento di tale
percentuale.
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 3 e’
autorizzata, a decorrere dal 2010, la spesa annua di euro 1.000.000.

Art. 6 Elenco delle imprese sostenitrici dei prodotti locali 1. E’ istituito, presso l’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, l’Elenco regionale delle imprese sostenitrici dei prodotti locali. 2. Nell’elenco sono iscritte, a richiesta, le imprese esercenti attivita’ di ristorazione o di vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agro-alimentari effettuati nel corso dell’anno, si impegnino ad approvvigionarsi per almeno il 50 per cento, in termini di valore di prodotti agro-alimentari di origine regionale. 3. L’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio cura l’istruttoria delle domande, provvede all’iscrizione nell’elenco ed al rilascio del relativo attestato di iscrizione. 4. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2, nella percentuale ivi indicata, e’ documentato nelle fatture di acquisto, che devono riportare l’indicazione dell’origine, natura, qualita’ e quantita’ dei prodotti acquistati. 5. La giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro quindici giorni dalla data di presentazione, definisce il procedimento di iscrizione all’elenco di cui al comma 1, le modalita’ di verifica del rispetto dell’impegno di cui al comma 2 e delle prescrizioni di cui al comma 4 e la procedura di revoca dell’iscrizione in caso di accertata violazione. 6. Le imprese iscritte nell’elenco di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell’ambito delle attivita’ promozionali della Regione Sardegna.

Art. 7

Promozione dell’offerta di prodotti agricoli
e agroalimentari di origine regionale

1. Agli esercizi di vicinato che destinino una quota non
inferiore al 50 per cento della superficie di vendita ai prodotti di
origine regionale, e’ riconosciuto un incremento del 30 per cento
della superficie massima di vendita di cui all’art. 4, comma 2, della
legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle
attivita’ commerciali).
2. L’Amministrazione regionale finanzia i comuni fino al 50 per
cento della spesa per l’acquisto o la locazione di appositi spazi
commerciali presso le medie e le grandi strutture di vendita di cui
all’art. 4, commi 3 e 5, della legge regionale n. 5 del 2006, che
esplicitino nello scontrino fiscale rilasciato al consumatore la
percentuale di spesa relativa all’acquisto di prodotti di origine
regionale. I comuni assegnano tali spazi in gestione ai produttori e
ai commercianti singoli o associati per la vendita di prodotti di
origine regionale. La giunta regionale, sentito il parere della
competente Commissione consiliare, da esprimersi entro quindici
giorni dalla data di presentazione, definisce i criteri di selezione
delle richieste e le modalita’ di accesso al finanziamento da parte
dei comuni.
3. Per le finalita’ di cui al comma 2 e’ autorizzata, a decorrere
dal 2010, la spesa annua di euro 1.000.000.
4. L’Amministrazione regionale concede un contributo fino alla
misura massima delle spese sostenute dagli esercizi commerciali che
adottino opportune misure di riduzione della produzione dei rifiuti e
degli imballaggi.
5. Per le finalita’ di cui al comma 4 e’ autorizzata, a decorrere
dal 2010, la spesa annua di euro 500.000.
6. I programmi annuali di attuazione del presente articolo sono
approvati con deliberazione della giunta regionale previo parere
della Commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta
giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

Art. 8 Promozione della liberta’ dell’offerta 1. E’ istituito, presso la Presidenza della Regione, l’Osservatorio regionale della concorrenza. 2. L’Osservatorio regionale della concorrenza e’ costituito da un unico componente nominato dal Presidente della Regione tra i magistrati in quiescenza. 3. La giunta regionale disciplina il funzionamento dell’Osservatorio; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Presidenza della Regione. 4. L’Osservatorio elabora annualmente il rapporto sul mercato interno della Sardegna e vigila, all’ interno del territorio regionale, sul rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), in materia di intese restrittive della liberta’ di concorrenza e di abuso di posizione dominante. Qualora riscontri la sussistenza di possibili infrazioni, ne effettua immediata comunicazione all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato di cui all’art. 10 della legge n. 287 del 1990, per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 5. La Regione informa i cittadini, con capillari campagne di informazione, delle sanzioni applicate dall’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato a seguito delle segnalazioni di cui al comma 4. 6. Il componente dell’Osservatorio e’ soggetto alle seguenti incompatibilita’: a) componente del Parlamento europeo o nazionale, del Governo, di un consiglio o di una giunta regionale o provinciale, componente di un consiglio o di una giunta di un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, presidente della Regione, presidente della provincia, sindaco; b) titolare di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale; c) presidente, componente di organismi direttivi o direttore di un ente pubblico o di societa’ a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali e comunali. 7. Le cause di incompatibilita’ previste dal comma 6 non hanno effetto se l’interessato provvede, entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione dell’elezione, a dichiarare l’accettazione dell’incarico e a dare atto dell’avvenuta rimozione di ogni causa di incompatibilita’.

Art. 9 Entrata in vigore del comma 4 dell’art. 3 1. Il comma 4 dell’art. 3 entra in vigore decorsi quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono
valutati in complessivi euro 2.500.000 annui a decorrere dall’anno
2010.
2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2010-2013 sono
apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione – UPB S08.01.002 – FNOL parte corrente:
2010 euro 2.500.000;
2011 euro 2.500.000;
2012 euro 2.500.000;
2013 euro 2.500.000,
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 (interventi vari)
della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5
(Legge finanziaria 2010).
In aumento – UPB S01.06.002 – Trasferimenti agli enti locali –
Investimenti:
2010 euro 2.000.000;
2011 euro 2.000.000;
2012 euro 2.000.000;
2013 euro 2.000.000.
In aumento – UPB S06.03.009 – Sostegno alle attivita’
commerciali – Spese correnti:
2010 euro 500.000;
2011 euro 500.000;
2012 euro 500.000;
2013 euro 500.000.
3. Alle spese previste per l’attuazione della presente legge si
fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni
2010-2013 e alle rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Cagliari, 19 gennaio 2010

CAPPELLACCI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 2010 Nomina di quattro componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 294 del 17-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive
modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro (CNEL) e, in particolare, l’art. 7;
Visto il proprio decreto in data 28 luglio 2010, registrato alla
Corte dei conti il 10 settembre 2010, con il quale sono stati
chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro, per il quinquennio 2010-2015, i rappresentanti delle
categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato
e, in particolare, in qualita’ di rappresentanti della categoria
«rappresentanti imprese»: il sig. Costante Persiani nel settore
commercio, il sig. Pierpaolo Masciocchi e il dott. Luciano Gaiotti
nel settore servizi, su designazione della Confcommercio; il dott.
Ferdinando Albini nel settore servizi, su designazione della
Confetra;
Vista la nota n. 3309-1.2 in data 20 agosto 2010, con la quale il
Presidente del CNEL ha comunicato che la Confcommercio ha designato
il cav. lav. Paolo Barberini e il dott. Napoleone Guido, in
sostituzione – rispettivamente – dei sig.ri Costante Persiani e
Pierpaolo Masciocchi;
Vista la nota n. 4185-6.2 in data 16 settembre 2010, con la quale
il Presidente del CNEL ha comunicato che la Confcommercio ha
designato il dott. Paolo Galimberti in sostituzione del dott. Luciano
Gaiotti;
Vista la nota n. 4576-6.2 in data 23 settembre 2010, con la quale
il Presidente del CNEL ha comunicato che la Confetra ha designato
l’avv. Piero Luzzati in sostituzione del dott. Ferdinando Albini;
Considerato che si rende necessario sostituire i suddetti
consiglieri e che, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge 30
dicembre 1986, n. 936, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un
tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri
sostituiti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 ottobre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro, in qualita’ di rappresentanti della categoria
«rappresentanti imprese»:
cav. lav. Paolo Barberini nel settore commercio, in sostituzione
del sig. Costante Persiani;
dott. Napoleone Guido nel settore servizi, in sostituzione del
sig. Pierpaolo Masciocchi;
dott. Paolo Galimberti nel settore servizi, in sostituzione del
dott. Luciano Gaiotti;
avv. Piero Luzzati nel settore servizi, in sostituzione del dott.
Ferdinando Albini.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Dato a Roma, addi’ 13 ottobre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2010
Ministeri istituzionali,Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 17, foglio n. 291

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