LEGGE COSTITUZIONALE 7 febbraio 2013, n. 1 Modifica dell’articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Art. 1

Modifica dell’articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1

1. L’articolo 13 dello Statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 13. – 1. Il Consiglio regionale e’ eletto a suffragio
universale diretto, uguale e segreto.
2. Il numero dei consiglieri regionali e’ determinato in ragione di
uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti,
secondo i dati desunti dall’ultima rilevazione ufficiale dell’ISTAT
Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente
il decreto di convocazione dei comizi elettorali.».

Art. 2

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano a decorrere
dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 7 febbraio 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 27 novembre 2012, n. 265 Regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi a norma dell’articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo…

…del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che
prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i parametri
per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi
precedentemente basati sulle tariffe, decreto che deve salvaguardare
l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse
previdenziali professionali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 luglio 2012;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 23 ottobre 2012;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita’

1. Il presente decreto determina, in attuazione dell’articolo 9,
comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i parametri per
oneri e contribuzioni, precedentemente basati sulla tariffa notarile,
dovuti alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale
del notariato e agli archivi notarili per il compimento degli atti
attribuiti al notaio e soggetti ad iscrizione a repertorio e per le
altre operazioni attribuite agli archivi notarili.

Art. 2

Tassa Archivio

1. Le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all’Archivio
notarile del distretto una tassa per l’originale di ogni atto fra
vivi soggetto a registrazione e per ogni atto di ultima volonta’. La
tassa e’ dovuta anche per gli atti ricevuti dal capo dell’Archivio.
2. La tassa corrisponde al dieci per cento degli importi fissati
negli articoli 5 e 6 del presente decreto.

Art. 3

Tassa di iscrizione al registro generale dei testamenti

1. La tassa di iscrizione di cui all’articolo 10 della legge 25
maggio 1981, n. 307, e’ dovuta dalle parti nella misura del venti per
cento dell’importo fissato negli articoli 5 e 6 del presente decreto
per ogni atto per il quale e’ disposta l’iscrizione.

Art. 4

Contributi da versare alla Cassa Nazionale del Notariato e al
Consiglio Nazionale del Notariato

1. Il notaio e’ tenuto a versare alla Cassa Nazionale del Notariato
e al Consiglio Nazionale del Notariato le percentuali degli importi
di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, determinate ai sensi
degli articoli 12 e 20 della legge 27 giugno 1991, n. 220.
2. Il notaio deve corrispondere alla Cassa Nazionale del Notariato
Euro 2 per ciascun atto iscritto nei repertori, effettuandone il
versamento nei modi previsti per i contributi di cui al primo comma.

Art. 5

Parametri per tasse e contributi determinati
in misura graduale

1. Per gli atti di valore determinato o determinabile il parametro
per la liquidazione delle tasse e dei contributi indicati nel
presente decreto e’ costituito dagli importi risultanti dalla tabella
allegato "A". Nel caso di riduzioni, gli importi risultanti dalle
tabelle devono essere ridotti proporzionalmente e arrotondati
all’Euro per eccesso, se la frazione decimale e’ uguale o superiore a
cinquanta centesimi di euro, per difetto, se inferiore a detto
limite.
2. Per gli atti indicati nella tabella allegato B l’importo di cui
al primo comma e’ determinato nella percentuale e nel modo che
risultano dalla tabella medesima.

Art. 6

Parametri per tasse e contributi determinati
in misura fissa

1. Per i seguenti atti il parametro per la liquidazione delle tasse
e dei contributi indicati nel presente Capo e’ costituito dai
seguenti importi:
a) Euro 229, per le convenzioni urbanistiche di lottizzazione, di
comparto edificatorio, per le convenzioni previste dagli articoli 17
e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e per le convenzioni urbanistiche di contenuto analogo;
b) Euro 91, per le altre convenzioni urbanistiche e per gli atti
d’obbligo unilaterali (gli importi di cui alle lett. a e b non sono
tra loro cumulabili);
c) Euro 91 per i seguenti atti:
1) verbale di assemblea; deliberazione di organi sociali in
genere, comprese la deliberazione di fusione da parte della societa’
incorporante che non contenga aumento di capitale al fine della
fusione, la deliberazione di riduzione del capitale per perdite, la
deliberazione di proroga della durata; modifica di patti di societa’.
E’ dovuta una sola tassa determinata in misura fissa anche se le
modifiche convenute o deliberate sono piu’ d’una. L’importo in misura
fissa e’ utilizzabile solo quando non e’ applicabile l’importo
determinato in misura graduale a norma dell’articolo 5;
2) costituzione di associazione e di consorzio sempreche’ sia
indeterminato o indeterminabile il valore del conferimento;
3) verbale di assemblea di associazioni, di consorzi e di enti
in genere;
4) verbale di riunioni di organi collegiali;
5) verbale di inventario, di constatazione, di offerta reale,
di apposizione e rimozione di sigilli;
6) convenzione matrimoniale diversa da quella indicata alla
successiva lettera d) punto 1), che non dia luogo all’applicazione
dell’importo in misura graduale;
7) accertamento di avveramento della condizione;
8) testamento pubblico; testamento internazionale;
9) pubblicazione di testamento olografo o segreto; verbale di
passaggio di testamento pubblico agli atti tra vivi;
d) Euro 46 per i seguenti atti:
1) convenzione di scelta di regime patrimoniale della famiglia;
2) accettazione di eredita’ (indipendentemente dal numero degli
accettanti);
3) rinuncia abdicativa in genere (indipendentemente dal numero
dei rinuncianti);
4) ratifica;
5) convalida;
6) consenso a riduzione di ipoteca (liberazione parziale di
beni, se non e’ convenuto un corrispettivo; se e’ convenuto un
corrispettivo o l’atto contiene quietanza o riduzione di somma
l’importo e’ quello previsto nella tabella allegato B);
7) procura generale (un solo importo anche se i procuratori o i
rappresentati sono piu’ di uno);
8) procura soggetta a registrazione (un solo importo anche se i
procuratori o i rappresentanti sono piu’ di uno);
9) determinazione della percentuale di ripartizione degli utili
di impresa familiare;
10) deposito di documento (verbale di);
11) quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con atto
successivo (con esclusione delle quietanze di mutui di credito
fondiario, agrario ed equiparati);
12) ricevimento o ritiro di testamento segreto;
13) deposito o ritiro di testamento olografo da parte del
testatore;
14) ogni altro atto di valore indeterminabile non espressamente
previsto nel presente articolo;
e) Euro 23 per i seguenti atti:
1) procura generale e speciale alle liti (un solo importo anche
se i procuratori o i rappresentanti sono piu’ d’uno);
2) altre procure non comprese alla precedente lett. d) (un solo
importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono piu’ d’uno);
f) Euro 12 per i seguenti atti:
1) copia, estratto o certificato di libri di commercio, di
altri registri e di documenti;
2) vidimazione di libri e di registri;
g) Euro 15, per gli atti di trasferimento di proprieta’ o di
altro diritto reale, costituzione e cancellazione di ipoteca e per
gli atti di rettifica relativi ad autoveicoli, motocicli, trattori e
rimorchi.

Art. 7

Disposizioni comuni

1. Ove la legge stabilisce che gli onorari notarili sono ridotti,
nella stessa proporzione sono ridotti le tasse e i contributi di cui
al presente Capo; ove la legge stabilisce che gli onorari notarili
non sono dovuti, le tasse e i contributi di cui al presente Capo non
sono dovuti.
2. Il parametro per tasse e contributi e’ determinato in misura
graduale per gli atti di valore determinato o determinabile e in
misura fissa per tutti gli altri atti.
3. Il notaio e capo dell’Archivio devono richiedere alle parti ed
indicare nell’atto il valore dello stesso quando esso e’ determinato
o determinabile.
4. Le tasse e i contributi degli atti iscritti nel repertorio sono
liquidati dal notaio e dal capo dell’Archivio sul valore risultante
dall’atto.
5. L’importo che costituisce il parametro per determinare le tasse
e i contributi deve essere indicato dal notaio nelle colonne numeri
8, 9 e 10 del repertorio degli atti tra vivi e nella colonna n. 6 del
repertorio degli atti di ultima volonta’.
6. L’importo determinato in misura graduale e’ indicato anche se
l’atto e’ sottoposto a condizione.
7. Se l’atto contiene piu’ negozi distinti, sono indicati tanti
importi quanti sono i negozi.
8. Quando l’atto comprende piu’ disposizioni necessariamente
connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre,
e’ considerato come se comprendesse la sola disposizione che da’
luogo all’importo piu’ favorevole all’Archivio notarile, alla Cassa
nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato, se
pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.
9. L’atto dispositivo da parte di unico soggetto a favore di
soggetti diversi del diritto di nuda proprieta’ e del diritto di
usufrutto, uso o abitazione, totale o parziale, relativamente allo
stesso bene, ovvero di disposizione dei detti diritti da soggetti
diversi a favore di un’unica parte, si considera unico negozio e da’
luogo ad un solo importo in misura graduale.
10. Per i seguenti atti il parametro per la liquidazione delle
tasse e dei contributi indicati nel presente Capo e’ costituito dai
seguenti importi:
a) se le firme delle parti indicate nella scrittura privata sono
da autenticarsi con attestazioni separate, deve essere indicato nel
repertorio, anche se le autenticazioni siano fatte da piu’ notai, un
solo importo ripartito in ragione del numero delle parti del negozio
ed eventualmente, nell’ambito della stessa parte, in ragione del
numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Detto importo
non puo’ essere inferiore a Euro 11 per ogni separata attestazione
quale che sia il numero delle persone le cui firme sono da
autenticare. Le disposizioni del presente comma, eccettuata quella
relativa all’importo minimo di Euro 11, si applicano anche agli atti
di cui al precedente articolo 6, comma 1, lett. g);
b) se l’atto e’ autenticato in piu’ originali, l’importo e’ di
Euro 11 per ciascuno degli originali oltre il primo, salvo che per
gli atti contemplati all’articolo 6, comma 1, lett. g), per i cui
originali, oltre il primo, l’importo e’ di Euro 5;
c) per l’atto di conferma di scrittura privata non autenticata o
di riconoscimento di firma in sottoscrizione di scrittura privata,
l’importo e’ costituito da quello previsto in misura graduale o fissa
corrispondente al contenuto della scrittura; per l’atto di deposito
prescritto dall’articolo 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n.
89, l’importo e’ quello graduale (con percentuale 50) o fisso
corrispondente al contenuto della scrittura (in tale caso non e’
dovuto l’onorario per l’atto di deposito previsto dall’articolo 6,
comma 1, lett. d), n. 10).
11. Le tasse e i contributi dovuti sulla differenza fra il maggior
valore accertato ai fini tributari e quello risultante dall’atto sono
liquidati dall’ufficio finanziario competente, che li riscuote e li
versa secondo le modalita’ previste dalla legge, trattenendo il 5 per
cento.

Art. 8

Diritti dovuti per copie, estratti, certificati

1. E’ dovuto all’Archivio notarile per la verbalizzazione della
richiesta di ogni singola operazione il diritto fisso di Euro 1.
2. Per la ricerca di un atto e’ dovuto all’Archivio il diritto di
Euro 5.
3. Per la lettura e l’ispezione di un atto, quando di esso non e’
richiesta la copia, l’estratto o il certificato, e’ dovuto il diritto
di Euro 4, oltre a quello stabilito nel comma precedente.
4. Lo stesso diritto e’ dovuto per la collazione con l’originale di
una copia gia’ rilasciata.
5. Sono dovuti agli archivi, per il rilascio di copie eseguite su
supporto informatico o cartaceo di atto redatto su originale
cartaceo, il diritto fisso di Euro 18 per il rilascio della copia
autentica e di Euro 27 per il rilascio della copia esecutiva. Il
diritto per il rilascio della copia degli atti contemplati
dall’articolo 6, comma 1, lettera g) e’ di Euro 10.
6. Per il rilascio di copia su supporto cartaceo di atto redatto su
supporto informatico sono dovuti all’Archivio gli stessi importi di
cui al comma 5.
7. Per il rilascio di copia informatica di atto redatto su
originale informatico sono dovuti all’Archivio gli stessi importi di
cui al comma 5 e non sono dovuti i diritti previsti dall’articolo 11.
8. Per l’estratto o il certificato di un atto, sono dovuti Euro 10.
9. Se l’estratto o il certificato si riferisce al contenuto
essenziale di una convenzione e’ dovuto il diritto di copia di cui al
comma 5.
10. Per la trasmissione del testo o dell’estratto di un atto per
mezzo del telegrafo o del telefono e’ dovuto l’importo previsto nei
precedenti commi.

Art. 9

Ricevimento di atti e altre operazioni

1. Per gli atti ricevuti dal capo dell’Archivio e soggetti ad
iscrizione a repertorio sono dovuti all’Archivio notarile gli importi
determinati in misura graduale o fissa che devono essere indicati nel
repertorio ai sensi degli articoli del Capo II.
2. Per l’iscrizione di ciascun atto nel repertorio e’ dovuto il
diritto di Euro 2.
3. Per la redazione delle note di iscrizione e di trascrizione da
eseguire presso i pubblici registri, per le istanze di annotamento a
margine degli atti di stato civile e per la redazione di moduli
richiesti per la registrazione di atti e’ dovuto il diritto di Euro
18. Tale diritto e’ dovuto per il solo primo originale delle note,
istanze, moduli di cui sopra.
4. Per la presentazione, anche in via telematica, di note e di
domande agli uffici dei registri immobiliari e al registro delle
imprese, per la presentazione di denunce e documenti alle Camere di
Commercio e ad ogni altro ufficio, per la trasmissione della copia
del verbale di pubblicazione di testamento al Tribunale spetta
all’Archivio, oltre al rimborso delle spese sostenute, un diritto di
Euro 17.
5. Per la liquidazione delle imposte dovute sugli atti, non in
misura fissa, eseguita dal capo dell’Archivio per obbligo di legge,
spetta il diritto di Euro 50.

Art. 10

Somme e valori

1. Nel caso di deposito presso l’Archivio notarile, in occasione
della consegna della scheda notarile, di somme o di valori affidati
al notaio, e’ dovuto per ciascun mese o frazione di mese,
sull’ammontare delle somme o dei valori affidati, l’importo del 5 per
mille. Detto importo non puo’ essere inferiore a Euro 10, ne’
superiore a Euro 70, per ciascun semestre o frazione di semestre.

Art. 11

Scritturazione

1. Per la scritturazione di originali, di estratti e di certificati
e per la scritturazione o riproduzione di copie, e’ dovuto il diritto
di Euro 1,5 per ogni facciata di 25 righe. Nei casi di urgenza, tale
diritto e’ aumentato a Euro 3.

Art. 12

Rilascio gratuito di copie, di estratti e di certificati

1. Non e’ dovuto alcun importo per il rilascio di copie, di
estratti e di certificati richiesti nell’interesse dello Stato o di
istituzioni pubbliche di beneficenza per uso di ufficio, tranne che
debbano essere utilizzati in giudizi civili.

Art. 13

Opera di tecnici

1. Quando e’ necessaria l’opera di tecnici per la riproduzione o
interpretazione di atti o disegni, le parti corrispondono ai periti i
diritti eventualmente stabiliti in materia civile.
2. Quando l’opera del tecnico e’ richiesta nell’interesse dello
Stato, i relativi diritti sono dovuti nella misura della meta’.

Art. 14

Norma di interpretazione

1. Se gli importi che costituiscono parametro per la liquidazione
di tasse e contributi previsti nel Capo II e se quelli previsti dal
Capo III non possono essere determinati in base ad una precisa
disposizione, si ha riguardo alle disposizioni contenute nel presente
decreto che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 15

Norma transitoria

1. Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, si
applicano i criteri fissati dalle disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

Art. 16

Revisione e aggiornamento

1. Le disposizioni del presente decreto sono soggette a revisione
con le medesime modalita’ previste per l’adozione del presente
regolamento, per le modifiche o integrazioni che si ritenessero
necessarie, anche ai fini della salvaguardia dell’equilibrio
finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali
professionali e degli archivi notarili.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 27 novembre 2012

Il Ministro della giustizia
Severino
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Grilli
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2013
registro n. 1, foglio n. 292

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 22 febbraio 2013 Formato per la trasmissione del progetto di adeguamento della rete di misura ai fini della valutazione della qualita’ dell’aria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante
l’attuazione della direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla
qualita’ dell’aria ambiente e per un’aria piu’ pulita in Europa;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante
attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico
all’informazione ambientale, il quale impone alle pubbliche
amministrazioni appositi obblighi di diffusione dei dati e delle
informazioni ambientali;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante
attuazione della direttiva 2007/2/CE che istituisce un’Infrastruttura
per l’informazione territoriale nella Comunita’ europea INSPIRE;
Visti l’art. 5 e l’art. 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, che disciplinano le attivita’ che le regioni e le province
autonome devono effettuare ai fini della valutazione della qualita’
dell’aria;
Visto in particolare l’art. 5, comma 6, che prevede che le regioni
e le province autonome predispongano e trasmettano al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito
Ministero dell’ambiente) nonche’ all’Istituto superiore per la
ricerca ambientale (ISPRA) e all’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), un
progetto di adeguamento della rete di misura ed il programma di
valutazione utilizzando, ove disponibile, un apposito formato
individuato mediante decreto del Ministro dell’ambiente;
Considerato che la definizione di un apposito formato per la
trasmissione del progetto permette di uniformare le modalita’ di
comunicazione e presentazione dei dati e di semplificare l’esame del
progetto stesso;
Tenuto conto degli approfondimenti svolti nelle riunioni del
Coordinamento istituito ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155, il quale deve assicurare l’elaborazione di
indirizzi per l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto
stesso.

Decreta:

Articolo unico

Formato per la trasmissione del progetto
di adeguamento della rete di misura

1. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155, definisce, in allegato, il
formato che le regioni e le province autonome utilizzano per
trasmettere al Ministero dell’ambiente, all’ISPRA e all’ENEA, il
progetto di adeguamento della rete di misura.
2. Ai fini del rispetto degli obblighi di diffusione delle
informazioni ambientali imposti dalla vigente normativa, il Ministero
dell’ambiente assicura che siano messi a disposizione, tramite il
proprio sito internet, il progetto di cui al comma 1, all’esito
dell’esame previsto dall’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, e le relative elaborazioni cartografiche
riferite all’intero territorio nazionale.
Roma, 22 febbraio 2013

Il Ministro: Clini

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 26 novembre 2012, n. 267 Regolamento riguardante i proventi delle attivita’ del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti, ed in particolare i commi da 5
a 10 dell’articolo 7, inerenti l’istituzione di un apposito centro di
responsabilita’ amministrativa presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti facente capo al Consiglio superiore
dei lavori pubblici e l’afflusso dei proventi delle attivita’ del
Servizio tecnico centrale nell’unita’ previsionale di base relativa
al medesimo centro di responsabilita’;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l’articolo
43, comma 4;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica ed i relativi decreti attuativi;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di provvedimenti
per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
ed i relativi decreti attuativi;
Visto l’articolo 67, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008
con il quale sono state approvate le nuove norme tecniche per le
costruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008,
n. 29;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
14 settembre 2005 con il quale sono state approvate le norme tecniche
per le costruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre
2005, n. 222;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 gennaio 1996
con il quale sono state approvate le norme tecniche per il calcolo,
l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato,
normale e precompresso e per le strutture metalliche, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1996, n. 29;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, concernente il regolamento di attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, ed in particolare
l’articolo 8, comma 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, concernente disposizioni legislative in materia edilizia ed in
particolare l’articolo 59;
Visto l’articolo 28, comma 4, dell’allegato XXI al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio
2000, n. 120, recante «Criteri generali per l’adozione dei
regolamenti di individuazione delle prestazioni, non rientranti tra i
servizi pubblici essenziali, da sottoporre a contributo»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza
generale del 14 luglio 2008;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con nota n. 15960 del 27 aprile 2012 ai sensi della citata legge n.
400 del 1988;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre
2011 recante la nomina del dott. Mario Ciaccia a Sottosegretario di
Stato alle infrastrutture ed ai trasporti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle
infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2011 recante la delega
al Vice Ministro dott. Mario Ciaccia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2011, n. 301;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011
recante l’attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario
di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
dott. Mario Ciaccia, a norma dell’articolo 10, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle attivita’ ricomprese
all’articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166,
effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del
Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, finalizzate:
a) al rilascio della concessione ai laboratori di prova di cui
all’articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed all’articolo
59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
ed alla vigilanza sugli stessi;
b) alla qualificazione e vigilanza della produzione degli acciai
per cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche,
compresi i profilati formati a freddo o saldati senza trattamento
termico, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9
gennaio 1996 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 14 settembre 2005, sostituiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
c) al rilascio del certificato di idoneita’ tecnica per i sistemi
costruttivi prefabbricati ai sensi della legge 5 novembre 1971, n.
1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005,
sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio
2008;
d) alla qualificazione e vigilanza sulla produzione di elementi
prefabbricati prodotti in serie dichiarata ai sensi della legge 5
novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14
settembre 2005, sostituito al decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008;
e) al rilascio dell’autorizzazione alla produzione di elementi
prefabbricati prodotti in serie controllata, ai sensi della legge 5
novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14
settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008;
f) alla qualificazione e vigilanza della produzione di sistemi
antisismici o similari, secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005,
sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio
2008;
g) alla qualificazione e vigilanza della produzione di elementi
strutturali e sistemi costruttivi in legno massiccio, legno lamellare
incollato, pannelli a base di legno, esplicata, in attesa della
completa definizione delle procedure comunitarie per il rilascio
della marcatura CE, secondo le indicazioni di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005,
sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio
2008;
h) al rilascio della concessione ai laboratori di prove
geotecniche sui terreni, sulle rocce e in situ di cui all’articolo 8,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile
1993, n. 246, ed all’articolo 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla vigilanza sugli stessi;
i) alla qualificazione, deposito e vigilanza della produzione di
materiali, prodotti e sistemi costruttivi non coperti da marcatura
CE, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
j) al rilascio del certificato di idoneita’ all’uso tramite
procedure di equivalenza ai sensi del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
k) all’abilitazione di organismi di certificazione degli
stabilimenti di produzione del calcestruzzo industrializzati nonche’
vigilanza sugli stessi ai sensi dell’articolo 5 decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186, del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
l) alla qualificazione e vigilanza dei centri di trasformazione,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
m) al rilascio dell’accreditamento degli organismi di ispezione
di tipo B ai sensi dell’articolo 28, comma 4, dell’allegato XXI al
decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
n) al rilascio dell’abilitazione degli organismi di
certificazione, di ispezione e dei laboratori incaricati delle prove;
alle attivita’ di certificazione, di ispezione, di prova e rilascio
di benestare tecnico sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in
attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246.

Art. 2

Tariffe

1. Le spese relative all’espletamento delle attivita’ previste
dall’articolo 1 del presente regolamento sono a carico dei
richiedenti ai sensi dell’articolo 43, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e gli importi delle relative tariffe sono
indicati negli allegati I e II del presente regolamento che verra’
aggiornato, con le medesime procedure, ogniqualvolta si renda
necessario e, comunque, almeno ogni due anni.
2. A copertura dell’attivita’ di vigilanza, svolta dal Servizio
tecnico centrale, i titolari degli atti amministrativi di cui
all’articolo 1, gia’ rilasciati alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, versano, entro sessanta giorni dalla stessa,
una aliquota percentuale dell’importo totale di cui all’allegato I,
corrispondente ai giorni restanti di validita’ dell’atto
amministrativo stesso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle
amministrazioni dello Stato.

Art. 3

Utilizzo dei proventi

1. I proventi connessi con le attivita’ di cui al presente
regolamento sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati, con decreti del Ministro dell’economia e finanze,
allo stato di previsione della spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Centro di
responsabilita’ «5-Consiglio superiore dei lavori pubblici» con
esclusione delle spese di personale.

Art. 4

Modalita’ di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita’ richieste ai
sensi dell’articolo 1 e delle spese vive relative alle attivita’
fuori del territorio nazionale, si effettua mediante versamento su
conto corrente postale n. 871012 intestato alla tesoreria provinciale
della Banca d’Italia di Roma.
2. Il pagamento delle spese per le prove di laboratorio e’
effettuato direttamente dal richiedente a favore del laboratorio di
prova.
3. Nella causale del versamento occorre specificare:
a) nei casi di cui all’articolo 1, lettere da a) ad m):
1) il riferimento all’articolo 43, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e la prestazione richiesta, con riferimento
alla lettera dell’elenco di cui all’articolo l del presente
regolamento;
2) la Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici –
Servizio tecnico centrale, Via Nomentana, 2 – Roma, che effettua la
prestazione;
3) la dizione: «da imputare sul Capo XV, Cap. 3570 (Entrate
eventuali e diverse del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti)»;
b) nei casi di cui all’articolo 1, lettera n):
1) il riferimento all’articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e la prestazione richiesta
con riferimento alla lettera dell’elenco di cui all’articolo 1 del
presente regolamento;
2) la Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici –
Servizio tecnico centrale, Via Nomentana, 2 – Roma, che effettua la
prestazione;
3) la dizione: «da imputare sul Capo XV, Cap. 3570 (Entrate
eventuali e diverse del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti)».
4. L’inizio dell’attivita’ istruttoria da parte del Servizio
tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori
pubblici per le istanze presentate dopo l’entrata in vigore del
presente regolamento, e’ subordinato alla acquisizione
dell’attestazione di avvenuto versamento degli importi dovuti.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 26 novembre 2012

Il Vice Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Ciaccia

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Grilli

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 179

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.