DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2010

Autorizzazione alla Scuola superiore della pubblica amministrazione ad indire un corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 165/2001, per un totale di 113 posti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 12 del 17-1-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, ed in particolare l’art. 66, che disciplina
il turn over di alcune amministrazioni tra cui quelle elencate
nell’art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di
competitivita’ economica;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 28, che, nel
disciplinare l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli
enti pubblici non economici, prevede il concorso per esami indetto
dalle singole amministrazioni ovvero il corso-concorso selettivo di
formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione;
Visto l’art. 28, comma 7, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, in cui e’ previsto che, in coerenza con la programmazione del
fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’art. 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti
pubblici non economici, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti
che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre
2004, n. 272, recante il regolamento di disciplina in materia di
accesso alla qualifica di dirigente ed in particolare l’art. 2, comma
2, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono individuati i posti da mettere a concorso per l’ammissione al
corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale;
Vista la nota circolare n. 46068 del 18 ottobre 2010, con la quale
il Dipartimento della funzione pubblica ha chiesto a tutte le
amministrazioni pubbliche di comunicare il numero dei posti di
dirigente da riservare al predetto corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale;
Viste le comunicazioni con le quali le amministrazioni hanno
comunicato i posti da coprire mediante corso-concorso;
Ritenuto di autorizzare un numero di posti strettamente necessari,
tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di dotazioni
organiche e limitazioni delle assunzioni e compatibilmente con le
risorse finanziarie destinate per l’avvio del suindicato
corso-concorso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio
2008, con il quale all’on.le prof. Renato Brunetta, Ministro senza
portafoglio, e’ stato conferito l’incarico per la pubblica
amministrazione e l’innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione, on.le prof. Renato Brunetta, e’ stato delegato, tra
l’altro, ad esercitare le funzioni riguardanti la Scuola superiore
della pubblica amministrazione;

Decreta:

La Scuola superiore della pubblica amministrazione e’ autorizzata
ad indire un corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi
dell’art. 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni, per un totale di n. 113
posti nella qualifica di dirigente nei ruoli amministrativi ripartiti
come da tabella allegata, che e’ parte integrante del presente
provvedimento.
Il presente decreto e’ trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, all’Ufficio di bilancio e ragioneria del Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e verra’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 19 novembre 2010

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Brunetta

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2010, n. 246

Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione non superiori a novanta giorni, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 15 del 20-1-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in
particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini
entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002, e successive modificazioni, recante l’ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
aprile 2009, recante la riorganizzazione del Dipartimento per le
Tecnologie e l’innovazione e per effetto del quale lo stesso ha
assunto la nuova denominazione di Dipartimento per la
digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione
tecnologica;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione del 3 agosto 2009 relativo alla riorganizzazione del
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l’innovazione tecnologica nell’ambito della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010 concernente le linee di indirizzo per
l’attuazione dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, legge 7 agosto
1990, n. 241 e delle citate linee di indirizzo, sono fatti salvi i
termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di
legge;
Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle
strutture del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l’innovazione tecnologia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell’Adunanza del 7 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
amministrativi attribuiti alla competenza del Dipartimento della
digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione
tecnologica, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte
ovvero debbano essere promossi d’ufficio i cui termini non siano
superiori ai novanta giorni.
2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso
nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte
integrante del presente regolamento.

Art. 2 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 novembre 2010 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 21, foglio n. 62

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2010 Sospensione del dott. Lanfranco Venturoni dalla carica di consigliere regionale ed assessore regionale alla sanita’ della regione Abruzzo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 20 del 26-1-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni;
Vista la nota dell’Ufficio Territoriale del Governo del L’Aquila,
prot. n. 30574/GAB/ del 22 settembre 2010, con la quale viene data
comunicazione dell’avvenuta notifica al Consigliere regionale ed
Assessore regionale alla sanita’ della Regione Abruzzo dott.
Lanfranco Venturoni dell’ordinanza, con la quale il GIP presso il
Tribunale di Pescara ha disposto nei suoi confronti la misura degli
arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), ai sensi dell’art. 15, comma
4-ter, della citata legge n. 55/1990;
Vista l’ordinanza, emessa in data 21 settembre 2010 dal GIP presso
il Tribunale di Pescara e trasmessa dall’Ufficio Territoriale del
Governo de L’Aquila con nota Prot./GAB/32083 del 6 ottobre 2010, con
la quale e’ stata disposta l’applicazione della misura della custodia
cautelare degli arresti domiciliari di cui all’art. 284 c.p.p., per
le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81, comma 2, 110 e 314
c.p., 61 n. 2 c.p., 319 c.p., 323 c.p., 322, comma 4, c.p., 321 c.p.;
Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la
sospensione di diritto dalla carica di «….consigliere regionale ed
assessore regionale» quando e’ disposta, tra l’altro, l’applicazione
della misura coercitiva cautelare degli arresti domiciliari, di cui
all’art. 284 del codice di procedura penale;
Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi
abrogativi operati dall’art. 274 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante il testo unico sull’ordinamento degli enti
locali, e’ tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri ed
assessori regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di cassazione
nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;
Rilevato, pertanto, che dalla data del 21 settembre 2010 decorre la
sospensione prevista dal citato art. 15, comma 4-bis, della legge n.
55/1990 e successive modificazioni;
Attesa la necessita’ e l’urgenza di provvedere, il che esclude in
radice l’applicabilita’ degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come
sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di
cassazione n. 17020/2003;
Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale ed il Ministro dell’interno;

Decreta:

A decorrere dal 21 settembre 2010 e’ accertata la sospensione del
dott. Lanfranco Venturoni dalla carica di consigliere regionale ed
Assessore regionale alla sanita’ della Regione Abruzzo, ai sensi
dell’art.15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni.
In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
Roma, 14 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 255 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell’articolo 10 della legge 27/10/66, n. 910.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 27 del 3-2-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, e 119, sesto comma, della
Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha
approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto l’articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
Visto l’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall’articolo 65 dello
Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di beni immobili e di impianti
di cui all’articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910

1. Sono trasferiti alla Regione i seguenti beni immobili e impianti
di cui all’articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910
(Provvedimenti per lo sviluppo dell’agricoltura nel quinquennio
1966-1970) come individuati nell’elenco allegato sub A):
a) Impianto per la raccolta, stagionatura e commercializzazione
formaggi in Rivolto di Codroipo (UD);
b) Impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in
Cormons (GO).
2. Nel trasferimento dei beni di cui al comma l sono, altresi’,
compresi i beni mobili che ne costituiscono pertinenza.
3. Il trasferimento dei beni di cui ai commi l e 2 decorre dalla
data della loro consegna.

Art. 2 Operazioni di consegna 1. Gli Uffici statali competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, consegnano alla Regione i beni immobili e gli impianti di cui all’articolo 1. 2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l’intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti. Ciascun bene e’ corredato da apposita scheda identificativa nella quale e’ descritto lo stato di diritto con particolare riferimento agli eventuali rapporti in essere e agli oneri che gravano sul bene. 3. Dalla data della consegna i beni entrano a fare parte del patrimonio della Regione. 4. La Regione con propria legge disciplina il regime dei beni trasferiti, la loro destinazione ed il loro utilizzo.

Art. 3

Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento dei beni di cui all’articolo 1, con i relativi
diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello
stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di
consegna.
2. La Regione subentra, dalla data della consegna, in tutti i
rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti. Dalla stessa
data spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla
gestione dei beni trasferiti.

Art. 4

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalita’ ed adempimenti necessari
per l’attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e
tributo.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma addi’, 10 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Gal0an, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/