DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 211 Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 297 del 22-12-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di ridurre con
effetti immediati il sovraffollamento carcerario e di limitare le
attivita’ di traduzione delle persone detenute da parte delle forze
di polizia;
Ritenuta pertanto la necessita’ ed urgenza di introdurre modifiche
alle norme del codice di procedura penale relative al giudizio
direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica e al
luogo di svolgimento dell’udienza di convalida e dell’interrogatorio
delle persone detenute;
Ritenuta altresi’ la necessita’ ed urgenza di innalzare il limite
di pena per l’applicazione della detenzione presso il domicilio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno e
della difesa;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche al codice di procedura penale

1. All’articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Se il pubblico
ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua
disposizione, lo puo’ presentare direttamente all’udienza, in stato
di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro
quarantotto ore dall’arresto. Si applicano al giudizio di convalida
le disposizioni dell’art. 391, in quanto compatibili.»;
b) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi di
cui ai commi 2 e 4, l’arrestato non puo’ essere condotto nella casa
circondariale del luogo dove l’arresto e’ stato eseguito, ne’ presso
altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo
disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilita’ di
altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui e’ stato
eseguito l’arresto, per motivi di salute della persona arrestata o
per altre specifiche ragioni di necessita’.».

Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 123 e’ sostituito dal seguente: «Art. 123.(Luogo di svolgimento dell’udienza di convalida e dell’interrogatorio del detenuto) – 1. Salvo quanto previsto dall’art.121, nonche’ dagli artt.449 comma 1 e 558 del codice, l’udienza di convalida si svolge nel luogo dove l’arrestato o il fermato e’ custodito. Nel medesimo luogo si svolge l’interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessita’ o di urgenza il giudice con decreto motivato puo’ disporre il trasferimento dell’arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a se’. ». b) dopo l’art.123, e’ inserito il seguente: «Art. 123-bis (Custodia dell’arrestato). – 1. Nei casi previsti nell’art.558 del codice, l’arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui e’ stato eseguito l’arresto. Il pubblico ministero puo’ disporre che l’arrestato venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto e’ stato eseguito, o presso altra casa circondariale, anche quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l’arresto rappresentino la pericolosita’ della persona arrestata o l’incompatibilita’ della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l’utilizzo di esse.». 2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e’ individuata la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell’interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 3 Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199 1. All’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nella rubrica e nel comma 1, la parola: «dodici» e’ sostituita dalla seguente: «diciotto».

Art. 4 Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie 1. Al fine di contrastare il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale, per l’anno 2011, e’ autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse all’adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5 Copertura finanziaria 1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto, con esclusione dell’articolo 4, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione del presente decreto.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 22 dicembre 2011

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Severino, Ministro della giustizia

Cancellieri, Ministro dell’interno

Di Paola, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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Cassazione II civile n. 28359 del 22.12.2011 Vigilino, corsia preferenziale, ausiliario del traffico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7/6/ 005 il Giudice di Pace di Roma respingeva l’opposizione proposta da (…)

avverso il verbale di contestazione di infrazione per avere circolato nella corsia riservata ai mezzi

pubblici.

L’opponente aveva eccepito che la contravvenzione era stata elevata da un ausiliare del traffico, come tale privo del potere di elevare contravvenzioni relative alla circolazione; aggiungeva che era incongrua la motivazione in merito all’impossibilità di contestazione immediata.

Il giudice di Pace aveva rilevato che: il verbale redatto dall’ ausiliario del traffico gode di fede privilegiata e che all’ausiliario è attribuito il potere di accertare e contestare le violazioni ai sensi dell’art. 68 L. 488 del 1999; nel verbale erano indicate le ragioni per le quali non si era potuto procedere alla contestazione immediata e che rientravano fra quelle previste dall’ art. 384 del regolamento esecuzione del CdS.

(…) propone ricorso affidato ad un motivo illustrato con memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Roma.

Il collegio ha stabilito la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Motivi della decisione.

1. Con il motivo di ricorso, così testualmente formulato “violazione e/o falsa applicazione del

combinato disposto degli artt. 17 comma 132 L. 15/5/1997 n. 127 e 68 L 23/12/1999 n. 488 anche

relazione a artt. 2699 e 2700 c. c. , omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto

decisivo della controversia” si assume che: i poteri in materia di prevenzione e accertamento

delle contravvenzioni possono essere conferiti agli ausiliari del traffico solo nei casi tassativamente

previsti dall’art. 17 comma 132 L. 127/1997, tra i quali non rientrano le contravvenzioni per

circolazione su corsie riservate come quella oggetto del verbale contestato; di conseguenza diventa irrilevante la motivazione per la quale non è stato possibile procedere a contestazione

immediata.

Come già rilevato da questa Corte (Cass. 18186/2006), la L . 1 5 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, ha stabilito che i comuni possono, conferire con provvedimento del sindaco,

funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.

Al comma 133, poi, il medesimo art. 17 dispone che “le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 22 e 25, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma

132 le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 6, comma 4, lett. c,

La L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che “la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 132 e 133, si interpreta nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lett. c), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ. comma 1. La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni con gli effetti di cui all’ articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ ambito delle categorie indicate dalla citata L. n. 127 del 1997, art. 17,

commi 132 e 133 comma 2, disponendo, altresì, che a detto personale “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nel casi previsti, rispettivamente, dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 158, lett. b) e c) e comma 2 lett. d”) (comma 3).

Come rilevato dalla stessa sentenza 18186/06 e successivamente implicitamente confermato dalle Sezioni Unite (SU 22676/09, e 5621/09) la violazione consistente in una condotta diversa dal divieto di sosta, quale la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, può essere accertata solo dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico (dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi) di cui alla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, integrato e interpretato autenticamente dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1 (cfr. Cass. 551/09).

Inoltre l’accertatore deve essere nominativamente individuato con specifico provvedimento di nomina, come richiesto dalla normativa testè ricordata.

Questa Corte(Cass. 16777/07 in motivazione) ha già affermato il principio che incombe sull’amministrazione opposta dimostrare che la violazione era stata accertata da soggetto specificamente abilitato, non essendo sufficiente che il verbale rechi la mera qualificazione dell’ operante come “ausiliario del traffico”.

Va inoltre precisato che, proprio per la necessità che gli ausiliari del traffico (o gli agenti accertatori

ispettivi) siano muniti di specifici requisiti fissati dalla legge citata, la loro nomina deve avvenire

con provvedimento amministrativo soggetto a verifica in sede di accesso agli atti dell’amministrazione o nel giudizio in cui tale nomina rilevi (Cass. 24/4/2010 :1. 9847).

Il giudice di pace avrebbe dovuto trarre le conseguenze dell’omissione probatoria e, soprattutto, della carenza di potere dell’ausiliario del traffico in relazione alla specifica infrazione contestata e rilevare la fondatezza dell’opposizione.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, di entrambi i gradi di giudizio, come richiesto.

Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c. p. c., all’ accoglimento dell’ originaria opposizione, giacché i motivi di accoglimento del ricorso si fondano su rilievi che assorbono ogni ulteriore indagine, comunque preclusa dall’impossibilità di nuove allegazioni o produzioni documentali in sede di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna parte controricorrente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 450,00 per onorari, oltre euro 100,00 per esborsi per il primo grado e euro 400, oltre 200 per esborsi per questo giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.

Depositata in Cancelleria il 22.12.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010…

…n. 122.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 28 del 3-2-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visti i regolamenti (CE) n. 363/2004 e n. 364/2004 recanti
modifiche rispettivamente al regolamento (CE) n. 68/2001 e al
regolamento (CE) n. 70/2001, che in allegato riportano, ai fini della
definizione delle piccole e medie imprese, l’estratto della
raccomandazione 2003/361/CE;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
Visto l’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160;
Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive in data 18
aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12
ottobre 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei
criteri di individuazione di piccole e medie imprese ed, in
particolare, l’articolo 2;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Sentite le associazioni imprenditoriali;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 19 maggio 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di
cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attivita’
produttive in data 18 aprile 2005. Le imprese attestano
l’appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.

Art. 2

Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 101 e dall’Allegato
5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono assimilate alle acque reflue domestiche:
a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano
le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1
dell’Allegato A;
b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono
attivita’ di produzione di beni e prestazione di servizi i cui
scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici,
cucine e mense;
c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attivita’
elencate nella tabella 2 dell’Allegato A, con le limitazioni indicate
nella stessa tabella.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 101, comma 7,
lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza
di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di
cui al comma 1.

Art. 3 Rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione gia’ concessa, presenta all’autorita’ competente un’istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate: a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza; b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacita’ di produzione; c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantita’; d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche; e) la localizzazione dello scarico. 2. La modalita’ semplificata di rinnovo dell’autorizzazione di cui al comma 1 non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico 1. Sono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attivita’ a bassa rumorosita’ elencate nell’Allegato B, fatta eccezione per l’esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attivita’ ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi e’ fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facolta’ di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ di cui all’articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2. 2. Per le attivita’ diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, puo’ essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 3. In tutti i casi in cui le attivita’ comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, e’ fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

Art. 5

Sportello unico per le attivita’ produttive

1. Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la
documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in
materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello
unico per le attivita’ produttive competente per territorio, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per
la semplificazione normativa, previa intesa con la Conferenza
Unificata, e’ adottato un modello semplificato e unificato per la
richiesta di autorizzazione.

Art. 6

Monitoraggio

1. I Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e dello sviluppo economico e i Ministri per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa,
in collaborazione con la Conferenza Unificata e con il coinvolgimento
delle associazioni imprenditoriali, predispongono forme di
monitoraggio sull’attuazione del presente regolamento.
2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 19 ottobre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Romani, Ministro per lo sviluppo
economico

Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 187

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 15/03/12,n. 21 Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale,nonche’ per le attivita’ di rilevanza strategica nei settori dell’energia,dei trasporti e delle comunicazione

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 63 del 15-3-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di modificare la
disciplina normativa in materia di poteri speciali attribuiti allo
Stato nell’ambito delle societa’ privatizzate, oggetto della
procedura d’infrazione n. 2009/2255 – allo stadio di decisione di
ricorso ex articolo 258 TFUE- in quanto lesiva della liberta’ di
stabilimento e della libera circolazione dei capitali garantite dal
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 marzo 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri
dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, degli
affari esteri, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei
trasporti;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale

1. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti di
competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro della difesa ovvero del Ministro dell’interno, sono
individuate le attivita’ di rilevanza strategica per il sistema di
difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attivita’ strategiche
chiave, in relazione alle quali con decreto del Presidente del
Consiglio, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei
Ministri, possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in
caso di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale:
a) imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza
degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai
trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel caso
di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che
svolgono attivita’ di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
sicurezza nazionale;
b) veto all’adozione di delibere dell’assemblea o degli organi di
amministrazione di un’impresa di cui alla lettera a), aventi ad
oggetto la fusione o la scissione della societa’, il trasferimento
dell’azienda o di rami di essa o di societa’ controllate, il
trasferimento all’estero della sede sociale, il mutamento
dell’oggetto sociale, lo scioglimento della societa’, le cessioni di
diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o
l’assunzione di vincoli che ne condizionino l’impiego;
c) opposizione all’acquisto, a qualsiasi titolo, di
partecipazioni in un’impresa di cui alla lettera a) da parte di un
soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o
soggetti da questi controllati, qualora l’acquirente venga a
detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso
acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti
altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con
diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli
interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A tale fine si
considera altresi’ ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con
i quali l’acquirente ha stipulato uno dei patti di cui all’articolo
122 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
ovvero di quelli di cui all’articolo 2341-bis del codice civile.
2. Al fine di valutare la minaccia effettiva di grave pregiudizio
agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale
derivante dalle delibere di cui alla lettera b) del comma 1, il
Governo considera, tenendo conto dell’oggetto della delibera, la
rilevanza strategica dei beni o delle imprese oggetto di
trasferimento, l’idoneita’ dell’assetto risultante dalla delibera o
dall’operazione a garantire l’integrita’ del sistema di difesa e
sicurezza nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla
difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato, la
protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche e
strategiche e delle frontiere, nonche’ gli elementi di cui al comma
3.
3. Al fine di valutare la minaccia effettiva di grave pregiudizio
per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale, derivante dall’acquisto delle partecipazioni di cui alle
lettere a) e c) del comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi di
proporzionalita’ e ragionevolezza, considera, alla luce della
potenziale influenza dell’acquirente sulla societa’, anche in ragione
della entita’ della partecipazione acquisita:
a) l’adeguatezza, tenuto conto anche delle modalita’ di
finanziamento dell’acquisizione, della capacita’ economica,
finanziaria, tecnica e organizzativa dell’acquirente nonche’ del
progetto industriale rispetto alla regolare prosecuzione delle
attivita’, al mantenimento del patrimonio tecnologico, anche con
riferimento alle attivita’ strategiche chiave, alla sicurezza e alla
continuita’ degli approvvigionamenti, oltre che alla corretta e
puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti
di pubbliche amministrazioni, direttamente o indirettamente, dalla
societa’ le cui partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con
specifico riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale,
all’ordine pubblico e alla sicurezza nazionale;
b) l’esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali
dell’Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere
possibile la sussistenza di legami fra l’acquirente e paesi terzi che
non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto,
che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno
assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunita’
internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno
rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti
ad essi comunque collegati.
4. Ai fini dell’esercizio del potere di veto di cui al comma 1,
lettera b), l’impresa notifica alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri una informativa completa sulla delibera o sull’atto da
adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di
veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ne’ per l’impresa l’obbligo di notifica al pubblico ai sensi
dell’articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Entro quindici giorni dalla notifica il Presidente del Consiglio dei
Ministri comunica l’eventuale veto. Qualora si renda necessario
richiedere informazioni all’impresa, tale termine e’ sospeso, per una
sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che
sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di
informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Decorsi
i predetti termini l’operazione puo’ essere effettuata. Il potere di
cui al presente comma e’ esercitato nella forma di imposizione di
specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio’ sia
sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della
difesa e della sicurezza nazionale. Le delibere o gli atti adottati
in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo’ altresi’
ingiungere alla societa’ e all’eventuale controparte di ripristinare
a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui al
presente comma, oltre alla revoca della relativa autorizzazione, e’
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del
valore dell’operazione e comunque non inferiore all’uno per cento del
fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell’ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. Chiunque acquisisce una partecipazione ai sensi del comma 1,
lettere a) e c), notifica l’acquisizione entro dieci giorni alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le
informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del
progetto di acquisizione, dell’acquirente e del suo ambito di
operativita’, per le valutazioni di cui al comma 3. Nel caso in cui
l’acquisizione abbia a oggetto azioni di una societa’ ammessa alla
negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere
effettuata qualora l’acquirente venga a detenere, a seguito
dell’acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia prevista
dall’articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e sono successivamente notificate le acquisizioni al
superamento delle soglie del 3 per cento, 5 per cento, 10 per cento,
15 per cento, 20 per cento e 25 per cento. Il potere di imporre
specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera a), o di opporsi
all’acquisto ai sensi del comma 1, lettera c), e’ esercitato entro
quindici giorni dalla data della notifica. Qualora si renda
necessario richiedere informazioni all’acquirente, tale termine e’
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Eventuali
richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i
termini, decorsi i quali l’acquisto puo’ essere effettuato. Fino alla
notifica e, successivamente, comunque fino alla decorrenza del
termine per l’imposizione di condizioni o per l’esercizio del potere
di opposizione, i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto
diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque non osservi le condizioni di cui al
comma 1, lettera a), e’ soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell’operazione e comunque non
inferiore all’uno per cento del fatturato realizzato in ciascuna
impresa nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’operazione. In
caso di esercizio del potere di opposizione il cessionario non puo’
esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto
diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che
rappresentano la partecipazione rilevante e dovra’ cedere le stesse
azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale,
su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ordina la
vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui
all’articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari
eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono
nulle.
6. Nel caso in cui le attivita’ di rilevanza strategica per il
sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate con i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, si
riferiscono a societa’ partecipate, direttamente o indirettamente,
dal Ministero dell’economia e delle finanze, il Consiglio dei
Ministri delibera, ai fini dell’esercizio dei poteri speciali di cui
al medesimo comma, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 sono rese al Ministero
dell’economia e delle finanze.
7. I decreti di individuazione delle attivita’ di rilevanza
strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale di cui
al comma 1, sono aggiornati almeno ogni tre anni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno, il
Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, sono
emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Fino
all’adozione del medesimo decreto, le competenze inerenti le proposte
per l’esercizio dei poteri speciali, di cui al comma 1, e le
attivita’ conseguenti, di cui ai commi 4 e 5, sono attribuite al
Ministero dell’economia e delle finanze per le societa’ da esso
partecipate, ovvero, per le altre societa’, al Ministero della difesa
o al Ministero dell’interno, secondo i rispettivi ambiti di
competenza.

Art. 2

Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori
dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni

1. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’interno e il Ministro degli affari esteri, oltre che con i
Ministri competenti per settore, sono individuati le reti e gli
impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore
dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Tali decreti sono
aggiornati almeno ogni tre anni.
2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottata da una societa’
che detiene uno o piu’ degli attivi individuati ai sensi del comma 1,
che abbia per effetto modifiche della titolarita’, del controllo o
della disponibilita’ degli attivi medesimi o il cambiamento della
loro destinazione, comprese le delibere dell’assemblea o degli organi
di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della
societa’, il trasferimento all’estero della sede sociale, il
trasferimento dell’azienda o di rami di essa in cui siano compresi
detti attivi o l’assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, sono
entro dieci giorni, e comunque prima che ne sia data attuazione,
notificati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla societa’
stessa. Sono notificati nei medesimi termini le delibere
dell’assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il
trasferimento di societa’ controllate che detengono i predetti
attivi.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo’ essere
espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui al comma 2,
che diano luogo a una situazione eccezionale di minaccia effettiva di
grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza
e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita’
degli approvvigionamenti.
4. Con la notifica di cui al comma 2, e’ fornita al Governo una
informativa completa sulla delibera, atto o operazione in modo da
consentire l’eventuale tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla
notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne’
per la societa’ l’obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi
dell’articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Entro quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei
Ministri comunica l’eventuale veto. Qualora si renda necessario
richiedere informazioni alla societa’, tale termine e’ sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che
sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di
informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Fino
alla notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti dal
presente comma e’ sospesa l’efficacia della delibera, dell’atto o
dell’operazione rilevante. Decorsi i termini previsti dal presente
comma l’operazione puo’ essere effettuata. Il potere di veto di cui
al comma 3, e’ espresso nella forma di imposizione di specifiche
prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio’ sia sufficiente ad
assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le
delibere o gli atti o le operazioni adottate o attuate in violazione
del presente comma sono nulli. Il Governo puo’ altresi’ ingiungere
alla societa’ e all’eventuale controparte di ripristinare a proprie
spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente comma, e’
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del
valore dell’operazione e comunque non inferiore all’uno per cento del
fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell’ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. L’acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno
all’Unione europea di partecipazioni in societa’ che detengono gli
attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, di rilevanza
tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione
dell’assunzione del controllo della societa’ la cui partecipazione e’
oggetto dell’acquisto, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile
e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e’ notificato
entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del
progetto di acquisizione, dell’acquirente e del suo ambito di
operativita’. Per soggetto esterno all’Unione europea si intende
qualsiasi persona fisica o giuridica, che non abbia la residenza, la
dimora abituale, la sede legale o dell’amministrazione ovvero il
centro di attivita’ principale in uno Stato membro dell’Unione
europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi
stabilito.
6. Qualora l’acquisto di cui al comma 5 comporti una minaccia
effettiva di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato
di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio adottato
su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri entro quindici
giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, l’efficacia
dell’acquisto puo’ essere condizionata all’assunzione da parte
dell’acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti
interessi. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti
interessi, non eliminabili attraverso l’assunzione degli impegni di
cui al primo periodo, il Governo puo’ opporsi, sulla base della
stessa procedura, all’acquisto. Fino alla notifica e,
successivamente, fino alla decorrenza del termine per l’eventuale
esercizio del potere di opposizione o imposizione di impegni, i
diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la
partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini,
l’operazione puo’ essere effettuata. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque non osservi gli impegni imposti ai sensi del presente
comma e’ soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al
doppio del valore dell’operazione e comunque non inferiore all’uno
per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa nell’ultimo
esercizio chiuso anteriormente all’operazione. In caso di esercizio
del potere di opposizione l’acquirente non puo’ esercitare i diritti
di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la
partecipazione rilevante e dovra’ cedere le stesse azioni entro un
anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del
Governo, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure
di cui all’articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni
assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali
azioni sono nulle.
7. I poteri speciali di cui ai commi 3 e 6 sono esercitati
esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
A tale fine il Governo considera, avuto riguardo alla natura
dell’operazione, i seguenti criteri:
a) l’esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali
dell’Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere
possibile la sussistenza di legami fra l’acquirente e paesi terzi che
non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto,
che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno
assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunita’
internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno
rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti
ad essi comunque collegati;
b) l’idoneita’ dell’assetto risultante dall’atto giuridico o
dall’operazione, tenuto conto anche delle modalita’ di finanziamento
dell’acquisizione e della capacita’ economica, finanziaria, tecnica e
organizzativa dell’acquirente, a garantire:
1) la sicurezza e la continuita’ degli approvvigionamenti;
2) il mantenimento, la sicurezza e l’operativita’ delle reti e
degli impianti.
8. Nel caso in cui le attivita’ di rilevanza strategica individuate
con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1 si riferiscono a societa’ partecipate, direttamente o
indirettamente, dal Ministero dell’economia e delle finanze, il
Consiglio dei Ministri delibera ai fini dell’esercizio dei poteri
speciali di cui ai commi 3 e 6, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5
sono rese al Ministero dell’economia e delle finanze.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno, il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentite le Autorita’ indipendenti di settore, ove
esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del presente
articolo. Fino all’adozione del medesimo decreto, le competenze
inerenti le proposte per l’esercizio dei poteri speciali, di cui ai
commi 3 e 6, e le attivita’ conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono
attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze per le societa’
da esso partecipate, ovvero, per le altre societa’, al Ministero
dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

Art. 3 Abrogazioni e norme generali e transitorie 1. Fatti salvi l’articolo 1, comma 1, lettera c), e l’articolo 2, comma 6, l’acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all’Unione europea, quale definito dall’articolo 1, comma 1, lettera c), di partecipazioni in societa’ che detengono uno o piu’ degli attivi individuati come strategici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, e dell’articolo 2, comma 1, e’ consentito a condizione di reciprocita’. 2. L’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, e’ abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui all’articolo 1, comma 1, e di cui all’articolo 2, comma 1. Gli amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati ai sensi della predetta disposizione e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato. 3. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 1, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999, e nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 e le clausole statutarie incompatibili con la presente disciplina in materia di poteri speciali. 4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 1999 e in data 23 marzo 2006 e nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999 e del Ministro dell’economia e delle finanze in data 17 settembre 2004, pubblicati, rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 225 del 24 settembre 1999, n. 79 del 4 aprile 2006, n. 237 dell’8 ottobre 1999 e n. 234 del 5 ottobre 2004. Cessano altresi’ di avere efficacia a partire dalla stessa data le clausole in materia di poteri speciali presenti negli statuti societari. 5. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Le societa’ operanti nei settori di cui all’articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "Le societa’ operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni"; b) le parole: "per le societa’ di cui all’articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "per le societa’ operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dei trasporti, delle comunicazioni, dell’energia.". 6. All’articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1, annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente: "c-bis) i provvedimenti adottati nell’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attivita’ di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni;". 7. All’articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z-quater) e’ aggiunta, in fine, la seguente: "z-quinquies) le controversie relative all’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attivita’ di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni;". 8. All’articolo 135, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la lettera h) e’ sostituita dalla seguente: "h) le controversie relative all’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attivita’ di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni;".

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attivita’
previste dal presente decreto sono svolte dalle Amministrazioni
interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 15 marzo 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Cancellieri, Ministro dell’interno

Di Paola, Ministro della difesa

Terzi di Sant’Agata, Ministro degli
affari esteri

Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.