DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. 261

Regolamento di riordino dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 31 del 8-2-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto l’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
Visto l’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l’articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
Visto l’articolo 10-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25;
Visto il regio decreto 14 luglio 1907, il regio decreto 23 febbraio
1908 ed il regio decreto 27 aprile 1943, concernenti la costituzione,
la trasformazione e l’approvazione dello statuto vigente
dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III;
Ritenuto che il carattere istituzionale dell’ente e le finalita’
dello stesso ne giustificano la trasformazione in soggetto di diritto
privato;
Considerato che il Ministero della difesa con nota n.
8/57401/D.X.I. 47 in data 17 novembre 2005 e n. 8/5159 in data 4
febbraio 2008 ha espresso parere favorevole al trasferimento a quel
Dicastero delle funzioni di vigilanza e controllo in ragione della
natura delle attivita’ svolte dall’Istituto, consistenti
nell’assistenza in favore di ufficiali delle Forze armate pensionati
e delle loro famiglie;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 18 gennaio 2010,
del 2 luglio 2010 e del 26 agosto 2010;
Considerato che con il parere interlocutorio reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 gennaio 2010,
il Consiglio di Stato ha formulato taluni rilievi in relazione alle
modalita’ di devoluzione dei beni dell’Istituto e alla loro
destinazione;
Ritenuto tuttavia di non accogliere tali rilievi, in quanto sulle
modalita’ di devoluzione dei beni – peraltro costituiti unicamente da
beni mobili – e la loro destinazione dovra’ essere acquisito, in sede
di modifica dello Statuto, il preventivo parere del Ministero della
difesa, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e che
comunque i beni non possono essere alienati o gravati da alcun
diritto se non in base a specifica, espressa ed eccezionale
autorizzazione dei predetti Dicasteri;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui
all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 ottobre 2010;
Su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la
semplificazione normativa, per l’attuazione del programma di Governo,
dell’economia e delle finanze e della difesa;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Privatizzazione dell’Istituto nazionale di beneficenza
Vittorio Emanuele III

1. L’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, con
sede in Roma, e’ trasformato in Fondazione di diritto privato.
2. L’Istituto e’ disciplinato dal codice civile e dalle
disposizioni di attuazione del codice medesimo, salvo quanto
espressamente previsto dal presente decreto.
3. La vigilanza sull’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio
Emanuele III e’ trasferita dal Ministero dell’interno al Ministero
della difesa.

Art. 2 Modifiche statutarie 1. Gli amministratori dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III deliberano le necessarie modifiche statutarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Sulle suddette modifiche e’ acquisito il preventivo parere del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. 2. Lo statuto della Fondazione prevede la partecipazione all’organo di amministrazione e di controllo di rappresentanti del Ministero della difesa. 3. Il presidente della Fondazione e’ nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le modalita’ procedimentali di nomina del presidente.

Art. 3 Patrimonio dell’Ente 1. Il patrimonio della Fondazione e’ costituito dal patrimonio dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. L’inventario dei beni e’ redatto dall’organo di amministrazione entro sessanta giorni dall’avvenuta trasformazione. 3. Il Ministero della difesa verifica che nell’inventario di cui al comma 2 sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell’ente pubblico, che permangono destinati a tale finalita’. 4. Nell’ inventario di cui al comma 2 della Fondazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall’ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione. 5. I beni di cui al comma 3 non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica, espressa ed eccezionale autorizzazione del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. 6. Le limitazioni di cui al presente articolo devono risultare nello statuto della Fondazione.

Art. 4 Entrate 1. La Fondazione si finanzia con entrate proprie, senza oneri per la finanza pubblica. 2. Lo statuto non puo’ prevedere la possibilita’ di ricevere eventuali contributi o finanziamenti da parte dello Stato o altri enti pubblici. 3. La titolarita’ degli organi della Fondazione e’ onorifica.

Art. 5 Disposizioni transitorie 1. Alla nomina dei nuovi organi della Fondazione si provvede entro novanta giorni dall’approvazione delle modifiche statutarie previste dall’articolo 2, comma l. 2. Gli organi dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III restano in carica fino all’insediamento di quelli nominati ai sensi del comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, 29 ottobre 2010 Il Presidente del Senato della Repubblica nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione SCHIFANI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell’interno Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Rotondi, Ministro per l’attuazione del programma di Governo Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze La Russa, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 84

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 26 gennaio 2011, n. 17 Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 57 del 10-3-2011

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 123 – come novellato dall’articolo 10, comma 5-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e, da ultimo, dall’articolo 20, comma 5, lettere f), g) ed h) della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale» – che prevede, tra l’altro, che il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti, nonche’ i criteri per l’accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome di soggetti formatori, diversi dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica, per l’erogazione di detti corsi; Visto l’articolo 117, comma 3, della Costituzione in base al quale la formazione professionale e’ materia di legislazione esclusiva della regione; Visto l’articolo 105, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto l’accordo Stato-regioni-enti locali, in sede di Conferenza Unificata, recante: «Modalita’ organizzative e procedure per l’applicazione dell’articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», ed in particolare il punto 5 dell’accordo, per quanto attiene alle modalita’ di svolgimento degli esami di idoneita’ per l’abilitazione di insegnante e di istruttore (repertorio Atti n. 541/C.U. del 14 febbraio 2002), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Considerata la necessita’ di determinare i requisiti di idoneita’ tecnica per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuola, di stabilire i programmi dei corsi di formazione iniziale e periodica, nonche’ i criteri minimi per l’accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome di soggetti formatori per l’erogazione di detti corsi, rimettendo a tali enti ogni ulteriore definizione dei criteri di accreditamento, nell’ambito dell’esercizio della competenza che agli stessi e’ riconosciuta in materia di formazione; Vista la necessita’ di assicurare criteri uniformi in materia di conseguimento delle abilitazioni di insegnante ed istruttore di autoscuola; Viste le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 19 gennaio 2009 e 27 agosto 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell’adunanza dell’8 ottobre 2009, relativo allo schema di decreto ministeriale come riformulato in esito ai suddetti pareri; Acquisito il parere della Conferenza Unificata tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 29 luglio 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9 dicembre 2010, sul testo rielaborato all’esito del predetto parere reso dalla Conferenza Unificata e delle modifiche apportate dalla citata legge 29 luglio 2010, n. 120; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 12 gennaio 2011; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Requisiti per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante 1. I requisiti per conseguire l’abilitazione di insegnante di autoscuola sono i seguenti: a) eta’ non inferiore a diciotto anni; b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni; c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; d) patente di guida della categoria B normale o speciale.

Art. 2

Corso di formazione iniziale per insegnante

1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all’esame per il
conseguimento dell’abilitazione di insegnante, sono ammessi i
candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1.
2. Il corso di formazione iniziale si svolge presso la sede di un
soggetto autorizzato o accreditato dalla regione territorialmente
competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in
ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, di seguito
definito soggetto accreditato, sulla base del programma di cui
all’allegato 1. Il corso e’ articolato in una parte teorica di
centoquarantacinque ore. La parte di lezione afferente all’uso del
cronotachigrafo e del rallentatore di velocita’ puo’ essere svolta
anche tramite l’uso di sistemi multimediali.
3. Il soggetto accreditato, al termine dello svolgimento del corso,
rilascia all’allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti
minimi sono quelli di cui all’allegato 3, da presentare in allegato
all’istanza di ammissione all’esame, e trasmette l’elenco completo
degli attestati rilasciati per ciascun corso alla provincia
territorialmente competente.

Art. 3 Esami di idoneita’ per l’abilitazione di insegnante 1. Gli esami di idoneita’ per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante si svolgono secondo le modalita’ previste al punto 5 dell’accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, citato in premessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71. 2. L’esame per l’abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all’allegato 1 e si articola in quattro fasi: a) il candidato compila due schede d’esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualita’ sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non e’ ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due; b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d’esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d’esame. Ad ogni tema e’ assegnato un punteggio tra zero e dieci. E’ ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E’ ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d’esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. 3. L’esito positivo dell’esame e’ annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Art. 4 Corsi di formazione periodica per insegnante 1. L’insegnante abilitato ai sensi dell’articolo 3 e l’insegnante gia’ abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell’abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. L’insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non puo’ essere inserito nell’organico di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell’abilitazione. 3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o piu’ tra i seguenti argomenti: a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti; b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza; c) le nuove ricerche riguardanti l’area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l’evoluzione delle tendenze delle cause di incidente; d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento. 4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi. 5. La frequenza del corso di formazione periodica e’ annotata sull’attestato di cui all’articolo 3, comma 3.

Art. 5 Abilitazioni di istruttore 1. L’istruttore di guida puo’ essere abilitato a: a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonche’ per la loro revisione; b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonche’ per la loro revisione. 2. Ai soli fini della dichiarazione di cui all’articolo 123, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, puo’ conseguire l’abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, lettera d), punto d3).

Art. 6 Requisiti per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore 1. I requisiti per conseguire l’abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti: a) eta’ non inferiore a ventuno anni; b) diploma di istruzione di secondo grado; c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni; d) patente di guida comprendente: 1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a); 2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b); 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 2.

Art. 7

Corso di formazione iniziale per istruttore

1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all’esame per il
conseguimento dell’abilitazione di istruttore, sono ammessi i
candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6.
2. Il corso si svolge presso un soggetto accreditato dalla regione
territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento
e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso,
sulla base del programma di cui all’allegato 2. Il corso e’
articolato in una parte teorica di ottanta ore, comune a tutte le
abilitazioni di cui all’articolo 5, ed una parte pratica di quaranta
ore per gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), di
trentadue ore per gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera b). Gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 2, sono
esonerati dalla parte pratica del corso.
3. Il soggetto accreditato, al termine dello svolgimento del corso,
rilascia all’allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti
minimi sono quelli di cui all’allegato 3, da presentare in allegato
all’istanza di ammissione all’esame, e trasmette l’elenco completo
degli attestati rilasciati per ciascun corso alla provincia
territorialmente competente.
4. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad
eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato
titolare della patente di categoria richiesta per la guida del
veicolo stesso; sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei
motocicli, ed hanno le seguenti caratteristiche:
a) (cat. A): motociclo senza sidecar, di cilindrata superiore o
uguale a 600 cm³;
b) (cat. B): veicolo a quattro ruote adatto alla prova per il
conseguimento della patente di categoria B, con almeno quattro
sportelli, capace di sviluppare una velocita’ di almeno 100 km/h;
c) (cat. C): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della
patente della categoria C avente massa massima autorizzata pari o
superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri,
larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una
velocita’ di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un
cambio di velocita’ dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti;
lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso
di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Il
veicolo deve essere presentato all’esame pratico di cui all’articolo
8, comma 2, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di
almeno 10.000 chilogrammi;
d) (cat. CE): autoarticolato, o un autotreno composto da un
veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente per la
categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a
7,5 metri; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari
o superiore a 20.000 chilogrammi, la lunghezza complessiva pari o
superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri,
i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocita’ di almeno
80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio di velocita’ dotato di
almeno 8 rapporti per la marcia avanti. Tutti gli spazi di carico del
complesso di veicoli devono consistere in cassoni chiusi di altezza e
di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Sia l’autoarticolato
che l’autotreno devono essere presentati all’esame pratico di cui
all’articolo 8, comma 2, lettera c), capoverso c3), con una massa
effettiva di almeno 15.000 chilogrammi;
e) (cat. D): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della
patente della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri,
di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una
velocita’ di almeno 80 km/h e dotato di ABS.

Art. 8 Esame di idoneita’ per l’abilitazione di istruttore 1. Gli esami di idoneita’ per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore si svolgono da parte delle Commissioni e secondo le modalita’ previste al punto 5 dell’accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, citato in premessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71. 2. L’esame per l’abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all’allegato 2 e si articola in tre prove: a) il candidato compila due schede d’esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualita’ sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non e’ ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due; b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d’esame. E’ ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; c) terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacita’ di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalita’: 1) capacita’ di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente A; 2) capacita’ di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b); 3) capacita’ di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione di cui al comma 1, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b). Nella commissione d’esame deve essere assicurata, attraverso uno o piu’ soggetti, titolari di una o piu’ patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacita’ di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie. 3. I candidati al conseguimento dell’abilitazione di istruttore di cui all’articolo 5, comma 2, sostengono solo le prove d’esame di cui al comma 2, lettere a) e b). 4. L’esito positivo dell’esame e’ annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Art. 9 Corsi di formazione periodica di istruttore 1. L’istruttore abilitato ai sensi dell’articolo 8 e l’istruttore gia’ abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell’abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. L’istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non puo’ essere inserito nell’organico di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell’abilitazione. 3. Il corso ha ad oggetto uno o piu’ tra i seguenti argomenti: a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli istruttori; b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza; c) le nuove ricerche riguardanti l’area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l’evoluzione delle tendenze delle cause di incidente; d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento. 4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi. 5. La frequenza del corso di formazione periodica e’ annotata sull’attestato di cui all’articolo 8, comma 4.

Art. 10 Estensione dell’abilitazione 1. L’insegnante che intende conseguire l’abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all’allegato 2, lettera A), e, ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera B), in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. Si applicano le disposizioni dell’articolo 7, comma 3. L’esame per l’estensione dell’abilitazione, svolto secondo le modalita’ di cui all’articolo 8, verte sulle prove di cui al predetto articolo 8 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 2, lettera a). 2. L’istruttore che intende conseguire l’abilitazione di insegnante, se in possesso del requisito di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), frequenta il corso di formazione iniziale secondo il programma di cui all’allegato 1. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 3. L’esame per l’estensione dell’abilitazione, svolto secondo le modalita’ di cui all’articolo 3, verte sulle prove di cui al predetto articolo 3, comma 2, con esclusione di quella di cui alla lettera a). 3. L’istruttore abilitato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all’allegato 2, lettera B) relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 7, comma 3. L’esame per l’estensione dell’abilitazione, svolto secondo le modalita’ di cui all’articolo 8, verte sulla prova di cui all’articolo 8, comma 2, lettera c1). 4. L’esito positivo dell’esame e’ annotato su un attestato che comprova l’integrazione della conseguita abilitazione.

Art. 11 Disciplina delle assenze 1. In ciascuno dei corsi di formazione iniziale di cui agli articoli 2 e 7 e di estensione dell’abilitazione di cui all’articolo 10 non e’ consentito un numero di assenze superiore al dieci per cento delle ore di lezione della parte teorica di ciascun corso. La percentuale del dieci per cento e’ arrotondata all’ora intera superiore. Non sono consentite assenze alle lezioni della parte pratica di programma, ove prevista, ed eventuali assenze sono recuperate. 2. In ciascuno dei corsi di formazione periodica di cui agli articoli 4 e 9 non sono consentite ore di assenza. 3. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non consente il rilascio dell’attestato di frequenza all’allievo assente.

Art. 12 Docenti dei corsi di formazione 1. I corsi di formazione iniziale sono svolti dalle seguenti figure professionali: a) soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell’amministrazione; 2) una delle lauree specialistiche corrispondenti a quelle sub lettera a1), secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004, n. 196; 3) laurea triennale afferente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155: scienze dei servizi giuridici, scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266; 4) laurea magistrale in giurisprudenza; 5) laurea magistrale afferente ad una delle seguenti classi di cui al citato decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, 16 marzo 2007: scienze della politica, relazioni internazionali, scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004; b) insegnante di autoscuola con esercizio continuativo dell’attivita’ almeno negli ultimi cinque anni; c) istruttore di guida con esercizio continuativo dell’attivita’ almeno negli ultimi cinque anni; d) medico iscritto all’Ordine; e) psicologo in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, 5 maggio 2004, esperto in pedagogia, circolazione del traffico, tecnica della comunicazione o sicurezza viaria, iscritto all’Ordine; 2) laurea magistrale di cui al citato decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all’Ordine; f) ingegnere in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni, ovvero di una delle lauree specialistiche corrispondenti secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, 5 maggio 2004, iscritto all’Ordine; 2) laurea magistrale di cui al citato decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all’Ordine; g) soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) diploma di laurea in fisica conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, 5 maggio 2004; 2) laurea magistrale in fisica di cui al citato decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004. 2. I corsi di formazione periodica sono svolti dalle figure professionali indicate al comma 1, secondo le competenze di seguito specificate: a) per gli argomenti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), e per quelli di cui all’articolo 9, comma 3, lettera a): ingegnere o psicologo; b) per gli argomenti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), e per quelli di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b): soggetto di cui al comma 1 lettera a); c) per gli argomenti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), e per quelli di cui all’articolo 9, comma 3 lettera c): ingegnere e psicologo; d) per gli argomenti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera d), e per quelli di cui all’articolo 9, comma 3, lettera d): psicologo.

Art. 13 Corsi di formazione iniziale, periodica e di estensione dell’abilitazione svolti da autoscuole e centri di istruzione automobilistica 1. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica di cui all’articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall’articolo 20, comma 5, lettera g) della legge 29 luglio 2010, n. 120, svolgono i corsi di formazione iniziale e periodica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole ed i corsi di estensione dell’abilitazione, presso le proprie sedi, secondo i programmi, le modalita’ e le dotazioni di docenti e di parco veicolare previsti dal presente decreto. 2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano previamente l’avvio di un corso alla regione o alla provincia autonoma, territorialmente competente in ragione della sede dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, al fine di favorire l’esercizio dell’attivita’ ispettiva e di vigilanza sui corsi stessi. 3. Si applicano altresi’ le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 4, comma 4, 7, comma 3, e 9, comma 4.

Art. 14 Disposizioni finali 1. I costi di frequenza dei corsi di formazione di cui al presente decreto sono posti a carico dei richiedenti. Dall’attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 26 gennaio 2011 Il Ministro: Matteoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 193

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 24 marzo 2011, n. 38 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l’11 settembre 2008.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 84 del 12-4-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana, fatto a Roma
1’11 settembre 2008.

Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 15 dell’Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Per l’attuazione della presente legge e’ autorizzata la spesa di
euro 209.300 per l’anno 2011, di euro 209.300 per l’anno 2012 e di
euro 213.680 annui a decorrere dall’anno 2013. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 24 marzo 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3994):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 28
dicembre 2010.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in
sede referente, il 18 gennaio 2011 con pareri delle commissioni I, V
e VII.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 26 gennaio
2011 ed il 3 febbraio 2011.
Esaminato in aula il 7 febbraio 2011 ed approvato 1’8 febbraio
2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2551):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in
sede referente, l’11 febbraio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e
5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 14 febbraio
2011 ed il 2 marzo 2011.
Esaminato in aula ed approvato il 3 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 54 Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 96 del 27-4-2011

Capo I Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare
gli articoli 1, 2, 3, 4 e 36, nonche’ l’allegato B;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Vista la decisione (CE) n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione
93/465/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente «la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
1488/94 della Commissione, nonche’ la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE»;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai prodotti cosmetici;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 1994, ed in particolare
l’articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle
attivita’ amministrative finalizzate alla marcatura CE;
Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, attuativo
della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei
giocattoli;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’11 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della
salute, della giustizia, degli affari esteri e dell’economia e delle
finanze; E m a n a
il seguente decreto legislativo: Art. 1
Campo d’applicazione 1. Il presente decreto si applica ai prodotti progettati o
destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di
gioco da bambini di eta’ inferiore a 14 anni. Non sono considerati
giocattoli i prodotti elencati nell’allegato I.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso
pubblico;
c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
d) alle macchine a vapore giocattolo;
e) alle fionde e alle catapulte.

Art. 2
Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un
giocattolo per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato
comunitario nel corso di un’attivita’ commerciale, a titolo oneroso o
gratuito;
b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un
giocattolo sul mercato comunitario;
c) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un
giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza
apponendovi il proprio nome o marchio;
d) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica
stabilita nella Comunita’ che ha ricevuto da un fabbricante un
mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione
a determinati compiti;
e) importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nella
Comunita’ che immette sul mercato comunitario un giocattolo
proveniente da un Paese terzo;
f) distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di
fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a
disposizione sul mercato un giocattolo;
g) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante
autorizzato, l’importatore e il distributore;
h) norma armonizzata: una norma adottata da uno degli organismi
europei di normalizzazione indicati nell’allegato I della direttiva
98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione
conformemente all’articolo 6 di tale direttiva;
i) normativa comunitaria di armonizzazione: la normativa
comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei
prodotti;
l) accreditamento: lo stesso significato di cui al regolamento
(CE) n. 765/2008;
m) valutazione della conformita’: il processo atto a dimostrare
se i requisiti specifici relativi a un giocattolo siano stati
rispettati;
n) organismo di valutazione della conformita’: un organismo che
svolge attivita’ di valutazione della conformita’, fra cui tarature,
prove, certificazioni e ispezioni;
o) richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la
restituzione di un giocattolo che e’ gia’ stato messo a disposizione
dell’utilizzatore finale;
p) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a
disposizione sul mercato di un giocattolo nella catena della
fornitura;
q) vigilanza del mercato: le attivita’ svolte e i provvedimenti
adottati dalle autorita’ competenti per garantire che i giocattoli
siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa
comunitaria di armonizzazione e non pregiudichino la salute, la
sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico
interesse;
r) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica
che il giocattolo e’ conforme ai requisiti applicabili stabiliti
nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede
l’apposizione;
s) prodotto funzionale: un prodotto che svolge la stessa funzione
e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o
un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che puo’
essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
t) giocattolo funzionale: un giocattolo che svolge la stessa
funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un
apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e
che puo’ essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o
impianto;
u) giocattolo acquatico: un giocattolo destinato a essere usato
in acque poco profonde e che e’ in grado di reggere o sostenere il
bambino sull’acqua;
v) velocita’ di progetto: tipica velocita’ operativa potenziale
determinata dalla progettazione del giocattolo;
z) gioco di attivita’: un gioco per uso domestico nel quale la
struttura di supporto resta ferma durante l’attivita’ e che e’
destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti
attivita’: arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi,
avvitarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse;
aa) giocattolo chimico: un giocattolo destinato alla
manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere
utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di eta’ e sotto la
supervisione di un adulto;
bb) gioco olfattivo da tavolo: un giocattolo il cui scopo e’
quello di aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi odori
o profumi;
cc) kit cosmetico: un giocattolo il cui scopo e’ quello di
aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi,
creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, e altri
trucchi, dentifrici e balsami;
dd) gioco gustativo: un gioco il cui scopo e’ quello di
permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano
l’uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e
aromi;
ee) danno: le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute
inclusi effetti sulla salute a lungo termine;
ff) pericolo: una fonte potenziale di danno;
gg) rischio: la probabilita’ di insorgenza di un pericolo fonte
di danni e la gravita’ dei danni;
hh) destinato a essere utilizzato da: indicazione atta a
permettere a un genitore o a un supervisore di valutare se il
giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche,
e’ destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di eta’
indicata.

Capo II Obblighi degli operatori economici

Art. 3
Obblighi dei fabbricanti 1. All’atto dell’immissione dei loro giocattoli sul mercato, i
fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati
conformemente ai requisiti di cui all’articolo 9 e all’allegato II.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta
dall’articolo 18 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di
valutazione della conformita’ applicabile a norma dell’articolo 16.
Qualora la conformita’ di un giocattolo alle prescrizioni applicabili
sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono, a
norma dell’articolo 13, una dichiarazione CE di conformita’, e
appongono la marcatura CE di cui all’articolo 14.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la
dichiarazione CE di conformita’ per un periodo di dieci anni dopo che
il giocattolo e’ stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure
necessarie affinche’ la produzione in serie continui a essere
conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della
progettazione o delle caratteristiche del giocattolo, nonche’ delle
modifiche delle norme armonizzate con riferimento alle quali si
dichiara la conformita’ di un giocattolo.
5. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi
presentati da un giocattolo, i fabbricanti eseguono, per proteggere
la salute e la sicurezza dei consumatori, prove a campione dei
giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso,
tengono un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei
richiami di giocattoli e informano i distributori di tale
monitoraggio.
6. I fabbricanti garantiscono che sui loro giocattoli sia apposto
un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro
elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le
dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le
informazioni prescritte siano fornite sull’imballaggio o in un
documento di accompagnamento del giocattolo.
7. I fabbricanti indicano sul giocattolo il loro nome, la loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e
l’indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove cio’ non sia
possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del
giocattolo. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante
puo’ essere contattato.
8. I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua
italiana.
9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un
giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla
pertinente normativa comunitaria di armonizzazione prendono
immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme
tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i fabbricanti ne
informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita’ e
qualsiasi misura correttiva adottata.
10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata delle
autorita’ competenti forniscono tutte le informazioni e la
documentazione necessarie per dimostrare la conformita’ del
giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tale
autorita’, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni
intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi
hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei
giocattoli non conformi.

Capo II Obblighi degli operatori economici

Art. 4
Rappresentanti autorizzati 1. Il fabbricante puo’ nominare, mediante mandato scritto, un
rappresentante autorizzato.
2. Gli obblighi di cui all’articolo 3, comma 1, e la stesura della
documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante
autorizzato.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel
mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione dell’autorita’ di vigilanza la
dichiarazione CE di conformita’ e la documentazione tecnica per un
periodo di dieci anni dopo l’immissione sul mercato del giocattolo;
b) a seguito di una richiesta motivata dell’autorita’ competente,
fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per
dimostrare la conformita’ di un giocattolo;
c) cooperare, su richiesta, con l’autorita’ competente, in ordine
a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai
giocattoli che rientrano nel loro mandato.

Capo II Obblighi degli operatori economici

Art. 5
Obblighi degli importatori 1. Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo
giocattoli conformi.
2. Prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori
assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura
di valutazione della conformita’. Essi assicurano che il fabbricante
abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di
conformita’ prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo
sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia
rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 3, commi 6 e 7.
3. L’importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un
giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 9 e
all’allegato II, non immette sul mercato il giocattolo fino a quando
esso non e’ stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo
presenta un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e
l’autorita’ di vigilanza del mercato.
4. Gli importatori indicano sul giocattolo il loro nome, la loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e
l’indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove cio’ non sia
possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del
giocattolo.
5. Gli importatori assicurano che il giocattolo sia accompagnato da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana.
Sono fatti salvi gli oneri informativi relativi alla conformita’ dei
processi di lavorazione alle norme in materia di lavoro, con
particolare riguardo al lavoro minorile, e in materia di tutela
ambientale.
6. Gli importatori garantiscono che mentre un giocattolo e’ sotto
la loro responsabilita’, le condizioni di immagazzinamento o di
trasporto non mettano a rischio la conformita’ ai requisiti di cui
all’articolo 9 e all’allegato II.
7. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un
giocattolo, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza
dei consumatori, eseguono prove a campione dei giocattoli
commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un
registro dei reclami, nonche’ dei giocattoli non conformi e dei
richiami di giocattoli e informano i distributori di tale
monitoraggio.
8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un
giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla
pertinente normativa comunitaria di armonizzazione adottano
immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme
tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, gli importatori
ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita’ e
qualsiasi misura correttiva adottata.
9. Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni dopo
l’immissione sul mercato del giocattolo la dichiarazione CE di
conformita’ a disposizione dell’autorita’ di vigilanza del mercato;
garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica
possa essere resa disponibile a tale autorita’.
10. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata delle
autorita’ competenti, forniscono tutte le informazioni e la
documentazione necessarie per dimostrare la conformita’ del
giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tali
autorita’, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni
intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi
hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei
giocattoli non conformi.

Capo II Obblighi degli operatori economici

Art. 6
Obblighi dei distributori 1. Quando mettono un giocattolo a disposizione sul mercato, i
distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle
prescrizioni applicabili.
2. Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i
distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la
marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e
da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua
italiana, e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati
alle prescrizioni di cui all’articolo 3, commi 6, 7 e 8, e
all’articolo 5, commi 3 e 4.
3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un
giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 9 e
all’allegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato
fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un
giocattolo presenta un rischio, il distributore ne informa il
fabbricante o l’importatore, nonche’ il Ministero dello sviluppo
economico.
4. I distributori garantiscono che, mentre un giocattolo e’ sotto
la loro responsabilita’, le condizioni di immagazzinamento o di
trasporto non mettano a rischio la conformita’ alle prescrizioni di
cui all’articolo 9 e all’allegato II.
5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un
giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia
conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si
assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per
rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a
seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio,
i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello
sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla
non conformita’ e qualsiasi misura correttiva adottata.
6. I distributori, a seguito di una richiesta motivata delle
autorita’ competenti, forniscono tutte le informazioni e la
documentazione necessarie per dimostrare la conformita’ del prodotto
e collaborano con tali autorita’, ove richiesto dalle medesime, in
ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai
giocattoli che essi hanno messo a disposizione compresi il ritiro e
il richiamo dei giocattoli non conformi.

Capo II Obblighi degli operatori economici

Art. 7
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli
importatori e ai distributori 1. Un importatore o distributore e’ ritenuto un fabbricante ai fini
del presente decreto, ed e’ soggetto agli obblighi del fabbricante di
cui all’articolo 3, quando immette sul mercato un giocattolo con il
proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un
giocattolo gia’ immesso sul mercato, in modo tale che la conformita’
alle prescrizioni previste dal presente decreto potrebbe esserne
condizionata.

Capo II Obblighi degli operatori economici

Art. 8
Identificazione degli operatori economici 1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta, all’autorita’
di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che
abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo
abbiano fornito.
2. Gli operatori economici conservano le informazioni di cui al
comma 1 per un periodo di dieci anni dopo l’immissione sul mercato
del giocattolo, nel caso del fabbricante, e per un periodo di dieci
anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori
economici.

Capo III Conformita’ dei giocattoli

Art. 9
Requisiti essenziali di sicurezza 1. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza prescritti dal comma 2 del presente
articolo, nonche’ ai requisiti specifici di sicurezza di cui
all’allegato II.
2. I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non
devono compromettere la sicurezza o la salute dell’utilizzatore o dei
terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o
quando ne e’ fatto un uso prevedibile in considerazione del
comportamento abituale dei bambini. Si deve tenere conto
dell’abilita’ degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la
sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che
sono destinati ai bambini di eta’ inferiore a 36 mesi o ad altri
gruppi di eta’.
3. Le avvertenze di cui all’articolo 10, nonche’ le istruzioni per
l’uso di cui i giocattoli sono corredati, richiamano l’attenzione
degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pertinenti
pericoli e sui rischi di danno che l’uso dei giocattoli comporta e
sul modo di evitare tali rischi e pericoli.
4. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego
prevedibile e normale dei giocattoli stessi.

Capo III Conformita’ dei giocattoli

Art. 10
Avvertenze 1. Laddove cio’ risulti opportuno per la sicurezza dell’uso, le
avvertenze indicano, conformemente alle prescrizioni di cui
all’articolo 9, comma 2, le opportune restrizioni relative agli
utilizzatori, conformemente all’allegato V, parte A. Per quanto
riguarda le categorie di giocattoli di cui all’allegato V, parte B,
vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate. Le avvertenze di cui ai
punti da 2 a 10 della parte B dell’allegato V vanno utilizzate nella
versione ivi figurante.
2. I giocattoli non devono recare una o piu’ delle avvertenze
specifiche di cui alla parte B dell’allegato V, qualora esse
contraddicano l’uso al quale e’ destinato il giocattolo, quale
determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue
caratteristiche.
3. Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile
e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato sul
giocattolo, su un’etichetta o sull’imballaggio, nonche’, se del caso,
sulle istruzioni per l’uso di cui e’ corredato. Per i giocattoli di
piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze
appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.
4. Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il
giocattolo, quali quelle che precisano l’eta’ minima e l’eta’ massima
degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui
all’allegato V, devono figurare sull’imballaggio destinato al
consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore
prima dell’acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via
telematica.
5. Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte
almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute dalla parola:
«Attenzione» o dalla parola: «Avvertenza» o: «Avvertenze» a seconda
dei casi.

Capo III Conformita’ dei giocattoli

Art. 11
Presunzione di conformita’ 1. I giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti
di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle
prescrizioni di cui all’articolo 9 e all’allegato II contemplate da
tali norme o da parte di esse.

Capo III Conformita’ dei giocattoli

Art. 12
Obiezione formale ad una norma armonizzata 1. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ritenga che,
anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di parti
interessate, una norma armonizzata non soddisfi pienamente i
requisiti essenziali di sicurezza di cui all’articolo 9 e dei
requisiti specifici di sicurezza di cui all’allegato II, sottopone la
questione al comitato istituito ai sensi dell’articolo 5 della
direttiva 98/34/CE presentando le proprie motivazioni.

Capo III Conformita’ dei giocattoli

Art. 13
Dichiarazione CE di conformita’ 1. Con la dichiarazione CE di conformita’ il fabbricante si assume
la responsabilita’ della conformita’ del giocattolo all’articolo 9 e
all’allegato II.
2. La dichiarazione CE di conformita’ contiene almeno gli elementi
specificati nell’allegato III del presente decreto e dei pertinenti
moduli della decisione 768/2008/CE ed e’ continuamente aggiornata.
3. La dichiarazione CE di conformita’ viene redatta in italiano o
in inglese conformemente all’allegato III.

Capo III Conformita’ dei giocattoli

Art. 14
Marcatura CE 1. I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare
la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono
conformi al presente decreto.
2. La marcatura CE e’ soggetta ai principi generali di cui
all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono
altrimenti conformi al presente decreto possono essere presentati ed
utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purche’
un’indicazione chiara precisi che il giocattolo non e’ conforme al
presente decreto e che non saranno messi a disposizione sul mercato
comunitario prima di essere resi conformi.
4. La marcatura CE e’ apposta in modo visibile, leggibile e
indelebile sul giocattolo o su un’etichetta affissa o
sull’imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o
costituiti da piccole parti la marcatura CE puo’ essere apposta su
un’etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora cio’ risulti
tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in
espositori e a condizione che l’espositore sia stato inizialmente
utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve
essere affissa sull’espositore stesso. Qualora non sia visibile
dall’esterno dell’imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno
sull’imballaggio.
5. La marcatura CE puo’ essere seguita da un pittogramma o da
qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego
particolare.

Capo IV Valutazione della conformita’

Art. 15
Valutazione della sicurezza 1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato i fabbricanti
effettuano un’analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed
elettrici, di infiammabilita’, di igiene e di radioattivita’ che lo
stesso puo’ presentare, e effettuano una valutazione della potenziale
esposizione a tali pericoli.

Capo IV Valutazione della conformita’

Art. 16
Procedure di valutazione della conformita’ 1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, allo scopo di
dimostrare che il giocattolo e’ conforme ai requisiti prescritti
dall’articolo 9 e dall’allegato II, i fabbricanti applicano le
procedure di valutazione della conformita’ di cui ai commi 2 e 3.
2. Il fabbricante, qualora abbia applicato le norme armonizzate i
cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del
giocattolo, segue la procedura di controllo interno della produzione
di cui al modulo A dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE.
3. Il giocattolo e’ sottoposto ad esame CE del tipo, di cui
all’articolo 17, congiuntamente alla procedura di conformita’ al tipo
prevista dal modulo C dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE
nei seguenti casi:
a) qualora non esistano norme armonizzate, i cui riferimenti
siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea,
riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo;
b) quando esistono le norme armonizzate di cui alla lettera a),
ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in
parte;
c) quando una o piu’ norme armonizzate di cui alla lettera a)
sono state pubblicate con una limitazione;
d) quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione,
la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso
alla verifica di parti terze, cosi’ come individuate ai sensi
dell’articolo 19, comma 1.

Capo IV Valutazione della conformita’

Art. 17
Esame CE del tipo 1. La richiesta di esame CE del tipo, l’esecuzione dell’esame e il
rilascio dell’attestato d’esame CE del tipo sono effettuati
conformemente alle procedure di cui al modulo B dell’allegato II
della decisione n. 768/2008/CE. L’esame CE del tipo e’ effettuato
secondo le modalita’ specificate al paragrafo 2, secondo trattino, di
tale modulo B. In aggiunta a tali disposizioni sono applicati i
requisiti di cui ai commi da 2 a 6.
2. La richiesta di esame CE del tipo include una descrizione del
giocattolo e l’indicazione del luogo di fabbricazione, incluso
l’indirizzo.
3. Quando un organismo di valutazione della conformita’ notificato
conformemente al capo V del presente decreto effettua l’esame CE del
tipo valuta, unitamente al fabbricante, l’analisi dei pericoli che il
giocattolo puo’ presentare effettuata dal fabbricante stesso
conformemente all’articolo 15.
4. Il certificato d’esame CE del tipo include un riferimento alla
direttiva 2009/48/CE, un’immagine a colori e una descrizione chiara
del giocattolo comprensiva delle dimensioni, nonche’ l’elenco delle
prove eseguite con un riferimento ai pertinenti rapporti di prova.
5. Il certificato d’esame CE del tipo e’ rivisto in qualsiasi
momento se ne presenti la necessita’, in particolare qualora si
verifichino modifiche nel processo di fabbricazione, nelle materie
prime o nei componenti del giocattolo, e in ogni caso ogni cinque
anni. Il certificato di esame CE del tipo e’ revocato se il
giocattolo non e’ conforme ai requisiti prescritti dall’articolo 9 e
dall’allegato II.
6. La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti le
procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua ufficiale
dello Stato membro in cui e’ stabilito l’organismo notificato o in
una lingua accettata da quest’ultimo.

Capo IV Valutazione della conformita’

Art. 18
Documentazione del prodotto 1. La documentazione tecnica di cui all’articolo 3, comma 2,
contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti
utilizzati dal fabbricante per garantire la conformita’ del
giocattolo ai requisiti di cui all’articolo 9 e all’allegato II. Essa
contiene in particolare i documenti elencati nell’allegato IV.
2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 17, comma 6, la
documentazione tecnica e’ redatta in una delle lingue ufficiali della
Comunita’.
3. In seguito a una richiesta motivata da parte dell’autorita’ di
vigilanza del mercato, il fabbricante fornisce una traduzione delle
parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in
inglese. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione
tecnica o la traduzione di parti di essa dall’autorita’ di vigilanza
del mercato, questa puo’ fissare un termine pari a trenta giorni, a
meno che rischi gravi e imminenti non giustifichino una scadenza piu’
breve.
4. Nel caso in cui il fabbricante non osservi gli obblighi di cui
ai commi 1, 2 e 3, l’autorita’ di vigilanza del mercato puo’
richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una
prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo
notificato per verificare la conformita’ alle norme armonizzate e ai
requisiti essenziali di sicurezza.

Capo V Notifica degli organismi di valutazione della conformita’

Art. 19
Autorita’ di notifica e Organismo nazionale di accreditamento 1. Il Ministero dello sviluppo economico e’ l’autorita’ competente
per l’autorizzazione e la notifica alla Commissione europea e agli
altri Stati membri degli Organismi autorizzati a svolgere i compiti
di valutazione della conformita’ (CE) di cui al presente decreto.
2. La valutazione e la vigilanza sugli Organismi di valutazione
della conformita’ CE e’ svolta dall’Organismo nazionale italiano di
accreditamento ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 23
luglio 2009, n. 99, e in conformita’ del regolamento (CE) n.
765/2008. L’accreditamento da parte dell’Organismo nazionale italiano
costituisce presupposto dell’autorizzazione di cui al comma 1. Il
Ministero dello sviluppo economico e’ responsabile per i compiti
svolti dall’Organismo nazionale italiano di accreditamento nei
termini e secondo il citato regolamento (CE) n. 765/2008 e le
disposizioni nazionali di attuazione.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le modalita’ di svolgimento dell’attivita’ di cui al
comma 2 da parte dell’Organismo nazionale italiano di accreditamento
sono regolate per mezzo di apposita convenzione, protocollo di intesa
o altro analogo strumento bilaterale stipulato con il Ministero dello
sviluppo economico.

Capo V Notifica degli organismi di valutazione della conformita’

Art. 20
Autorizzazione degli Organismi notificati 1. La valutazione di conformita’ alla direttiva 2009/48/CE e al
presente decreto e’ effettuata dagli Organismi a tale fine
autorizzati e notificati dall’Ufficio competente del Ministero dello
sviluppo economico. L’autorizzazione e’ rilasciata previa
presentazione di apposita domanda corredata della documentazione di
cui al comma 2.
2. La domanda di cui al comma 1 e’ accompagnata da una descrizione
delle attivita’ di valutazione della conformita’, del modulo o dei
moduli di valutazione della conformita’ e del giocattolo o dei
giocattoli per i quali tale organismo dichiara di essere competente,
nonche’ da un certificato di accreditamento che attesti che
l’organismo di valutazione della conformita’ e’ conforme alle
prescrizioni di cui all’articolo 21.
3. Alle spese concernenti le procedure finalizzate
all’autorizzazione anche provvisoria degli organismi, alla notifica e
ai successivi rinnovi della notifica degli organismi di cui al comma
1 ed ai successivi controlli sugli stessi, si applicano le
disposizioni dell’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
determinate le tariffe e le relative modalita’ di versamento, tenuto
conto del costo effettivo del servizio e senza determinare
duplicazioni rispetto alle tariffe da corrispondersi ai fini
dell’accreditamento di cui all’articolo 19, comma 2. Le predette
tariffe sono aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio e
con le stesse modalita’, almeno ogni due anni.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.