MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 9 luglio 2012, n. 139 Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con…

…sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale», inerenti le bottiglie in polietilentereftalato riciclato.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 191 del 17-8-2012

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande;
Visto l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, come modificato dall’articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, recante le modalita’ per
l’individuazione dei materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con sostanze alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22
dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali ed
oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27
marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata
destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento
(CE) n. 2023/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14
gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia
plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 104
del 20 aprile 1973, recante la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d’uso personale, e sue successive
modificazioni;
Visto, in particolare, il decreto del Ministro della salute 22
dicembre 2005, n. 299, recante aggiornamento del citato decreto del
Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale;
Visto, in particolare, il decreto del Ministro della salute 18
maggio 2010, n. 113, recante aggiornamento del citato decreto del
Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale,
limitatamente alle bottiglie di polietilentereftalato riciclato;
Vista la richiesta dell’Associazione italiana tra gli Industriali
delle Bevande Analcoliche volta a consentire l’impiego di
polietilentereftalato riciclato anche al settore delle bibite
analcoliche;
Visto il parere espresso dall’Istituto superiore di sanita’ in data
8 luglio 2011;
Ritenuto di dover provvedere a modificare il citato decreto del
Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 in attesa dell’adozione delle
Decisioni comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie
plastiche riciclate;
Visto l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita’ che si e’ espresso nella
seduta del 21 settembre 2011;
Vista la comunicazione alla Commissione dell’Unione europea
effettuata in data 11 ottobre 2011 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 giugno 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 21 giugno 2012;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Integrazione dell’articolo 13-ter del decreto
del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973

1. All’articolo 13-ter, comma 2 del decreto del Ministro della
sanita’ 21 marzo 1973, come modificato dal decreto del Ministro della
salute 18 maggio 2010, n. 113, dopo la parola «naturale» sono
aggiunte le seguenti «e bevande analcoliche».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro: Balduzzi

Visto, Il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN. salute e
MIN.lavoro, registro n. 11, foglio n. 242

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Zapponeta e nomina del commissario straordinario

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 202 del 30-8-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio
2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Zapponeta
(Foggia);
Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al
protocollo dell’ente, da otto consiglieri su dodici assegnati al
comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Zapponeta (Foggia) e’ sciolto.

Art. 2 La dott.ssa Nicolina Miscia e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 14 agosto 2012 NAPOLITANO Cancellieri, Ministro dell’interno

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 2012 Assegnazione alle Regioni Liguria, Lombardia, Puglia, Sicilia e Toscana di risorse finanziarie, ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito…

…con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 210 del 8-9-2012

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici», ed in particolare l’art. 32-bis
che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita’ per quelli connessi alla riduzione
del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta’
d’arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l’anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in
particolare l’art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire
l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema
scolastico, nonche’ la costruzione di nuovi immobili sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere
dall’anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari,
prevedendone l’utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi
di rischiosita’;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3728
del 29 dicembre 2008 recante «Modalita’ di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
istituito ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme
destinate dall’art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, per l’annualita’ 2008.
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864
del 31 marzo 2010 recante «Modalita’ di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
istituito ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme
destinate dall’art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, per l’annualita’ 2009.
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3879
del 19 maggio 2010 recante «Modalita’ di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
istituito ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme
destinate dall’art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, per l’annualita’ 2010.
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3927
del 2 marzo 2011 recante «Modalita’ di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
istituito ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme
destinate dall’art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, per l’annualita’ 2011.
Vista la medesima ordinanza n. 3927/2011, che riporta nell’allegato
4 la ripartizione tra regioni e province autonome delle somme
destinate dall’art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, a valere sulle assegnazioni dell’annualita’ 2011
e sulle riassegnazioni dell’annualita’ 2009 e 2010
Visto il verbale della riunione in data 11 gennaio 2012 della
commissione mista costituita ai sensi dell’art. 3, comma 7, dell’OPCM
n. 3728/2009 con decreto del Capo Dipartimento della Protezione
Civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, nel quale vengono approvate le
modifiche ai piani trasmessi dalle Regioni Liguria, Lombardia,
Puglia, Sicilia e Toscana;
Visto il verbale della riunione in data 23 febbraio 2012 della
commissione mista costituita ai sensi dell’art. 3, comma 7, dell’OPCM
n. 3728/2009 con decreto del Capo Dipartimento della Protezione
Civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, nel quale viene approvata la
modifica al piano trasmesso dalla Regione Liguria;
Visto l’art. 3, comma 2, dell’OPCM n. 3728/08 che stabilisce che
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il
Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell’istruzione,
universita’ e ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze,
vengono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani
predisposti dalle regioni, gli interventi da realizzare, gli enti
beneficiari e le risorse da assegnare nell’ambito della
disponibilita’ del Fondo, ai sensi dell’art. 32-bis, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto l’art. 3, comma 7, dell’OPCM n. 3728/08, secondo il quale, il
parere della predetta commissione mista, composta da qualificati
rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, del
Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero
dell’istruzione, universita’ e ricerca e del Ministero dell’economia
e delle finanze, assolve anche l’obbligo di sentire i Ministeri
competenti, previsto all’art. 3, comma 2 della stessa ordinanza;
Visti i verbali delle riunioni della Commissione mista in data 11
gennaio 2012 e 23 febbraio 2012, in cui risultano presenti i
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del
Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca e del Ministero
dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.
2. Gli interventi riportati negli allegati 1, 2, 3 e 5 al presente
decreto sono annullati. Il relativo finanziamento rimane nella
disponibilita’ delle rispettive regioni, per le stesse finalita’
previste dall’art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
3. Il soggetto beneficiario dell’intervento sulla scuola infanzia
Don A. Merici nel Comune di Manerba del Garda, gia’ finanziato al n.
2 dell’allegato 7 al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 2 marzo 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del
19 aprile 2011, e’ rettificato in unione dei comuni della
«Valtenesi», mantenendo inalterato il relativo finanziamento.
4. La denominazione dell’edificio oggetto di intervento nel Comune
di Zafferana Etnea, gia’ finanziato come scuola elementare «Sciuti»
al n. 14 dell’allegato 14 al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 ottobre 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del
30 gennaio 2012, e’ rettificato in scuola materna di via 2 Scacchiere
nella Frazione di Pisano, mantenendo inalterato il relativo
finanziamento.
5. A valere sul finanziamento dell’intervento annullato di cui
all’allegato 3 al presente decreto, pari a 458.062,50 euro, e’
assegnato un contributo integrativo all’intervento n. 1 di cui
all’allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 dicembre 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15
febbraio 2011, come riportato in allegato 4 al presente decreto e
pari a 458.062,50 euro. Il finanziamento totale rimane, pertanto,
fissato in 1.020.562,50 euro.
6. A valere sul finanziamento dell’intervento annullato di cui
all’allegato 5 al presente decreto, pari a 334.564,45 euro, sono
finanziati gli interventi di cui ai numeri 1 e 2 dell’allegato 6 al
presente decreto per un totale di 334.320,00 euro.
Il presente decreto sara’ trasmesso agli organi competenti per la
prescritta registrazione e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2012

Il Presidente: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 354

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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 2012 Proroga della gestione commissariale per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e per la tutela delle acque superficiali della regione Campania.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 224 del 25-9-2012

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 settembre 2012

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto l’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 4021 del 4 maggio 2012 con il quale e’ stata disposta la
prosecuzione della gestione commissariale in materia di bonifiche dei
suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque
superficiali della regione Campania;
Considerato che con le comunicazioni del 20 giugno e del 31 luglio
2012 l’Assessore all’ecologia, tutela dell’ambiente e disinquinamento
ciclo integrato delle acque – programmazione e gestione rifiuti della
regione Campania ha rappresentato l’esigenza che venga assicurata,
fino al 31 dicembre 2012, l’ultimazione degli adempimenti correlati
alla definitiva chiusura della gestione commissariale di cui al
citato art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 4021/ 2012;
Viste le note del Commissario delegato del 26 giugno, 25 luglio e
1° agosto 2012;
Considerato che l’art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 59
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2012,
consente la proroga delle gestioni commissariali, operanti ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla data di entrata in vigore
del medesimo decreto-legge, entro e non oltre il 31 dicembre 2012,
prevedendo, altresi’, che per la prosecuzione degli interventi
successivi si procede ai sensi dell’art. 5, commi 4-ter e 4-quater
della citata legge n. 225 del 1992;
Ritenuto che nella fattispecie in esame, sussistano i presupposti
previsti dalla normativa vigente per la proroga della gestione
commissariale di cui trattasi;
Visto il parere del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell’economia e delle finanze sulla proroga della
gestione commissariale in rassegna reso con nota prot. n. 72445 del
28 agosto 2912;
Vista la nota prot. n. 76135 del 10 settembre 2012, con cui il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell’economia e delle finanze ha chiesto ulteriori elementi di
carattere conoscitivo in ordine alla medesima gestione commissariale;
Vista la nota prot. n. 2753 del 12 settembre 2012, con cui il
Commissario delegato per le bonifiche e tutela delle acque in
Campania ha fornito le informazioni richieste;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge
15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2012, n. 100, e’ prorogata, fino al 31 dicembre 2012, la
gestione commissariale in materia di bonifiche dei suoli, delle falde
e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della
regione Campania.
2. Almeno dieci giorni prima della scadenza di cui al comma 1, il
Capo del Dipartimento della protezione civile provvede ad adottare,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, apposita
ordinanza diretta a favorire e regolare il subentro
dell’Amministrazione pubblica competente in via ordinaria a
coordinare gli interventi che si renderanno necessari.

La presente delibera verra’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2012

Il Presidente: Monti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.