MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 23 marzo 2011, n. 69

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, volto ad incentivare l’ammissione delle imprese sub-fornitrici di aziende in amministrazione straordinaria al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 109 del 12-5-2011

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto l’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre
1996, n. 662, che prevede la costituzione presso il Mediocredito
Centrale S.p.A. di un Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una
parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito
a favore delle piccole e medie imprese;
Visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo
alla disciplina del predetto Fondo di garanzia e, in particolare, il
comma 3, che prevede che i criteri e le modalita’ per la concessione
della garanzia e per la gestione del Fondo siano regolati con decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, recante
«Provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, recante la
disciplina della subfornitura nelle attivita’ produttive, che
definisce il contratto di subfornitura;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, e successive modificazioni, emanato di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del 31 maggio 1999, n. 248, con il quale sono stati
definiti i criteri e le modalita’ per la concessione della garanzia e
per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova
disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio
1998, n. 274»;
Vista la definizione di piccola e media impresa di cui alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza»;
Visto il decreto del Ministero delle attivita’ produttive del 18
aprile 2005, di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri
di individuazione di piccole e medie imprese;
Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive del 20
giugno 2005, adottato di concerto con il Ministro dell’innovazione e
le tecnologie, riguardante la rideterminazione delle caratteristiche
degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive del 23
settembre 2005, e successive modifiche e integrazioni, concernente
l’approvazione delle condizioni di ammissibilita’ e disposizioni di
carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25
marzo 2009, recante criteri, condizioni e modalita’ di operativita’
della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli
interventi del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l’articolo 7-septies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
che prevede che gli interventi del Fondo di garanzia sopra citato,
nelle more della concreta operativita’ delle previsioni di cui
all’articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, possono essere estesi alle misure
occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il
sistema bancario nonche’ il regolare assolvimento degli obblighi
tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese
ammesse ad usufruire delle prestazioni del Fondo stesso;
Ritenuto di dare attuazione al dettato del citato articolo
7-septies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, introducendo
nell’ambito della vigente disciplina del citato Fondo di garanzia, in
sede di prima applicazione, specifiche misure volte a consentire il
superamento delle difficolta’ di accesso al credito che incontrano, a
causa dell’aggravamento della posizione debitoria, le imprese
subfornitrici delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse
alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonche’ alla procedura di cui al
decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
Considerato che al fine di introdurre le suddette misure occorre
modificare il vigente regolamento adottato con il citato decreto del
31 maggio 1999, n. 248;
Udito il parere n. 4560/2010 del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8
novembre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota del 23 dicembre 2010;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al regolamento adottato con decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato 31 maggio 1999, n. 248, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, recante criteri e modalita’ per la concessione della
garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo l’articolo 6-ter e’ aggiunto il
seguente articolo:
«Art. 6-quater (Piccole imprese subfornitrici delle imprese in
amministrazione straordinaria). – 1. Alle operazioni di finanziamento
riguardanti le piccole imprese subfornitrici definite al comma 2, di
durata non inferiore a cinque anni, dirette alla rinegoziazione e al
consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonche’
a fornire la liquidita’ necessaria per il regolare assolvimento degli
obblighi tributari e contributivi, si applicano le quote percentuali
previste all’articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e
all’articolo 3, comma 2, secondo periodo, per la controgaranzia,
nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, per le
commissioni.
2. Possono beneficiare delle condizioni stabilite dal presente
articolo le piccole imprese, come definite dalla disciplina
comunitaria richiamata all’articolo 1, comma 1, lettera g), che, alla
data di presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, sono in
rapporto di subfornitura, ai sensi dell’articolo 1 della legge 18
giugno 1998, n. 192, con imprese committenti che siano state ammesse,
a partire dal 1° luglio 2008, alle procedure di amministrazione
straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e
al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Le imprese
beneficiarie devono aver prodotto, nell’esercizio in corso e in
ciascuno dei due esercizi precedenti la data di presentazione della
richiesta di garanzia, almeno il 50% del fatturato nei confronti
delle committenti medesime.
3. Ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti
beneficiari di cui al comma 2, si tiene conto dei dati relativi agli
ultimi quattro bilanci precedenti la data di richiesta della
garanzia. La valutazione dei bilanci dei soggetti beneficiari
relativi all’anno di ammissione delle imprese committenti alle
procedure di cui al comma 2 e all’anno precedente viene effettuata
sulla base di criteri adeguati alla specifica situazione dei soggetti
beneficiari medesimi. La valutazione deve accertare la capacita’
delle imprese beneficiarie di far fronte agli impegni finanziari
derivanti dalle operazioni per le quali e’ richiesto l’intervento del
Fondo, nonche’ l’idoneita’ dell’intervento stesso a ripristinare
l’equilibrio economico-finanziario delle imprese. Per i casi in cui
l’ammissione alle citate procedure sia intervenuta in data
antecedente la pubblicazione del presente decreto, i suddetti
specifici criteri sono applicati anche agli esercizi successivi
l’ammissione medesima.
4. La richiesta di intervento del Fondo e’ presentata entro sei
mesi dalla data di ammissione dell’impresa committente alle procedure
di cui al comma 2. In sede di prima applicazione, per i casi in cui
le imprese committenti siano state ammesse alle suddette procedure in
data antecedente la pubblicazione del presente decreto, la richiesta
di garanzia e’ presentata entro sei mesi dalla medesima data di
pubblicazione.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 23 marzo 2011

Il Ministro
dello sviluppo economico
Romani

Il Ministro
dell’economia e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive,
registro n. 2, foglio n. 79

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 3 giugno 2011, n. 87

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 142 del 21-6-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a
Beirut il 22 novembre 2000.

Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in euro
206.000 annui a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013,
nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l’adozione dei
provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall’attivita’ di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui
all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nel programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del
sistema della fiscalita’" della missione "Politiche
economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e
delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle
misure di cui al secondo periodo.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 3 giugno 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2516): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 28 dicembre 2010. Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 febbraio 2011, con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª,5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª. Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 2 e 30 marzo 2011. Esaminato in aula ed approvato il 30 marzo 2011. Camera dei deputati (atto n. 4249): Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 5 aprile 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e 6ª. Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 13 aprile 2011 ed il 4 maggio 2011. Esaminato in aula il 17 maggio 2011 ed approvato il 18 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 2011, n. 104

Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita’ delle amministrazioni marittime.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 159 del 11-7-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle
norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita’ delle
amministrazioni marittime (rifusione);
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare
gli articoli da 1 a 5, e l’allegato A;
Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle
norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi (rifusione);
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, attuativo della
direttiva 94/57/CE e della direttiva 97/58/CE, come modificato dal
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
Visto il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275, che ha
modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, in
attuazione della direttiva 2001/105/CE, che ha emendato la direttiva
94/57/CE;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un Comitato per la
sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato
dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in
materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento
provocato dalle navi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo disciplina il rapporto tra
l’Amministrazione e gli organismi da questa preposti all’ispezione,
al controllo ed alla certificazione delle navi battenti bandiera
italiana, ai fini della conformita’ alle convenzioni internazionali
sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell’inquinamento marino,
perseguendo inoltre l’obiettivo della libera prestazione dei servizi.
2. Il presente decreto fissa le condizioni in base alle quali
l’Amministrazione, nel rispetto dei principi della non
discriminazione e dell’efficacia dell’azione amministrativa:
a) autorizza un organismo riconosciuto al rilascio dei
certificati statutari per proprio conto, nonche’ ad eseguire le
ispezioni e i relativi controlli;
b) affida in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto le
ispezioni e i controlli di cui al comma 1, riservandosi il potere di
rilascio dei relativi certificati.

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) nave: la nave di bandiera italiana che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali; b) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera di uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest’ultimo. Le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo; c) ispezioni e controlli: ispezioni e controlli che sono obbligatori in forza delle convenzioni internazionali; d) convenzioni internazionali: le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori: 1) la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, ad eccezione del capo XI-2 del relativo allegato; 2) la Convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984, n. 968; 3) la Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo del 1978, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983; e) organismo: un soggetto giuridico ed i soggetti da esso controllati e collegati, che svolgono compiti rientranti nel campo di applicazione del presente decreto; f) organismo riconosciuto: qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009; g) autorizzazione: l’atto con il quale, ai sensi del presente decreto, l’Amministrazione delega ad un organismo riconosciuto il rilascio dei certificati statutari delle navi, nonche’ ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli; h) affidamento: l’atto con il quale, ai sensi del presente decreto, l’Amministrazione delega in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto l’effettuazione dei controlli e delle ispezioni finalizzati al rilascio dei certificati statutari delle navi, riservandosi il potere di rilascio dei relativi certificati; i) certificato statutario: il certificato rilasciato dallo Stato o, per suo conto, da un organismo riconosciuto conformemente alle convenzioni internazionali; l) norme e procedure: le prescrizioni fissate da un organismo riconosciuto per la progettazione, la costruzione, l’equipaggiamento, la manutenzione e il controllo tecnico delle navi; m) certificato di classe: il documento rilasciato da un organismo riconosciuto che certifica l’idoneita’ delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme e procedure fissate e rese pubbliche dall’organismo stesso; n) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alla convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare ed alla convenzione sulla linea di carico, ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con riferimento alla convenzione sulla prevenzione dell’inquinamento del mare da navi; o) autorita’ marittime locali: gli uffici locali in conformita’ alle attribuzioni loro conferite dall’articolo 17 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; p) certificato di sicurezza radio per navi da carico: il certificato introdotto dal protocollo del 1988 che modifica la convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottato dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO).

Art. 3 Adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali 1. L’Amministrazione, nell’esercizio delle proprie responsabilita’ e nell’adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, da’ adeguata esecuzione alle norme riguardanti le ispezioni ed i controlli delle navi ed il rilascio dei certificati statutari, nonche’ dei certificati di esenzione a norma delle suddette convenzioni internazionali. 2. L’Amministrazione opera secondo le pertinenti disposizioni dell’allegato e dell’appendice della risoluzione A.847 (20) dell’IMO, relativa alle Linee guida per assistere gli Stati di bandiera nell’attuazione degli strumenti IMO.

Art. 4 Autorizzazione 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, ove non provveda direttamente al rilascio e al rinnovo dei certificati statutari, autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati statutari e ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli.

Art. 5 Affidamento 1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, ove non provveda ad effettuare direttamente le ispezioni e i controlli relativi al rilascio dei certificati statutari, affida i suddetti compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati statutari agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, riservandosi il potere di rilascio dei certificati stessi. 2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua le ispezioni ed i controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza passeggeri. 3. I certificati statutari per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi del comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente dall’Amministrazione, per il tramite delle autorita’ marittime locali e, all’estero, per il tramite delle autorita’ consolari. 4. L’organismo riconosciuto affidato ai sensi del comma 1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici effettuati all’Amministrazione che, ai sensi del comma 3, provvede al rilascio dei relativi certificati statutari, previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi e ferma restando la possibilita’ di ispezione.

Art. 6 Limitazione del numero degli organismi e trattamento reciproco 1. L’Amministrazione, quando agisce in applicazione degli articoli 4 e 5, autorizza o affida ad un organismo riconosciuto, che presenti istanza ai sensi dell’articolo 8, lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 4 e 5, fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9. L’amministrazione puo’, in funzione di motivate esigenze, limitare il numero degli organismi da essa autorizzati o affidati.

Art. 7

Accordi di autorizzazione e di affidamento

1. L’Amministrazione, prima di autorizzare gli organismi
riconosciuti ai sensi dell’articolo 4 o di affidare ad essi i compiti
di ispezione e controllo ai sensi dell’articolo 5, stipula un accordo
scritto con i suddetti organismi che definisce gli specifici compiti
e funzioni dell’organismo stesso e che contiene:
a) le disposizioni dell’appendice II della risoluzione A.739 (18)
dell’IMO, come emendata dalla risoluzione MSC.280 (81) dell’IMO sulle
linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di
organismi che agiscono per conto dell’Amministrazione, sulla base
dell’ allegato, alle appendici e agli altri elementi del documento
dell’IMO MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di accordo
per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano
per conto dell’Amministrazione;
b) la disposizione secondo cui l’Amministrazione, condannata da
un organo giurisdizionale a seguito di sentenza definitiva o di
giudizio arbitrale a risarcire il danno derivante da dolo o colpa
imputabile ai servizi dell’organismo, ha diritto a un indennizzo da
parte dell’organismo nella misura pari ai danni ad esso imputabili;
c) le disposizioni per un controllo periodico da parte
dell’Amministrazione o di un ente imparziale designato da
quest’ultima sull’attivita’ che l’organismo riconosciuto ed
autorizzato svolge per suo conto, come stabilito dall’articolo 9;
d) le disposizioni relative alla possibilita’ di ispezioni
dettagliate a campione delle navi;
e) le disposizioni per la comunicazione obbligatoria e per la
pubblicazione sul sito web dell’organismo delle informazioni
pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti,
modifiche, sospensioni e ritiri della classe, come stabilito
dall’articolo 10.
2. Il primo rilascio, da parte dell’organismo riconosciuto ed
autorizzato, dei certificati di esenzione e’ soggetto
all’approvazione dell’Amministrazione.
3. L’Amministrazione fornisce alla Commissione europea informazioni
dettagliate sul rapporto funzionale instaurato ai sensi del comma 1
con gli organismi riconosciuti.

Art. 8 Modalita’ e condizioni per l’autorizzazione e l’affidamento 1. L’organismo riconosciuto, per essere autorizzato ai sensi dell’articolo 4 ovvero affidato ai sensi dell’articolo 5, deve: a) redigere ed aggiornare, in lingua italiana o inglese, le norme e le procedure applicabili, di cui all’articolo 2, lettera l), nonche’ le istruzioni e i modelli di rapporto; b) avere una rappresentanza con personalita’ giuridica nel territorio dello Stato italiano. 2. L’organismo riconosciuto che intende chiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 4 o l’affidamento di cui all’articolo 5, presenta, in duplice copia, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza corredata da: a) testo in lingua italiana o inglese delle norme, con le relative interpretazioni, regolamenti, istruzioni e modelli di rapporto, emanate ed applicate ai fini dello svolgimento delle attivita’ per le quali sono chiesti l’autorizzazione o l’affidamento; b) documentazione comprovante l’istituzione di una rappresentanza con personalita’ giuridica nel territorio dello Stato italiano. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, adotta i provvedimenti di autorizzazione e di affidamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento delle istanze.

Art. 9 Verifiche 1. L’Amministrazione verifica che gli organismi che agiscono per suo conto in autorizzazione o in affidamento svolgano efficacemente le funzioni per le quali sono stati delegati, a soddisfazione dell’Amministrazione stessa. 2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, l’Amministrazione puo’ effettuare le ispezioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), e valuta le informazioni acquisite ai sensi dell’articolo 10. 3. L’Amministrazione effettua le verifiche di cui al comma 1 periodicamente e almeno ogni due anni e trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri una relazione sui risultati delle verifiche effettuate, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui queste sono state effettuate. 4. L’Amministrazione, nell’ambito degli adempimenti degli obblighi in materia di ispezioni quale Stato di approdo, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri i casi in cui ha accertato il rilascio di certificati statutari validi, da parte di organismi riconosciuti operanti per conto di uno Stato di bandiera a navi non conformi ai requisiti pertinenti delle convenzioni internazionali, oppure i casi di eventuali difetti di navi aventi un certificato di classe valido, relativi ad elementi oggetto del certificato, e ne informa lo Stato di bandiera interessato. Le predette comunicazioni sono effettuate solo per i casi di navi che rappresentano una minaccia grave per la sicurezza e per l’ambiente o che rivelano un comportamento particolarmente negligente da parte degli organismi riconosciuti. L’organismo riconosciuto e’ informato in merito ai casi in questione al momento dell’ispezione iniziale, in modo che esso possa adottare immediatamente appropriate misure di adeguamento. 5. L’Amministrazione verifica che le navi battenti bandiera italiana siano costruite e mantenute in efficienza conformemente ai requisiti in materia di scafo, macchinari e impianti elettrici e di controllo fissati da un organismo riconosciuto. 6. L’Amministrazione coopera con gli organismi riconosciuti autorizzati ed affidati nello sviluppo di norme e procedure degli organismi stessi. Gli organismi riconosciuti autorizzati ed affidati sono consultati dall’Amministrazione ai fini di un’interpretazione coerente delle convenzioni internazionali.

Art. 10 Informazioni 1. Al fine di consentire all’Amministrazione le opportune verifiche ai sensi dell’articolo 9, l’organismo riconosciuto che sia stato autorizzato o affidato, entro i termini stabiliti negli accordi di cui all’articolo 7, informa l’Amministrazione del lavoro svolto per suo conto ed in particolare: a) trasmette una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione; b) trasmette tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe; c) informa su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate; d) fornisce un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo; e) garantisce l’accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d’ispezione per il rilascio dei certificati; f) comunica, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella sua classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi. Tali informazioni sono inviate anche alla Commissione europea; g) comunica elettronicamente alla banca dati comune delle ispezioni utilizzata dagli Stati membri per l’attuazione della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, e pubblica sul proprio sito web le seguenti informazioni relative alla propria flotta classificata: trasferimenti, modifiche, sospensioni e revoche della classe, comprese informazioni sulle visite scadute ma non effettuate, mancata applicazione delle raccomandazioni, prescrizioni di classe, condizioni o restrizioni operative relative alle navi della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; h) invia gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a); i) fornisce l’elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attivita’ alle esclusive dipendenze dell’organismo; l) fornisce, su richiesta, ogni altra informazione utile ai fini della valutazione del lavoro svolto per conto dell’Amministrazione. 2. L’Amministrazione puo’ richiedere le informazioni di cui al comma 1 anche in formato elettronico.

Art. 11 Sospensione e revoca dell’autorizzazione o dell’affidamento 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quando ritiene che un organismo riconosciuto non possa piu’ essere affidato o autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati, sospende, con decreto, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, l’autorizzazione o l’affidamento, previa contestazione all’organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni. 2. La sospensione puo’ essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l’ambiente. In tale caso, l’Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1. 3. Nel caso in cui l’Amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1 perche’ ritiene che l’organismo autorizzato o affidato non svolga piu’ con efficacia ed in modo soddisfacente le funzioni ad esso delegate, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali l’organismo dovra’ ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, revoca l’autorizzazione o l’affidamento. 4. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, revoca l’autorizzazione ovvero l’affidamento in caso di revoca del riconoscimento di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 391/2009. 5. L’Amministrazione comunica immediatamente alla Commissione europea e agli altri Stati membri i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, indicandone le motivazioni.

Art. 12 Spese per il rilascio dell’autorizzazione e per l’affidamento 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe a carico degli organismi richiedenti per la copertura delle spese connesse con le procedure di autorizzazione o affidamento, ivi comprese le verifiche presso gli organismi istanti, nonche’ quelle per il rilascio dei certificati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita’ di versamento delle tariffe medesime.

Art. 13 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni; b) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 1° dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, recante determinazione delle modalita’ di presentazione delle istanze di autorizzazione e di affidamento da parte degli organismi riconosciuti.

Art. 14 Disposizioni transitorie e finali 1. Fermo l’obbligo di conformarsi al presente decreto, gli organismi riconosciuti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano autorizzati e affidati dall’Amministrazione, mantengono l’autorizzazione e l’affidamento gia’ rilasciati. 2. Gli organismi riconosciuti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano autorizzati e affidati dall’Amministrazione, continuano ad operare sulle navi di bandiera italiana non rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali limitatamente a quelle gia’ da essi certificate alla suddetta data. 3. L’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, non si applica alle navi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), relativamente alle convenzioni internazionali di cui dello stesso articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 15 Clausola di invarianza 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’amministrazione provvede all’esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblca italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 14 giugno 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Romani, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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LEGGE 12 luglio 2011, n. 120 Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parita’ di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa’ quotate in mercati regolamentati.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 174 del 28-7-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Equilibrio tra i generi negli organi delle societa’ quotate 1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente: «1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall’elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la societa’ interessata affinche’ si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalita’ stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalita’ di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all’applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle societa’ organizzate secondo il sistema monistico». 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 147-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell’articolo 147-ter, comma 1-ter». 3. All’articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. L’atto costitutivo della societa’ stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall’elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la societa’ interessata affinche’ si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all’applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma»; b) al comma 4-bis, dopo le parole: «ai commi» e’ inserita la seguente: «1-bis,».

Art. 2

Decorrenza

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere
dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di
controllo delle societa’ quotate in mercati regolamentati successivo
ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in
applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli
amministratori e dei sindaci eletti.

Art. 3

Societa’ a controllo pubblico

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle
societa’, costituite in Italia, controllate da pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo,
del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.
2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e
modalita’ di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare
in maniera uniforme per tutte le societa’ interessate, in coerenza
con quanto previsto dalla presente legge, la vigilanza
sull’applicazione della stessa, le forme e i termini dei
provvedimenti previsti e le modalita’ di sostituzione dei componenti
decaduti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 12 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2426):
Disegno di legge presentato dall’On. Lella Golfo il 7 maggio
2009.
Assegnato alla Commissione VI (Finanze), in sede referente, il 9
luglio 2009, con pareri delle Commissioni I, II.
Esaminato dalla Commissione VI, in sede referente, il 10 novembre
2009, il 19 e 26 gennaio 2010, il 15 e 30 giugno 2010, il 6, 7 e 21
luglio 2010.
Assegnato nuovamente alla Commissione VI, in sede legislativa, il
1° dicembre 2010, con pareri delle Commissioni I e II
Esaminato dalla Commissione VI, in sede legislativa ed approvato
in un testo unificato con l’atto C. 2956 (Mosca ed altri) il 2
dicembre 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2482):
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro), in sede
referente il 18 gennaio 2011, con pareri delle Commissioni 1ª e 2ª.
Esaminato dalla Commissione 6ª, in sede referente, l’8, 9, 10,
15, 17, 22, 23 e 24 febbraio 2011, il 1°, 2, 3, 8 e 9 marzo 2011.
Assegnato nuovamente alla Commissione 6ª, in sede redigente, il 9
marzo 2011.
Esaminato dalla Commissione 6ª, in sede redigente il 10 marzo
2011.
Relazione scritta annunciata il 14 marzo 2011 (atto n. 2482,
1719, 1819, 2194 e 2328-A) relatore on. Germontani.
Esaminato dall’Aula il 9 marzo 2011 ed approvato con
modificazioni il 15 marzo 2011.
Camera dei deputati (atto n. 2426-2956-B):
Assegnato alla Commissione VI (Finanze), in sede referente, il 23
marzo 2011, con parere delle Commissioni I e II.
Esaminato dalla Commissione VI, in sede referente, il 24, 29 e 31
marzo 2011, il 13 aprile 2011, il 5 maggio 2011 e il 22 giugno 2011.
Esaminato in Aula ed approvato il 28 giugno 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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