LEGGE 18 luglio 2011, n. 137 Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 del 11-8-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, da
emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvede alla modifica della denominazione del Parco nazionale
del Cilento e Vallo di Diano, prevista dallo statuto del medesimo
Parco adottato con decreto del Ministro dell’ambiente 22 dicembre
1998, di cui al comunicato del Ministero dell’ambiente pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 1999, nonche’ alla
modifica della denominazione dell’Ente parco nazionale del Cilento e
Vallo di Diano, istituito con decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1995. Le nuove denominazioni disposte
ai sensi del presente comma sono, rispettivamente, Parco nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed Ente parco nazionale del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, gli organi dell’Ente parco nazionale del Cilento e Vallo
di Diano provvedono alle conseguenti modifiche dello statuto e degli
altri atti ufficiali del medesimo Ente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 18 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2780):
Presentato dall’on. Mario Pepe il 7 ottobre 2009.
Assegnato alla commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori
pubblici), in sede referente, il 15 dicembre 2009, con pareri della
commissione I.
Esaminato dalla commissione VIII, in sede referente, il 3
febbraio 2010, il 20 aprile 2010, il 6 maggio 2010 e il 13 ottobre
2010.
Assegnato nuovamente alla commissione VIII, in sede legislativa,
il 31 marzo 2011, con pareri delle commissioni I.
Esaminato dalla commissione VIII, in sede legislativa ed
approvato il 25 maggio 2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2748):
Assegnato alla commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali), in sede deliberante, il 15 giugno 2011, con parere della
commissione 1ª.
Esaminato dalla commissione 13ª, in sede deliberante ed approvato
il 29 giugno 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 28 luglio 2011, n.16514 OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1.- I primi due motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente poiché comune è la ragione del loro rigetto.

Con tali motivi i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione, rispettivamente degli artt. 474 e 615 cod. proc. civ., e dell’art. 47 4, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere il giudice ritenuto che l’esistenza di un titolo esecutivo costituisca condizione necessaria dell’esercizio dell’azione esecutiva e debba essere versificata d’ufficio dal giudice e per avere, comunque, ritenuto che l’atto pubblico redatto da notaio, che contiene soltanto una promessa di mutuo ma non l’accertamento dell’erogazione della somma mutuata, possa essere utilizzato come titolo esecutivo, sebbene non documenti l’esistenza attuale di obbligazioni di somme di denaro ma riguardi debiti pecuniari futuri.

1.2.- Nessuno dei due motivi è meritevole di accoglimento ed il secondo non coglie nemmeno la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il Tribunale ha affermato che i ricorrenti inizialmente hanno agito in giudizio al solo fine di ottenere l’esatta determinazione del quantum debeatur e che soltanto con le note istruttorie depositate in data 11 febbraio 2002, peraltro oltre il termine concesso dal giudice all’esito dell’udienza di prima comparizione ex art. 180 cod. proc. civ. (nel testo all’epoca vigente), hanno ampliato il thema decidendum contestando la natura di titolo esecutivo del contratto di mutuo fondiario posto a base dell’intrapresa esecuzione e, quindi, il diritto dell’istituto di credito di agire in executivis. Ha perciò ritenuto che tale ulteriore contestazione integrasse una domanda nuova, della quale ha valutato l’ammissibilità sulla base della giurisprudenza formatasi dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 353 del 1990, concludendo nel senso della tardività della proposizione nel caso di specie ed escludendo che fosse rilevante il fatto che l’esistenza di un titolo esecutivo, atteggiandosi quale condizione necessaria per l’esercizio dell’azione esecutiva, debba sempre essere verificata d’ufficio dal giudice. A quest’ultimo riguardo, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità per la quale il potere-dovere del giudice di verificare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, l’esistenza del titolo esecutivo va coordinato, in sede di opposizione all’esecuzione, con il principio della domanda e con quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ..

Le riportate affermazioni della sentenza impugnata, che vengono censurate col primo motivo di ricorso, sono corrette e vanno confermate, con le precisazioni di cui appresso.

2.- Il giudizio di opposizione è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell’aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l’inesistenza del diritto del creditore: di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l’opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato), ha veste sostanziale e processuale di attore (e, in correlazione, l’opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto: cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre). Pertanto, le eventuali ‘eccezioni’ sollevate dall’opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda; ne consegue che l’opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l’opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. 7 marzo 2003 n. 3477; ord. 20 gennaio 2011, n. 1328).

Quest’ultimo principio, benché espresso già dalla giurisprudenza meno recente con riferimento all’inammissibilità in appello di un motivo di opposizione all’esecuzione non proposto in primo grado (cfr. Cass. 7 maggio 1980, n. 3004, nonché Cass. n. 2911/80 cit.), va affermato e precisato anche con riguardo al giudizio di primo grado, tenendo conto del regime delle preclusioni introdotto con la legge 26 novembre 1990 n. 353 e della giurisprudenza formatasi sul divieto di proposizione di nuove domande nei giudizi regolati da tale ultima legge.

Questa giurisprudenza, che qui si ribadisce e si richiama anche nelle motivazioni, è nel senso che, nelle cause instaurate successivamente al 30 aprile 1995 (data di entrata in vigore della legge n. 353 del 1990), per le quali vige il principio che il regime delle preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato è inteso non solo alla tutela dell’interesse di parte (come era per il divieto di domande nuove in primo grado nelle cause instaurate anteriormente), ma anche di quello pubblico al corretto e celere svolgimento del processo, la tardività della domanda deve essere rilevata d’ufficio dal giudice indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte (cfr. Cass. 27 settembre 2006, n. 20953, citata nella sentenza impugnata, nonché tutta la giurisprudenza successiva da Cass. 29 novembre 2006, n. 25242 fino, da ultimo, a Cass. 17 giugno 2010, n. 14625).

Nei giudizi di opposizione all’esecuzione, il motivo di opposizione, nel quale si concreta la causa petendi, quale fatto costitutivo dell’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione e, quindi, quale fatto costitutivo della domanda di tutela esercitata con l’opposizione, è, come per ogni altra domanda, individuato dalle circostanze di fatto e dagli elementi di diritto che ne costituiscono le ragioni (arg. ex art. 163 n. 4 cod. proc. civ.). L’azione svolta dall’opponente all’esecuzione è diretta ad ottenere l’accertamento dell’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione per i motivi dedotti e sulla base di tutti gli elementi ed i fatti allegati ed esistenti al momento della sua proposizione.

Dal momento che, per quanto detto sopra, la domanda giudiziale deve essere formulata con l’atto introduttivo del giudizio, le circostanze di fatto poste a fondamento dell’opposizione debbono essere prospettate con esso, mentre, se lo siano successivamente nel corso del processo di opposizione, l’allegazione di nuovi fatti costitutivi che avrebbero potuto e dovuto essere allegati fin dall’introduzione dell’opposizione si risolve in una mutatio libelli, come tale non consentita dall’art. 183 c.p.c., il quale ammette solo la precisazione o la modificazione della domanda, ma non una domanda nuova (così anche Cass. ord. n. 1328/2011 cit.).

2.1.- I principi sopra richiamati devono tuttavia essere coordinati con un altro principio immanente al processo esecutivo, che rileva anche in relazione agli incidenti cognitivi introdotti ex art. 615 cod. proc. civ.

Nel sistema vigente opera infatti il principio che il titolo esecutivo, quale condizione necessaria dell’azione esecutiva, deve esistere nel momento in cui questa è iniziata, non si può formare successivamente e deve permanere per tutta la durata dell’esecuzione (cfr., tra le tante, Cass. 24 maggio 2002, n. 7631, in motivazione).

Questo principio sta a fondamento dei poteri-doveri del giudice dell’esecuzione, il quale è tenuto alla verifica di cui sopra all’inizio e per tutto il corso del processo esecutivo, conseguendo alla mancanza originaria di titolo esecutivo od alla sua sopravvenuta caducazione, l’improcedibilità dell’azione esecutiva (cfr. Cass. 6 agosto 2002, n. 11769 ed altre), impregiudicata in questa sede l’ulteriore questione – del tutto estranea al presente giudizio – delle sorti del processo nel caso in cui, caducato il titolo posto a base dell’azione esecutiva, siano intervenuti altri creditori, a loro volta, muniti di titolo esecutivo.

Diversa e più articolata è invece l’incidenza del principio di cui sopra sui poteri del giudice dell’opposizione all’esecuzione.

Poiché il titolo esecutivo originariamente esistente deve anche persistere per tutto il corso dell’esecuzione, onde giustificare la permanenza del vincolo costituito dal pignoramento e sorreggere giuridicamente l’esito dell’esecuzione (sia questo costituito dalla vendita, sia costituito dall’esecuzione diretta), non vi è dubbio che, quando è contestata l’esistenza del titolo esecutivo, il giudice dell’opposizione debba verificare non solo l’esistenza ma anche la persistenza del titolo esecutivo; in sintesi, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo determina l’illegittimità dell’esecuzione con efficacia ex tunc. È questo il presupposto giuridico della giurisprudenza univoca di questa Corte, per la quale la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio di opposizione ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione (cfr., tra le meno risalenti nel tempo, Cass. 28 giugno 1995, n. 7285; 1 giugno 1998, n. 5374; 28 marzo 2000, n. 3278; 9 luglio 2001, n. 9293; 9 gennaio 2002, n. 210; 5 settembre 2003, n. 12944; 29 novembre 2004, n. 22430; 12 marzo 2009, n. 6042). Si tratta della giurisprudenza che i ricorrenti richiamano a fondamento del primo motivo di ricorso, ma il richiamo non è pertinente. Nei casi oggetto delle richiamate pronunce è stato introdotto nel giudizio già pendente un fatto idoneo ad incidere sulla pretesa esecutiva, oggetto del processo di opposizione e quindi rilevante ai fini dell’accertamento della sussistenza di tale pretesa in capo al creditore opposto, ma la relativa introduzione in ogni stato e grado si giustifica poiché trattasi di fatto, con efficacia retroattiva, sopravvenuto all’introduzione del giudizio di opposizione.

Diversa invece è la vicenda processuale oggetto del presente ricorso, in cui, iniziata l’opposizione all’esecuzione con l’esplicita ammissione dell’esistenza di un titolo esecutivo valido ed efficace per procedere in executivis, e con la contestazione della sua validità limitatamente alla pretesa esecutiva concernente la voce accessoria degli interessi (essendo relativi i motivi di opposizione alla violazione della legge n. 108 del 1996 e dell’art. 1283 cod. civ.), in corso di causa gli opponenti hanno contestato la mancanza originaria di titolo esecutivo, per essere il contratto di mutuo fondiario, posto a base dell’esecuzione, condizionato alla successiva erogazione e per non essere stata provata l’erogazione della somma mutuata di un miliardo di lire.

Si tratta di circostanze di fatto che, in quanto date per esistenti al momento della proposizione dell’opposizione, gli opponenti avrebbero dovuto dedurre con l’atto introduttivo del giudizio, ponendo le stesse a fondamento di un apposito motivo di opposizione, quale causa petendi sulla quale fondare la dedotta insussistenza del diritto dell’istituto di credito di procedere ad esecuzione. Avrebbero inoltre dovuto formulare un petitum coerente con tale causa petendi, vale a dire quello dell’accertamento dell’inesistenza dell’intera pretesa esecutiva della controparte, non quello – che invece fu formulato con l’atto introduttivo- della sua riduzione nel quantum debeatur, specificamente in relazione al credito per interessi.

Va ribadito, in proposito, l’orientamento espresso già da questa Corte, e seguito dal Tribunale di Castrovillari, per il quale il principio della rilevabilità d’ufficio dell’insussistenza del titolo esecutivo anche da parte del giudice dell’opposizione all’esecuzione va coordinato con il principio della domanda e con quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissati dagli artt. 99 e 112 cod. proc. (cfr. Cass. 7 marzo 2002, n. 3316, nonché già Cass. n. 3004/1980 e n. 2911/1980 cit.; ed, ancora, in motivazione, Cass. n. 3477/03 cit.).

L’unico precedente di segno contrario è costituito da Cass. 7 febbraio 2000, n. 1337, richiamato dai ricorrenti, e considerato anche dalla successiva sentenza del 7 marzo 2002, n. 3316 (che lo supera), in cui si afferma che la verifica dell’esistenza (originaria) del titolo esecutivo va sempre fatta d’ufficio dal giudice, indipendentemente dall’atteggiamento tenuto dalle parti.

L’affermazione si giustifica in ragione della peculiarità del caso concreto, nel quale risultavano, non solo dedotti ed acquisiti al processo gli elementi che il giudice avrebbe dovuto porre a base della sua pronuncia d’ufficio, ma essi erano stati oggetto del contraddittorio e riportati nella sentenza impugnata (che aveva dato atto che gli assegni posti a base del precetto opposto erano stati emessi in bianco di data), pur se non costituivano oggetto del motivo di opposizione (poiché questa non era fondata sull’inidoneità degli assegni come titoli esecutivi, ma sull’insussistenza del rapporto causale sottostante). Occorre peraltro rilevare che si trattava di giudizio introdotto nel 1990, quindi non soggetto al regime preclusivo della legge n. 353 del 1990, sopra richiamato.

Pertanto, richiamato il principio che spetta al giudice dell’esecuzione di verificare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo per tutto il corso del processo esecutivo, va ribadito che tale principio va coordinato, in sede di opposizione all’esecuzione, con il principio della domanda e con quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissati dagli articoli 99 e 112 cod. proc. civ.; con la conseguenza che quando nel giudizio di opposizione si controverta della illegittimità del titolo esecutivo, costituisce domanda nuova la proposizione, nel corso del giudizio di primo grado o per la prima volta in appello, della richiesta di accertamento della carenza originaria del titolo esecutivo ovvero della sua illegittimità per un motivo diverso da quello dedotto con l’atto introduttivo del giudizio di opposizione all’esecuzione. Resta fermo peraltro il principio per il quale spetta al giudice dell’opposizione all’esecuzione rilevare d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, la carenza di titolo esecutivo che, invece, sia sopravvenuta all’introduzione del giudizio contenzioso.

3.- Correttamente pertanto il giudice di merito ha ritenuto di non doversi occupare d’ufficio del motivo di opposizione concernente la carenza originaria del. titolo esecutivo, poiché ne ha rilevato la tardiva proposizione, in quanto non contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione.

Ne segue che il secondo motivo di ricorso non coglie nel segno quando afferma che il Tribunale avrebbe violato la norma dell’art. 474, co. 1′, n. 3 cod. proc. civ. per avere ritenuto valido titolo esecutivo un contratto stipulato per atto pubblico che tuttavia non aveva i requisiti richiesti dalla norma che si assume violata.

Il Tribunale non è affatto entrato nel merito della questione poiché ne ha ritenuto precluso l’esame per le ragioni su esposte. E ciò ha detto espressamente.

Nessuna pronuncia esplicita od implicita sulla idoneità, del contratto posto a base dell’esecuzione a costituire valido titolo esecutivo è mai intervenuta in sede di merito, sicché il motivo in esame è inammissibile.

4.~ Va a questo punto esaminato il quarto motivo di ricorso, essendo la questione che ne forma oggetto, connessa a quanto detto in merito alla statuizione di inammissibilità della domanda nuova contenuta nella sentenza impugnata.

Con il motivo in esame, i ricorrenti denunciano il vizio di motivazione per non avere il Tribunale considerato che la contestazione del titolo esecutivo era stata fatta sin dalla prima udienza davanti al giudice dell’esecuzione, e non per la prima volta con le note depositate l’11 febbraio 2002, dopo la prima udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, come affermato nella sentenza impugnata.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

4.1.- Per come si è evidenziato nell’esporre lo svolgimento del processo, il presente giudizio di opposizione all’esecuzione è stato introdotto prima della sostituzione dell’art. 616 cod. proc. civ. fatta dall’art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, in vigore dal 1° marzo 2006, con un ricorso, cui ha fatto seguito la comparsa di costituzione dell’opposto, – Questi atti sono stati reputati dal giudice quali atti introduttivi del giudizio contenzioso, in coerenza con quanto disposto dall’art. 185 disp. att. cod. proc. civ., (nel testo all’epoca vigente), adeguato al rito contenzioso così come modificato con la più volte citata legge n. 353 del 1990 (che però non era intervenuta sull’originario testo dell’art. 185 disp. att.): ne è seguito che, dopo la decisione sull’istanza di sospensione, il giudizio è proseguito in sede contenziosa, così come introdotto con il ricorso originariamente proposto ex art. 615, comma secondo, cod. proc. civ..

Orbene, per come riconosciuto anche dai ricorrenti, il ricorso introduttivo, per quel che rileva in questa sede, era del seguente tenore:

“…omissis… La parte mutuataria ha pagato complessivamente la somma di L. 726.041.981 in conto del finanziamento complessivo di L. 1.000.000.000. È evidente che il calcolo delle somme residue operato da BNL è frutto di applicazione di tassi di interesse illegittimi in violazione della, legge n. 108/1996… omissis…; nonché in violazione dell’art. 1283 c.c….omissis…”; dati questi due unici motivi di opposizione, gli opponenti concludevano chiedendo la determinazione dell’esatto ammontare del debito residuo in applicazione dei tassi d’interesse legittimi e del conseguente calcolo di interessi in ossequio ai principi di legge.

Siffatto contenuto del ricorso, in quanto relativo alle domande proposte nel giudizio di opposizione che era destinato ad introdurre, non poteva più essere modificato se non nei limiti in cui è consentita l’emendatio libelli, in applicazione dei principi richiamati al precedente punto 2. Più specificamente, la fase destinata alla decisione sui provvedimenti di sospensione ex artt. 624 e 625 cod. proc. civ., si svolse, come detto e come era la regola nel rito precedente la, riforma del 2006, dinanzi a quello stesso giudice che poi provvide all’istruzione a norma degli artt. 175 e seg. e dopo che la domanda era stata già compiutamente formulata col ricorso introduttivo.

Anche se la contestazione dell’esistenza del titolo esecutivo fosse intervenuta prima delle note dell’11 febbraio 2 002, considerate dal giudice di merito, ma comunque dopo la proposizione del ricorso introduttivo -il cui contenuto è incontestato – ed anche prima dell’inizio della fase contenziosa del giudizio di opposizione, essa sarebbe comunque incorsa nel divieto di proposizione di domanda nuova.

Pertanto, la mancata considerazione da parte del giudice di merito delle deduzioni svolte dagli opponenti nel verbale dell’udienza tenuta davanti al giudice dell’esecuzione il 30 gennaio 2002, essendo stato il ricorso introduttivo depositato il 30 maggio 2001, è del tutto irrilevante e non vizia la motivazione della sentenza.

5.- Col terzo motivo di ricorso è denunciato il vizio di motivazione relativo alla mancata valutazione da parte del Tribunale della consulenza tecnica integrativa che avrebbe accertato un fatto decisivo per il giudizio, cioè che, pur essendo stata prevista l’erogazione della somma di lire 1.000.000.000, sarebbe stata in realtà erogata la minor somma di lire 500.000.000.

Secondo i ricorrenti il giudice avrebbe disatteso le risultanze della consulenza tecnica integrativa senza motivare, nonostante avesse disposto l’integrazione e nonostante questa avesse fatto emergere il fatto fondamentale che la somma di un miliardo non sarebbe mai stata erogata, essendo stata provata soltanto l’erogazione della minor somma di lire 500 milioni. Aggiungono che la sentenza sarebbe errata laddove motiva nel senso che dall’atto di opposizione all’esecuzione forzata volto a contestare il quantum debeatur possa trarsi pacifica ammissione del debito e richiamano la giurisprudenza di questa Corte sulla ricognizione del debito, al fine di escludere che tale si potesse ritenere il loro atto di opposizione.

5.1.- Premesso che la censura ha ad oggetto un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, si ritiene che la relativa motivazione sia sufficiente e congrua.

Il Tribunale da infatti conto delle ragioni per le quali non ritiene di dare seguito ai rilievi del CTU riguardanti il mancato rinvenimento di un atto di quietanza che documenti l’avvenuta erogazione della somma di un miliardo, traendole dal comportamento processuale delle parti opponenti, rilevando in particolare che questo, con l’atto di opposizione avrebbero ‘pacificamente ammesso di aver ottenuto un finanziamento di L. 1.000.000.000 e di avere restituito la somma di L. 726.041.981, riconoscendosi, pertanto, debitori del residuo e chiedendone l’esatta determinazione’.

Tale valutazione non presuppone affatto, come sembrano ritenere i ricorrenti, la qualificazione dell’atto di opposizione come ricognizione di debito, vale a dire come dichiarazione unilaterale che esoneri il destinatario dall’onere di provare il rapporto fondamentale.

Nel caso di specie, la fonte del rapporto è indiscutibilmente il contratto di mutuo posto a base dell’esecuzione, dal quale sorge per il mutuatario l’obbligazione di restituzione della somma mutuata. Essendo stata questa indicata in contratto nell’importo di un miliardo di lire, sarebbe stato onere degli opponenti dedurre, prima, e, quindi, dimostrare di avere ricevuto di meno. Il Tribunale ha rilevato che gli opponenti non hanno assolto a tale onere di allegazione e di prova, per le ragioni sopra esposte, in sé congrue ed idonee a sorreggere la decisione.

5.2.- Quanto al mancato esame delle risultanze della CTU integrativa, è sufficiente rilevare che le valutazioni espresse dal CTU non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo indicare in particolare gli elementi di cui si è avvalso per disattendere gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico – giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del CTU.

Nel caso di specie, il Tribunale ha superato le risultanze della CTU integrativa, sia sulla base degli argomenti sopra riportati, espressamente esposti in motivazione, ma anche sulla base delle risultanze della prima CTU, che ha posto a fondamento della decisione. Avvalendosi di quest’ultima, che teneva conto di un andamento dei rapporti di dare-avere tra le parti che presupponeva l’erogazione dell’intero importo oggetto di mutuo, ed apprezzando tali risultanze in relazione al sopra evidenziato comportamento processuale degli opponenti, il giudice ha superato con motivazione congrua, non un parere ovvero un accertamento positivo contenuto nell’integrazione della CTU, ma la lacuna segnalata dal consulente con tale seconda relazione (cioè, più semplicemente, il mancato rinvenimento, da parte sua, di un atto di quietanza).

Va perciò rigettato anche il quinto motivo di ricorso.

6.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 165 Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 6-10-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, e in particolare,
gli articoli da 1 a 5, e l’allegato B;
Vista la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali
in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto
marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la
direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visti gli articoli 2 e 94 della Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare (UNCLOS) firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982,
di cui alla legge 2 dicembre 1994, n. 689;
Vista la regola I/21 della Convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra il 1°
novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313;
Visto l’articolo 12 della Convenzione internazionale per la
prevenzione dell’inquinamento da navi (MARPOL), firmata a Londra il 2
novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;
Visto l’articolo 23 della Convenzione internazionale sulle linee di
massimo carico (LOAD LINE), firmata a Londra il 5 aprile 1966, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione
(Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, recante la riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto l’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di
informazione sul traffico navale;
Visti il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante
attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite
obbligatorie per l’esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti
roll-on/roll-off e di unita’ veloci da passeggeri adibiti a servizi
di linea, nonche’ disciplina delle procedure di indagine sui sinistri
marittimi, ed in particolare gli articoli 14 e 15;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto;
Visto il Codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti
marittimi adottato con risoluzione A.849(20) dall’assemblea dell’IMO
in data 27 novembre 1997, nella versione aggiornata con la
risoluzione MSC.255(84) del Comitato per la sicurezza marittima
dell’IMO che adotta il Codice degli standard internazionali e delle
raccomandazioni per le inchieste sui sinistri marittimi e gli
incidenti marittimi (Codice delle inchieste sui sinistri) in data 16
maggio 2008;
Vista la Risoluzione A.996(25) dell’Assemblea dell’IMO del 29
novembre 2007 (Codice per l’attuazione degli strumenti obbligatori
dell’IMO);
Vista la Risoluzione A.861(20) dell’Assemblea dell’IMO del 27
novembre 1997 e la Risoluzione MSC.163(78) del Comitato per la
sicurezza marittima dell’IMO del 17 maggio 2004 che dettano norme
tecniche sui registratori dei dati di viaggio a bordo delle navi
(VDR);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per
la sicurezza marittima e, in particolare, l’articolo 2, lettera e);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 giugno 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze, dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita’

1. Il presente decreto ha come obiettivo il miglioramento della
sicurezza della navigazione marittima e della prevenzione
dell’inquinamento causato dalle navi, mediante inchieste di sicurezza
sui sinistri ed incidenti marittimi, affidate ad una struttura
investigativa in grado di assicurare, in autonomia ed indipendenza di
giudizio, l’efficace esecuzione delle attivita’ di investigazione
tecnica di sicurezza e la corretta analisi delle cause e delle
circostanze che hanno determinato i sinistri e gli incidenti
marittimi, allo scopo di ridurre, in tal modo, potenziali analoghi
rischi futuri.
2. Nel rispetto delle finalita’ di cui al comma 1, il presente
decreto determina le procedure e le metodologie di esecuzione delle
inchieste di sicurezza, prevedendone la tempistica e le relazioni tra
tutte le parti coinvolte ovvero interessate nonche’ le modalita’ a
cui attenersi per lo studio e lo sviluppo delle tecniche
investigative e di valorizzazione delle risultanze delle indagini, al
fine di delineare proposte di modifica della normativa tecnica
rivolte ad accrescere e a migliorare le condizioni generali di
sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare
nonche’ di protezione dell’ambiente marino e costiero.
3. Le inchieste, svolte sulla base della disciplina contenuta nel
presente decreto, non riguardano la determinazione di
responsabilita’. L’organismo investigativo di cui all’articolo 4,
riferisce all’autorita’ competente circostanze ed elementi rilevanti
sulle cause del sinistro o dell’incidente marittimo qualora, dai
risultati delle attivita’ di investigazione tecnica di sicurezza, si
possano desumere responsabilita’.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai sinistri ed agli incidenti
marittimi che coinvolgono navi di bandiera nazionale ovunque si
trovino ovvero si verificano nel mare territoriale o nelle acque
marittime interne dello Stato, quali definite nell’UNCLOS ovvero
incidono su altri interessi rilevanti dello Stato.
2. Il presente decreto non si applica ai sinistri ed agli incidenti
marittimi che interessano soltanto:
a) navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di
proprieta’ o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente
per servizi governativi non commerciali;
b) navi senza mezzi di propulsione meccanica;
c) navi in legno di costruzione primitiva;
d) navi ed imbarcazioni da diporto non adibite al traffico
commerciale, salvo che siano dotate di equipaggio e trasportino piu’
di 12 passeggeri a fini commerciali;
e) navi per la navigazione interna utilizzate nelle acque
interne;
f) navi da pesca di lunghezza inferiore a 15 metri;
g) unita’ fisse di perforazione.

Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi: il codice per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi adottato con risoluzione A.849(20) dell’assemblea dell’IMO del 27 novembre 1997; b) sinistro grave: il sinistro di cui alla definizione contenuta nella circolare MSC-MEPC.3/Circ.3 del comitato per la sicurezza marittima e del comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO del 18 dicembre 2008; c) traghetto RO-RO: le navi di cui alla definizione contenuta nell’articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, attuativo della direttiva 1999/35/CE; d) unita’ veloce da passeggeri: le unita’ veloci di cui alla definizione contenuta nell’articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, attuativo della direttiva 1999/35/CE; e) registratore dei dati di viaggio (VDR): il registratore di cui alla definizione contenuta nella risoluzione A.861(20) dell’assemblea dell’IMO e nella risoluzione MSC.163(78) del comitato per la sicurezza marittima dell’IMO; f) raccomandazione in materia di sicurezza: qualsiasi proposta formulata, anche ai fini di registrazione e controllo: 1) dall’organismo inquirente di cui all’articolo 4, o dall’organismo inquirente dello Stato estero che in forza di preventivi accordi con l’Amministrazione svolge o dirige l’inchiesta di sicurezza in base alle informazioni derivanti da tale inchiesta; 2) dalla Commissione in base ad una analisi astratta dei dati e ai risultati delle inchieste di sicurezza realizzate; g) organismo investigativo: l’organismo investigativo sui sinistri marittimi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 4 del presente decreto; h) investigatore: persona fisica, appartenente all’Organismo investigativo preposta all’organizzazione, allo svolgimento e al controllo di un’indagine o di parte di essa; i) consulente: persona fisica non appartenente all’organismo investigativo, iscritto all’elenco degli esperti di cui all’articolo 4, comma 4, dotato di specifica esperienza nel settore marittimo, di cui puo’ avvalersi l’organismo investigativo. 2. Ai fini del presente decreto, le seguenti espressioni, vanno intese secondo le definizioni contenute nel codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi: a) sinistro marittimo; b) sinistro molto grave; c) incidente marittimo; d) inchiesta di sicurezza sul sinistro o incidente marittimo; e) Stato che dirige l’inchiesta; f) Stato titolare di interessi rilevanti.

Art. 4 Organismo investigativo 1. La commissione centrale d’indagine sui sinistri marittimi di cui all’articolo 466-bis del regolamento per la navigazione marittima, viene posta alle dirette dipendenze del Ministro ed assume il ruolo e la denominazione di organismo investigativo ai sensi e per gli effetti del presente decreto. L’Organismo investigativo sui sinistri marittimi, dotato di indipendenza sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi soggetto i cui interessi possono entrare in conflitto con il compito affidatogli opera, quale organo di investigazione tecnica di sicurezza per l’accertamento e la verifica delle cause e delle circostanze relative ai sinistri ed incidenti marittimi di cui all’articolo 2, comma 1. L’Organismo svolge, altresi’, funzioni di osservatorio per la raccolta e analisi dei dati relativi alla sicurezza marittima, nonche’ un’attivita’ di studio e ricerca per lo sviluppo delle tecniche investigative e di valorizzazione delle risultanze delle indagini al fine di delineare nuove proposte di previsioni tecniche rivolte ad accrescere e migliorare le condizioni generali di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a stabilire la struttura organizzativa e la composizione dell’Organismo investigativo, utilizzando unita’ di personale gia’ in servizio e strutture gia’ esistenti nell’ambito del Ministero, fermo restando il numero massimo degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3. L’Organismo investigativo e’ costituito da personale in possesso di conoscenze operative e di esperienza pratica nelle materie attinenti i compiti investigativi. Il personale preposto alle funzioni ispettive non puo’ avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale, o di consulenza, con imprese o soggetti pubblici o privati che operano nel settore della navigazione. 4. L’Organismo investigativo puo’ avvalersi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche dei corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni pubbliche specializzate, sulla base di apposite convenzioni. L’Organismo investigativo istituisce un elenco di esperti, sia sul piano tecnico che sul piano della disciplina, in materia di sicurezza della navigazione marittima, adeguatamente qualificati e competenti nel settore dei sinistri ed incidenti marittimi, indipendenti dalle industrie navali e dalle imprese armatoriali, anche esterni all’Amministrazione, che, in caso di sinistri marittimi, possano essere individuati per svolgere il ruolo di consulente. 5. Nella conduzione delle inchieste l’Organismo investigativo procede in conformita’ alle norme ed ai principi stabiliti nel Codice IMO per le inchieste sui sinistri e gli incidenti marittimi adottato con risoluzione A.849 dell’assemblea IMO, in data 27 novembre 1997. Nell’ambito delle attivita’ investigative di competenza, si conforma alle procedure comuni di indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi sviluppate ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002. La predetta procedura puo’ essere derogata in casi specifici ove risulti necessario, sulla base di valutazioni di ordine tecnico e dell’esperienza maturata, e sia richiesto per raggiungere gli obiettivi dell’inchiesta. 6. L’Organismo investigativo, agisce senza ritardo non appena ha notizia del sinistro. 7. L’Organismo investigativo e’ responsabile della tenuta e del costante aggiornamento della banca dati europea sui sinistri marittimi ove vanno inserite, per ogni sinistro o incidente marittimo ricadente nell’ambito di applicazione del presente decreto, le informazioni di cui all’allegato II nonche’ della banca dati sui sinistri ed incidenti marittimi inserita nel sistema globale integrato di informazione dell’IMO (Global Integrated Shipping Information System – GISIS).

Art. 5 Attivita’ investigativa 1. Nel rispetto delle esigenze di riservatezza e del segreto delle attivita’ di indagine, le attivita’ investigative sono condotte tempestivamente, senza pregiudizio per la celerita’ degli accertamenti volti ad acquisire dati, notizie ed informazioni rilevanti per l’inchiesta di sicurezza. 2. L’organismo investigativo puo’: a) accedere liberamente a qualsiasi area pertinente o al luogo del sinistro nonche’ a qualsiasi nave, relitto o struttura, ivi compresi il carico, l’attrezzatura o i rottami; b) stilare immediatamente l’elenco delle prove e provvedere alla ricerca e alla rimozione controllate del relitto, dei rottami o di altri elementi o sostanze a fini d’esame o analisi; c) richiedere l’esame o l’analisi degli elementi di cui alla lettera b) e avere libero accesso ai risultati di tali esami o analisi; d) accedere liberamente a qualsiasi pertinente informazione o dato registrato, compresi i dati del VDR, che si riferiscano alla nave, al viaggio, al carico, all’equipaggio o ad altre persone, oggetti, situazioni o circostanze, farne copia e uso; e) accedere liberamente ai risultati degli esami effettuati sui corpi delle vittime o delle analisi eseguite su campioni prelevati dai corpi delle vittime; f) richiedere i risultati di esami sulle persone partecipanti coinvolte nell’esercizio della nave o su altre persone interessate nonche’ di analisi su campioni prelevati dalle stesse e accedere liberamente agli stessi; g) interrogare testimoni senza la presenza di persone i cui interessi possano presumibilmente pregiudicare il corretto svolgimento dell’inchiesta di sicurezza; h) ottenere i verbali delle ispezioni e tutte le informazioni pertinenti in possesso dello Stato di bandiera, degli armatori, delle societa’ di classificazione o di altri soggetti pertinenti, sempre che tali soggetti o i loro rappresentanti risiedano nello Stato membro; i) richiedere l’assistenza delle autorita’ competenti degli Stati coinvolti, compresi gli ispettori dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, i funzionari del servizio guardiacostiero e di ricerca e soccorso, gli operatori del servizio di traffico marittimo, i piloti o altro personale portuale o marittimo. 3. Nel caso di indagini penali in corso, l’organismo investigativo svolge le attivita’ previste dal comma 2 in collaborazione con l’autorita’ giudiziaria, la quale assicura che dette attivita’ non siano indebitamente precluse, sospese o ritardate. 4. I rapporti di cui all’articolo 14, anche in relazione agli accertamenti di fatto ivi contenuti ed alle conclusioni rappresentate non costituiscono fonte di prova in un eventuale procedimento amministrativo ovvero penale.

Art. 6

Regime delle inchieste di sicurezza

1. L’inchiesta di sicurezza sulle cause e circostanze tecniche di
sinistri ed incidenti marittimi, di cui all’articolo 3, indipendente
nelle finalita’ rispetto alle indagini di polizia giudiziaria o di
altro tipo, condotte parallelamente per determinare eventuali
responsabilita’ dell’evento, si svolge, nel medesimo contesto
operativo, senza risultare preclusa, sospesa o ritardata a causa
delle concomitanti attivita’ investigative, salvo che ricorrano
prioritarie esigenze correlate alla conduzione dell’indagini
giudiziarie.
2. Al fine di garantire il migliore conseguimento degli obiettivi
di cui all’articolo 1, nel rispetto della normativa vigente, il
personale preposto all’attivita’ investigativa ha obbligo di
segretezza in relazione ad ogni informazione assunta in occasione ed
agli effetti dell’inchiesta di sicurezza e, in particolare, sui
fatti, stati e condizioni di cui all’articolo 9.
3. L’organismo investigativo collabora con l’Autorita’ giudiziaria
e l’Autorita’ marittima nello svolgimento delle inchieste correlate
ai sinistri ed incidenti marittimi ed attiva a tal fine ogni
procedura diretta a garantire idonee forme di collaborazione con
dette autorita’ per rendere reciprocamente disponibili, nel contesto
delle rispettive attribuzioni, ogni elemento tecnico di cui si sia a
conoscenza, senza pregiudizio alcuno per il buon esito delle
rispettive indagini.

Art. 7 Obbligo di indagine 1. L’inchiesta di sicurezza e’ avviata obbligatoriamente quando un sinistro marittimo molto grave presenti almeno una delle seguenti caratteristiche: a) si verifichi con il coinvolgimento di una nave battente la bandiera nazionale, indipendentemente dal luogo del sinistro; b) si verifichi nel mare territoriale e nelle acque marittime interne dello Stato quali definite nell’UNCLOS, indipendentemente dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte nel sinistro; c) incida su un rilevante interesse nazionale, indipendentemente dal luogo in cui e’ avvenuto il sinistro e dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte. 2. In caso di sinistri gravi l’organismo investigativo effettua una valutazione preliminare dei fatti e delle circostanze dell’evento finalizzata a determinare l’attivazione formale di una inchiesta di sicurezza. Qualora l’organismo investigativo ritenga di non avviare un’inchiesta di sicurezza, le ragioni di tale decisione sono registrate e notificate presso la banca dati europea per i sinistri marittimi utilizzando, allo scopo, il modello di cui all’allegato II del presente decreto. In caso di ogni altro sinistro ovvero incidente marittimo l’organismo investigativo decide se debba essere avviata o meno un’inchiesta di sicurezza con provvedimento motivato in base ai criteri di cui al comma 4. 3. L’inchiesta di sicurezza e’ avviata entro il termine piu’ breve possibile dal verificarsi del sinistro o dell’incidente marittimo e, in ogni caso, entro i due mesi successivi. 4. Nelle decisioni di cui al comma 2 l’organismo investigativo tiene conto della gravita’ del sinistro o dell’incidente marittimo, del tipo di nave ovvero di carico interessato e della possibilita’ che i risultati dell’inchiesta di sicurezza siano tali da consentire un’efficace attivita’ di prevenzione di analoghi futuri sinistri e incidenti. 5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 4, comma 7, ed all’articolo 5, commi 1 e 2, l’Organismo investigativo sui sinistri marittimi determina criteri e modalita’ pratiche dell’esecuzione delle inchieste di sicurezza, cooperando con gli organi omologhi degli altri Stati che possono vantare un fondato e motivato interesse, sulla base di metodi in linea con le finalita’ proprie del presente provvedimento ed all’esclusivo scopo di prevenire futuri sinistri ed incidenti.

Art. 8

Coordinamento con organismi investigativi di altri Stati membri

1. Al fine di evitare che per uno stesso sinistro o incidente
marittimo siano avviate piu’ inchieste parallele da parte di diversi
Stati membri coinvolti l’organismo investigativo attiva specifiche
procedure di collaborazione gratuite per definire le modalita’ di
partecipazione di ogni altro Stato che sia titolare di interessi
rilevanti nonche’ per accordarsi sull’individuazione dello Stato
titolare dell’inchiesta.
2. Nel caso di inchieste che coinvolgono interessi di altri Stati
membri, l’organismo investigativo collabora con l’omologo organismo
investigativo, anche con riferimento allo scambio ed al conferimento
di ogni elemento probatorio connesso all’evento, assicurando la
massima cooperazione per agevolare l’accesso ad ogni fonte di prova
disponibile, anche con riguardo all’audizione di testimoni.
3. Qualora, sulla base della dinamica del sinistro ovvero in
relazione agli interessi coinvolti, e’ necessario, in via
eccezionale, attivare un’inchiesta parallela presso altro Stato
membro, l’organismo investigativo collabora strettamente con gli
omologhi organismi informando la Commissione europea delle ragioni
per le quali si e’ proceduto all’inchiesta parallela.
4. Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 7, comma 1, del
presente decreto, l’organismo investigativo, in relazione alle
circostanze dell’evento, agli interessi coinvolti ovvero nelle
ipotesi in cui e’ opportuno per le finalita’ e l’efficacia
dell’inchiesta, puo’ delegare ad omologhi organismi degli Stati
membri la direzione dell’inchiesta o lo svolgimento di specifici atti
alla stessa connessi.
5. Qualora siano coinvolti interessi di altri Stati membri,
l’organismo investigativo procedente coinvolge le istituzioni
competenti dello Stato interessato attivando le piu’ idonee forme di
collaborazione finalizzate all’acquisizione di dati ed informazioni
utili per le finalita’ proprie dell’indagine nonche’ per esigenze di
conoscenza dirette dello Stato di bandiera della nave coinvolta
ovvero dello Stato sostanzialmente interessato alle relative
indagini.
6. L’organismo investigativo, nel caso di sinistro ovvero
d’incidente che coinvolge un traghetto ro-ro o un’unita’ veloce da
passeggeri nelle acque marittime interne o nel mare territoriale
ovvero in alto mare, qualora dette unita’ provengano dal proprio mare
territoriale o acque marittime interne, avvia il procedimento
d’inchiesta e ne e’ responsabile, salvo intervenuti accordi da parte
dell’Amministrazione con le corrispondenti Autorita’ straniere di
affidamento, in regime di delega, dell’attivita’ investigativa ad
altro Stato.
7. L’organismo investigativo puo’ richiedere assistenza e
collaborazione all’omologo organismo investigativo di uno Stato
membro non coinvolto accordandosi preventivamente sulle modalita’ di
rimborso delle spese sostenute dallo stesso nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9

Tutela della riservatezza

1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 6 e nel rispetto delle
previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) e’ vietato divulgare, per finalita’ diverse, atti e documenti
relativi all’inchiesta, quali:
1) le prove testimoniali e le altre dichiarazioni, relazioni e
annotazioni raccolte o ricevute dall’organismo investigativo;
2) i documenti da cui risulti l’identita’ delle persone che
hanno testimoniato nell’ambito dell’inchiesta;
3) i dati sensibili che riguardano persone coinvolte nel
sinistro o incidente marittimo;
b) nel corso dell’attivita’ d’inchiesta e fino alla conclusione
della stessa, i relativi atti e documenti, nonche’ il contenuto delle
relazioni non in versione definitiva, sono sottratti al diritto di
accesso di cui all’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
su di essi deve essere osservato il segreto d’ufficio.
2. Le deposizioni testimoniali relative al sinistro o incidente
marittimo, assunte dagli investigatori dell’organismo investigativo
nel quadro delle indagini, non possono essere utilizzate per scopi
diversi dalle inchieste di sicurezza e, in ogni caso, il loro
trattamento deve avvenire secondo modalita’ che escludano
l’identificazione degli autori al fine di assicurare la riservatezza.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in casi
eccezionali, con provvedimento motivato, puo’ derogare in tutto o in
parte dai vincoli di riservatezza stabiliti nel comma 1, qualora la
divulgazione si renda necessaria per l’attuazione di un interesse
pubblico dello Stato ritenuto prevalente rispetto alle finalita’
proprie del decreto.

Art. 10

Sistema di cooperazione permanente

1. L’organismo investigativo partecipa alla realizzazione di un
sistema di cooperazione permanente con i corrispondenti organismi
degli altri Stati membri al fine di individuare metodi e procedure
diretti a migliorare le attivita’ di investigazione, favorendo il
perseguimento degli obiettivi del presente decreto.
2. L’organismo investigativo, allo scopo di attuare il sistema di
cooperazione permanente, svolge la necessaria attivita’ di raccordo
con le istituzioni dell’UE e con i corrispondenti Organismi degli
altri Stati membri, in particolare per delineare le migliori
procedure e modalita’ per consentire:
a) la condivisione di impianti, di dispositivi e attrezzature per
l’indagine tecnica sui relitti e sull’attrezzatura delle navi o su
altri oggetti rilevanti ai fini dell’inchiesta di sicurezza nonche’
l’estrazione e la valutazione delle informazioni contenute nei VDR e
in altri dispositivi elettronici;
b) la cooperazione tecnica o lo scambio di conoscenze tecniche
per l’esecuzione di compiti specifici;
c) l’acquisizione e la condivisione di informazioni utili per
analizzare i dati relativi ai sinistri ed elaborare opportune
raccomandazioni in materia di sicurezza a livello comunitario;
d) la redazione di principi comuni per monitorare l’attuazione
delle raccomandazioni di sicurezza e per adeguare i metodi di
indagine al progresso tecnico e scientifico;
e) la fissazione di norme sulla riservatezza applicabili ai fini
della condivisione, nel rispetto delle norme nazionali, delle prove
testimoniali e del trattamento dei dati e degli altri documenti di
cui all’articolo 9, anche in relazioni con i Paesi terzi;
f) l’organizzazione, ove opportuno, di attivita’ di formazione
utili per gli inquirenti;
g) la promozione della cooperazione con gli organi inquirenti di
Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali incaricate delle
inchieste sugli incidenti marittimi nei settori disciplinati dal
presente decreto;
h) la fornitura di tutte le informazioni pertinenti agli organi
inquirenti che conducono le inchieste di sicurezza;
i) l’uso adeguato degli avvisi urgenti di cui all’articolo 15,
comma 2.

Art. 11

Cooperazione con i Paesi terzi titolari di interessi rilevanti

1. Ai fini dello svolgimento delle inchieste l’organismo
investigativo coopera con i Paesi terzi, titolari di interessi
rilevanti, i quali, previo accordo, sono ammessi, in qualsiasi fase
del procedimento, a partecipare all’inchiesta condotta ai sensi del
presente decreto.
2. La cooperazione dell’organismo investigativo in un’inchiesta di
sicurezza svolta da un Paese terzo titolare di interessi rilevanti
lascia impregiudicato l’obbligo di svolgere l’inchiesta di sicurezza
e di redigere il relativo rapporto a norma del presente decreto. Ove
un Paese terzo titolare di interessi rilevanti stia conducendo
un’inchiesta di sicurezza che coinvolge unita’ ovvero interessi
nazionali, l’organismo investigativo puo’ decidere di non condurre
un’inchiesta di sicurezza parallela, a condizione che l’inchiesta di
sicurezza condotta dal Paese terzo sia conforme al codice IMO per le
inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi.

Art. 12

Obbligo di collaborazione

1. E’ fatto obbligo agli armatori e comandanti di unita’ navali,
comprese quelle di bandiera estera, di non intralciare e di
collaborare con gli investigatori durante l’attivita’ d’indagine, di
rendere disponibile qualunque fonte di potenziale prova nonche’
favorire l’accesso a qualunque locale della nave ed al relativo
armamento.
2. Allo stesso obbligo soggiacciono:
a) gli interessati a qualunque titolo alla nave, al carico o al
viaggio;
b) il cantiere navale che ha costruito la nave;
c) le imprese che hanno realizzato o partecipato all’armamento
della nave;
d) i componenti l’equipaggio e gli eventuali passeggeri;
e) qualunque altro soggetto che, a giudizio dell’investigatore,
possa essere in possesso di informazioni utili all’inchiesta.

Art. 13 Protezione delle prove 1. Il comandante della nave, l’equipaggio e gli altri soggetti di cui all’articolo 12, comma 2, nonche’ chiunque sia venuto a contatto con fonti di prova rilevanti ai fini della individuazione delle cause dell’evento, hanno l’obbligo, per quanto possibile secondo l’ordinaria diligenza, di: a) preservare le informazioni provenienti da carte nautiche, libri di bordo, registrazioni elettroniche, magnetiche e cassette video nonche’ le informazioni provenienti dai VDR e da altri apparecchi elettronici, riguardanti il periodo precedente, concomitante e successivo all’evento; b) impedire che tali informazioni siano cancellate o, comunque, alterate; c) prevenire l’alterazione di qualsiasi altra dotazione, attrezzatura, dispositivo o di locali della nave rilevanti ai fini dell’inchiesta; d) agire tempestivamente per raccogliere e conservare gli elementi di prova o favorire la raccolta e la conservazione degli elementi di prova da parte dell’investigatore. 2. L’Autorita’ marittima o consolare di cui all’articolo 578 del codice della navigazione, quando abbia notizia di un sinistro o incidente marittimo o valuti che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che una nave sia perduta o scomparsa, ne da’ immediato avviso all’organismo investigativo, adottando i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti. 3. Copia del verbale di cui all’articolo 578 del codice della navigazione e’ trasmessa all’organismo investigativo quanto prima e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla notizia del sinistro o dell’incidente marittimo.

Art. 14

Rapporti sugli incidenti

1. Le inchieste effettuate danno luogo alla pubblicazione di un
rapporto redatto secondo un modello conforme all’allegato I del
presente decreto.
2. Per le inchieste che non riguardano sinistri marittimi molto
gravi o, secondo il caso, gravi e i cui risultati potenzialmente non
incidono sulle finalita’ di prevenzione di cui al comma 2
dell’articolo 1, l’organismo investigativo procede, previa
valutazione dei presupposti, alla pubblicazione di un rapporto
semplificato.
3. L’organismo investigativo entro dodici mesi dalla data del
sinistro pubblica i rapporti di cui al comma 1, comprese le relative
conclusioni e le raccomandazioni a fini preventivi. Nel caso in cui
non sia possibile redigere il rapporto finale entro tale termine,
pubblica un rapporto provvisorio entro dodici mesi dalla data del
sinistro.
4. L’organismo investigativo invia alla Commissione europea una
copia del rapporto finale ovvero di quello provvisorio o
semplificato.
5. Senza che ne risultino inficiate le risultanze, al fine di
migliorare la qualita’ del rapporto in relazione alle finalita’
dell’attivita’ d’inchiesta, l’organismo investigativo tiene conto
delle osservazioni tecniche diffuse dalla Commissione europea sulle
modalita’ di redazione dei rapporti finali.

Art. 15

Attuazione delle raccomandazioni in materia di sicurezza e diffusione
di avvisi urgenti ai fini della prevenzione

1. L’organismo investigativo trasmette le proprie raccomandazioni
di sicurezza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
affinche’ lo stesso adotti i provvedimenti necessari a garantire
l’osservanza delle citate raccomandazioni, ivi compresa l’emanazione
di avvisi urgenti per i fini di cui al comma 2.
2. Ferma restando la facolta’ del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti di emettere un avviso urgente destinato ai soggetti
nazionali interessati, l’organismo investigativo informa,
tempestivamente, la Commissione europea della necessita’ di emettere
un avviso urgente qualora ritenga necessaria, in qualsiasi fase
dell’inchiesta, l’adozione di misure urgenti a livello comunitario,
al fine di prevenire il rischio di ulteriori sinistri.

Art. 16 Disposizioni finanziarie 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17 Sanzioni 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque contravvenga ai divieti o non rispetti gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 9, comma 1, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque violi gli obblighi di collaborazione di cui all’articolo 12 e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 10.000 euro. 3. Salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque contravvenga agli obblighi di protezione delle prove di cui all’articolo 13 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 6.000 euro. 4. Le violazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono accertate dall’organismo investigativo e le sanzioni irrogate dallo stesso organismo in conformita’ a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 18

Norme finali e transitorie

1. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 4, comma 2,
la commissione centrale d’indagine sui sinistri marittimi di cui
all’articolo 466-bis del regolamento per la navigazione marittima,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, e successive modificazioni, opera con la composizione
individuata dall’articolo 466-bis, comma 3, del regolamento per la
navigazione marittima.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo
4, comma 2, e’ abrogato il comma 3 dell’articolo 466-bis del
regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive
modificazioni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
possono essere modificati ovvero integrati gli allegati, le
definizioni e i riferimenti agli atti comunitari e agli strumenti
dell’IMO contenuti nel presente decreto per adeguarli ai nuovi
provvedimenti dell’Unione europea o dell’IMO, di natura tecnica, che
siano nel frattempo entrati in vigore e che siano stati integrati
dalla Commissione europea nella direttiva 2009/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.
4. L’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e’
abrogato.
5. All’articolo 466-bis, il comma 2 ed i commi da 4 a 10, del
regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive
modificazioni, sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 6 settembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Palma, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Maroni, Ministro dell’interno

Fazio, Ministro della salute

Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Visto, il Guardasigilli: Palma

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 2011, n. 185 Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 266 del 15-11-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno
2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare
l’articolo 1, comma 1, che delega il Governo ad adottare, entro il
termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate
negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante ratifica ed
esecuzione del Trattato istitutivo della Comunita’ europea
dell’energia atomica;
Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed
esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato
sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita’ europea
e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni,
fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego
pacifico dell’energia nucleare, modificata e integrata dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla
legge 19 dicembre 1969, n. 1008, dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, e dal decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 20 marzo
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 5 aprile 1979;
Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali
nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e
integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 257, e dal decreto legislativo 20
febbraio 2009, n. 23, recante attuazione delle direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in
materia di radiazioni ionizzanti;
Vista la legge del 19 gennaio 1998, n. 10, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare della IAEA,
fatta a Vienna il 20 settembre 1994;
Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della
gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a
Vienna il 5 settembre 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22
febbraio 2006, concernente linee guida per la pianificazione di
emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in
attuazione dell’articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30
dicembre 1970, n. 1450, recante regolamento per il riconoscimento
dell’idoneita’ all’esercizio tecnico degli impianti nucleari;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni,
concernente disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione
delle imprese, nonche’ in materia di energia, ed in particolare
l’articolo 29, con il quale e’ stata istituita l’Agenzia per la
sicurezza nucleare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 aprile 2010, recante approvazione dello statuto dell’Agenzia per
la sicurezza nucleare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del
7 luglio 2010;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Considerata la necessita’ di recepire la direttiva 2009/71/Euratom,
al fine di mantenere e promuovere il continuo miglioramento della
sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione delle attivita’
nucleari in atto derivanti dal pregresso programma nucleare,
riguardanti la disattivazione o la gestione degli impianti nucleari,
la gestione dei rifiuti radioattivi associati a tali impianti,
l’esercizio dei reattori di ricerca attualmente operanti sul
territorio nazionale e le strutture di stoccaggio del combustibile
irraggiato, nonche’ la loro successiva disattivazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data 22 settembre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 ottobre 2011;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’interno,
del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della giustizia,
degli affari esteri, dell’economia e delle finanze e per i rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e’
sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di
radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza
nucleare degli impianti nucleari.».
2. All’articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «non diversamente disposto» sono
inserite le seguenti: «e fatte salve le definizioni di cui al comma
1-bis»;
b) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini dell’applicazione del presente decreto valgono le
seguenti definizioni:
a) sicurezza nucleare: il conseguimento di adeguate condizioni di
esercizio, la prevenzione di incidenti e l’attenuazione delle loro
conseguenze, al fine di assicurare la protezione dei lavoratori e
della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
degli impianti nucleari;
b) autorizzazione: documento avente valore legale rilasciato
dall’autorita’ preposta per conferire la responsabilita’ in materia
di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione ed
esercizio o disattivazione di un impianto nucleare, ai sensi del
presente decreto e successive modificazioni;
c) titolare dell’autorizzazione: la persona fisica o giuridica
avente la responsabilita’ generale di un impianto nucleare come
specificato nell’autorizzazione.».
3. All’articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
alinea, le parole: «le seguenti definizioni» sono sostituite dalle
seguenti: «le seguenti ulteriori definizioni».
4. Dopo il Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
e’ inserito il seguente:

«Capo VII-bis
Sicurezza nucleare degli impianti nucleari

Art. 58-bis (Titolari delle autorizzazioni). – 1. Il titolare di
una autorizzazione deve essere in possesso delle capacita’ tecniche e
professionali previste dalla normativa vigente, con particolare
riguardo alla sicurezza nucleare, e allo stesso compete la
responsabilita’ primaria per la sicurezza degli impianti nucleari.
Tale responsabilita’ non puo’ essere delegata.
2. Il titolare dell’autorizzazione e’ obbligato, in conformita’ ai
criteri definiti dall’Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui
all’articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e agli standard
europei ed internazionali:
a) a valutare e verificare periodicamente, nonche’ a migliorare
costantemente la sicurezza dell’impianto nucleare, in modo
sistematico e verificabile, nella misura ragionevolmente possibile
compresa la verifica delle barriere fisiche e delle procedure
amministrative di protezione adottate il cui mancato funzionamento
causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni
significative alle radiazioni ionizzanti;
b) a garantire l’esistenza e l’attuazione di sistemi di gestione
che attribuiscano la dovuta priorita’ alla sicurezza nucleare e
l’adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la
mitigazione delle relative conseguenze.
3. Il titolare dell’autorizzazione deve, altresi’, prevedere e
mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all’adempimento degli
obblighi di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
Art. 58-ter (Esperienze e competenze in materia di sicurezza). – 1.
Il titolare dell’autorizzazione e’ tenuto, con oneri a proprio
carico, a mantenere ed accrescere l’esperienza e le competenze del
proprio personale che ha responsabilita’ in materia di sicurezza
nucleare attraverso idonei programmi di formazione ed aggiornamento
forniti da istituti e organismi competenti. Il titolare
dell’autorizzazione e’ altresi’ tenuto ad accertarsi che il personale
di soggetti terzi, ai quali e’ appaltato lo svolgimento di attivita’
aventi rilevanza per la sicurezza nucleare, fornisca un’attestazione
di essere stato adeguatamente formato nell’ambito di specifici corsi
di formazione.
Art. 58-quater (Informazioni). – 1. L’Agenzia per la sicurezza
nucleare pone in atto tutte le misure possibili affinche’ le
informazioni riguardanti la regolamentazione sulla sicurezza nucleare
siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico.
2. L’Agenzia per la sicurezza nucleare pubblica sul proprio sito
web istituzionale i risultati dell’attivita’ svolta nonche’ ogni
informazione utile nei settori di sua competenza.
3. Il titolare dell’autorizzazione informa il pubblico e i
lavoratori sullo stato della sicurezza nucleare relativa ai propri
impianti nucleari oggetto di autorizzazione.
4. Il titolare dell’autorizzazione e’ tenuto a rendere disponibili,
su richiesta, alla regione ed all’Agenzia regionale per la protezione
ambientale competenti, che ne informano l’Agenzia per la sicurezza
nucleare, i dati, le informazioni ed i documenti di interesse ai fini
della tutela della popolazione e dell’ambiente dalle radiazioni
ionizzanti, compresi i dati sulla sorveglianza locale di cui
all’articolo 54. Il titolare dell’autorizzazione informa l’Agenzia
per la sicurezza nucleare di quanto richiesto e trasmesso.
5. Le informazioni sono rese accessibili ai lavoratori e al
pubblico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. Sono fatte
salve le disposizioni dell’articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n.
124.
Art. 58-quinquies (Relazioni). – 1. Entro il 22 luglio 2014 e,
successivamente, ogni tre anni, sulla base dei dati forniti
dall’Agenzia per la sicurezza nucleare, almeno sessanta giorni prima
del termine utile, atti a descrivere lo stato di attuazione della
direttiva 2009/71/Euratom, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
presentano una relazione alla Commissione europea, tenendo conto
delle relazioni e dei cicli di riesame previsti al riguardo dalla
Convenzione sulla sicurezza nucleare.
2. In qualunque circostanza sia ritenuto opportuno, e comunque
almeno ogni dieci anni, il Ministero dello sviluppo economico ed il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
consultano l’Agenzia per una valutazione della legislazione, della
regolamentazione e del quadro organizzativo nazionale vigenti,
tenendo conto dell’esperienza operativa e degli sviluppi della
tecnologia e delle ricerche in materia di sicurezza nucleare.
3. Con riferimento a quanto disposto dal comma 2, l’Agenzia
richiede un esame internazionale inter pares, al fine di concorrere
ad un continuo miglioramento della sicurezza nucleare. L’Agenzia
trasmette le risultanze di tale esame al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, alla Commissione europea ed agli altri Stati membri.».

Art. 2 Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99 1. All’articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. L’Agenzia e’ l’autorita’ nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ai sensi della direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009.»; b) al comma 4 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’Agenzia assicura la partecipazione ai processi internazionali di valutazione della sicurezza nucleare anche per gli impianti nucleari in esercizio in altri Paesi.»; c) il comma 13 e’ sostituito dal seguente: «13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell’Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita’ professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti privati, ne’ ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne’ avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, fermo restando, per i dipendenti pubblici, quanto previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»; d) dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti: «16-bis. Per l’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, l’Agenzia si avvale dei propri ispettori, che operano ai sensi dell’articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 16-ter. L’Agenzia assicura, attraverso idonei strumenti di formazione ed aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale.»; e) al comma 20, le parole: «le funzioni trasferite» sono sostituite dalle seguenti: «le funzioni e i compiti trasferiti».

Art. 4 Invarianza degli oneri 1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto, i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Il titolare dell’autorizzazione provvede alle attivita’ di cui al comma 3 dell’articolo 58-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come aggiunto dall’articolo 1, nell’ambito delle proprie risorse umane strumentali e finanziarie e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1. 3. Per le attivita’ ispettive svolte dall’Agenzia per la sicurezza nucleare si applica l’articolo 29, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 19 ottobre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bernini, Ministro per le politiche europee Romani, Ministro dello sviluppo economico Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Maroni, Ministro dell’interno Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fazio, Ministro della salute Palma, Ministro della giustizia Frattini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Palma

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/