DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 49 Regolamento per la disciplina delle attivita’ del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo…

…15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visti il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e il
relativo regolamento di esecuzione e attuazione recato dal decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme relative al
sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 8 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008,
recante criteri per l’individuazione delle notizie, delle
informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita’, delle cose
e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
giugno 2009, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6
luglio 2009, recante la determinazione dell’ambito dei singoli
livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei
criteri di individuazione delle materie oggetto di classifica,
nonche’ dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di
interesse per la sicurezza della Repubblica;
Vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle
procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da
parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori,
e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell’ordinamento militare, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1°
settembre 2011, recante le disposizioni per la tutela amministrativa
del segreto di Stato e delle informazioni classificate;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante la
disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della
direttiva 2009/81/CE, ed in particolare il comma 1 dell’articolo 4;
Visto il regolamento UE n. 1251/2011 della Commissione, del 30
novembre 2011, che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e
2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di
procedure di aggiudicazione degli appalti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012,
n. 236, recante il regolamento che disciplina le attivita’ del
Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a
norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
reso in data 18 maggio 2012;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 novembre 2012;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 10 gennaio 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo
economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e
delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 15 novembre
2011, n. 208, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in
attuazione della direttiva 2009/81/CE;
b) «codice»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante il codice dei contratti pubblici in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
c) «regolamento generale»: il decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di cui
all’articolo 5 del codice;
d) «regolamento per gli appalti della difesa»: il decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, recante
regolamento per la disciplina delle attivita’ del Ministero della
difesa in relazione a lavori, servizi e forniture, emanato ai sensi
dell’articolo 196 del codice;
e) «codice dell’ordinamento militare»: il decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il Codice
dell’ordinamento militare;
f) «testo unico dell’ordinamento militare»: il decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive
modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
g) «intese internazionali»: protocolli, memorandum, intese, o
altri documenti comunque denominati, posti in essere dalle
Amministrazioni della difesa dell’Italia con uno o piu’ Paesi terzi,
o dell’Italia e di uno o piu’ Stati membri con uno o piu’ Paesi
terzi, discendenti da accordi sottoposti a ratifica;
h) «autorita’ di vertice»: il Capo di Stato maggiore della
difesa, il Segretario generale della difesa e Direttore nazionale
degli armamenti, i Capi di Stato maggiore delle Forze armate e il
Comandante generale dell’Arma dei carabinieri;
i) «operatore economico»: persona fisica o giuridica, o ente
pubblico, o raggruppamento di tali persone o enti, o rete di imprese,
che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
l) «area delle operazioni»: ambito operativo territoriale
definito dagli organi di vertice in sede di pianificazione
dell’operazione militare all’estero;
m) «operatore economico localizzato»: operatore economico che,
nell’area delle operazioni, dispone di risorse idonee a soddisfare
prontamente e’ adeguatamente le esigenze operative.
2. Per quanto non espressamente definito al comma 1, si applica
l’articolo 1 del decreto legislativo.

Art. 2

Finalita’ e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo, il
presente regolamento detta la disciplina esecutiva e attuativa in
materia di contratti, compresi quelli affidati con procedure in
economia nel settore della difesa, limitatamente agli istituti che
richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nei
regolamenti di esecuzione di cui agli articoli 5 e 196 del codice,
aventi per oggetto:
a) forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o
di sottoassiemi;
b) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al
materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi
del suo ciclo di vita;
c) lavori e servizi per fini specificatamente militari.
2. Le autorita’ di vertice, interforze e di Forza armata,
nell’ambito delle rispettive competenze, dichiarano la natura dei
lavori, servizi o forniture, ai fini dell’applicazione delle lettere
b) e c) del comma 1.
3. Il presente regolamento disciplina altresi’, in conformita’ alle
disposizioni dettate dall’articolo 8 del decreto legislativo, i
contratti individuati dagli articoli 6 e 7, commi 2 e 3, ultimo
periodo, del medesimo decreto legislativo.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento,
ai contratti di cui al comma l si applicano, ove compatibili o non
derogate, le disposizioni dettate dal codice, dal regolamento
generale e dal regolamento per gli appalti della difesa, nonche’
quelle in materia negoziale previste dal codice dell’ordinamento
militare e dal testo unico dell’ordinamento militare.

Art. 3

Disciplina dei contratti esclusi dall’applicazione
del decreto legislativo

1. I contratti esclusi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo sono disciplinati dalle norme procedurali
specifiche dettate da accordi o intese internazionali conclusi
dall’Italia con uno o piu’ Paesi terzi, o dall’Italia e uno o piu’
Stati membri con uno o piu’ Paesi terzi, ovvero da norme procedurali
interne a un’organizzazione internazionale, individuate alle lettere
a), b) e c) dello stesso comma.
2. Fatte salve le esclusioni di cui all’articolo 6, comma 2,
lettere a), b), c), d) e g), del decreto legislativo, l’affidamento
dei contratti esclusi ai sensi delle restanti lettere e), f), h), i),
l) ed m), nonche’ dell’articolo 7, commi 2 e 3, ultimo periodo,
avviene conformemente all’articolo 8, commi 1 e 2, dello stesso
decreto legislativo, previa consultazione esplorativa, ove possibile
in relazione al contesto e alle esigenze operative, di almeno cinque
operatori economici.
3. Le esigenze operative di cui all’articolo 6, comma 2, lettera
e), del decreto legislativo sono individuate con provvedimento
motivato del comandante del contingente o dell’organo di vertice
sovraordinato.
4. Il comandante del contingente, se dispone dei competenti organi
tecnici, puo’ autorizzare l’affidamento e l’esecuzione dei contratti
di cui all’articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legislativo.
Dei contratti cosi disposti relativi ai lavori e’ data immediata
comunicazione alla Direzione dei lavori e del demanio del
Segretariato generale della difesa e agli organi tecnici di Forza
armata, a cui vanno trasmessi anche i consuntivi delle opere
realizzate e delle spese sostenute.
5. All’esecuzione dei contratti di cui all’articolo 6, comma 2,
lettera e), del decreto legislativo, le disposizioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si
applicano nei limiti previsti dall’articolo 253, comma 4, lettera a),
del testo unico dell’ordinamento militare.
6. I contratti di cui all’articolo 2, comma 3, possono essere
eseguiti mediante le procedure in economia, nel rispetto di quanto
disposto dal regolamento per gli appalti della difesa e in
particolare, per quanto riguarda i lavori da realizzare all’estero
nel quadro di accordi internazionali, dall’articolo 66 del medesimo
regolamento, previa consultazione esplorativa, ove possibile in
relazione al contesto e alle esigenze operative, di almeno cinque
operatori economici.

Art. 4

Disciplina del subappalto

1. Le stazioni appaltanti, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in
conformita’ agli avvisi di preinformazione, qualora pubblicati,
predispongono gli elenchi di lavori, servizi e forniture, suddivisi
per settori industriali, per i quali intendono richiedere il
subappalto ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo. Tali elenchi sono pubblicati nel profilo del committente
di ciascuna stazione appaltante entro i successivi quindici giorni,
con l’indicazione della forcella di valori, di cui all’articolo 27,
comma 3, del decreto legislativo, ai fini della determinazione della
quota di lavori, forniture o servizi compresi nel contratto per i
quali viene chiesto il subappalto.
2. Ai sensi dell’articolo 27, comma 10, del decreto legislativo e’
facolta’ degli aggiudicatari di ricorrere, altresi’, al subappalto
entro i limiti previsti ai sensi dell’articolo 118 del codice, da
considerarsi quota ulteriore e distinta rispetto a quella
subappaltata su richiesta della stazione appaltante ai sensi del
comma 1 del presente articolo.

Art. 5

Subappalto su richiesta della stazione appaltante

1. Ai fini dell’affidamento del subappalto disciplinato
dall’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo, l’aggiudicatario
seleziona i terzi interessati con procedure competitive, ai sensi
degli articoli 29 e 30 del medesimo decreto legislativo.
2. Gli operatori economici interessati all’affidamento dei
contratti di cui agli elenchi previsti dai comma l dell’articolo 4,
che intendono subappaltare gli stessi sulla base di un accordo
quadro, procedono secondo le modalita’ previste dall’articolo 59,
comma 8, lettere a), b), c) e d), del codice e stabiliscono le
condizioni necessarie per procedere all’aggiudicazione del singolo
subappalto. Quando nell’accordo quadro sono gia’ fissate le
condizioni per l’esecuzione delle prestazioni, essi procedono senza
indire un’ulteriore procedura selettiva tra i concorrenti
selezionati, pari, ove possibile, almeno a cinque. L’accordo quadro
determina l’ordine di priorita’ per la scelta del subappaltatore a
cui affidare il singolo appalto, privilegiando il criterio della
rotazione in conformita’ all’articolo 287, comma 1, del regolamento
generale. All’atto della formulazione dell’offerta, il concorrente
deve indicare il subappaltatore selezionato e produrre la
documentazione relativa all’accordo quadro, per le dovute verifiche.
3. I procedimenti per la conclusione di ciascun accordo quadro
devono avere durata non superiore a sessanta giorni. Per la
formulazione delle offerte e’ stabilito un termine non inferiore a
venti giorni e non superiore a trenta giorni.
4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 27, comma 7, del decreto
legislativo, la stazione appaltante ha facolta’ di imporre
all’aggiudicatario l’esecuzione integrale delle obbligazioni dedotte
in contratto, senza variazione dei costi rispetto a quanto formulato
nell’offerta comprensiva delle attivita’ affidate in subappalto.

Art. 6

Segretezza e sicurezza

1. Con provvedimento motivato dell’autorita’ all’uopo preposta in
base alle procedure e alle disposizioni vigenti nel Ministero della
difesa, sono indicate le opere, i lavori, i servizi e le forniture
secretati, ovvero eseguibili con l’adozione di speciali misure di
sicurezza. Il medesimo provvedimento indica il livello
dell’abilitazione di sicurezza necessario per l’esecuzione dei
contratti.
2. L’affidamento dei contratti aventi per oggetto opere, lavori,
servizi o forniture di cui al comma 1 avviene con le modalita’ di cui
all’articolo 17, comma 4, del codice.
3. Nell’avviso sui risultati della procedura di affidamento possono
essere omesse talune informazioni, ai sensi e nei limiti
dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo.

Art. 7

Lavori da eseguirsi fuori dal territorio nazionale

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 3, ai lavori da eseguirsi
fuori del territorio nazionale si applicano, in quanto non derogate
dal presente titolo, le disposizioni di cui al regolamento per gli
appalti della difesa in materia di «Interventi realizzati fuori del
territorio nazionale», nonche’ le disposizioni in materia di
esecuzione e collaudo dei lavori, di cui agli articoli 11 e 12.
2. Gli interventi relativi a lavori per fini specificatamente
militari ovvero direttamente correlati al materiale di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a), da realizzare fuori del
territorio nazionale, possono essere eseguiti in economia ai sensi
dell’articolo 66, comma 2, secondo periodo, del regolamento per gli
appalti della difesa, ovvero ai sensi dell’articolo 67 del medesimo
regolamento, qualora effettuati a mezzo di Reparti del Genio militare
secondo quanto previsto dall’articolo 196, comma 7, terzo periodo,
del codice.
3. Nei limiti di quanto disposto dall’articolo 3, comma 4, del
decreto legislativo, la consegna dei lavori o l’avvio della
progettazione esecutiva, nel caso di appalti di progettazione ed
esecuzione, possono essere disposti subito dopo l’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione e l’avvenuta stipula del contratto.

Art. 8

Lavori urgenti da eseguirsi fuori dal territorio nazionale

1. Il comandante del contingente, ovvero l’organo individuato dal
Comando sovraordinato, se eventi imprevedibili lo impongono e dispone
dei competenti organi tecnici, autorizza, con provvedimento motivato,
l’esecuzione degli interventi necessari per assicurare l’operativita’
delle forze.
2. Degli interventi di cui al comma 1 e’ data immediata
comunicazione alla Direzione dei lavori e del demanio del
Segretariato generale della difesa e agli organi tecnici di Forza
armata, a cui vanno altresi’ trasmessi i consuntivi delle opere
realizzate e delle spese sostenute.

Art. 9

Contratti di lavori sotto la soglia comunitaria

1. Per i contratti di importo inferiore a un milione di euro, e’ in
facolta’ della stazione appaltante provvedere all’affidamento secondo
le procedure previste dall’articolo 122, comma 7, del codice. A tali
procedure, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo, non si applica il termine dilatorio di cui all’articolo
11, comma 10, del codice.

Art. 10

Lavori in economia

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, i
lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono
essere eseguiti in economia secondo le modalita’ di cui agli articoli
65, 66 e 67 del regolamento per gli appalti della difesa, entro i
seguenti limiti massimi di importo:
a) 200.000 euro, per i lavori a mezzo cottimo fiduciario;
b) 200.000 euro per i lavori in amministrazione diretta;
c) senza limiti di importo, per i lavori eseguiti a mezzo reparti
del Genio militare.
2. Per i lavori il cui valore e’ superiore a 80.000 euro e fino a
200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita’ di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori
economici predisposti dalla stazione appaltante. Per i lavori il cui
importo e’ inferiore o uguale a 80.000 euro, e’ consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Art. 11

Certificato di regolare esecuzione

1. Per i lavori specificatamente militari e per quelli connessi a
forniture di materiale militare fino all’importo di un milione di
euro, il certificato di collaudo e’ sostituito da quello di regolare
esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti la
soglia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo, e’ in facolta’ della stazione appaltante di sostituire
il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

Art. 12

Consegna anticipata

1. Per le opere non eccedenti l’importo di cui all’articolo 10,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo, le constatazioni
finalizzate alla consegna anticipata possono essere effettuate dal
direttore dei lavori.

Art. 13

Enti committenti, esecutori e fruitori del contratto

1. In caso di contratti che soddisfano le esigenze di una o piu’
Forze armate, ovvero di uno o piu’ enti, la stazione appaltante
individua, in conformita’ con le disposizioni del codice
dell’ordinamento militare, uno o piu’ enti committenti, esecutori e
fruitori del contratto, i quali, anche fuori del territorio
nazionale:
a) curano l’esecuzione contrattuale secondo le modalita’
stabilite dai documenti contrattuali;
b) verificano il regolare svolgimento dei servizi;
c) effettuano la verifica di conformita’;
d) accertano, in termini di quantita’ e qualita’, il rispetto
delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
e) svolgono, in modo autonomo, le funzioni che il regolamento
generale attribuisce al direttore dell’esecuzione;
f) svolgono le altre funzioni previste dai documenti
contrattuali.

Art. 14

Esecuzione anticipata del contratto

1. Il responsabile del procedimento puo’ autorizzare, con
provvedimento motivato, l’esecuzione anticipata dell’intera
prestazione contrattuale dopo l’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione definitiva, anche prima della stipula del
contratto stesso:
a) se il contratto ha per oggetto forniture di beni o servizi
indicati all’articolo 2 che debbono essere immediatamente consegnati
o eseguiti, in ragione della loro stessa natura ovvero del luogo in
cui le prestazioni devono essere rese;
b) nei casi di comprovata urgenza.
2. Nelle ipotesi di esecuzione anticipata di cui al comma 1, il
responsabile del procedimento, in caso di successiva mancata stipula
del contratto, tiene conto di quanto gia’ eventualmente predisposto o
fornito ai fini del rimborso delle spese ai relativi esecutori o
fornitori.

Art. 15

Provvista di servizi e forniture
per il supporto tecnico-logistico

1. Fermo restando il limite dell’importo fissato dal bando o
dall’avviso di gara, o in mancanza, dall’atto negoziale, quando non
e’ possibile predeterminare con esattezza la quantita’ delle
prestazioni e dei relativi oneri, i servizi e le forniture per il
supporto tecnico – logistico degli organismi della Difesa possono
essere approvvigionati mediante contratti a quantita’ indeterminata.

Art. 16

Verifica in volo di aeromobili militari
con matricola sperimentale

1. Per le forniture di aeromobili militari dotati di matricola
sperimentale, nel giorno fissato per la verifica di conformita’,
l’esecutore assicura, a suo rischio e spese, presso l’aeroporto
indicato dall’Amministrazione o previsto dal contratto, la presenza
dell’aeromobile completo in ogni sua parte e pronto per l’inizio
delle prove generali di verifica in volo, nonche’ di un proprio
pilota.
2. L’esecutore risponde degli eventuali danni occorsi in occasione
delle prove di verifica di cui al comma 1.
3. In caso di esito non favorevole delle prove di cui al comma 1,
l’esecutore ritira l’aeromobile a sue spese entro il termine fissato
dall’Amministrazione.
4. In caso di aeromobili provenienti da precedente assegnazione di
matricola militare, l’esecutore provvede a dotare gli aeromobili
degli strumenti occorrenti per l’esecuzione delle prove di cui al
comma 1.

Art. 17

Verifica di conformita’ degli aeromobili
e prove di controllo militare

1. Anche in caso di esito favorevole della verifica di conformita’,
l’organo di verifica puo’ prevedere una ulteriore prova di controllo
militare sugli aeromobili, prima dell’accettazione, volta ad
accertare il perfetto funzionamento degli apparati e delle loro parti
nonche’ la piena rispondenza alle prescrizioni contrattuali di tutte
le installazioni di bordo.
2. La decisione dell’organo di verifica in ordine alla esecuzione o
meno della prova di cui al comma l e’ annotata in calce ai verbali di
verifica.
3. In caso di esito non favorevole della prova di cui al comma 1,
l’organo di verifica puo’ sospendere l’accettazione dell’aeromobile.
L’accettazione puo’ essere rifiutata se, in una seconda prova di
controllo, risultano confermati gli inconvenienti riscontrati in
occasione della prima.
4. Se e’ presente idonea professionalita’ nell’ambito dell’organo
di verifica, essa, ai fini dell’espletamento delle prove in volo,
puo’ far parte dell’equipaggio come osservatore ovvero come pilota.

Art. 18

Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia e limiti di
spesa

1. Ferme restando le modalita’ e le procedure previste dal
regolamento per gli appalti della difesa, nei limiti di importo di
cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, e’
possibile acquisire in economia le seguenti tipologie di beni e
servizi:
a) corsi per l’addestramento militare e professionale in Italia o
all’estero del personale militare e civile;
b) beni e servizi necessari ad assicurare le attivita’ operative
inerenti alle manovre, alle esercitazioni, ai trasporti e ai connessi
servizi di supporto tecnico-logistico;
c) studi, consulenze specialistiche, indagini e rilevazioni,
progettazioni e costruzioni di modelli e di prototipi di armi,
macchine, apparati, impianti e materiali speciali, attinenti alla
difesa militare;
d) beni e servizi necessari per le riparazioni dei mezzi navali,
degli aeromobili, del materiale di volo, delle telecomunicazioni e
dell’assistenza al volo, dei veicoli dotati di ruote e cingolati, dei
mezzi da combattimento, delle armi, degli impianti, dei gruppi
elettrogeni; per il funzionamento dei laboratori, delle officine per
la riparazione dei mezzi terrestri, navali e aerospaziali, degli
impianti e delle apparecchiature a bordo e a terra;
e) beni e servizi necessari per il funzionamento dei reparti di
campagna, dei servizi sulle navi e sugli aeromobili, nonche’ per i
rifornimenti dei reparti, navi e aeromobili militari all’estero e
delle unita’ navali dislocate in localita’ distanti da apprestamenti
logistici navali;
f) beni e servizi necessari per le esigenze dell’approntamento e
del funzionamento dei contingenti costituiti all’occorrenza da
un’unita’ organica o da un complesso di unita’ organiche, anche a
carattere interforze, per particolari esigenze connesse a missioni e
a operazioni in Italia o all’estero, o delle unita’ assimilabili;
g) beni e servizi necessari per la riparazione immediata e
diretta dei danni causati da esercitazioni;
h) beni e servizi per assicurare il servizio di casermaggio,
nonche’ i servizi relativi alla leva, all’arruolamento e al
reclutamento, nonche’ per la locazione di scorte, di
carbolubrificanti, di ossigeno, di combustibili, di generi non
deperibili e di materiali di commissariato e materiali per il
supporto tecnico e logistico dei mezzi terrestri, navali e
aeronautici;
i) servizi di architettura e di ingegneria funzionali alle
attivita’ disciplinate dal presente regolamento.
2. Ferme restando le modalita’ e le procedure previste dal
regolamento per gli appalti della difesa, e’ altresi’, consentito, in
presenza di ragioni d’urgenza connesse a esigenze operative che
rendano incompatibile lo svolgimento delle normali procedure con la
salvaguardia dei requisiti di snellezza e celerita’ richiesti,
l’affidamento diretto, fino a un importo di 80.000 euro, da parte del
responsabile del procedimento. La necessita’ e l’urgenza devono
risultare da atto motivato del comandante del contingente che dispone
l’acquisizione di beni e servizi di cui al comma 1 o del responsabile
dell’ente che la pone in essere.

Art. 19

Atti amministrativi di affidamento

1. Il capo del servizio amministrativo, ovvero il funzionario che
esplica funzioni equipollenti, sulla base delle risultanze della
ricognizione dei preventivi, emette apposito atto dispositivo per la
successiva acquisizione, che e’ perfezionata:
a) se l’importo della spesa non supera l’ammontare di 80.000
euro, mediante lettera di ordinazione;
b) negli altri casi, mediante atto negoziale da stipulare nelle
forme di cui all’articolo 11, comma 13, del codice.

Art. 20

Attestazione di regolare esecuzione

1. Per le prestazioni di importo inferiore alla soglia di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, il
certificato di verifica di conformita’ e’ sostituito
dall’attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore
dell’esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale dagli atti normativi della Repubblica,
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Di Paola, Ministro della difesa

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari
europei

Terzi di Sant’Agata, Ministro degli
affari esteri

Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei
trasporti

Grilli, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 145

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 22 aprile 2013, n. 66 Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo economico, di cui all’articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al personale del Dipartimento dei vigili…

…del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto l’art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che prevede la ripartizione di un
incentivo proporzionale all’importo posto a base di gara di un’opera
o di un lavoro, individuando tra l’altro, i soggetti destinatari di
tale forma di incentivazione, nonche’ rimettendo alla contrattazione
decentrata l’individuazione nel dettaglio delle modalita’ e dei
criteri di ripartizione del predetto incentivo;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007
recanti il recepimento dell’accordo sindacale relativo al quadriennio
normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, rispettivamente
per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008,
recanti il recepimento dell’accordo sindacale integrativo,
rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010,
n. 250 e n. 251, recanti il recepimento dell’accordo sindacale
(biennio economico 2008-2009), rispettivamente per il personale
direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Rilevato che il predetto art. 92 del decreto legislativo n.
163/2006 trova applicazione anche nei confronti del personale del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile;
Considerato che la specificita’ delle funzioni e
dell’organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel
Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, rendono necessario procedere
all’emanazione di un apposito regolamento che riguardi esclusivamente
il dipartimento stesso;
Visto il verbale dell’accordo raggiunto in data 11 novembre 2008
con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale
direttivo e dirigente, nonche’ con le organizzazioni sindacali
rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, con il quale sono stati stabiliti le
modalita’ ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo
economico;
Visto l’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 novembre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente. del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi’ come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
nota n. Dagl/4.3.13.3/2013/12 del 20 marzo 2013;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Obiettivi

1. Il presente regolamento e’ adottato ai sensi dell’art. 92, comma
5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni, di seguito denominato «codice», e si applica nei casi
di attivita’ professionali svolte a cura del personale del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile per la realizzazione di lavori.
2. In caso di appalti misti di lavori, forniture e servizi,
l’incentivo di cui al comma 1 del presente articolo e’ corrisposto
per lo svolgimento della parte relativa alla componente lavori e per
il corrispondente importo degli stessi.
3. L’attribuzione dell’incentivo e’ finalizzata alla valorizzazione
delle professionalita’ interne, all’incremento della produttivita’ e
al contenimento delle spese tecniche generali.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Le somme di cui all’art. 92, comma 5, del codice, sono
costituite da una percentuale dell’importo posto a base di gara dei
lavori, graduata come meglio indicato nei successivi articoli.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo sono
riconosciuti per le attivita’ del responsabile del procedimento e
degli incaricati della redazione del progetto, del piano della
sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonche’ dei loro
collaboratori.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo sono
riconosciuti soltanto quando i relativi progetti siano stati
formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino lavori
pubblici di competenza dell’amministrazione, quali attivita’ di
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e
manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali
progettazioni di connesse campagne diagnostiche e le eventuali
redazioni di perizie di variante e suppletive nei casi previsti
dall’art. 132, comma 1 del codice, ad eccezione della lettera e).

Art. 3

Costituzione e accantonamento dell’incentivo

1. Per i progetti di cui all’art. 2 del presente regolamento, per i
quali siano eseguite le previste prestazioni professionali,
l’incentivo e’ calcolato nel limite massimo previsto dalle
disposizioni vigenti sull’importo posto a base di gara, aumentato
della parte delle somme a disposizione eventualmente previste per i
lavori da affidare separatamente all’appalto principale o in
economia, in ogni caso al netto dell’I.V.A. e delle spese tecniche.
2. L’importo dell’incentivo non e’ soggetto a rettifica, qualora in
sede di appalto si verifichino dei ribassi.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell’incentivo sono
previste nell’ambito delle somme a disposizione all’interno del
quadro economico del relativo progetto.
4. Le somme di cui al comma 1 del presente articolo si intendono
comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell’Amministrazione.

Art. 4

Individuazione del personale

1. Gli affidamenti delle attivita’ di cui al comma 5, dell’art. 92
del codice sono effettuati dal dirigente dell’ufficio attuatore
dell’intervento, preposto alla struttura competente, o da altro
dirigente da lui delegato, garantendo una opportuna rotazione e
tenendo conto delle professionalita’ presenti nell’ufficio.
2. Lo stesso dirigente puo’, con proprio provvedimento motivato,
modificare o revocare l’incarico in ogni momento, sentito il
responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento il
dirigente accerta l’attivita’ svolta fino a quel momento dal soggetto
incaricato e stabilisce l’attribuzione della quota di incentivo
spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della
modifica o della revoca. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e
l’applicazione del presente regolamento nonche’ il raggiungimento
degli obiettivi fissati.
3. L’atto di conferimento degli incarichi individua i dipendenti
incaricati della progettazione, della direzione lavori, del collaudo
o della certificazione della regolare esecuzione e quelli che
partecipano o collaborano a dette attivita’, indicando i compiti
affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento.
4. Partecipa alla ripartizione dell’incentivo di cui al comma 5,
dell’art. 92 del codice il personale formalmente incaricato delle
attivita’ di:
a) responsabile del procedimento;
b) ideazione e coordinamento generale in caso di progettazione
integrale come definita dall’art. 3, comma 1, lettera m) del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
c) progettazione e che, in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, assume la
responsabilita’ professionale dei propri atti, firmando i relativi
elaborati;
d) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in
possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
e) direzione lavori;
f) collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico o certificato
di regolare esecuzione, per i quali non e’ dovuto ulteriore compenso,
fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
g) di collaboratore alla predisposizione degli atti che, pur non
sottoscrivendo i relativi elaborati, partecipa, mediante contributo
intellettuale e materiale, alle attivita’ del responsabile del
procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza,
alla direzione lavori e, comunque, alle attivita’ connesse e
finalizzate alla realizzazione dell’opera pubblica, previa
asseverazione del responsabile unico del procedimento, su concorde
avviso del dirigente dell’ufficio attuatore di cui al comma 1.
5. Il personale incaricato della progettazione, e quello che
partecipa nelle varie fasi, potra’ svolgere l’incarico anche al di
fuori dell’orario di lavoro; le ore eccedenti tale orario saranno
retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto
collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalita’
vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero
nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione
amministrativa.

Art. 5

Determinazione dell’incentivo

1. La ripartizione dell’incentivo e’ operata dal dirigente di cui
all’art. 4, comma 1, del presente regolamento.
2. La percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara di
un’opera o di un lavoro, o al costo indicato nel quadro economico del
progetto per la realizzazione dell’opera, per determinare la somma
dell’incentivo da corrispondere al personale di cui all’art. 4, comma
2 del presente regolamento e’ cosi’ determinata:
a) per progetti di importo fino a euro un milione l’incentivo e’
attribuito per intero;
b) per progetti di importo compreso tra euro un milione ed euro
cinque milioni l’incentivo previsto e’ ridotto del 5%;
c) per progetti di importo compreso tra euro cinque milioni ed
euro venticinque milioni l’incentivo previsto e’ ridotto del 10%
d) per progetti di importo superiore a euro venticinque milioni
l’incentivo previsto e’ ridotto del 15%;
3. Le riduzioni dell’incentivo di cui al comma precedente si
applicano sulla sola parte risultante dalla differenza tra il massimo
e il minimo delle cifre sopra indicate.

Art. 6

Ripartizione dell’incentivo

1. L’incentivo determinato in applicazione degli articoli 4 e 5 del
presente regolamento e’ ripartito per ogni singola opera o lavoro
secondo le percentuali indicate nelle tabelle allegate che fanno
parte integrante del presente regolamento.
2. Per i progetti di importo superiore ad euro un milione e’
possibile attribuire una maggiorazione dell’incentivo, fino a
raggiungere il massimo stabilito, qualora venga attestata dal
responsabile del procedimento almeno una delle ipotesi di
complessita’ di seguito indicate:
a) multidisciplinarita’ del progetto: quando alla redazione del
progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e lo stesso e’
costituito da piu’ sottoprogetti specialistici quali impianti,
strutture, indagini e prove;
b) per accertamenti e indagini: nel caso di ristrutturazione,
adeguamento e completamento di edifici esistenti e in generale quando
gli studi preliminari eccedono quelli normalmente richiesti o vi
siano state difficolta’ operative o logistiche nel corso delle
indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
c) soluzioni tecnico-progettuali: adozione di soluzioni
progettuali che hanno richiesto studi particolari, soluzioni
innovative o sperimentali;
d) progettazione per stralci: nel caso di difficolta’ o di
maggior impegno richiesto dalla progettazione per stralci funzionali.
3. L’attribuzione del maggior incentivo e’ disposta dal dirigente
di cui all’art. 4, comma 1 del presente regolamento a seguito di
formale proposta, adeguatamente motivata, del responsabile del
procedimento.
4. Qualora talune parti o livelli della progettazione o consulenze
su specifiche problematiche vengano affidate a personale esterno
all’amministrazione, l’importo dell’incentivo verra’ determinato
proporzionalmente all’impegno del personale interno valutato dal
dirigente della struttura competente, di cui al comma 1, dell’art. 4,
del presente regolamento. La quota dell’incentivo non corrisposta al
personale interno costituisce economia di spesa.
5. Il dirigente della struttura competente puo’, altresi’,
attribuire l’incentivo, in misura ridotta proporzionalmente, nei
seguenti casi:
a) modifica o revoca dell’incarico, tenuto conto dei lavori
eseguiti e della causa della modifica o della revoca dell’incarico;
b) lavori non eseguiti per ragioni indipendenti da errori od
omissioni progettuali, pur essendo stata effettuata la progettazione;
c) lavori sospesi per un periodo di tempo superiore a sei mesi.

Art. 7

Penalita’ per errori od omissioni progettuali

1. Qualora durante l’esecuzione di lavori relativi a progetti
esecutivi redatti dal personale interno insorga l’indispensabile
necessita’ di apportare varianti in corso d’opera per le ragioni
indicate dall’art. 132, comma 1, lettera e) del codice, al
responsabile del procedimento e ai firmatari del progetto non e’
corrisposto alcun incentivo e, ove gia’ corrisposto, esso dovra’
essere recuperato.

Art. 8

Disposizioni finali

1. La corresponsione dell’incentivo e’ effettuata dal dirigente
preposto alla struttura competente per la realizzazione dei lavori
pubblici, di cui al comma 1, dell’art. 4, del presente regolamento,
previa verifica della relazione a lui trasmessa dal responsabile del
procedimento, nella quale sono asseverate le specifiche attivita’
svolte e le corrispondenti proposte di pagamento, adeguatamente
motivate.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la
determinazione degli incentivi relativi alle attivita’ svolte dal
personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile successivamente alla data di entrata
in vigore del codice, con riferimento a tutti i lavori il cui
progetto esecutivo risulti approvato dopo la suddetta data e per i
quali siano state previste ed accantonate le somme occorrenti per la
corresponsione dell’incentivo.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, e’ inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 aprile 2013

Il Ministro: Cancellieri
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2013
Registro n. 4 Interno, foglio n. 32

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 21 giugno 2013, n. 86 Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, concernente la disciplina per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia peniten

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Ordinamento del personale del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della
legge 15 dicembre 1990, n. 395»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante
«Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione
Penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la giustizia minorile,
nonche’ istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 12 della legge 28
luglio 1999, n. 266»;
Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154, recante «Delega al Governo
per la disciplina dell’ordinamento della carriera dirigenziale
penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante
«Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della
legge 27 luglio 2005, n. 154»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modifiche ed integrazioni concernente «Regolamento
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, come
integrato con il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 51,
concernente «Regolamento recante norme per l’espletamento dei
concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle
commissioni esaminatrici, le materie oggetto d’esame, le categorie
dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da
attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita’ di attuazione
ed i programmi del corso»;
Ritenuta la necessita’ di modificare gli articoli 2 e 7 del decreto
ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, recanti la disciplina della
composizione delle commissioni esaminatrici;
Esperite le procedure previste dai decreti del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e 16 aprile 2009, n. 51;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 marzo 2013;
Visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 27 marzo 2013;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il comma 1 dell’art. 2 del regolamento adottato con decreto
ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, e’ sostituito dal seguente :
«1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
preliminare nonche’ delle prove di esame di cui all’art. 3 del
presente decreto e’ composta da un presidente scelto tra i dirigenti
penitenziari dell’Amministrazione penitenziaria e da quattro
componenti scelti tra i dirigenti penitenziari ovvero tra i
funzionari dell’Amministrazione penitenziaria appartenenti all’area
funzionale III ovvero appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario
capo».
2. Il comma 2 dell’art. 2 del regolamento adottato con decreto
ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, e’ sostituito dal seguente:
«2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
dell’Amministrazione penitenziaria appartenente ai ruoli direttivi
del Corpo di polizia penitenziaria ovvero dell’area funzionale III».

Art. 2

1. Il comma 1 dell’art. 7 del regolamento adottato con decreto
ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, e’ sostituito dal seguente:
«1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
preliminare nonche’ delle prove di esame di cui all’art. 3 del
presente decreto e’ composta da un presidente scelto tra i dirigenti
penitenziari dell’Amministrazione penitenziaria e da quattro
componenti scelti tra i dirigenti penitenziari ovvero tra i
funzionari dell’Amministrazione penitenziaria appartenenti all’area
funzionale III ovvero appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario
capo».
2. Il comma 2 dell’art. 7 del regolamento adottato con decreto
ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, e’ sostituito dal seguente:
«2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
dell’Amministrazione penitenziaria appartenente ai ruoli direttivi
del Corpo di polizia penitenziaria ovvero dell’area funzionale III».

Art. 3

1. All’art. 9 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21
luglio 1998, n. 297, dopo le parole «e successive modifiche ed
integrazioni», e’ aggiunto il seguente periodo «Sono da ritenere
comunque applicabili le previsioni dell’art. 9, comma 4, del predetto
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modifiche ed integrazioni».
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 giugno 2013

Il Ministro: Cancellieri

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2013, registro n. 6,
foglio n. 289

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di pubblico impiego al fine di razionalizzare
e ottimizzare i meccanismi assunzionali e di favorire la mobilita’,
nonche’ di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza
ed efficacia dell’attivita’ svolta dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e in altri settori della pubblica amministrazione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di ottimizzare le
attivita’ volte ad assicurare la trasparenza dell’azione
amministrativa e la prevenzione della corruzione nelle pubbliche
amministrazioni nonche’ una razionalizzazione delle attivita’ di
misurazione e valutazione della performance del personale attraverso
una diversa attribuzione delle funzioni svolte dalla Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l’integrita’ delle amministrazioni
pubbliche e dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni ;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di
introdurre disposizioni che, in linea con le raccomandazioni della
Commissione europea, consentano di rendere piu’ efficace l’utilizzo,
quantitativo e qualitativo, dei fondi europei, potenziando il
coordinamento e il controllo sull’uso degli stessi e rafforzando
l’azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno
della politica di coesione, gia’ spettante al Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
semplificare e razionalizzare il sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti, nonche’ di prevedere interventi
finalizzati ad accelerare l’attuazione del Piano delle misure e delle
attivita’ di tutela ambientale e sanitaria di cui all’autorizzazione
integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 agosto 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo, per la coesione territoriale, degli affari
esteri, dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, dell’interno, dello sviluppo economico,
delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole
alimentari e forestali e della salute;
E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Disposizioni per l’ulteriore riduzione della spesa per auto di
servizio e consulenze nella pubblica amministrazione)

1. All’articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 2015". Per il periodo di vigenza del divieto
previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del
2012, il limite di spesa previsto dall’articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese
sostenute per l’acquisto di autovetture.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della
spesa per autovetture, e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall’anno 2014, le
amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento
permanente delle autovetture di servizio, all’obbligo di
comunicazione previsto dal provvedimento adottato in attuazione
dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1,
spese di ammontare superiore all’80 per cento del limite di spesa
previsto per l’anno 2013 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l’esercizio di autovetture, nonche’ per l’acquisto di buoni taxi.
Si applicano altresi’ le sanzioni previste dall’articolo 46 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio
e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono, altresi’, puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a
cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l’autorita’
amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24
novembre 1981, n. 689, salva l’azione di responsabilita’
amministrativa per danno erariale.
4. Con modifiche al decreto di cui all’articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre
modalita’ e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di
servizio, ferme le esclusioni di cui all’articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell’ambito delle quali sono
comprese le autovetture utilizzate per le attivita’ di protezione
civile dalle amministrazioni di cui all’articolo 6 della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa
quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche’ dalle autorita’ indipendenti e dalla
Commissione nazionale per le societa’ e la borsa (CONSOB), escluse le
universita’, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi
equiparati, nonche’ gli istituti culturali e gli incarichi di studio
e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla
regolamentazione del settore finanziario, non puo’ essere superiore
all’90 per cento del limite di spesa per l’anno 2013 cosi’ come
determinato dall’applicazione della disposizione di cui al comma 7
dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano
le deroghe previste dall’articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o
strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di
bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il
conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente
salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di
legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei
conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio
2011 n. 91.
7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al
comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L’affidamento di incarichi
in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce
illecito disciplinare ed e’, altresi’, punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della
violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede
l’autorita’ amministrativa competente in base a quanto previsto dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l’azione di responsabilita’
amministrativa per danno erariale.
8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica e il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato possono disporre
visite ispettive, a cura dell’Ispettorato per la funzione pubblica e
dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto
dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui
al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le
irregolarita’ riscontrate.
9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di
diretta attuazione dell’articolo 97 della Costituzione, nonche’
principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi
dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Art. 2

(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di
assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della
spesa anche in materia di personale)

1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 11, il primo periodo, e’ sostituito dal seguente:
"Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle
aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di
personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da
computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario al complesso delle unita’ soprannumerarie di cui
alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente,
e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della
compatibilita’ delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e
fermo restando quanto disposto dall’articolo 14, comma 7, del
presente decreto. Per le unita’ di personale eventualmente risultanti
in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dal comma 1, le
amministrazioni avviano le procedure di cui all’articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di
quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti
procedure e misure in ordine di priorita’:";
2) al comma 11, lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre 2014"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015";
3) al comma 11, lettera b), le parole: "entro il 31 dicembre 2012"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2013";
4) al comma 11, lettera c), le parole: "entro due anni" sono
sostituite dalla seguenti: "entro tre anni";
5) al comma 12 le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2013";
b) all’articolo 14, il comma 7 e’ sostituito dal seguente "7. Le
cessazioni dal servizio per processi di mobilita’, nonche’ quelle
disposte a seguito dell’applicazione della disposizione di cui
all’articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di
tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti
dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
non possono essere calcolate come risparmio utile per definire
l’ammontare delle disponibilita’ finanziarie da destinare alle
assunzioni o il numero delle unita’ sostituibili in relazione alle
limitazioni del turn over."
2. Gli ordini e i collegi professionali sono esclusi
dall’applicazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i
predetti enti, l’articolo 1, comma 505, penultimo periodo della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti
dall’articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
disposizioni previste dall’articolo 2, comma 11, lettera a), del
medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono
essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna
amministrazione. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma
7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal
presente articolo.
4. L’art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si
interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore
dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a
pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente
l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente
rispetto all’entrata in vigore del predetto articolo 24.
5. L’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214,
si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle
pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai
singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo
d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge
stesso, non e’ modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici
previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non
superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire
all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della
pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale
l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego
se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per
il diritto a pensione.
6. L’articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, si interpreta nel senso che l’amministrazione, nei
limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei
requisiti indicati nella disposizione.
7. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare
le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo
2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo
del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il
termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con
l’approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi
dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall’articolo 2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gia’ prorogato
dall’articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e’
differito al 31 dicembre 2013.
8. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all’esito degli interventi di
riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli
incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le
modalita’, le procedure ed i criteri previsti dall’articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino
alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina
del presente comma. Per un numero corrispondente alle unita’ di
personale risultante in soprannumero all’esito delle procedure di
conferimento degli incarichi dirigenziali, e’ costituito, in via
transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad
esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi
dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, fermo restando l’obbligo di rispettare le percentuali previste
dall’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di
tali incarichi, che non puo’ superare il valore degli effettivi
soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi
causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione
dell’articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, nonche’ con la scadenza degli incarichi dirigenziali
non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali
dell’amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma
e’ fatta salva la possibilita’, per esigenze funzionali strettamente
necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi
conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4
dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino
alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non
oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di
riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di
cui all’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, qualora l’applicazione percentuale per gli incarichi previsti
dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato un
numero con decimali, si procedera’ all’arrotondamento all’unita’
superiore.
9. Il comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi
ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla
determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di
prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo
del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a
soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della
Presidenza"
10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le amministrazioni
pubbliche censite dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli organi
costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute
nell’articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l’articolo 60, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e’ sostituito dal seguente:
"3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi
di pubblica utilita’, le societa’ non quotate partecipate
direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle societa’ dalle
stesse controllate, nonche’ gli enti e le aziende di cui all’articolo
70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell’economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque
utilizzato, in conformita’ alle procedure definite dal Ministero
dell’economia e delle finanze, d’intesa con il predetto Dipartimento
della funzione pubblica.".
12. Al Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo, in deroga all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle
qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie
assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l’anno 2013 e
per l’anno 2014 le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 8, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
13. Al fine di consentire all’organismo pagatore dell’Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative
al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il
rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa
delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune
(PAC) per il periodo 2014-2020, l’AGEA e’ autorizzata ad assumere 3
unita’ dirigenziali nell’ambito della attuale dotazione organica,
anche attingendo all’ultima graduatoria approvata. Al relativo onere,
pari ad euro 137.000,00, per l’anno 2013 e ad euro 410.000,00 a
regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della
autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1-quinquies, comma 2, del
decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

Art. 3

(Misure urgenti in materia di mobilita’ nel pubblico impiego e nelle
societa’ partecipate)

1. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici
giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di
soprannumerarieta’ o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni
organiche ridotte, e’ consentito, sino al 31 dicembre 2014, il
passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per
ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante
presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica
corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto
di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso
Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito
si applica l’articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo
del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
2. Le societa’ controllate direttamente o indirettamente dalla
medesima pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali,
anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 31 del
medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di
quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati e delle societa’ dalle stesse controllate, possono,
sulla base di un accordo tra di esse e senza necessita’ del consenso
del lavoratore, realizzare processi di mobilita’ di personale, anche
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalita’ dei
commi 3 e 4, previa informativa alle rappresentanze sindacali
operanti presso la societa’ ed alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato ,in
coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e
terzo dell’articolo 2112 del codice civile. La mobilita’ non puo’
comunque avvenire tra le societa’ di cui al presente comma e le
pubbliche amministrazioni.
3. Gli enti che controllano le societa’ di cui al comma 2 adottano,
in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei
servizi esternalizzati, nonche’ di razionalizzazione delle spese e di
risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali,
atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure
di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime societa’,
l’acquisizione di personale mediante le procedure di mobilita’ di cui
al comma 2.
4. Le societa’ di cui al comma 2 che rilevino eccedenze di
personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al
comma 3, nonche’ nell’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di
personale e’ pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti,
inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali
operanti presso la societa’ ed alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui
viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili
professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono
comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le
posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate
nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si
applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente
decreto.
5. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’informativa di cui al
comma 4, si procede, a cura dell’ente controllante, alla
riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza
nell’ambito della stessa societa’ mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre
societa’ controllate dal medesimo ente con le modalita’ previste dal
comma 2. Sentite le organizzazioni sindacali, la ricollocazione e’
consentita anche in societa’ controllate da enti diversi comprese
nell’ambito regionale, previo accordo tra gli enti e le medesime
societa’, ai sensi del comma 2. Si applica l’articolo 3, comma 19,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
6. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 5 gli enti
controllanti e le societa’ del comma 2 possono concludere accordi
collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’
rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 2,
di forme di trasferimenti in mobilita’ dei dipendenti in esubero
presso altre societa’ dello stesso tipo operanti anche al di fuori
del territorio regionale ove hanno sede le societa’ interessate da
eccedenze di personale.
7. Al fine di favorire le forme di mobilita’ le societa’ di cui al
comma 2 possono farsi carico per un periodo massimo di tre anni di
una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento
economico del personale interessato dalla mobilita’, nell’ambito
delle proprie disponibilita’ di bilancio e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine
corrisposte dalla societa’ cedente alla societa’ cessionaria non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle
imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive.

Art. 4

(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e
vincitori di concorsi, nonche’ di limitazioni a proroghe di contratti
e all’uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego)

1. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed
eccezionali" sono sostituite dalle seguenti: "Per rispondere ad
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e
le parole "di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo";
b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: "5-ter. Le
disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per
tutti i settori l’obbligo di rispettare il comma 1, la facolta’ di
ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente
per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di
trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere
in violazione del presente articolo sono nulli e determinano
responsabilita’ erariale. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono, altresi’, responsabili ai
sensi dell’articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarita’
nell’utilizzo del lavoro flessibile non puo’ essere erogata la
retribuzione di risultato.";
c) al comma 3 e’ soppresso il secondo periodo.
2. All’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, le parole: "Si applicano le
disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente
decreto." sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le
disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto
e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo
36, comma 5-quater.".
3. Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove
procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ subordinata
all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, verificata l’assenza di graduatorie vigenti, per ciascun
soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008 relative
alle professionalita’ necessarie anche secondo un criterio di
equivalenza.
4. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione
del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni, e’ prorogata fino al 31
dicembre 2015.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto
anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e
gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per
assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu’ di contratti
di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di
anzianita’ previsti dal comma 6, nonche’ i lavoratori di cui al comma
8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio
telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che
intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8,
di fornire le informazioni richieste. Al fine di ridurre presso le
medesime pubbliche amministrazioni l’utilizzo dei contratti di lavoro
a tempo determinato, favorire l’avvio di nuove procedure concorsuali
e l’assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in
graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza
con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei
principi costituzionali sull’adeguato accesso dall’esterno, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina prevista
dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle
predette finalita’, criteri di razionale distribuzione delle risorse
finanziarie connesse con le facolta’ assunzionali delle pubbliche
amministrazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e piu’
ampia valorizzazione della professionalita’ acquisita dal personale
con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre
il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche
possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato
dall’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nonche’ dei
vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di
cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli
ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non
dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 3, comma 90, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, nonche’ a favore di coloro che alla data di
entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi
cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione
che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi
prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi
politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono
essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli
anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura
non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui
all’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono
utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle
predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina
specifica di settore.
7. Per meglio realizzare le finalita’ del comma 6 possono essere
adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di
lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di
personale e delle risorse finanziarie dedicate.
8. Al fine di favorire l’assunzione a tempo indeterminato dei
lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco
regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorita’ volti
a favorire l’anzianita’ anagrafica. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, gli enti
territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle
qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e
nell’ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in
deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all’assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei
soggetti collocati nell’elenco regionale indirizzando una specifica
richiesta alla Regione competente.
9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa al periodo 2013-2015,
prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell’articolo
35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare,
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente
in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti
che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze.
La proroga puo’ essere disposta, in relazione al proprio effettivo
fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i
requisiti relativi alle tipologie di professionalita’ da assumere a
tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale di cui
al precedente periodo, fino al completamento delle procedure
concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto
conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto
dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5.
Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei
vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede
all’attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle
professionalita’ mediche e del ruolo sanitario, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall’articolo 10,
comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
11. All’articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, e’ aggiunto il seguente periodo: "Per
assicurare il diritto all’educazione, negli asili nidi e nelle scuole
dell’infanzia degli enti gestiti dai comuni, le deroghe di cui al
presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilita’ e
dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per
il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo
personale educativo e scolastico".
12. All’articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole "ed educativi,"
sono aggiunte le seguenti: "servizi scolastici e per l’infanzia,".
13. Al fine di assicurare la continuita’ delle attivita’ di
ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta’
dell’Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei
contratti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 7, comma
6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e’ consentita anche
per gli anni 2014 e 2015, con le modalita’ e avvalendosi del sistema
derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del
patto di stabilita’ interno e della vigente normativa in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale.
14. Per le finalita’ di cui al comma 1, il comune dell’Aquila puo’
prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato
previsti dall’articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto
dall’articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1
milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilita’ in
bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilita’ interno
e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa
complessiva di personale.
15. La disposizione dell’articolo 4, comma 45, della legge 12
novembre 2011 n. 183, si applica anche ai concorsi per il
reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti
dalla disposizione di cui al comma 1, relativamente ai concorsi per
il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della
giustizia.
16. Per gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio delle
procedure concorsuali e’ concessa in sede di approvazione, con
decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza
dell’organico.

Art. 5

(Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione
della performance)

1. Al fine di concentrare l’attivita’ della Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrita’ delle amministrazioni
pubbliche, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sui compiti di trasparenza e di prevenzione della
corruzione nelle pubbliche amministrazioni, sono trasferite
all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le funzioni della predetta Commissione in materia
di misurazione e valutazione della performance di cui agli articoli
7, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
2. Il collegio di indirizzo e controllo di cui all’articolo 46,
comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e’ integrato, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da due componenti, anche estranei alla
pubblica amministrazione, esperti in tema di servizi pubblici,
management, misurazione della performance e valutazione del
personale.
3. L’Agenzia di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 165
del 2001, con regolamento, organizza la propria attivita’
distinguendo l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo
da quello relativo alla contrattazione.
4. Sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le
funzioni della predetta Commissione in materia di qualita’ dei
servizi pubblici.
5. L’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150 e’ sostituito dal seguente: "3. La Commissione e’ organo
collegiale composto dal Presidente e da due componenti scelti tra
esperti di elevata professionalita’ anche estranei
all’amministrazione, di notoria indipendenza e comprovata esperienza
in materia di contrasto alla corruzione. Il Presidente e i componenti
sono nominati, nel rispetto del principio delle pari opportunita’ di
genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole
delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei
due terzi dei componenti. Il Presidente su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione, i due componenti su proposta del
Ministro dell’interno e del Ministro per la pubblica
amministrazione.".
6. I commi 1 e 4 dell’articolo 34-bis del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono abrogati.
7. Il Presidente e i componenti della Commissione di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, gia’
insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto,
restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e dei nuovi
componenti. Le proposte di nomina del Presidente e dei componenti
devono essere formulate entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente, senza oneri a carico della finanza
pubblica.

Art. 6

(Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle
concessionarie autostradali)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217,
dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
"4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere altresi’
affidati al gestore aeroportuale, da parte dell’ENAC:
a) il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli
equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle
previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli
interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili attraverso
le aerostazioni passeggeri;
b) il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro
soggetto, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle
previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli
interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonche’ il
controllo dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni,
debbano recarsi in un’area sterile del sedime aeroportuale per il cui
accesso e’ richiesta l’effettuazione di specifici controlli.
4-quater. I servizi di cui al comma 4 ter sono svolti secondo le
procedure indicate dal Programma nazionale per la sicurezza
dell’aviazione civile, con la supervisione della forza di polizia
prevista dal locale dispositivo di sicurezza.
4-quinquies. La supervisione sui servizi di controllo di cui al
comma 4 ter puo’ essere svolta, secondo le esigenze locali e con le
modalita’ stabilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali, con il
concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo
di sicurezza.".
2. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, dopo il nono periodo e’ inserito il seguente: "Al fine di
assicurare la continuita’ dell’attivita’ di vigilanza sui
concessionari della rete autostradale, ai sensi dell’art.11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma
non si applica altresi’, nei limiti di cinquanta unita’ di personale,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per
lo svolgimento della predetta attivita’; alla copertura del relativo
onere si provvede mediante l’attivazione della procedura per
l’individuazione delle risorse di cui all’articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.".
4. All’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, la lettera a) e’ sostituita dalla
seguente: "a) agli oneri derivanti dall’istituzione dell’Autorita’ e
dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per
l’anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. Al fine di assicurare l’immediato avvio dell’Autorita’
di regolazione dei trasporti, l’Autorita’ garante per la concorrenza
ed il mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio
bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri
derivanti dall’istituzione dell’Autorita’ di regolazione dei
trasporti e del suo finanziamento, nella misura di 1,5 milioni di
euro per l’anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2014. Le
somme anticipate sono restituite all’Autorita’ garante per la
concorrenza ed il mercato a valere sulle risorse di cui al primo
periodo della presente lettera. Fino all’attivazione del contributo
di cui alla lettera b), l’Autorita’ garante per la concorrenza ed il
mercato, nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, assicura
all’Autorita’ di regolazione dei trasporti, tramite apposita
convenzione, il necessario supporto economico e finanziario per lo
svolgimento delle attivita’ strumentali all’implementazione della
struttura organizzativa dell’Autorita’ di regolazione dei
trasporti;".

Art. 7

(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni
mediche dell’amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro
carcerario, nonche’ di interpretazione autentica)

1. All’articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) e’ inserita la seguente:
«e-bis) ad accedere a un programma di assunzione in una pubblica
amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di
studio ed alle professionalita’ possedute, fatte salve quelle che
richiedono il possesso di specifici requisiti;";
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si
provvede per chiamata diretta nominativa, nell’ambito dei rapporti di
lavoro di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti
vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e
nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni,
sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell’interno e le
Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di
giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza
previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n.
407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalita’
organizzata. Con decreto del Ministro dell’interno, emanato ai sensi
dell’articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all’articolo
10, comma 2, sono stabilite le relative modalita’ di attuazione,
anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate.».
2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al fine di assicurare la funzionalita’ e la razionalizzazione
della spesa nell’ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero
dell’interno e’ autorizzato, ai sensi dell’articolo 1-ter, comma 1,
del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, a stipulare, a
condizioni di reciprocita’, uno o piu’ convenzioni anche con il
Ministero della difesa per l’espletamento delle attivita’ delle
commissioni mediche ivi previste anche nei confronti del personale
militare, ivi compreso quello del Corpo della Guardia di finanza.
4. Per le medesime finalita’ di cui al comma 3, all’articolo 1-ter
del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del
2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: "2. Per la composizione e
le per le modalita’ di funzionamento delle commissioni di cui al
comma 1, di prima e di seconda istanza, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonche’ quelle di cui al titolo V
del libro I del codice dell’ordinamento militare, emanato con decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ferme restando le funzioni di
presidente della Commissione assunte da un appartenente ai ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui
all’articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Ai
fini dell’applicazione del presente articolo, i riferimenti alle
commissioni mediche interforze e alle commissioni mediche contenute
nei predetti decreti, nonche’ nel decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si intendono riferiti alle
commissioni sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo. La
competenza territoriale delle commissioni, nonche’ l’organizzazione
delle stesse e le modalita’ per l’avvio delle attivita’, sono
definite con decreto del capo della polizia – direttore generale
della pubblica sicurezza, anche in relazione ai contenuti delle
convenzioni di cui al comma 1.";
b) al comma 3, le parole: "Fino all’emanazione del regolamento di cui
comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all’emanazione del
decreto di cui al comma 2, ultimo periodo,".
5. All’attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nell’ambito delle
risorse umane, strutturali e finanziarie delle Amministrazioni
interessate, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero
delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base
delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa
vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come
rideterminata secondo la legislazione vigente. All’esito della
rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna
amministrazione e’ obbligata ad assumere un numero di lavoratori pari
alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato
esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di
nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso
in cui l’amministrazione interessata sia in situazione di
soprannumerarieta’.
7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva
competenza, monitorano l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 6.
8. Il comma 1 dell’articolo 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193 e
successive modificazioni e’ sostituito dal seguente: "1. Alle imprese
che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni,
lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro
all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente
attivita’ formative nei loro confronti, e’ concesso un credito di
imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni
lavoratore assunto.".
9. L’articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si
interpreta nel senso che le ulteriori assunzioni di avvocati dello
Stato possono essere effettuate, sempre nel rispetto dei limiti di
spesa di €. 272.000,00 e della vigente dotazione organica, a
decorrere dall’anno 2013, mediante il conferimento della qualifica di
avvocato dello Stato ai procuratori dello Stato con anzianita’ di
servizio di otto anni nella qualifica, previo giudizio di
promovibilita’ e secondo l’ordine di merito, anche in deroga al
limite di accantonamento e conferimento fissato dall’art. 5, primo
comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Art. 8

(Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco)

1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza
ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione
organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e’
incrementata di 1.000 unita’.
2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in
aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, e’
autorizzata l’assunzione di un corrispondente numero di unita’
mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui
all’articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro
5.306.423 per l’anno 2013, di euro 29.848.630 per l’anno 2014 e di
euro 39.798.173 a decorrere dall’anno 2015. Ai predetti oneri si
provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di
spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione
del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione "Soccorso
civile".
4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle
assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell’articolo
66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da
effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, e’
prorogata al 31 dicembre 2015 l’efficacia delle graduatorie approvate
a partire dal 1° gennaio 2008, di cui all’articolo 4-ter del
decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5. L’impiego del personale volontario, ai sensi dell’articolo 9 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e’ disposto nel limite
dell’autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per
l’anno 2014 e a euro 74.155.690 a decorrere dall’anno 2015.
6. All’articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico, nonche’ le competenze delle regioni e
delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare
difficolta’ operativa e di pericolo per l’incolumita’ delle persone,
puo’ realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le
regioni e le province autonome utilizzando la propria componente
aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attivita’
sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno e le
regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi
oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province
autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al
comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 744,
comma 1, e 748 del codice della navigazione.".
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si
applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del
rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure
semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro
dell’interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell’articolo 26, comma
2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.

Art. 9

(Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane
all’estero)

1. All’articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono inseriti i seguenti:
"12-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, per specifiche
ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non
trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al
personale a contratto reclutato in loco di cui all’articolo 653 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, o con le operazioni di
mobilita’ del personale scolastico a tempo indeterminato gia’
collocato fuori ruolo all’estero, in deroga al comma 12, puo’ essere
conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti
vacanti e disponibili nel contingente di cui all’articolo 639 del
medesimo decreto legislativo, sui quali possono essere assegnate
unita’ di personale, da individuare tra coloro utilmente collocati
nella graduatorie previste dall’articolo 640 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n.297, riformulate sulla base di prove selettive
antecedenti al 6 luglio 2012, nonche’ i dirigenti scolastici
individuati dalle procedure selettive anch’esse indette prima del 6
luglio 2012, ai sensi dell’articolo 46 del contratto collettivo
nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell’area
dirigenziale V. Con il provvedimento di cui all’articolo 639 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e con il
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, individua
il numero di posti di cui al primo periodo, fermo restando il
raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi scontati nei
saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12. Dall’attuazione
del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza
pubblica.".
2. All’articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: "Insegnamento di
materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l’ordinamento
scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale";
b) al comma 1 dopo la parola: "straniero" sono inserite le seguenti:
"o italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da
almeno un anno";
c) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
"1-bis. Nell’ambito del contingente di cui al precedente art. 639,
gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell’ordinamento
scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di
concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, possono essere
affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale
italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua italiana
adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da
almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le
procedure di assunzione di detto personale.";
d) al comma 2, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"commi 1 e 1 bis".
3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la
finanza pubblica.

Art. 10

(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione)

1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui
all’articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare
il perseguimento delle finalita’ di cui all’articolo 119, comma 5,
della Costituzione e rafforzare l’azione di programmazione,
coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, e’
istituita l’Agenzia per la coesione territoriale, di seguito
denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative
alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri e l’Agenzia secondo le disposizioni di cui ai
seguenti commi.
2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di
programmi e delle relative autorita’ di gestione, la Presidenza del
Consiglio dei ministri, in particolare:
a) nell’attivita’ istruttoria cura il raccordo con le
amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della
predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria
e di destinazione territoriale delle risorse della politica di
coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria
miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini
dell’adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi
all’impiego dei fondi a finalita’ strutturale dell’Unione Europea,
nonche’ all’impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da
realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo
regionale;
b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai
fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e
la coesione, nonche’ le attivita’ di valutazione delle politiche di
coesione;
c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni
statali e regionali competenti, informazioni e dati sull’attuazione
dei programmi operativi dei fondi a finalita’ strutturale dell’Unione
europea, nonche’ sull’attuazione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, anche ai fini dell’adozione delle misure di accelerazione
degli interventi necessari ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le
istituzioni dell’Unione europea relativi alla fase di definizione
delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro
realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di
riprogrammazione;
e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di
sviluppo regionale;
f) cura l’istruttoria relativa all’esercizio dei poteri di cui
all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011,
al fine di assicurare l’efficace utilizzo delle risorse per la
politica di coesione.
3. L’Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di
indirizzo e programmazione relativi ai fondi strutturali europei e al
Fondo per lo sviluppo e la coesione:
a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il
monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli
interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche
attivita’ di verifica, ferme restando le funzioni di controllo e
monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;
b) esercita funzioni di sostegno e di assistenza tecnica alle
amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con
obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia
attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle
amministrazioni interessate, che con l’intervento di specifiche
strutture di sostegno per l’accelerazione e la realizzazione dei
programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla
stesura e gestione di bandi pubblici;
c) puo’ assumere le funzioni dirette di autorita’ di gestione di
programmi, anche per la conduzione di specifici progetti a carattere
sperimentale;
d) da’ esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli
articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare entro il 1° marzo 2014, e’ approvato lo
statuto dell’Agenzia. Lo statuto disciplina l’articolazione
dell’Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita’ di nomina
degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i
principi e le modalita’ di adozione dei regolamenti e degli altri
atti generali che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento
dell’Agenzia, prevedendo altresi’ forme di rappresentanza delle
amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei programmi.
L’Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unita’ di
personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio.
Sono organi dell’Agenzia: il direttore generale; il comitato
direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al
Comitato direttivo dell’Agenzia non comporta alcuna forma di
compenso. L’Agenzia assicura lo svolgimento delle attivita’
strumentali e di controllo interno nell’ambito delle risorse
disponibili o per il tramite della struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro
presso l’Agenzia e’ regolato dal contratto collettivo nazionale di
lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delegato, e’ nominato il direttore generale scelto tra personalita’
di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione,
con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per
i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle
disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la
pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e all’Agenzia, sulla base delle funzioni
rispettivamente attribuite, le unita’ di personale di ruolo e i
rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata,
nonche’ le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo
economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti
alla Direzione generale per l’incentivazione delle attivita’
imprenditoriali. E’ fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare
entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente
decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative
strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo
ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento
previdenziale di provenienza. Al personale dell’Agenzia e’
riconosciuto il trattamento economico complessivo gia’ in godimento
alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da
cio’ derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio
dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui
al comma 4 e’ inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell’Agenzia e
gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio a
qualunque titolo. Al fine di consentire il piu’ efficace svolgimento
dei compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti con le
istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo decreto sono
stabilite le procedure selettive per l’assegnazione alla Presidenza
del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 50 unita’
nell’ambito del personale oggetto di trasferimento ai sensi del
presente comma, e, comunque, per un onere non superiore ad euro
1.100.000 annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione
organica della Presidenza. Le 50 unita’ di personale assegnate alla
Presidenza del Consiglio dei ministri sono organizzate in una
struttura dedicata disciplinata ai sensi dell’articolo 7, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Nelle more della
definizione dell’assetto organizzativo dell’Agenzia e delle strutture
del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di livello
dirigenziale conferiti ai sensi dell’articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del Dipartimento sono
mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all’effettiva
operativita’ dell’Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai
commi 5-bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa
vigente, previa indisponibilita’ della medesima quota utilizzabile a
valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello
sviluppo economico.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000
annui a decorrere dall’anno 2014 si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.450.000 euro
per l’anno 2014 l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri e quanto a 950.000 euro annui a decorrere dall’anno 2015,
l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e a 500.000 euro annui a decorrere
dall’anno 2015, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse
finanziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di
coesione territoriale, sono definite le procedure di spesa, le
modalita’ di gestione delle risorse e la rendicontazione
dell’utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle
delibere CIPE.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430., anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all’Agenzia senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Fino alla effettiva operativita’ dell’Agenzia, come definita
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
assicura la continuita’ della gestione amministrativa, nonche’ la
tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla
fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all’avvio della
programmazione 2014-2020.
11. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell’Agenzia preposte, per
quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione,
monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi
strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, e’ autorizzata
l’assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel
numero massimo di 120 unita’ altamente qualificate, eventualmente
anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente,
per l’esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente
all’Area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro
per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalita’ di
attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del
personale mediante la Scuola nazionale dell’Amministrazione e la
ripartizione del personale tra le amministrazioni interessate. Il
personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni
per le quali e’ stato assunto e non puo’ essere destinato ad
attivita’ diverse da quelle direttamente riferibili all’impiego dei
Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi
cofinanziati dai Fondi europei.
12. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari ad euro 5.520.000
annui, si provvede, per il periodo di validita’ dei programmi
2014-2020, per euro 4.195.680 annui a carico delle risorse
finanziarie dell’asse di assistenza tecnica previsto nell’ambito dei
programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei
2014-2020 a titolarita’ delle Amministrazioni presso cui il predetto
personale viene assegnato, nonche’ a carico delle risorse finanziarie
del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020,
per euro 1.324.320 annui, mediante le disponibilita’ del Fondo di
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui
all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
13. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della
funzione pubblica sull’assegnazione dei funzionari alle
Amministrazioni di cui al comma 11, il Ministero dell’economia e
delle finanze provvede a versare, annualmente, all’entrata del
bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 12 del presente
articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli
programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria,
alle disponibilita’ di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalita’ di cui al comma 11
sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli
stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il
Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del
presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall’Unione
europea a fronte delle spese rendicontate.
14. A decorrere dall’esercizio 2021, al relativo onere si provvede
mediante la programmazione di indisponibilita’ di posti a valere
sulle facolta’ assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 11,
previa autorizzazione e verifica della Presidenza del Consiglio dei
ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.

Art. 11

(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti e in materia di energia)

1. I commi 1, 2 e 3 dell’art. 188-ter, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis,
comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e
gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi
a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento,
recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti
pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita’ dei
rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su
base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da
quelli di cui al comma 1.
3. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono
individuate, nell’ambito degli enti o imprese che effettuano il
trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva
2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui e’ necessario
estendere il sistema di tracciabilita’ dei rifiuti di cui
all’articolo 188-bis.".
2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di
trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di
rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale
di operativita’ del SISTRI e’ fissato al 1° ottobre 2013.
3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche’ per i
comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio
della regione Campania di cui al comma 4 dell’articolo 188-ter, del
d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operativita’ e’
fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
4. Entro il 3 marzo 2014 e’ adottato il decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto
dall’articolo 188-ter, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, come
modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell’ambito
degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di
cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori
categorie di soggetti a cui e’ necessario estendere il sistema di
tracciabilita’ dei rifiuti di cui all’articolo 188-bis del d.lgs. n.
152 del 2006.
5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque
utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre
2013.
6. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell’articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;
b) l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante "Termini di
riavvio progressivo del SISTRI", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
7. All’articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4
e’ inserito il seguente:
"4-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base
dell’evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina
comunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle
associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze
delle rilevazioni di soddisfazione dell’utenza; le semplificazioni
sono adottate previa verifica tecnica e della congruita’ dei relativi
costi da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Le semplificazioni
sono finalizzate, tra l’altro, ad assicurare la riduzione dei costi
di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni
con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilita’ delle
merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la
delega della gestione operativa alle associazioni di utenti,
debitamente accreditate dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed
organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e
ad assicurare la modifica, la sostituzione o l’evoluzione degli
apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici
per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei
costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il
concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante,
puo’ essere autorizzato dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy,
a rendere disponibile l’informazione territoriale, nell’ambito della
integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti
pubblici o societa’ interamente a capitale pubblico, opportunamente
elaborata in conformita’ alle regole tecniche recate dai regolamenti
attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti,
senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate
la sicurezza e l’integrita’ dei dati di tracciabilita’. Con il
decreto di cui al presente comma sono, altresi’, rideterminati i
contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione
dei costi conseguita, con decorrenza dall’esercizio fiscale
successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le
remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi"
8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni di cui al
comma 7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data puo’ essere
differita, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare se cio’ si
renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni
introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per
oggetto la verifica di conformita’ del SISTRI alle norme e finalita’
vigenti anteriormente all’emanazione del decreto di cui al comma 7, e
che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di
costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda
l’operativita’ del sistema, entro il 31 gennaio 2014. La commissione
di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i
dipendenti dell’Agenzia per l’Italia Digitale o della Consip s.p.a e
due tra professori universitari di comprovata competenza ed
esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri
si provvede nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 14-bis del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
9. All’esito dell’approvazione delle semplificazioni e delle
operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in considerazione delle
modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell’audit di cui
al comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex service
management s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario sono
modificati in coerenza con il comma 4-bis dell’articolo 188-bis del
d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite delle risorse derivanti
dai contributi di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-bis.
10. Al fine di assicurare la funzionalita’ del SISTRI senza
soluzione di continuita’, il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare provvede, sulla base dell’attivita’ di
audit dei costi, eseguita da una societa’ specializzata terza, e
della conseguente valutazione di congruita’ dall’Agenzia per l’Italia
Digitale, al versamento alla societa’ concessionaria del SISTRI dei
contributi riassegnati ai sensi dell’articolo 14-bis del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta per
cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013
e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, al netto di quanto gia’ versato dal Ministero
sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del sistema.
Il pagamento e’ subordinato alla prestazione di fideiussione che
viene svincolata all’esito positivo della verifica di conformita’ di
cui al comma 8.
11. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del
d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma
3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a
quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo,
commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI e’
obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai
soggetti per i quali il SISTRI e’ obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono
irrogate nel caso di piu’ di tre violazioni nel medesimo rispettivo
arco temporale.
12. All’articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del
2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : "(nuovo
produttore)".
13. E’ abrogato l’articolo 27 del decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18
febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente, e’
soppresso il Comitato di vigilanza e controllo di cui al medesimo
articolo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e’ costituito, presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro
medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del
SISTRI, senza compensi o indennizzi per i partecipanti ne’ altri
oneri per il bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di
monitoraggio del sistema di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge
1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
14. All’articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La vigilanza dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il
gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei
confronti dei soli soggetti il cui fatturato e’ superiore al
fatturato totale previsto dall’articolo 16, comma 1, prima ipotesi,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.".

Art. 12

(Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico
nazionale)

1. Al fine di garantire l’attuazione del Piano delle misure e delle
attivita’ di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5
dell’articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per
assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e
dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento
ILVA di Taranto, in considerazione dell’urgente necessita’ di
provvedere e di evitare ulteriori ritardi, e’ autorizzata la
costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell’impianto
produttivo dell’ILVA di Taranto, sentita l’ARPA della regione Puglia,
che hanno ottenuto parere di compatibilita’ ambientale e valutazione
d’impatto ambientale positivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, da destinarsi esclusivamente al conferimento
dei rifiuti prodotti dall’attivita’ dell’ILVA di Taranto e dagli
interventi necessari per il risanamento ambientale.
2. Le modalita’ di costruzione e di gestione delle discariche di
cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel
rispetto delle normative vigenti e assicurando un’elevata protezione
ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub
commissario di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 61
del 2013, sentiti l’Istituto superiore per la protezione e ricerca
ambientale e l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)
della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di
Statte, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.
3. Il commissario straordinario, di cui all’articolo 1, comma 1,
del decreto-legge n. 61 del 2013, puo’ sciogliersi dai contratti con
parti correlate in corso d’esecuzione alla data del decreto che
dispone il commissariamento dell’impresa, ove questi siano
incompatibili con la predisposizione e l’attuazione dei piani di cui
ai commi 5 e 6 del predetto articolo. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato
nonche’ ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e
80, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4. La disciplina della responsabilita’ per il commissario, il
sub-commissario e gli esperti del comitato, di cui all’articolo 1,
comma 9 del decreto-legge n. 61 del 2013, deve intendersi estesa
anche ai soggetti da questi funzionalmente delegati che curino la
predisposizione e l’attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del
medesimo articolo.
5. I finanziamenti a favore dell’impresa commissariata di cui
all’articolo 1, comma 1 del decreto- legge n. 61 del 2013, in
qualsiasi forma effettuati, anche da parte di societa’ controllanti o
sottoposte a comune controllo, funzionali alla predisposizione e
all’attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo
sono prededucibili ai sensi e agli effetti di cui all’articolo
182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di
cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in coerenza con
le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) ivi
richiamate, emana un apposito decreto con cui individua le modalita’
di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell’Ilva
di Taranto sentite la regione Puglia e l’ARPA della regione Puglia,
prevedendo anche misure di compensazione ambientale per il Comuni
interessati.
7. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1, 2 e 6, sono a
carico dell’ILVA s.p.a., senza alcun onere a carico della finanza
pubblica.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 31 agosto 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

D’Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione

Cancellieri, Ministro della giustizia

Carrozza, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Bray, Ministro dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo

Trigilia, Ministro per la coesione
territoriale

Bonino, Ministro degli affari esteri

Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze

Orlando, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Alfano, Ministro dell’interno

Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico

Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

De Girolamo, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Lorenzin, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.