DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192 Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma…

…dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 267 del 15-11-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante norme per la tutela della liberta’ d’impresa. Statuto delle imprese, ed in particolare l’articolo 10; Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione); Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2012; Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 1. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 1 e’ sostituito dal seguente: «Art. 1 (Ambito di applicazione). – 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. 2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito; b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.»; b) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente: «Art. 2 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; b) "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita’ per la quale e’ tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un’attivita’ economica organizzata o una libera professione; d) "interessi moratori": interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese; e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e’ pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu’ recenti operazioni di rifinanziamento principali; g) "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.»; c) all’articolo 3, dopo le parole: «interessi moratori» sono inserite le seguenti: «sull’importo dovuto»; d) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente: «Art. 4 (Decorrenza degli interessi moratori). – 1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e’ certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e’ anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformita’ della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. 3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purche’ non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell’articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e’ una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche’ in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio’ sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. 6. Quando e’ prevista una procedura diretta ad accertare la conformita’ della merce o dei servizi al contratto essa non puo’ avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purche’ cio’ non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7. L’accordo deve essere provato per iscritto. 7. Resta ferma la facolta’ delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.»; e) l’articolo 5 e’ sostituito dal seguente: «Art. 5 (Saggio degli interessi). – 1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese e’ consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall’articolo 7. 2. Il tasso di riferimento e’ cosi’ determinato: a) per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, e’ quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno; b) per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, e’ quello in vigore il 1° luglio di quell’anno. 3. Il Ministero dell’economia e delle finanze da’ notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.»; f) l’articolo 6 e’ sostituito dal seguente: «Art. 6 (Risarcimento delle spese di recupero). – 1. Nei casi previsti dall’articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. 2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E’ fatta salva la prova del maggior danno, che puo’ comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.»; g) l’articolo 7 e’ sostituito dal seguente: «Art. 7(Nullita’). – 1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 2. Il giudice dichiara, anche d’ufficio, la nullita’ della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l’esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all’importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. 3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l’applicazione di interessi di mora. Non e’ ammessa prova contraria. 4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all’articolo 6. 5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e’ una pubblica amministrazione e’ nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullita’ e’ dichiarata d’ufficio dal giudice.»; h) all’articolo 8, comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) di accertare la grave iniquita’, ai sensi dell’articolo 7, delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l’uso.».

Art. 2

Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192

1. All’articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, le
parole: «di sette punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti:
«di otto punti percentuali».

Art. 3 Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 9 novembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Severino, Ministro della giustizia Passera, Ministro dello sviluppo economico Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2012 Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Isernia.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 273 del 22-11-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 17 luglio 2012, con il quale, ai
sensi dell’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ stato disposto lo scioglimento
del consiglio comunale di Isernia e la nomina di un commissario
straordinario per la provvisoria gestione dell’ente nella persona del
dottor Annunziato Varde’;
Considerato che il dottor Annunziato Varde’ e’ stato destinato ad
altro incarico e, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua
sostituzione;
Sulla proposta del Ministro dell’interno;

Decreta:

La dottoressa Erminia Ocello e’ nominata commissario straordinario
per la gestione del comune di Isernia in sostituzione del dottor
Annunziato Varde’, con gli stessi poteri conferiti a quest’ultimo.
Dato a Roma, addi’ 9 novembre 2012

NAPOLITANO

Cancellieri, Ministro dell’interno
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Isola delle Femmine e nomina della commissione straordinaria.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 279 del 29-11-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Isola delle Femmine (Palermo) gli
organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni
amministrative del 6 e 7 giugno 2009;
Considerato che dall’esito di approfonditi accertamenti sono emersi
collegamenti diretti ed indiretti tra componenti del consesso e la
criminalita’ organizzata locale;
Ritenuto che la permeabilita’ dell’ente ai condizionamenti esterni
della criminalita’ organizzata arreca grave pregiudizio per gli
interessi della collettivita’ e determina lo svilimento e la perdita
di credibilita’ dell’istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave
inquinamento e deterioramento dell’amministrazione comunale di Isola
delle Femmine, si rende necessario far luogo allo scioglimento del
consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per
rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l’interesse
pubblico ed assicurare il risanamento dell’ente locale;
Visto l’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 novembre 2012 alla quale e’ stato debitamente invitato
il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Isola delle Femmine (Palermo) e’ sciolto
per la durata di diciotto mesi.

Art. 2 La gestione del comune di Isola delle Femmine (Palermo), e’ affidata alla commissione straordinaria composta da: dott. Vincenzo Covato – viceprefetto a riposo; dott.ssa Matilde Mule’ – viceprefetto aggiunto; dott. Guglielmo Trovato – dirigente di II fascia.

Art. 3 La commissione straordinaria per la gestione dell’ente esercita, fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche’ ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche. Dato a Roma, addi’ 12 novembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Cancellieri, Ministro dell’interno Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2012 Registro n. 7, interno foglio n. 185

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 2012 Scioglimento del consiglio provinciale di Biella e nomina del commissario straordinario

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 286 del 7-12-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi della provincia di
Biella;
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 9 ottobre
2012, dal Pesidente della provincia, divenute irrevocabili a termini
di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per
far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio provinciale di Biella e’ sciolto.

Art. 2 Il dottor Angelo Ciuni e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell’ente suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente. Dato a Roma, addi’ 23 novembre 2012. NAPOLITANO Cancellieri, Ministro dell’interno

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