…sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale», inerenti le bottiglie in polietilentereftalato riciclato.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 191 del 17-8-2012
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande;
Visto l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, come modificato dall’articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, recante le modalita’ per
l’individuazione dei materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con sostanze alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22
dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali ed
oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27
marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata
destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento
(CE) n. 2023/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14
gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia
plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 104
del 20 aprile 1973, recante la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d’uso personale, e sue successive
modificazioni;
Visto, in particolare, il decreto del Ministro della salute 22
dicembre 2005, n. 299, recante aggiornamento del citato decreto del
Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale;
Visto, in particolare, il decreto del Ministro della salute 18
maggio 2010, n. 113, recante aggiornamento del citato decreto del
Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale,
limitatamente alle bottiglie di polietilentereftalato riciclato;
Vista la richiesta dell’Associazione italiana tra gli Industriali
delle Bevande Analcoliche volta a consentire l’impiego di
polietilentereftalato riciclato anche al settore delle bibite
analcoliche;
Visto il parere espresso dall’Istituto superiore di sanita’ in data
8 luglio 2011;
Ritenuto di dover provvedere a modificare il citato decreto del
Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 in attesa dell’adozione delle
Decisioni comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie
plastiche riciclate;
Visto l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita’ che si e’ espresso nella
seduta del 21 settembre 2011;
Vista la comunicazione alla Commissione dell’Unione europea
effettuata in data 11 ottobre 2011 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 giugno 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 21 giugno 2012;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Integrazione dell’articolo 13-ter del decreto
del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973
1. All’articolo 13-ter, comma 2 del decreto del Ministro della
sanita’ 21 marzo 1973, come modificato dal decreto del Ministro della
salute 18 maggio 2010, n. 113, dopo la parola «naturale» sono
aggiunte le seguenti «e bevande analcoliche».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 9 luglio 2012
Il Ministro: Balduzzi
Visto, Il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN. salute e
MIN.lavoro, registro n. 11, foglio n. 242
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